In tema di eccesso di potere per usurpazione della funzione amministrativa
Suprema Corte di Cassazione
sezioni unite civili
sentenza 21 febbraio 2017, n. 4395
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez.
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez.
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez.
Dott. BIELLI Stefano – Consigliere
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. TRIA Lucia – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 387/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERO DELL’INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, per legge domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
AUTORITA’ PORTUALE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO n. 4466/2015, depositata il 23/09/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
uditi gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS) e (OMISSIS) per l’Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4466 del 2309/2015, ha accolto sia l’appello principale del Comune di Napoli che quello incidentale di (OMISSIS) spa avverso l’accoglimento – disposto con sentenza n. 679 del 2015 del TAR Campania – Napoli – del ricorso di questa contro l’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 03/12/2013, con cui il primo aveva ad essa ordinato di presentare, entro trenta giorni dalla notifica, un progetto per la rimozione integrale della colmata realizzata dalla spa (OMISSIS) negli anni 1962-1964 sull’arenile di (OMISSIS) e di realizzare il progetto stesso, ai fini della messa in sicurezza dei luoghi; nel giudizio furono coinvolti i Ministeri dell’Interno e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (e del Mare) e l’Autorita’ Portuale di (OMISSIS), nonche’ il Fallimento della (OMISSIS) spa in liquidazione.
2. In particolare, all’esito di un sequestro penale adottato dal GIP presso il Tribunale di Napoli, l’impugnata ordinanza era stato pronunciata nei confronti della (OMISSIS) spa, ritenuta obbligata alle relative attivita’ nella qualita’ di succeditrice delle societa’ del gruppo IRI, gia’ proprietario dell’impianto siderurgico installato e gestito prima dall’ (OMISSIS) e poi dall'(OMISSIS), responsabile della contaminazione dell’ambiente; ed a tale conclusione l’ordinanza era pervenuta richiamando in dispositivo altresi’ l’articolo 54, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo – in base al Decreto Legislativo 267 del 2000, articolo 50, comma 4, in relazione alla L. n. 833 del 1978, articolo 13, comma 2 e articolo 32, comma 3, a tutela del diritto fondamentale della salute e di quello ad un ambiente salubre, per finalita’ di protezione della salute della comunita’ locale dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dai fattori di inquinamento ambientale e dell’alterazione dell’habitat.
3. Sul ricorso di (OMISSIS) spa, il TAR Napoli aveva accolto il secondo motivo, ritenuti assorbiti gli altri, rilevando che, in forza della L. n. 388 del 2000, articolo 14, comma 19, il Comune di Napoli era subentrato in via esclusiva negli obblighi di bonifica delle aree di proprieta’ ex (OMISSIS) e (OMISSIS) per averle acquisite dalla (OMISSIS) spa, societa’ delegata dal gruppo IRI, di cui faceva parte la (OMISSIS) spa, originaria proprietaria.
4. Il Comune aveva impugnato dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza di primo grado: contestando che la norma applicata dal TAR comprendesse pure il sito di realizzazione della “colmata” (cioe’ l’area su cui (OMISSIS), nel corso degli anni sessanta, aveva colmato lo specchio d’acqua per conseguire maggiori spazi operativi per le proprie attivita’ industriali) o comunque comportasse la ritenuta traslazione legale in capo al Comune subentrante anche degli obblighi di bonifica originariamente facenti capo al proprietario degli impianti ed al concessionario delle aree demaniali coinvolte; allegando la sopravvenuta caducazione degli accordi di programma del 2003 e del 2007 a causa dell’inadempimento del Provveditorato alle OO.PP.; invocando il principio – di derivazione comunitaria e di applicabilita’ sostanzialmente retroattiva, ovvero immediata alle situazioni permanenti – “chi inquina paga”, di cui al Decreto Legge n. 486 del 1996, articolo 1, comma 14, non toccato della L. n. 388 del 2000 , articolo 114, comma 18; sostenendo la nullita’, a vario titolo, delle clausole di accollo dell’obbligo di ripristino tra (OMISSIS) spa e il Comune stesso, se non altro con la prospettata valenza esclusiva; e deducendo infine la persistente responsabilita’ per l’inquinamento in capo allo Stato azionista, che aveva agito per il tramite dell’IRI.
5. Dal canto suo, la (OMISSIS) spa aveva ampiamente argomentato per l’identificazione, quale unico soggetto obbligato alla bonifica, nel Comune di Napoli, ma aveva altresi’ dispiegato gravame incidentale, riproponendo i motivi di ricorso non esaminati in primo grado perche’ reputati assorbiti, tra cui l’eccesso di potere per inadeguata istruttoria della gravata ordinanza contingibile e urgente; e, mentre il Ministero dell’Interno aveva protestato la sua radicale estraneita’ alla controversia, l’altro Ministero aveva infine invocato l’accoglimento dell’appello principale e l’Autorita’ Portuale contestato ogni suo obbligo di intervento.
6. Il Consiglio di Stato giunse a confermare l’annullamento dell’impugnato provvedimento, ma solamente, una volta rigettati – in accoglimento dell’appello principale del Comune – i motivi di ricorso di (OMISSIS) invece originariamente accolti dal TAR ed affermata la spettanza dell’obbligo di provvedere proprio in capo ad essa (OMISSIS), in accoglimento dell’appello incidentale di questa e cioe’ del motivo originariamente dispiegato con cui quella si era doluta di eccesso di potere, compensando le spese del doppio grado; ed a tal fine, in estrema sintesi, argomentando:
– che il quadro normativo vigente, fin dal Decreto Legge n. 486 del 1996, convertito in L. n. 582 del 1996, aveva operato una netta distinzione tra l’area di sedime del sito di (OMISSIS) – poi acquisita dal Comune – e la colmata, su cui continuava ad applicarsi l’articolo 1, comma 14, del detto atto normativo;
– che l’area di colmata non avrebbe mai potuto essere acquisita dal Comune di Napoli, perche’ realizzata nello specchio d’acqua del demanio marittimo concesso all'(OMISSIS) e soggetto cosi’ all’obbligo di ripristino a cura del concessionario, con conseguente esclusione di ogni traslazione ex lege di obblighi di bonifica in capo al Comune di Napoli;
– che il Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 17, comma 2, relativo agli obblighi di bonifica dell’autore delle attivita’ inquinanti, andava applicato pure alle attivita’ precedenti la sua entrata in vigore, nonche’ alle situazioni di inquinamento accertate successivamente alla stessa, costituendo del citato Decreto Legge n. 486 del 1996, articolo 1, comma 14, una norma speciale rispetto al quadro normativo sopravvenuto in tema di bonifiche;
– che gli obblighi di bonifica ricadevano necessariamente sul concessionario, in applicazione del principio, di derivazione comunitaria, “chi inquina paga”;
– che il piano di bonifica approvato con Decreto Ministeriale Ambiente31 luglio 2003, di concerto col Ministero dell’Economia, non aveva eliso tale obbligo di bonifica in capo al concessionario, al piu’ affiancandovi un concorrente obbligo dell’Autorita’ Portuale;
– che dalla transazione stipulata il (OMISSIS) con la (OMISSIS) spa, con cui questa si accollava la bonifica dell’area, era esclusa quella di colmata a mare, comunque non potendo quella incidere sugli obblighi gravanti sulle parti per legge;
– che in ogni caso qualunque obbligo, pattizio o legale, gravasse sul Comune di Napoli, esso andava qualificato come aggiuntivo e non sostitutivo di quello originariamente incombente sul responsabile primario e cioe’ sull’inquinatore;
– che non potevano porre nel nulla tale obbligo gravante per legge ne’ l’accettazione della consegna dell’area, senza riserva, da parte dell’Autorita’ Portuale, ne’ la manifestazione di volonta’ da parte di quest’ultima di ripristinare lo specchio d’acqua;
– che, pertanto, erano infondati i motivi – oggetto di prioritaria doglianza della (OMISSIS) – posti dal TAR a base dell’annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente, visto che correttamente era stata la (OMISSIS) individuata quale obbligata al ripristino;
– che, tuttavia, l’appello incidentale di quest’ultima era fondato quanto alla violazione del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articoli 50 e 54, non avendo l’Autorita’ emanante motivato esaurientemente le ragioni di urgenza nel provvedere, in deroga alla disciplina generale ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articoli 244 e segg.: in particolare, essendo mancata qualsiasi indagine sull’adeguatezza del provvedimento in relazione alle circostanze attuali e che giustificassero la necessita’ di un intervento impellente od urgente, nonostante la situazione fosse molto risalente nel tempo e nulla fosse stato ne’ accertato ne’ tanto meno anche solo allegato in punto di improvviso peggioramento delle condizioni ambientali.
7. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso straordinario ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 8, articolato su almeno due motivi ed illustrato con memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., la (OMISSIS) spa: al quale resistono, con separati controricorsi, sia il Comune di Napoli, che i Ministeri dell’Interno e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Autorita’ Portuale di Napoli, mentre l’altra intimata curatela del Fallimento (OMISSIS) spa in liq.ne non espleta attivita’ difensiva in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, premessa la ricostruzione del quadro normativo di riferimento e riferito dell’ordinanza contingibile e urgente gia’ oggetto del ricorso al TAR Campania infine accolto in secondo grado con la sentenza qui gravata, precisa di ritenere idoneo a passare in giudicato solo il disposto annullamento (invocando sul punto Cass. n. 2007 del 11672) e di avere peraltro interesse ad impugnare la sentenza nella sola parte in cui respinge i motivi invece accolti in primo grado, tanto da formulare (a partire da pag. 48 del ricorso) due motivi di censura, entrambi di eccesso di potere giurisdizionale:
– un primo, ai sensi dell’articolo 111 Cost., articolo 362 c.p.c. e articolo 110 cod. proc. amm., nella misura in cui, a sua detta, il Consiglio di Stato non avrebbe applicato una norma esistente, ma una all’uopo creata ed esercitando un’attivita’ di produzione che non gli compete, sotto almeno quattro profili: 1) indebita integrazione del dato normativo del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, articolo 33, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 2014, n. 164, con conseguente illegittima statuizione di irrilevanza di tale speciale normativa; 2) indebita integrazione additiva della legislazione speciale di cui al Decreto Legge n. 486 del 1996, con un’inesistente norma che operi un distinguo tra il regime giuridico delle aree di sedime degli stabilimenti industriali e dell’area di colmata; 3) indebita integrazione additiva della legislazione speciale di cui al Decreto Legge n. 486 del 1996, con un’inesistente norma che preveda un obbligo di bonifica in capo al soggetto tenuto al ripristino urbanistico; 4) negazione della rilevanza della L. n. 586 del 1996, a fini di sostituzione della responsabilita’ dell’autore dell’inquinamento con quella di altri soggetti pubblici;
– un secondo, ex articolo 111 Cost., articolo 362 c.p.c. e articolo 110 cod. proc. amm., per sconfinamento nella sfera del merito riservato alla P.A. sotto i profili: 1) quanto all’Autorita’ Portuale di (OMISSIS), circa le sue valutazioni ed il suo interesse a conseguire l’area disinquinata, ma soprattutto circa il suo inadempimento al riguardo; 2) quanto al Comune di Napoli ed alla societa’ (OMISSIS) spa, a tale scopo dallo stesso costituita, circa l’inadempimento degli obblighi a tal fine assunti anche con la transazione del (OMISSIS); ed in entrambi i casi criticando la conclusione che gli impegni su questa gravanti non si fossero sostituiti a quelli del responsabile originario
2. Il Comune di Napoli, contestata – altrimenti derivando l’inammissibilita’ del ricorso per difetto di interesse – l’inidoneita’ al giudicato delle statuizioni impugnate prospettata dalla ricorrente e cosi’ invocata la definitivita’ della statuizione sull’obbligo di ripristino in capo a (OMISSIS) spa, nega la configurabilita’, nella specie, del lamentato eccesso di potere giurisdizionale: e cio’ sia perche’ il Consiglio di Stato si e’ attenuto ad una mera operazione interpretativa del quadro normativo di riferimento, la quale costituisce, in quanto tale, tipico esercizio del potere giurisdizionale; sia poiche’ nessuno sconfinamento nel merito delle pubbliche amministrazioni coinvolte si e’ avuto, indicando il novero delle attivita’ ancora possibili e di quelle invece non consentite in dipendenza della reputata nullita’ della transazione o della ritenuta sua non estensione alle aree di sedime; e quanto a tutti i profili pure argomentando per l’infondatezza nel merito delle censure della ricorrente.
3. Anche l’Autorita’ portuale di Napoli eccepisce l’inammissibilita’, ma, in via preliminare, invoca il difetto di interesse, in relazione al tenore della pronunzia e sostenendo l’inidoneita’ al giudicato delle statuizioni in tema di identificazione del soggetto obbligato al ripristino; in ogni caso, esclude che il Consiglio di Stato abbia dato luogo alla creazione di una norma inesistente anziche’ alla mera attivita’ di interpretazione pure in via analogica, o abbia invaso la sfera del merito quanto alla valutazione di opportunita’ e convenienza dell’atto invece riservata all’amministrazione: di entrambi i motivi di ricorso ad ogni buon conto sottolineando l’infondatezza pure nel merito.
4. Infine, i Ministeri dell’Interno e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal canto loro, di ciascun motivo deducono dapprima l’inammissibilita’ – per non configurare alcuno di essi il lamentato eccesso di potere, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte – e poi pure l’infondatezza, per la condivisibilita’ dell’interpretazione normativa data dal Consiglio di Stato del quadro normativo applicabile e per il pieno rispetto delle prerogative dell’amministrazione attiva anche nel momento dell’individuazione degli obblighi o compiti istituzionali ad essa facenti capo.
5. Puo’ tralasciarsi, tanto da lasciarsi del tutto impregiudicata, ogni questione sull’idoneita’ dei capi della decisione qui impugnati – che restano pur sempre di rigetto dei corrispondenti motivi dell’originaria impugnazione dispiegati da parte dell’odierna ricorrente (OMISSIS) spa – a passare in giudicato: questione relativa alla configurabilita’ di un giudicato amministrativo di rigetto, sulla quale il Consiglio di Stato pare orientarsi di recente in senso positivo, mentre si registra, in astratto e se non altro ai fini dell’esperibilita’ del ricorso ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 8, la persistenza di un’opposta posizione di queste Sezioni Unite (per tutte, fra le piu’ recenti: Cass. Sez. U. 22/11/2016, n. 23720; Cass. Sez. U. 30/10/2013, n. 24470).
6. Va invero, in via dirimente, esclusa la configura bilita’, sotto tutti i profili denunciati, del paventato eccesso di potere giurisdizionale.
7. In primo luogo, infatti, l’interpretazione della legge (o perfino la sua disapplicazione) rappresenta il proprium della funzione giurisdizionale e non puo’, dunque, integrare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, cosi’ da giustificare il ricorso previsto dall’articolo 111 Cost., comma 8, tranne i soli casi di un radicale stravolgimento delle norme o dell’applicazione di una norma creata ad hoc dal giudice speciale (da ultimo, v. Cass. Sez. U. 31/05/2016, n. 11380, ove ulteriori riferimenti; Cass. Sez. U. 06/05/2016, n. 9145; Cass. Sez. U. 05/09/2013, n. 20360).
8. Ora, nella specie, le conclusioni del Consiglio di Stato in punto di persistenza di un obbligo di ripristino dei luoghi anche in capo all’autore di quello che puo’ definirsi in senso lato (o descrittivo) quale illecito ambientale, sia per l’irrilevanza del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, articolo 33, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 2014, n. 164, sia per la distinzione di regime tra aree di sedime originarie ed aree di colmata ai fini del Decreto Legge n. 486 del 1996, sia per l’irrilevanza dell’assunzione di obblighi di bonifica ad opera pure di altri soggetti ed anche in forza di transazioni intercorse, costituiscono espressione, sorrette come sono da un impianto argomentativo coerente e solido, di attivita’ ermeneutica: ne’ potendo sostenersi che il risultato di questa, che non collimi con la lettera della disposizione comporti la creazione di una nuova ed al contempo, del resto, ben potendo fondatamente negarsi che, nel complesso sistema normativo vigente relativo alla materia coinvolta, vi siano disposizioni univoche e chiare nell’un senso o nell’altro, tali da fondare con immediata certezza una conclusione piuttosto di un’altra (Cass. Sez. U. 19/12/2016, n. 26123).
9. Infatti, in una contrapposizione di argomentazioni e conclusive opzioni ermeneutiche, l’eguale dignita’ delle premesse argomentative e dei parametri inferenziali legittima le conclusioni anche sensibilmente divergenti cui puo’ pervenire l’interprete, sulla base evidentemente di differenti implicazioni assiologiche e di sistema, ma tutte formalmente e legittimamente riconducibili all’attivita’ di estrapolazione dal testo delle disposizioni del senso di quelle, senza tradirne, ne’ violarne, ne’ la lettera ne’ lo spirito: cio’ in cui puo’, in via meramente descrittiva od atecnica ed ai limitati fini della risoluzione della presente controversia, dirsi risolversi l’attivita’ entro la quale deve mantenersi il giudice, compreso quello amministrativo, per non eccedere dai limiti esterni imposti alla sua giurisdizione. E cio’ in cui puo’ dirsi risolta appunto, nella specie, l’attivita’ del Consiglio di Stato nella qui gravata sentenza, con conseguente esclusione del prospettato profilo di eccesso di potere.
10. Non trasmoda nell’arbitrario stravolgimento del testo della disciplina vigente, quindi, la conclusione del Consiglio di Stato nella negazione agli accordi intercorsi tra i soggetti interessati o anche solo alle norme sopravvenute – in virtu’ della natura speciale della normativa ritenuta applicabile alla specie e di una tutt’altro che arbitraria ricostruzione della assoluta peculiarita’ delle condizioni dei luoghi con la necessitata distinzione tra i regimi di proprieta’ e di possesso e di obblighi di ripristino tra area di colmata ed area di sedime – dell’efficacia di esonerare, dagli obblighi di ripristino e, in generale, dalla responsabilita’ per l’originario illecito in materia lato sensu ambientale, il soggetto che quel medesimo Giudice amministrativo identifica quale originario responsabile, in virtu’ di un principio pure correttamente individuato e rispondente a regole generali, recepite anche in ambito comunitario prima ed eurounitario adesso, quale quelle della doverosa permanenza della responsabilita’ dell’autore dell’illecito ambientale.
11. Cosi’ escluso il potere giurisdizionale per usurpazione della funzione legislativa, va negata la sussistenza pure di quello per pretesa usurpazione della funzione amministrativa.
12. Al riguardo, e’ noto che quest’ultimo si ha quando con la sua decisione il giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimita’ del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito, istituzionalmente riservato alla pubblica amministrazione, compia una diretta e concreta valutazione dell’opportunita’ e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima la volonta’ dell’organo giudicante di sostituirsi a quella dell’Amministrazione, cosi’ esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimita’ (dunque, all’esercizio di poteri cognitivi e non anche esecutivi) o esclusiva o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso (Cass. Sez. U. 09/11/2011, n. 23302; piu’ di recente: Cass. Sez. U. 31/05/2016, n. 11380; Cass. Sez. U. 19/12/2016, n. 26183).
13. Occorre, quindi, per la configurabilita’ dell’eccesso di potere giurisdizionale per usurpazione della funzione amministrativa e la conseguente ammissibilita’ del ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 8, uno sconfinamento nella sfera del merito, in quanto la decisione finale dei giudici amministrativi d’appello, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprime la volonta’ dell’organo giudicante di sostituirsi a quella dell’amministrazione, procedendo ad un sindacato di merito. Ma, in ogni caso, “le sezioni unite della Corte di cassazione, dinanzi alle quali siano impugnate decisioni di un giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione, possono rilevare unicamente l’eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima, non essendo loro consentito di estendere il proprio sindacato anche al modo in cui la giurisdizione e’ stata esercitata, in rapporto a quanto denunciato dalle parti; sicche’ rientrano nei limiti interni della giurisdizione e restano percio’ estranei al sindacato di questa Corte eventuali errori in iudicando o in procedendo che il ricorrente imputi al giudice amministrativo” (Cass. Sez. U. 17/04/2014, n. 8993, § 2.1; Cass. Sez. U. 12/04/2016, n. 7114, § 2).
14. Nella specie, nulla di tutto cio’ si riscontra essere avvenuto: il Consiglio di Stato, sulla base di presupposti di fatto e di diritto chiaramente indicati, in esito all’attivita’ di interpretazione della normativa di settore – da un lato, quanto alla persistenza dell’obbligo di ripristino anche in capo all’autore dell’illecito e, dall’altro, in punto di esclusione dell’area di colmata da quella di sedime da alcuni degli effetti applicativi di quella – e della transazione tra alcune delle parti, ha individuato chiaramente alcune delle facolta’ riconosciute alle pubbliche amministrazioni ancora coinvolte ed altre invece ritenute ad esse precluse.
15. In tal modo, la qui gravata sentenza non ha compiuto alcuna valutazione di merito in indebita sostituzione di tali amministrazioni, limitandosi:
– da un lato, ad ipotizzare, nel pieno rispetto delle sue prerogative giurisdizionali, alcune loro facolta’ di intervento alla luce di una lettura delle norme di riferimento e degli atti negoziali comunque invocati nella fattispecie concreta: lettura in grado pertanto non di vincolare, ma – a tutto concedere – di orientare le potenziali scelte di merito delle stesse pubbliche amministrazioni, alle quali comunque e’ lasciata e rimessa ogni definitiva e finale valutazione, con piena salvezza della relativa discrezionalita’;
– dall’altro lato, quanto all’individuazione dei soggetti obbligati al ripristino dell’area o comunque agli interventi sulla stessa, alla mera verifica della sussistenza dei presupposti dell’azione amministrativa, quali la titolarita’ dell’obbligo di intervento di cui si discute, ricavata all’esito dell’attivita’ ermeneutica suddetta – appena esaminata per escludere il lamentato eccesso di potere per usurpazione della funzione legislativa – e quindi in estrinsecazione dell’essenza stessa del giudizio di legittimita’ riservato al giudice amministrativo.
16. Non sussistendo pertanto neppure il divisato eccesso di potere per usurpazione della funzione amministrativa, vanno escluse tutte le condizioni per adire questa Corte ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 8: ed il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore di ciascuna delle controparti, come costituite.
17. – Ed infine va dato atto – mancando ogni discrezionalita’ al riguardo (Cass. 14/03/2014, n. 5955) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione e’ vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, a norma del detto articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida, per ciascuno oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge: in favore del Comune di Napoli, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00; in favore dell’Autorita’ Portuale di (OMISSIS), in Euro 5.000,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00; in favore dei Ministeri dell’Interno e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis
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