Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 2 maggio 2019, n. 18221.
La massima estrapolata:
Il conducente del mezzo che circola con il cronotachigrafo manomesso o alterato è soggetto alla sola sanzione amministrativa prevista dall’art. 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sussistendo un rapporto di specialità tra il predetto illecito ed il reato di cui all’art. 437 cod. pen., che punisce l’omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro. (In motivazione, la Corte ha precisato che è, invece, configurabile il reato di cui all’art. 437 cod. pen. qualora la violazione sia commessa dal datore di lavoro, o da altri su sua disposizione, per ragioni attinenti allo svolgimento dell’attività di impresa).
Sentenza 2 maggio 2019, n. 18221
Data udienza 9 aprile 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZEI Antonella – Presidente
Dott. BIANCHI Michele – Consigliere
Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere
Dott. LIUNI Teresa – Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri in data 23/5/2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Cocomello Assunta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Tratto a giudizio davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri per il reato di cui all’articolo 437 c.p., per avere alterato il funzionamento del tachigrafo digitale installato sull’autocarro Iveco 140, in tal modo rimuovendo cautele stabilite contro gli infortuni sul lavoro, con sentenza in data 23/5/2018 (OMISSIS) era stato assolto “perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato”, dovendo nella specie configurarsi unicamente l’illecito amministrativo di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 179 (c.d. C.d.S.).
Secondo quanto accertato nel corso dell’istruttoria, invero, l’imputato aveva installato quattro magneti in prossimita’ della scatola del cambio dell’autocarro che conduceva, i quali impedivano la trasmissione dei dati all’unita’ centrale del tachigrafo digitale installato a bordo del mezzo, facendo si’ che il veicolo risultasse fermo anche quando era in movimento. Secondo le spontanee ammissioni dello stesso (OMISSIS), le calamite erano state apposte a causa dell’impellente necessita’ di rientrare a casa per motivi familiari, anche a costo di aggirare le disposizioni sui tempi di recupero e di riposo degli autotrasportatori.
Secondo il primo Giudice, doveva ritenersi che, in una ipotesi siffatta, rimanesse integrato l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 179 C.d.S., in quanto fattispecie speciale rispetto al delitto di cui all’articolo 437 c.p., che punisce l’omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro.
2. Avverso la sentenza assolutoria ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b). In particolare, il ricorrente lamenta che, con diversa interpretazione, questa Suprema Corte abbia ritenuto che non sussista alcun rapporto di specialita’ tra la fattispecie prevista dall’articolo 179 C.d.S. e quella di cui all’articolo 437 c.p., stante la diversita’ dei beni giuridici tutelati e della struttura tra le due fattispecie. Una soluzione interpretativa, quella accolta dal ricorrente, che consentirebbe di soddisfare le esigenze di prevenzione, “in un settore particolarmente sensibile della pubblica incolumita’”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
2. Secondo un primo orientamento interpretativo, correttamente richiamato nel ricorso del Pubblico ministero, tra la disposizione di cui all’articolo 179 C.d.S. – che punisce, con una sanzione amministrativa, colui che mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo manomesso – e quella di cui all’articolo 437 c.p. – che sanziona, invece, l’omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro non sussisterebbe alcun rapporto di specialita’, stante la diversita’ sia dei beni giuridici tutelati – rispettivamente la sicurezza della circolazione stradale, la prima, e la sicurezza dei lavoratori, la seconda – sia della struttura delle due fattispecie, sotto l’aspetto tanto oggettivo, quanto soggettivo (Sez. 1, n. 47211
2 del 25/5/2016, Vercesi, Rv. 268892; Sez. 1, n. 34107 del 29/3/2017, Trandafir, non massimata).
3. Osserva, nondimeno, il Collegio che tale indirizzo esegetico e’ stato successivamente superato da altra preferibile opzione interpretativa, secondo la quale il conducente del mezzo che circola con il cronotachigrafo manomesso o alterato e’ soggetto alla sola sanzione amministrativa prevista dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 179. Cio’ in quanto e’ stato ritenuto sussistente un rapporto di specialita’ tra tale illecito amministrativo e il delitto di cui all’articolo 437 c.p., il quale punisce l’omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro (Sez. 1, n. 2200 del 12/9/2017, dep. 2018, Gallini, Rv. 272364).
Detta impostazione e’ pienamente condivisa da questo Collegio, dovendo rilevarsi che, effettivamente, la fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 437 c.p. presenta una maggiore “ampiezza” rispetto a quella prevista dall’articolo 179 C.d.S., dal momento che, mentre la prima, individua, tra i soggetti attivi, tutti coloro in capo ai quali incomba l’obbligo di prevenire tramite impianti, apparecchi o segnali – disastri o infortuni sul lavoro, la seconda ha come destinatario unicamente il conducente del mezzo di trasporto; e che anche l’ambito delle condotte tipiche e’ assai piu’ esteso rispetto a quello della fattispecie amministrativa, concernente, come detto, la sola messa in circolazione di un veicolo con cronotachigrafo mancante o manomesso.
Inoltre, deve osservarsi che il delitto previsto dall’articolo 437 c.p. e’ posto a tutela della pubblica incolumita’ con riferimento all’ambiente di lavoro, imponendo l’adozione dei necessari strumenti preventivi circa il rischio di disastri o infortuni, sicche’ la fattispecie in questione appare chiaramente finalizzata a regolamentare le attivita’ di impresa. Ne consegue che, in ogni caso in cui l’alterazione del cronotachigrafo sia stata direttamente eseguita dal conducente del mezzo per ragioni non riconducibili all’esercizio dell’attivita’ di impresa dovra’ ritenersi integrata la fattispecie di illecito amministrativo di cui all’articolo 179 C.d.S., con conseguente esclusione, secondo quanto previsto dalla L. n. 689 del 1981, articolo 9 dell’ipotesi delittuosa di cui all’articolo 437 c.p.. Viceversa, ove la violazione sia stata commessa, direttamente dai datore di lavoro, o comunque su sua disposizione, e in ogni caso per ragioni attinenti allo svolgimento dell’attivita’ di impresa, appare del tutto coerente con la ratio del delitto previsto dall’articolo 437 c.p. configurare tale fattispecie incriminatrice (cosi’ Sez. 1, n. 2200 del 12/9/2017, Gallini, citata).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
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