Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 luglio 2022| n. 22719.

Cumulato di domande di valore determinato e di valore indeterminabile

In tema di liquidazione delle spese processuali, pur non essendo vincolato all’applicazione dei valori medi dei parametri tariffari, il giudice deve tuttavia quantificare il compenso fra il minimo ed il massimo, potendo derogare a tali limiti soltanto con apposita e specifica motivazione; il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e domande di valore indeterminabile deve essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato, se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore rispetto a quello calcolato in relazione al valore indeterminabile (Nel caso di specie, rilevato che le appellanti principali e la curatela fallimentare di una s.r.l. avevano proposto una domanda risarcitoria di oltre 33 milioni di euro, comportante la liquidazione di compensi di gran lunga superiori rispetto a quelli riferiti al valore indeterminabile, e che la corte territoriale non aveva in alcun modo motivato circa le ragioni del riconoscimento di importi inferiori a quelli minimi dello scaglione di riferimento, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso incidentale proposto da un istituto di credito, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ad esso e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, liquidato le spese nell’importo minimo risultante dall’applicazione dello scaglione relativo ai predetti 33 milioni, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 16 febbraio 2017, n. 4187; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 31 gennaio 2017, n. 2386; Cassazione, sezione civile II, sentenza 26 luglio 2011, n. 16318).

Ordinanza|20 luglio 2022| n. 22719. Cumulato di domande di valore determinato e di valore indeterminabile

Data udienza 20 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Compensi avvocato – Cumulato di domande di valore determinato e di valore indeterminabile – Valore della causa – Individuazione – Riferimento alla domanda di valore determinato se ciò comporta riconoscimento di un importo superiore rispetto al valore indeterminabile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12568/2020 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutte nella loro qualita’ di eredi, con beneficio di inventario, di (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa, Fallimento (OMISSIS) Srl in Liquidazione, (OMISSIS);
– intimati –
nonche’ da
(OMISSIS) Spa incorporata in (OMISSIS) Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) Spa;
– intimata –
e contro
Curatela del Fallimento (OMISSIS) Srl, in persona del curatore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutte nella loro qualita’ di eredi, con beneficio di inventario, di (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che le rappresenta e difende;
– controricorrenti –
nonche’ da
Curatela del Fallimento (OMISSIS) Srl, in persona del curatore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
nonche’ da
(OMISSIS) Spa incorporata in (OMISSIS) Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) Spa;
– intimati –
e contro
Curatela del Fallimento (OMISSIS) Srl, in persona del curatore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 209/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/04/2022 dal Cons. Dott. DANILO SESTINI.

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante (OMISSIS), nonche’ quest’ultimo, in qualita’ di titolare dell’omonima impresa edile, convennero in giudizio la (OMISSIS) s.p.a., la Societa’ Carime quale incorporante la (OMISSIS) e la Societa’ (OMISSIS) s.p.a. per sentir dichiarare la nullita’ degli accordi transattivi intervenuti, con scritture del 27.5.1999 e del 9.10.2000, tra le parti attrici e la (OMISSIS) (cessionaria dei crediti della (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) e del (OMISSIS), per i quali la predetta (OMISSIS) aveva in precedenza ottenuto decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ed iscritto ipoteche); e cio’ per violazione del divieto di patto commissorio e/o per illiceita’ della transazione e/o per violazione dell’articolo 644 c.p. e/o per violazione del divieto di abuso di dipendenza economica; in via subordinata, chiesero che venisse pronunciato l’annullamento degli accordi transattivi in quanto concernenti pretese temerarie; domandarono, inoltre, che venisse accertata la responsabilita’ – contrattuale e extracontrattuale – della (OMISSIS) per avere proceduto – in data 28.5.1998 – alla revoca degli affidamenti e per avere immediatamente dopo richiesto decreti ingiuntivi ed iscritto ipoteche in violazione dei doveri di correttezza e buona fede; chiesero, infine, la condanna della (OMISSIS) al risarcimento dei danni.
Costituitesi la (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a., il Tribunale di Cosenza rigetto’ la domanda attorea.
La Corte di Appello di Catanzaro dichiaro’ la nullita’ della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della garante (OMISSIS) e rimise le parti avanti al primo giudice.
Una volta riassunto, il giudizio venne interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento della (OMISSIS).
Nuovamente riassunta dal (OMISSIS) e dalla Curatela fallimentare, la causa venne definita dal Tribunale col rigetto delle domande attoree.
La Corte di Appello di Catanzaro, pronunciando sul gravame principale di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e di (OMISSIS) tutte quali eredi con beneficio di inventario di (OMISSIS) – e su quelli incidentali della Curatela del Fallimento e della (OMISSIS) s.p.a., ha confermato la sentenza impugnata.
La Corte ha affermato, fra l’altro, che:
doveva negarsi che nell’accordo transattivo fosse contenuto un patto commissorio vietato dall’articolo 2744 c.c., dato che “la Banca non e’ mai divenuta proprietaria dei beni ipotecati, ne’ ne ha acquisita la disponibilita’ giuridica o materiale”, considerato che “detti beni sono sempre rimasti nella disponibilita’ delle parti debitrici sulle quali gravava unicamente l’obbligo di procedere ai pagamenti concordati nei termini previsti per l’adempimento”;
il giudicato formatosi a seguito della irretrattabilita’ dei decreti ingiuntivi (conseguente alla rinuncia all’opposizione effettuata in adempimento della transazione) copriva “unicamente i rapporti giuridici ad essi sottesi, e quindi l’esistenza, la validita’ e l’esigibilita’ dei crediti derivanti dai rapporti di mutuo e di apertura di credito in conto corrente” e non anche la questione dell’eventuale illegittimita’ della revoca degli affidamenti, destinata a ricevere unicamente tutela risa rcitoria;
andava peraltro escluso che l’eventuale illegittimita’ della revoca degli affidamenti potesse produrre la nullita’ della transazione, “perche’ l’illiceita’ del contratto rilevante ex articolo 1972 c.c., comma 1, e’ solo quella che, ai sensi dell’articolo 1418 c.c., consegue all’illiceita’ della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti” e, nello specifico, non risultava che i contratti di mutuo, di apertura di credito e di conto corrente avessero violato norme imperative; tanto piu’ che la questione della validita’ di tali contratti era preclusa dal giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi emessi in forza degli anzidetti contratti; ne’ poteva ritenersi che l’eventuale illegittimita’ del recesso potesse incidere sulla validita’ degli stessi, producendone la nullita’ ab origine, potendo determinare solo una tutela risarcitoria in capo al correntista; doveva pertanto escludersi che potesse “prospettarsi una nullita’ della transazione conseguente alla illegittimita’ della revoca degli affidamenti per contrarieta’ a buona fede, poiche’ tale eventuale illegittimita’ non produce l’illiceita’ della causa dei contratti di apertura di credito in conto corrente e di mutuo oggetto di transazione, ne’ dei crediti da essi derivanti e definitivamente accertati con i citati decreti ingiuntivi”;
neppure poteva ritenersi che la transazione fosse “nulla perche’ relativa ad un “atto illecito”, rappresentato (…) dalla revoca asseritamente illegittima”, in quanto “attraverso la transazione le parti non hanno transatto l’atto illecito in se’, ma le conseguenze che da esso si sono prodotte in termini di immediata esigibilita’ dei crediti”;
egualmente infondato era l’assunto “secondo cui la transazione celerebbe un negozio usurario tenuto conto della sproporzione tra le prestazioni”; invero, non era “in concreto apprezzabile l’usurarieta’ delle condizioni della transazione, non essendo rilevabile dagli atti una palese sproporzione tra i vantaggi acquisiti dai debitori (tra cui l’azzeramento di circa sei miliardi di debito) e quelli ricevuti dalla Banca”;
doveva, inoltre, ritenersi estranea alla fattispecie in esame la figura dell’abuso di dipendenza economica di cui alla L. n. 192 del 1998, articolo 9, dato che la stessa “postula un rapporto contrattuale tra fornitore e cliente non assimilabile a quello intercorrente tra l’impresa e la Banca” e, d’altra parte, le stesse parti appellanti non avevano allegato alcuna fattispecie di abuso di posizione dominante nella conclusione dei contratti di apertura di credito in conto corrente e di mutuo fondiario; ne’ era ravvisabile un siffatto abuso nel contenuto degli accordi transattivi del maggio 1999, non essendo apprezzabile una concreta sproporzione tra le reciproche prestazioni delle parti;
non poteva neppure accogliersi la richiesta di annullamento della transazione ex articolo 1971 c.c., dato che i crediti della Banca risultavano coperti dal giudicato conseguente all’estinzione dei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi, dovendosi pertanto escludere la possibilita’ di configurare la pretesa della Banca come temeraria;
come correttamente evidenziato dal primo giudice, “la questione della legittimita’ o (del)la illegittimita’ della revoca degli affidamenti (era) preclusa dalla transazione validamente intervenuta tra le parti e, in particolare, dalla rinuncia all’azione con riguardo alla pretesa risarcitoria avanzata dagli appellanti e dal Fallimento”; di talche’ l’appello risultava “da un lato inammissibile, perche’ non pone(va) in discussione detta preclusione, e dall’altro infondato dovendosi negare, anche in questa sede, che la transazione del maggio 1999 possa reputarsi nulla o annullabile”.
Hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) – tutte nella qualita’ di eredi, con beneficio di inventario, di (OMISSIS), affidandosi a sei articolati motivi; la Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha notificato controricorso adesivo al ricorso principale contenente ricorso incidentale basato su sei motivi; (OMISSIS) s.p.a, incorporata in (OMISSIS) s.p.a. ( (OMISSIS) s.p.a.), ha resistito al ricorso principale con controricorso contenente ricorso incidentale basato su tre motivi; ad esso hanno resistito la Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. e, con distinto controricorso, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a (OMISSIS); avverso il ricorso incidentale della Curatela del Fallimento, la (OMISSIS) s.p.a., incorporata in (OMISSIS) s.p.a., ha proposto controricorso contenente ricorso incidentale basato su tre motivi; a quest’ultimo ha resistito la Curatela con controricorso.
La trattazione del ricorso e’ stata fissata ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c..
Hanno depositato memoria le ricorrenti principali e la Curatela. La (OMISSIS) s.p.a. (quale incorporante la (OMISSIS) Banca s.p.a. e, con essa, la (OMISSIS) s.p.a.) ha fatto pervenire memoria per posta (da ritenere inammissibile).

Cumulato di domande di valore determinato e di valore indeterminabile

RAGIONI DELLA DECISIONE

IL RICORSO PRINCIPALE (OMISSIS) – (OMISSIS).
1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’articolo 2744 c.c., anche in relazione agli articoli 1418 e 1344 c.c.; dell’articolo 1362 c.c., e, piu’ in generale, dei principi e delle norme che disciplinano l’interpretazione del contratto anche in relazione all’articolo 2744 c.c.; dell’articolo 116 c.p.c., e dei principi che regolano la valutazione delle prove, “omettendo di procedere alla valutazione organica e complessiva della vicenda”; l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia “configurabile anche in ipotesi di mancato esame delle risultanze istruttorie idonee a dimostrare circostanze tali da invalidare il convincimento del giudice di merito”; l’incoerenza della motivazione sotto il profilo della non plausibilita’ delle conclusioni” della sentenza.
1.1. Le ricorrenti ripropongono la questione della violazione del divieto di patto commissorio, assumendo che la transazione “era stata stipulata in violazione dell’articolo 2744 c.c., o, quanto meno, al fine di eludere la predetta norma”, poiche’, “in forza dell’accordo transattivo la proprieta’ del bene ipotecato non era formalmente “passata” al creditore, ma quest’ultimo aveva acquisito un potere di controllo e di gestione del bene ipotecato, al punto tale da renderlo esclusivo per lo stesso creditore, che, dopo averlo individuato, aveva stabilito il prezzo di vendita di tale bene e, talvolta, anche l’acquirente, procedendo direttamente alla riscossione del prezzo in occasione di ogni singola vendita”.

Cumulato di domande di valore determinato e di valore indeterminabile

1.2. Il motivo e’ inammissibile.
A fronte dei puntuali rilievi compiuti dalla Corte sul fatto che la Banca non era mai divenuta proprietaria dei beni ipotecati, non ne aveva acquisito la disponibilita’ giuridica o materiale e non aveva ricevuto alcun mandato irrevocabile a vendere e, altresi’, sul fatto che non era stato previsto uno specifico obbligo dei debitori a procedere alla vendita degli immobili, le ricorrenti propongono a questa Corte una lettura della vicenda in termini di sostanziale elusione del divieto di patto commissorio, in tal modo sollecitando un non consentito diverso apprezzamento di merito in sede di legittimita’.
Invero, la sentenza ha cosi’ motivato: “Come gia’ correttamente ritenuto dal primo giudice deve negarsi che nell’accordo transattivo sopra parzialmente trascritto sia contenuto un patto commissorio vietato dall’articolo 2744 c.c.. Questo perche’ la Banca creditrice non e’ mai divenuta proprietaria dei beni ipotecati, ne’ ne ha mai acquisita la disponibilita’ giuridica o materiale. Detti beni sono sempre rimasti nella disponibilita’ delle parti debitrici sulle quali gravava unicamente l’obbligo di procedere ai pagamenti concordati nei termini previsti per l’adempimento. Preme infatti sottolineare che la Banca non ha ottenuto alcun mandato a vendere, essendosi le parti limitate a stabilire che il prezzo delle vendite sarebbe stato incassato dalla Banca la quale si impegnava a prestare il proprio assenso alla cancellazione delle ipoteche. Neppure e’ stato previsto, nel citato atto transattivo, uno specifico obbligo dei debitori di procedere alle vendite degli immobili di (OMISSIS) e di (OMISSIS), poiche’ la menzione delle vendite di tali cespiti appare, piuttosto, operata in considerazione dei tempi dei pagamenti, quali concrete modalita’ di reperimento della provvista, senza, peraltro, escludere che il pagamento altrimenti operato attraverso altre fonti di liquidita’ potesse determinare la risoluzione della transazione”.
Nello svolgimento della critica – che comincia dalla lettera c) – il ricorso omette di confrontarsi in modo specifico con i passaggi di detta motivazione e, facendosi carico di essi, di svolgere una critica sia nel senso della violazione dell’articolo 2744 c.c., sia nel senso della falsa applicazione di tale norma.

Cumulato di domande di valore determinato e di valore indeterminabile

Sotto il primo aspetto, non si argomenta in alcun modo sotto quali profili la corte calabrese avrebbe violato la norma con riferimento ai suoi profili testuali ne’ si spiega perche’ la motivazione resa esprimerebbe un risultato finale dell’esegesi dell’articolo 2744 c.c., diverso da quello che la norma evidenzia. Sotto il secondo aspetto, nemmeno si illustra il vizio di falsa applicazione, cioe’ la ragione per cui la fattispecie concreta, per come ricostruita ed assunta dalla sentenza, sarebbe stata a torto non sussunta dalla motivazione.
Al di la’ del decisivo mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, il motivo non contiene dunque un’effettiva critica in iure, ma sollecita piuttosto un’inammissibile rivalutazione della quaestio facti.
Lo stesso e’ a dirsi per le altre norme evocate dalla rubrica.
Infine, conformemente all’intestazione, il vizio dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, risulta inammissibilmente dedotto “sotto il profilo della non plausibilita’ delle conclusioni della decisione impugnata”, ossia in termini che esulano completamente dal paradigma di detta norma.
2. Il secondo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1972 c.c. (anche in relazione agli articoli 1343, 1418, 1175 e 1375 c.c.) e degli articoli 1343 e 1418 c.c., nonche’ la violazione e la falsa applicazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., dell’articolo 115 c.p.c., e dei “principi e norme che impongono al giudice di decidere iuxta alligata et probata” e, altresi’, “l’intrinseca contraddittorieta’ della sentenza”.
2.1. Le ricorrenti censurano la sentenza per avere escluso l’operativita’ della previsione dell’articolo 1972 c.c., rilevando che “detta disposizione sanziona con la nullita’ la transazione anche quando essa e’ relativa ad un negozio giuridico unilaterale illecito (quali sono incontestabilmente le revoche degli affidamenti e dei mutui di cui e’ causa)” e – altresi’ – per non aver considerato che con la transazione in esame le parti non si sono limitate a disporre delle conseguenze economiche di dette revoche, ma hanno transatto direttamente sull’atto illecito”; sotto altro profilo, hanno evidenziato l’intrinseca contraddittorieta’ della decisione che, esaminando il secondo motivo di appello, ha escluso che la denunciata illegittimita’ della revoca potesse rilevare ai fini della dedotta invalidita’ dell’accordo transattivo ex articolo 1972 c.c., e, dall’altro, esaminando il sesto motivo, ha ritenuto la questione di legittimita’ della revoca preclusa dall’accordo transattivo”.

Cumulato di domande di valore determinato e di valore indeterminabile

2.1. Il motivo va disatteso, in quanto:
non si confronta adeguatamente col rilievo della Corte secondo cui la illiceita’ rilevante ai sensi dell’articolo 1972 c.c., e’ solo quella prevista dall’articolo 1418 c.c., e si limita a insistere nel postulare la sufficienza della mera illegittimita’ con cui la Banca avrebbe agito revocando gli affidamenti; illegittimita’ il cui accertamento e’ stato peraltro ritenuto precluso dal giudice di appello con statuizione che – per quanto si dira’ in relazione al sesto motivo – non risulta idoneamente censurata;
non ricorre la denunciata contraddittorieta’ della decisione, poiche’ l’affermazione – in termini generali – che la “eventuale” illegittimita’ della revoca degli affidamenti non e’ idonea a produrre la illiceita’ della causa dei contratti cui la revoca si riferisce non e’ logicamente incompatibile con l’affermazione che, nel caso specifico, la questione della legittimita’ o meno della revoca era comunque preclusa dall’accordo transattivo.
3. Col terzo motivo, le ricorrenti denunciano la violazione dell’articolo 644 c.p., articoli 1418 c.c. e articolo 116 c.p.c., nonche’ l’omesso esame su un punto decisivo della controversia costituente oggetto di discussione tra le parti e censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la usurarieta’ della transazione, reiterando gli argomenti a sostegno della configurabilita’ dell’usura, a fronte delle condizioni di difficolta’ economica e finanziaria del (OMISSIS) e della sproporzione tra le contrapposte prestazioni contrattuali previste dall’accordo transattivo.
3.1. Il motivo e’ inammissibile in quanto non individua errori di diritto o specifici fatti decisivi di cui sia stato omesso l’esame, ma sollecita una rivalutazione della quaestio facti ed un nuovo apprezzamento di merito che sono inibiti in sede di legittimita’.
4. Il quarto motivo deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 192 del 1998, articolo 9 (da ritenersi applicabile anche nella relazione tra imprenditore e banca, essendo espressione dei principi di correttezza e di buona fede nei rapporti tra imprenditori, nonche’ dei principi costituzionali di solidarieta’ sociale e di libera iniziativa economica), anche in relazione all’articolo 1965 c.c., nonche’ degli articoli 99 e 112 c.p.c. (per avere la Corte valutato la questione dell’abuso di dipendenza in relazione a fatti ed atti diversi da quelli allegati) e degli articoli 115 e 116 c.p.c. (per non avere la Corte di merito proceduto “alla valutazione organica e complessiva della vicenda e, quindi, omettendo di valutare i fatti e gli atti che hanno preceduto e fatto seguito allo stesso accordo transattivi, come risultanti da materiale probatorio acquisito”).

Cumulato di domande di valore determinato e di valore indeterminabile

4.1. Il motivo e’ infondato e, per il resto, inammissibile.
Infondato nella parte in cui insiste nel ritenere configurabile un abuso di dipendenza economica in riferimento ad una transazione, ossia ad un accordo che e’ strutturalmente destinato a comporre una lite (insorta o insorgenda) fra le parti e che esula dall’ambito di applicazione della L. n. 198 del 1992, articolo 9, diretto a disciplinare il contenuto di relazioni commerciali fra imprese onde evitare eccessivi squilibri fra diritti ed obblighi nella fase genetica o esecutiva dei rapporti (e non anche nell’ambito della composizione delle controversie ad essi conseguenti).
Infondato, altresi’, nella parte in cui lamenta che la domanda non sia stata valutata in relazione agli accordi transattivi, giacche’ la sentenza, dopo avere escluso la configurabilita’ dell’abuso in riferimento ai contratti bancari, ha espressamente escluso la possibilita’ di ravvisare l’abuso di dipendenza nel contenuto della transazione (con statuizione che le stesse ricorrenti sottopongono a censura).
Inammissibile nella parte in cui deduce la violazione degli articolo 115 e 116 c.p.c., in modo non conforme ai parametri individuati da Cass., S.U. n. 16598/2016 e da Cass. n. 11892/2016: infatti, un’eventuale erronea valutazione del materiale istruttorio non determina, di per se’, la violazione o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.,
che ricorre solo allorche’ si deduca che il giudice di merito abbia posto alla base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso (valutandole secondo il suo prudente apprezzamento) delle prove legali oppure abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass. n. 27000/2016).
5. Il quinto motivo censura la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di annullamento della transazione, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1971 c.c. e, altresi’, dell’articolo 116 c.p.c. (per omessa “valutazione organica e complessiva della vicenda”, considerato che “detta disposizione impone al giudice di merito di osservare le regole della logica e della comune esperienza nel formulare il proprio giudizio sul fatto”).

Cumulato di domande di valore determinato e di valore indeterminabile

5.1. Il motivo e’ inammissibile perche’ non individua specificamente i termini dell’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello, ma si limita a svolgere una generica contestazione basata sull’assunto della complessiva illegittimita’ del comportamento tenuto dalla Banca; del pari inammissibile, per quanto osservato al punto 4.1, e’ la deduzione della violazione dell’articolo 116 c.p.c..
6. Il sesto motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il sesto motivo di appello (con cui si era lamentato il rigetto della domanda risarcitoria conseguente alle illegittime revoche degli affidamenti e alla nullita’ dell’accordo transattivo) consta di una rubrica assai articolata (occupante ben sei pagine del ricorso) con cui si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’articolo 342 c.p.c., dell’articolo 2744 c.c. (anche in relazione agli articoli 1418 e 1419 c.c.), dell’articolo 116 c.p.c. (sotto piu’ profili), degli articoli 1972, 1343 e 1418 c.c., degli articoli 99, 112 e 115 c.p.c., dell’articolo 644 c.p. (oltreche’, nuovamente, degli articoli 1343 e 1418 c.c.), della L. n. 192 del 1998, articolo 9, degli articoli 99, 112, degli articoli 1218 e 2043 c.c.; oltre a cio’, con riferimento a vari profili, si deducono “intrinseca contraddittorieta’ della sentenza”, “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia” e “incoerenza della motivazione”.
6.1. Il motivo e’ inammissibile in quanto il cumulo (abnorme) di plurime censure eterogenee viola i criteri legali della specificita’ dei motivi del ricorso per cassazione e della chiarezza espositiva, risolvendosi in una non consentita censura cumulativa delle ragioni decisorie sottese alla sentenza impugnata e richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte volto ad enucleare, nell’ambito dell’illustrazione del motivo, le parti concernenti le distinte censure (cfr. Cass. n. 21611/2013; Cass. n. 18021/2016; Cass. n. 26874/2018).
7. Il ricorso principale va, pertanto, nel complesso rigettato.
IL PRIMO RICORSO INCIDENTALE DELLA (OMISSIS) S.P.A..
8. Con il primo motivo (condizionato), la Banca denuncia violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c. e articolo 633 c.p.c., anche in correlazione con l’articolo 310 c.p.c., nonche’ omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza per avere ritenuto che il giudicato formatosi a seguito della rinuncia all’opposizione avverso i decreti ingiuntivi non coprisse anche la questione della legittimita’ della revoca degli affidamenti.
9. Con il secondo motivo (anch’esso condizionato), la ricorrente censura la sentenza – per violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 1965 e 1966 c.c., e per omesso esame di un fatto decisivo – per non essersi pronunciata sul difetto di legittimazione passiva della (OMISSIS) in relazione agli atti di transazione (perfezionati dalla (OMISSIS) s.p.a., cui erano stati medio tempore ceduti i crediti).

Cumulato di domande di valore determinato e di valore indeterminabile

10. Il terzo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., in combinato disposto con l’articolo 2233 c.c., comma 2, e della L. n. 247 del 2012, articolo 13, comma 6, in combinato disposto con le norme del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articoli 4 e segg., nonche’ “motivazione apparente ovvero contraddittoria, perplessa e incomprensibile o comunque violazione del minimo costituzionale della motivazione ex articolo 111 Cost.” in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4.
La ricorrente censura la sentenza perche’, dopo avere affermato che le spese di lite seguivano la soccombenza delle appellanti principali e del Fallimento e venivano liquidate come da dispositivo, “in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi”, aveva riconosciuto un importo di soli 5.000,00 Euro(oltre spese generali al 15%, IVA e CPA); rilevato che la controparte aveva agito per ottenere un risarcimento di 33 milioni di Euro, la ricorrente evidenzia che il valore medio cui commisurare le spese ex Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, risultava pari a 120.226,16 Euro, precisando che tale valore costituiva un parametro vincolante per la liquidazione e che dalla sentenza non emergeva alcuna motivazione (neppure implicita) che potesse giustificare il discostamento compiuto dalla Corte di Appello.
11. Al rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento dei primi due motivi del ricorso incidentale, in quanto proposti solo in via condizionata.
12. Risulta, invece, fondato e dev’essere accolto il terzo motivo, nei termini che seguono.
Va considerato che questa Corte ha avuto modo di affermare che:
“in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass. n. 2386/2017; cfr. anche Cass. n. 18167/2015, Cass. n. 1601/2018 e Cass. n. 89/2021);
“in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, il principio per
il quale, ove siano state proposte piu’ domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile, opera solo laddove l’applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione applicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato” (Cass. n. 4187/2017, che precisa il principio espresso da Cass. n. 16318/2011);
deve pertanto ritenersi – per un verso – che, pur non essendo vincolato all’applicazione dei valori medi dei parametri tariffari, il giudice debba tuttavia quantificare il compenso fra il minimo e il massimo, potendo derogare a tali limiti soltanto con apposita e specifica motivazione, e – per altro verso – che il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e domande di valore indeterminabile debba essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato, se cio’ comporti il riconoscimento di un importo superiore rispetto a quello calcolato in relazione al valore indeterminabile;
tanto premesso, deve rilevarsi che nel caso di specie risulta pacifico (cfr. anche conclusioni trascritte nella sentenza impugnata) che le appellanti principali e il Fallimento avevano proposto una domanda risarcitoria di oltre 33 milioni di Euro (comportante la liquidazione di compensi di gran lunga superiori rispetto a quelli riferiti al valore indeterminabile) e che la Corte di Appello non ha in alcun modo motivato circa le ragioni del riconoscimento di importi inferiori a quelli minimi dello scaglione di riferimento.
Ne consegue che il motivo deve essere accolto, con cassazione della sentenza in relazione ad esso (con riguardo alle spese dovute alla (OMISSIS) e non anche a (OMISSIS) s.p.a., che non ha impugnato la sentenza).
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte puo’ peraltro decidere nel merito, liquidando le spese nell’importo minimo risultante dall’applicazione dello scaglione relativo a 33 milioni di Euro, ossia in 67.142,00 Euro, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.
Detta condanna deve intendersi pronunciata nei confronti delle (OMISSIS) e non anche della (OMISSIS), atteso che la sentenza impugnata, pur facendo riferimento – in motivazione – alle “appellanti principali”, ha tuttavia emesso un dispositivo di condanna concernente le sole (OMISSIS) (oltre al Fallimento) e la sentenza non e’ stata impugnata sul punto.

Cumulato di domande di valore determinato e di valore indeterminabile

IL RICORSO INCIDENTALE DELLA CURATELA DEL FALLIMENTO.
13. Il primo motivo denuncia la violazione degli articoli 116 e 231 c.p.c., e censura la sentenza per avere del tutto omesso l’esame delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) in sede di interrogatorio formale “in coordinamento con gli altri elementi probatori”.
13.1. Il motivo e’ inammissibile per difetto di specificita’ in quanto non individua in quali termini e per quali ragioni la Corte sarebbe incorsa nella violazione delle norme richiamate dalla ricorrente.
Peraltro, le violazioni denunciate appaiono di per se’ non configurabili rispetto a quello che si lamenta, ossia l’omesso esame di una risultanza istruttoria (della quale si omette anche di spiegare la decisivita’, tanto piu’ in relazione a dichiarazioni che il (OMISSIS) avrebbe reso pro se).
14. Il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2744, 1344, 1418 e 1362 c.c.: premesso che qualunque negozio puo’ integrare la violazione del divieto di patto commissorio e che nell’interpretazione del contratto deve aversi riguardo alla comune intenzione delle parti, la ricorrente lamenta che la Corte di appello “ha limitato l’indagine nel senso letterale del testo, mentre avrebbe dovuto estenderla al comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto, come descritto dalla curatela nell’appello incidentale”, deponente nel senso che la (OMISSIS) aveva accettato “la possibilita’ di alienazione degli immobili di cui era proprietaria (…) conferendo alla banca creditrice un mandato a vendere (funzionalmente connesso alla transazione) con facolta’ di soddisfarsi sul prezzo della vendita; mandato in forza del quale la banca non solo ha individuato prezzo e compratore, ma ha anche incamerato direttamente il prezzo stesso”.
14.1. Il motivo (che si risolve, da pag. 16 a pag. 22, in un’elencazione di giurisprudenza) e’ inammissibile, in quanto:
argomenta sul contenuto e sugli effetti dell’accordo transattivo che tuttavia omette di trascrivere, in violazione dell’onere imposto dall’articolo 366 c.p.c., n. 6;
non individua specificamente l’errore di diritto compiuto dalla Corte, ma lo postula sulla base di una lettura della vicenda opposta a quella compiuta dalla Corte di Appello, di cui sollecita pertanto una non consentita rivisitazione;
piu’ specificamente: non contiene, come il primo motivo del ricorso principale, un’effettiva denuncia della violazione e falsa applicazione delle norme degli articoli 2744 e 1344, ma prospetta che tale violazione si sarebbe dovuta ritenere se la corte territoriale avesse valutato, come sollecitava l’appello incidentale della Curatela, il comportamento successivo alla conclusione del contratto di transazione alla stregua dell’articolo 1362 c.c.; senonche’, dal contenuto dell’appello che si riproduce emerge – per un verso – che esso non argomentava in alcun modo una esegesi della transazione alla stregua dell’articolo 1362 c.c., in relazione al comportamento successivo della parti e – per altro verso, anche a voler ravvisare tale deduzione per implicito nel riferimento alla dichiarazione pro se del defunto (OMISSIS) di cui si occupava il motivo precedente, resterebbe assorbente il rilievo della insussistenza dell’efficacia probatoria della dichiarazione.
15. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c., perche’ la Corte, pronunciando sul motivo concernente la nullita’ della transazione ex articolo 1972 c.c., non avrebbe scrutinato il profilo della nullita’ derivante dalla rinuncia “alle domande riconvenzionali aventi ad oggetto l’accertamento dell’illiceita’ del recesso”.
15.1. Il motivo e’ infondato perche’ la Corte, proprio con la motivazione che si evoca, si e’ pronunciata sul motivo di appello di cui trattasi. Il dire che essa non avrebbe preso in esame “la censura con la quale e’ stata eccepita la nullita’ della transazione siccome contenente rinuncia alle domande di declaratoria di illiceita’ della revoca” e’ manifestamente contrario al tenore della motivazione riportata e comunque – la’ dove dice che “la corte ha escluso la nullita’ della transazione sul rilievo che l’eventuale illiceita’ del recesso non puo’ incidente sulla validita’ della transazione” evoca un “recesso” di cui la sentenza non parla, dato che fa riferimento alla revoca.

Cumulato di domande di valore determinato e di valore indeterminabile

Peraltro, escludendo in radice l’applicabilita’ dell’articolo 1972 c.c., ad ipotesi di mera (dedotta) illegittimita’ (anziche’ di illiceita’ ex articolo 1418 c.c.), la Corte di Appello ha fornito una “risposta” idonea a coprire ogni profilo delle questioni dedotte.
16. Col quarto motivo (che denuncia la violazione degli articoli 1343, 1375 e 1972 c.c., articoli 2 e 41 Cost.), la Curatela censura la sentenza per non aver accertato che “la transazione e’ (tra l’altro) nulla ai sensi dell’articolo 1972 c.c., perche’ contiene rinuncia alla domanda di declaratoria di illiceita’ del negozio unilaterale di revoca degli affidamenti posto in essere dalla banca”.
16.1. Il motivo e’ inammissibile, in quanto e’ basato su un presupposto – quello della illiceita’ della revoca degli affidamenti e della nullita’ della rinuncia a farla valere – che si colloca al di fuori delle affermazioni compiute dalla sentenza impugnata (con cui si e’ esclusa la possibilita’ di prospettare una nullita’ della transazione conseguente alla illegittimita’ della revoca degli affidamenti per contrarieta’ a buona fede) che non risultano specificamente censurate.
17. Il quinto motivo denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’articolo 644 c.p., censurando la sentenza per non aver “indagato se la societa’ (OMISSIS) srl al momento della stipula dell’accordo versasse in una situazione di difficolta’ economica e/o finanziaria:
17.1. Il motivo – del tutto assertorio – e’ inammissibile perche’ insiste nell’evidenziare le difficolta’ economiche e finanziare della societa’ senza confrontarsi con la ratio della decisione, basata sul rilievo che non era “in concreto apprezzabile l’usurarieta’ delle condizioni della transazione, non essendo rilevabile dagli atti una palese sproporzione tra i vantaggi acquisiti dai debitori (tra cui l’azzeramento di circa sei miliardi di lire di debito) e quelli ricevuti dalla Banca”.
18. Il sesto motivo denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 192 del 1998, articolo 9: premesso che, pur essendo collocata nell’ambito della legge sulla subfornitura, la norma e’ formulata in modo da estenderne l’ambito di applicazione a tutti i rapporti contrattuali tra imprese, la Curatela contesta alla Corte di merito di avere affermato che la norma non e’ applicabile ai rapporti fra un’impresa e una banca, rileva che non era stato lamentato l’abuso nella fase di stipula dei contratti di apertura di credito ed evidenzia che la norma in questione “non presuppone una “sproporzione tra le reciproche prestazioni”, bensi’ l’imposizione di condizioni contrattuali inique e la difficolta’ di reperimento di alternative sodisfacenti sul mercato “, quale quella che si era verificata allorquando era stato accordato un termine (di “rientro”) di 48 ore per reperire 12 miliardi di Lire.
18.1. Il motivo e’ inammissibile in quanto svolge una censura che non si correla al contenuto della transazione che costituisce oggetto delle domande di nullita’ o di annullamento, ma parrebbe individuare “l’imposizione di condizioni contrattuali inique” con riferimento alla arbitrarieta’ della richiesta di rientro degli affidamenti, ossia rispetto ad una questione che la Corte ha ritenuto preclusa dalla transazione validamente avvenuta (con statuizione non impugnata dalla Curatela).
19. Nel complesso, il ricorso della Curatela va quindi rigettato.
IL SECONDO RICORSO INCIDENTALE DELLA (OMISSIS).
20. Il ricorso incidentale proposto dalla Banca nei confronti della Curatela ricalca quello proposto nei confronti delle ricorrenti principali, essendo articolato in tre motivi, i primi due condizionati e il terzo concernente le spese del giudizio di appello.
20.1. Richiamate le considerazioni svolte ai punti 11 e 12, deve dichiararsi l’assorbimento dei primi due motivi, mentre deve accogliersi il terzo motivo anche nei confronti della Curatela Fallimentare, con cassazione della sentenza in punto di spese di lite e decisione nel merito che riliquida le spese in favore della (OMISSIS) come in dispositivo.
21. Le spese di lite vanno compensate fra le ricorrenti principali e la Curatela; le une e l’altra vanno invece condannate, in solido, al pagamento delle spese in favore della (OMISSIS) s.p.a. (incorporata nella (OMISSIS) s.p.a.).
22. Sussistono, in relazione al ricorso principale e a quello incidentale della Curatela, le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale della Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l.; assorbiti i primi due motivi dei ricorsi incidentali della (OMISSIS) s.p.a., accoglie il terzo, cassa in relazione e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di appello in favore della (OMISSIS) e a carico solidale delle (OMISSIS) e della Curatela in Euro 67.142,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori di legge.
Compensate le spese di lite fra le ricorrenti principali e la Curatela, condanna le prime e la seconda, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della (OMISSIS), liquidandole in Euro 30.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti principali e della Curatela, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Con le immagini prodotte non si intende compiere alcuna violazione del copyright

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *