Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza n. 20791 del 23 novembre 2012
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’avv. P.V. proponeva appello avverso la sentenza del tribunale di Genova, con cui era stata accolta l’opposizione spiegata da G.P. avverso il decreto ingiuntivo con cui gli era stato ingiunto il pagamento di Euro 10.378,03 per le prestazioni professionali dal detto legale espletate a favore di quest’ultimo.
La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 23.9.2010, in riforma dell’appellata sentenza, rigettava l’opposizione, con condanna dell’opponente al pagamento delle spese processuali.
Per la cassazione di tale sentenza il G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, presentando altresì una documentazione di incerta decifrazione nel termine di cui all’art. 372 c.p.c.; resisteva con controricorso il P., il quale chiedeva la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c..
Il consigliere delegato ha avanzato proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c., redigendo la seguente relazione:
“Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6 e art. 345 c.p.c., commi 2 e 3, per non avere la Corte ligure considerato decaduto dalla produzione documentale il creditore opposto e per aver basato la propria decisione su di un’ingiunzione e dei conteggi mai prodotti dalla parte appellante.
Con il secondo motivo, si denuncia omessa, incongrua, illogica ed incompleta valutazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
Il primo motivo è infondato; la censura muove dalla premessa secondo cui la Corte ligure avrebbe ritenuto di poter utilizzare un documento (fattura n. (omissis)) tardivamente prodotto dal creditore opposto al fine di dimostrare che gli importi corrisposti dall’opponente fino a quel momento fossero solo degli acconti e non il saldo del dovuto; la Corte d’appello avrebbe quindi errato perchè ha ritenuto non verificatasi una decadenza a carico del l’opposto.
La premessa su cui si fonda la censura risulta tuttavia errata, atteso che la Corte distrettuale ha affermato a pag. 5 della sentenza impugnata che “la fattura n. (omissis), emessa dall’avv. P. e quietanzata, è stata prodotta nel primo grado di causa (trattasi del penultimo documento inserito nel fascicoletto contraddistinto con il n. 2 e denominato” corrispondenza con il cliente”), sicchè non è condivisibile quanto affermato a pag. 6 della sentenza appellata sulla compressione del diritto di difesa che l’asserita tardività della produzione avrebbe arrecato al G.”.
Orbene, a fronte di una specifica affermazione in tal senso della Corte d’appello era onere del ricorrente svolgere censure specifiche sul punto, illustrando le ragioni per cui il documento in questione sarebbe stato tardivamente prodotto: senza dire che il contrario assunto del ricorrente introdurrebbe un vizio di tipo revocatorio, dal momento che la censura si risolve nell’affermazione che la Corte ligure avrebbe ritenuto tempestiva una produzione invece tardiva.
Va comunque rilevato che il ricorso si presenta generico nei riferimenti agli altri documenti che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente tenuto presenti anche se prodotti tardivamente, non risultando dalla lettura del ricorso nè quale sia il contenuto dei documenti indicati a pag. 18 del ricorso stesso, nè se la detta eccezione di tardività sia stata ritualmente introdotta di fronte al giudice d’appello.
Peraltro, non può non evidenziarsi come la sentenza impugnata abbia desunto la prova del credito non solo dalla richiamata fattura, ma anche da altri elementi, e come su dette argomentazioni svolte dalla corte ligure a sostegno della non decisività della fattura stessa, quand’anche essa avesse avuto il contenuto asserito dall’opponente (e cioè un saldo di prestazioni professionali svolte nel giudizio di appello), il ricorrente non abbia svolto censure di sorta.
Nella sentenza impugnata si è infatti osservato, da un lato, che il decreto ingiuntivo era stato chiesto per competenze professionali relative a prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle svolte nel giudizio di appello e chiaramente descritte a pag. 3 e 4 del ricorso per ingiunzione; dall’altro, che lo stesso opponente aveva fatto riferimento ad un complesso di attività professionali svolte dal P., sia pure affermando che il compenso recato dalla fattura riscontrata dal Consiglio dell’Ordine era eccessivo.
Il secondo motivo è del pari infondato.
Il ricorrente sostiene che il giudice di secondo grado avrebbe completamente omesso di considerare la circostanza che l’ingiunzione di pagamento richiesta era stata emessa e depositata da altro difensore, senza tuttavia illustrare le ragioni per cui un tale fatto dovrebbe essere considerato decisivo: non risulta nemmeno che tale fatto sia controverso. La Corte di appello ritiene pacifica e documentata l’esistenza dei conteggi e della predetta ingiunzione, affermando inoltre che i conteggi in questione furono posti a disposizione del G. e da questi utilizzati in un precedente procedimento monitorio.
Il ricorrente inoltre, ancora una volta in maniera generica, lamenta un travisamento del senso della corrispondenza epistolare tra le parti, senza neanche illustrare il contenuto dei documenti oggetto del travisamento, il che preclude qualsivoglia controllo da parte del giudice di legittimità.
Non può infine essere accolta la richiesta del controricorrente di condanna della controparte al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c., comma 3, in considerazione del contrastato esito dei giudizi di merito.
La relazione è stata ritualmente comunicata alle parti ed al P.G.;
questa Corte aderisce alle conclusioni esposte nella succitata relazione, non rinvenendo nello scritto depositato dal ricorrente alcuna pertinente e specifica critica alle argomentazioni colà formulate.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.
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