Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 28 aprile 2014, n. 17798
Ritenuto in fatto
1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Perugia ha confermato la sentenza dell’11 ottobre 2002 con cui il G.u.p. del Tribunale, in sede di giudizio abbreviato, aveva ritenuto S.P. responsabile del reato di concussione, condannandolo ad un anno e dieci mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena, oltre al risarcimento dei danni in favore di A.M. , costituitosi parte civile.
Secondo l’accusa l’imputato, dipendente C.O.N.I, abusando del proprio ufficio, avrebbe indotto A. a consegnargli in data 22.2.2001, indebitamente, quindicimilioni di lire sostenendo che in questo modo avrebbe potuto ottenere dalla S.I.S.A.L., presso i cui responsabili affermava di poter intercedere, la concessione per la gestione di una ricevitoria del Superenalotto richiesta sin dal 1997, concessione che poi venne effettivamente riconosciuta in favore del bar tabaccheria (omissis) , gestito dall’A. .
I giudici di appello hanno condiviso la tesi sostenuta in primo grado, ribadendo che l’attività concussiva posta in essere dall’imputato si è concretizzata nell’abusare della propria qualità all’interno di un pubblico servizio e quindi nei poteri che gli derivavano, sicché, anche indipendentemente dalle competenze in relazione alle pratiche di concessione per le ricevitorie S.I.S.A.L., avrebbe comunque agito strumentalizzando la posizione di preminenza rispetto all’interlocutore privato, il quale intimidito dalla qualità rivestita con riferimento alla effettiva possibilità che l’imputato aveva di influire sulla pratica di concessione, gli aveva corrisposto la somma di denaro.
La sentenza evidenzia che le prove a carico sono costituite, oltre che dalle dichiarazioni della persona danneggiata, da alcune conversazioni registrate dallo stesso A. e dall’immediato sequestro della somma consegnata all’imputato.
2. Nell’interesse dell’imputato l’avvocato Patrizia Repice ha proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito riassunti.
Con il primo motivo deduce la violazione di cui agli artt. 598 e 597 comma 1 c.p.p., lamentando che la Corte territoriale ha ritenuto, erroneamente, di non prendere in considerazione quanto contenuto nelle memorie depositate in data 14.11.2011 e 10.7.2012, che altro non erano se non argomentazioni ulteriori a sostegno della diversa qualificazione dei fatti contestati, con riferimento, in particolare, alla sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio e alla situazione di metus della vittima, che in realtà avrebbe agito come agente provocatore.
Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione della sentenza per non aver risposto alle deduzioni difensive contenute nelle memorie e, soprattutto, nel non aver giustificato le ragioni in ordine alla ritenuta sussistenza dell’ipotesi di concussione.
Con l’ultimo motivo viene dedotta una questione subordinata, rilevando che a seguito delle modifiche intervenute con la legge n. 190 del 2012 la condotta attribuita all’imputato, che nella contestazione è indicata come attività di induzione, configura oggi il meno grave reato di cui all’art. 319 quater c.p..
In conclusione, chiede l’annullamento della sentenza per insussistenza del reato di concussione ovvero, in subordine, la qualificazione dei fatti nel reato di induzione indebita, e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
3.1. La Corte d’appello ha espressamente limitato l’esame ai motivi contenuti nell’atto di impugnazione, riguardanti la legittimazione dell’A. a costituirsi parte civile e la qualificazione giuridica del fatto come reato di concussione, “rifiutando” espressamente di prendere in considerazione le memorie difensive depositate il 14.12.2011 e il 10.7.2012, il cui contenuto ha ritenuto non fosse riconducibile ad alcuno dei motivi d’appello proposti. I giudici di secondo grado hanno considerato che le memorie proposte ai sensi dell’art. 121 c.p.p. introducessero motivi nuovi, non inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall’impugnazione principale già presentata, sicché la ritenuta mancanza di connessione funzionale con i motivi originari ha determinato la loro “estromissione” dall’ambito della cognizione.
Invero, non si è trattato di motivi nuovi presentati ai sensi dell’art. 585 c.p.p., ma di semplici memorie esplicative delle questioni introdotte con l’atto di impugnazione: più precisamente i temi sviluppati nelle memorie risultano strettamente connessi con il motivo in cui l’imputato contesta la corretta qualificazione del reato di concussione, anzi altro non sono che lo sviluppo della medesima questione: si contesta la correttezza della qualificazione giuridica del fatto sottolineando come difetti l’elemento tipico della condotta concussiva, costituito dall’abuso dei poteri e dalla conseguente mancanza di uno stato di soggezione, precisando inoltre come risulti carente l’accertamento sulla qualifica di incaricato di pubblico servizio rivestita dall’imputato.
L’aver omesso ogni considerazione su tali questioni ha contribuito a rendere viziata la motivazione, che risulta manchevole nell’accertamento completo della fattispecie oggetto della contestazione.
La tesi della concussione si fonda, secondo la ricostruzione operata in sentenza, nella condotta dell’imputato, che avrebbe abusato dei suoi poteri derivanti dalla sua posizione all’interno del CONI, strumentalizzando la posizione di preminenza rispetto al privato, che così veniva indotto al pagamento per ottenere la concessione SISAL. In sostanza, si insiste sullo stato di soggezione dell’A. rispetto all’imputato, che viene spiegato con il timore di vedere ostacolato o compromesso il buon esito della domanda finalizzata ad ottenere la concessione SISAL, richiamando in proposito una vicenda precedente, non oggetto di contestazione, relativa ad una domanda di concessione per la ricevitoria del Totocalcio risalente al 2000, di cui pure si sarebbe interessato lo stesso imputato.
Tuttavia, in tale ricostruzione risulta del tutto mancante ogni considerazione in ordine al ruolo e alle competenze dell’imputato nell’ambito del suo ufficio, circostanze rilevanti non solo per accertare la sua esatta qualifica soggettiva nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza, ma anche per una corretta valutazione sulla sua condotta abusiva e strumentale, quella cioè che avrebbe posto in essere per indurre il privato a corrispondergli la somma di denaro.
La sentenza non si sofferma neppure a valutare l’altro contenuto della condotta, ossia non spiega in cosa sia consistita l’induzione cui si fa riferimento nell’imputazione.
Si tratta di elementi essenziali per una corretta ricostruzione dei fatti e per un accertamento completo in ordine alla qualificazione giuridica, tanto più rilevante a seguito della modifica del reato di concussione intervenuta con la legge n. 190 del 2012.
Il non aver detto nulla in ordine al tipo di lavoro che il S.P. svolgeva nella pubblica amministrazione, all’ufficio presso cui prestava la sua attività, alle competenze attribuite al suo ufficio, al suo ruolo specifico, impedisce di fatto ogni concreta valutazione sulla qualifica soggettiva dell’imputato, sebbene nella sentenza di primo grado venga ritenuto incaricato di pubblico, seppure in maniera del tutto apodittica. Peraltro, la sentenza d’appello, oltre a non rispondere alle deduzioni difensive in cui si assume che l’imputato svolgesse attività meramente materiali, escludendo così la stessa qualifica di incaricato di pubblico servizio, non chiarisce la qualifica soggettiva di S.P. , tanto è vero che in alcuni passaggi sembra riconoscergli la qualità di pubblico ufficiale, entrando in contraddizione con il giudice di primo grado.
In ogni caso, il tema appare rilevante dal momento che la nuova formulazione dell’art. 317 c.p., come modificato dalla citata legge n. 190/2012, non contempla più l’incaricato di pubblico servizio, riferendosi solo al pubblico ufficiale, con la conseguenza che oggi la “concussione” posta in essere da un incaricato di pubblico servizio sarebbe punita, eventualmente, solo a titolo di estorsione aggravata.
La mancata precisazione sulle attribuzioni riconosciute all’imputato nell’ambito della sua amministrazione incide sulla corretta qualificazione del reato, dal momento che in assenza di elementi sull’attività e sulle sue competenze interne all’ufficio o al servizio non appare neppure possibile verificare se vi stato un abuso di poteri ovvero della qualità; inoltre, nell’ipotesi in cui all’imputato vengano riconosciute competenze in attività meramente materiali potrebbe ipotizzarsi, come sostenuto dalla stessa difesa, il diverso reato di millantato credito.
Ma la motivazione della sentenza impugnata è mancante anche nella ricostruzione della condotta posta in essere dall’imputato: i giudici di merito non chiariscono i termini della “proposta” che l’imputato avrebbe fatto all’A. , in che modo quest’ultimo sarebbe stato indotto a corrispondere il denaro a S.P. .
4. Si tratta di carenze della motivazione che attengono alla ricostruzione di elementi di fatto, rilevanti ai fini della esatta qualificazione del reato contestato e che rendono necessario disporre l’annullamento della sentenza, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze per nuovo giudizio.
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