CASSAZIONE

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

SENTENZA 11 aprile 2014, n.16157

 

Ritenuto in fatto

 1. Il giudice per le indagini preliminari di Brescia disponeva la misura degli arresti domiciliari nei confronti di P.A. , M.A. , La.Fr. , L.G. e Mo.Pa. , tutti militari in servizio presso la stazione carabinieri di (…), in relazione ai reati di induzione indebita ex articolo 319 quater cod. pen., falso ideologico e calunnia, commessi nel contesto della attività di repressione dello spaccio di stupefacenti che i ricorrenti effettuavano utilizzando quale informatore nonché acquirente simulato di droga m.a. , cittadino marocchino residente in Italia, irregolare in quanto privo di permesso di soggiorno.

2. Secondo quanto denunciato da tale m.a. alla Polizia di Stato, che aveva poi proceduto ad indagini, il comandante della stazione dei CC P. lo aveva inizialmente convinto, nel 2007, ad iniziare una collaborazione finalizzata alla individuazione di spacciatori di droga in cambio di favori vari, in particolare facilitandogli la permanenza in Italia e l’ottenimento del permesso di soggiorno. Nel corso dei vari anni successivi, in più occasioni venivano effettuate operazioni di polizia nel corso delle quali gli operanti facevano contattare dal m.a. dei soggetti ritenuti fornitori di droga perché gliene vendessero per poi procedere al loro arresto al momento della consegna.

3. I reati contestati, per i quali vi era richiesta di misura e relativo accoglimento da parte del gip, erano quindi:

3.1. (capo 1) la induzione indebita ai sensi dell’articolo 319 quater cod. pen., per esservi stata indebita pressione nei confronti del ricorrente perché prestasse la propria attività a favore dei militari della citata stazione.

3.2. (capi 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 24) Una serie di reati di falso ideologico consistiti nell’avere i carabinieri riportato nelle informative la falsa notizia di non avere potuto individuare uno dei soggetti partecipanti alla cessione di stupefacente che, invece, era il m.a. . Tale condotta era finalizzata ad evitare che il m.a. fosse individuato quale infiltrato della polizia giudiziaria.

3.3. (capi 5, 12, 22, 23) Dei reati di calunnia con riferimento alle concrete modalità di svolgimento di alcune delle operazioni antidroga nel corso delle quali taluni soggetti venivano accusati falsamente dai carabinieri di aver partecipato alla cessione di stupefacente o comunque di reati ulteriori e connessi.

4. Agli indagati venivano contestati anche i seguenti reati, per i quali non vi era richiesta di misura:

4.1. (capi 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21) Una serie di reati di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90 ritenuti commessi nelle varie occasioni in cui vi era stata richiesta di fornitura della droga poi sequestrata agli spacciatori.

4.2. (capo 2) La violenza privata con riferimento al periodo in cui l’attività di collaborazione era stata imposta con minaccia.

5. Il Tribunale del Riesame confermava l’ordinanza con talune differenze nella ricostruzione dei fatti e modificando la qualificazione giuridica del reato contestato al capo 1).

5.1.Il Tribunale premetteva la assoluta credibilità del denunziante sia per il contesto in cui era maturata la sua decisione e sia per la conferma della sua attendibilità desunta dalla piena corrispondenza tra i fatti da lui narrati e le modalità effettive di svolgimento delle operazioni antidroga nonché dalla accuratezza delle informazioni fornite sulle persone in servizio presso la stazione dei carabinieri in questione. Precisava inoltre come, in base alle dichiarazioni del m.a. , la collaborazione di quest’ultimo fosse stata in un primo periodo sostanzialmente volontaria ed in un secondo periodo invece imposta con minaccia.

5.2. Il Tribunale non accoglieva, però, la qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 1): non riteneva configurabile il reato di concussione ovvero di induzione indebita in quanto i ricorrenti non intendevano trarre alcun interesse personale dalla condotta contestata essendo indiscutibile che i carabinieri perseguissero finalità istituzionali. Il Tribunale, comunque, confermava la sussistenza delle ipotesi di violazione dell’art. 73 d.p.r. 309/90 consistenti nell’avere i carabinieri indotto i fornitori di droga a commettere reati che altrimenti non sarebbero stati commessi; su questo presupposto il Tribunale riteneva che, con riferimento al citato secondo periodo temporale in cui al m.a. la collaborazione era stata imposta contro la propria volontà, fosse stato realizzato il reato di cui all’articolo 611 cod. pen. (minaccia per commettere il reato di cui all’articolo 73 d.p.r. 309/90).

5.3. Il Tribunale confermava anche le varie ipotesi di falso ideologico, attesa la evidente attestazione di circostanze false, nonché di calunnia ed infine la sussistenza di esigenze cautelari; queste ultime, in particolare, erano affermate, quanto al rischio di recidiva, in ragione della prolungata attività dei ricorrenti di utilizzazione di agenti provocatori al di fuori dei perimetri normativi. Dovendosi quindi impedire ulteriori attività di indagine svolte nelle anzidette modalità, si riteneva necessaria una misura restrittiva della libertà personale in quanto ‘l’accertato ricorso a forme varie di costringimento del denunciante e i connotati della condotta, prospettano ricadute in reati similari, anche fuori dello stretto esercizio delle funzioni’.

6. Gli indagati propongono ricorso avverso tale ordinanza.

7. P.A. , con atto a firma del proprio difensore, con primo motivo rileva la violazione di legge in quanto la misura è stata emessa per un fatto nuovo non contestato e non per un fatto diversamente qualificato. Osserva che il Tribunale ha ritenuto che la condotta integrante il reato di cui all’articolo 611 cod. pen. fosse solo quella successiva al 2011 ma che proprio per tale periodo il pubblico ministero ed il giudice per le indagini preliminari avevano ritenuto che non vi fossero condotte di minaccia o violenza ma soltanto di induzione, situazione non integrante il fatto oggettivo di costrizione fisica o psichica per poter ritenere commesso il reato di cui all’art. 611 cod. pen..

7.1. Con secondo motivo e terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la assoluta assenza di riscontri delle dichiarazioni dell’accusatore.

7.2. Con quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per essere state ritenute utilizzabili le registrazioni di conversazioni tra i ricorrenti ed il m.a. .

7.3. Con quinto motivo deduce la violazione legge ed il vizio di motivazione per la mancata valutazione delle intercettazioni segnalate dalla difesa come significative di un rapporto ben diverso tra i carabinieri ed il loro confidente.

7.4. Con sesto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza del reato di calunnia in assenza di alcun riscontro della versione offerta dal denunziante.

7.5.Con settimo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari e per la mancata valutazione degli elementi favorevoli.

8. Nell’interesse di M.A. sono stati proposti due ricorsi.

8.1. Primo ricorso: con primo motivo deduce la nullità dell’ordinanza per mutazione del fatto contestato e comunque per insussistenza del diverso reato ritenuto dal Tribunale. Con secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la valutazione di prove in sé equivoche. Con terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari, non sussistenti caso di specie.

8.2. Secondo ricorso: con primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la omessa valutazione della eccezione di inutilizzabilità di prove eccepita dalla difesa e per la assenza di riscontro e con secondo motivo la assenza di esigenze cautelari.

9. La.Fr. , L.G. e Mo.Pa. propongono personalmente ricorsi di identico contenuto.

9.1. Con primo motivo deducono il vizio di motivazione in relazione in particolare alla inutilizzabilità delle dichiarazioni del m.a. , prive di riscontri individualizzanti, alla omessa valutazione dell’eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni e comunque per la omessa valutazione delle circostanze difformi risultanti dagli atti e dalle intercettazioni.

9.2. Con secondo motivo deducono il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari.

 Considerato in diritto

 I ricorsi sono fondati nei limiti appresso indicati.

10. Con il primo motivo P. e M. sotto vari profili contestano la correttezza della modifica della imputazione di cui al capo 1). Si tratta di deduzioni infondate.

10.1. La decisione è rispettosa delle regole in tema di (ri)qualificazione giuridica da parte del Tribunale del Riesame. Quest’ultimo, difatti, può, nell’ambito degli elementi fattuali che il pubblico ministero ha ritenuto integrare la condotta di reato, giungere a riqualificarli ritenendo che diverso sia il reato, con il solo limite di non poter mutare il fatto di riferimento.

10.2. La affermazione del M. che, con la contestazione di induzione indebita, si sia esclusa la possibilità di ritenere la violenza o minaccia di cui all’articolo 611 cod. proc. pen. e che, quindi, sia stato modificato lo stesso fatto contestato, non è affatto condivisibile: il livello di pressione psicologica descritto nell’originario capo di imputazione è ben in grado di integrare, in astratto, il livello di minaccia richiesto per configurare il reato di cui all’articolo 611 cod. pen..

10.3. Quanto alla presunta immutazione del fatto e non solo della qualificazione giuridica, parimenti si tratta di questione infondata. Il Tribunale ha dato una diversa qualificazione giuridica del fatto che è restato in sé identico ed anzi l’odierna qualificazione corrisponde maggiormente alla lettera del capo 1). Nella descrizione del fatto, difatti, non era stata inserita la finalità della condotta di indurre m.a. a ‘dare o promettere indebitamente… denaro o altra utilità’, la cui specificazione era invece necessaria proprio perché da una minaccia o violenza per una condotta generica si potesse giungere ad integrare il reato di cui all’art. 319 quater cod. pen. inizialmente contestato.

10.4. In conclusione, la nuova qualificazione giuridica è rimasta esattamente nell’ambito delle circostanze di fatto valorizzate nella originaria imputazione.

10.5. Deve però rilevarsi, sia di ufficio per quanto riguarda i profili di corretta qualificazione giuridica che in base alle deduzioni del primo ricorso di M. per quanto riguarda l’effettiva conclusione degli acquisti di droga per conto dei carabinieri, che la motivazione sul punto dell’essere integrati i reati di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90 è carente.

10.6. Il tema della responsabilità per tali reati è stato esaminato per la prima volta solo dalla ordinanza del riesame in quanto necessario alla sua decisione per ritenere configurato il reato di cui al capo 1) come riqualificato. L’ordinanza di custodia, invece, non svolgeva alcuna valutazione al riguardo non trattandosi di reati il cui accertamento fosse direttamente funzionale alla propria decisione. Questo comporta, ovviamente, che la motivazione della ordinanza del Tribunale del Riesame doveva essere esauriente non potendosi integrare con la ordinanza impugnata; inoltre, non essendo prevista una ulteriore fase di contraddittorio nel merito, il carattere esauriente era necessario per un’adeguata difesa in sede di legittimità ove non è consentito l’accesso agli atti del procedimento.

10.7. In termini generali il Tribunale afferma che: ‘l’accordo raggiunto di volta in volta con i possibili venditori, e la successiva consegna dello stupefacente, integrano il delitto ex art. 73 d.p.r. 309/90, atteso che il delitto si consuma con la ricezione a qualsiasi titolo di sostanza stupefacente (nella totalità dei casi contestati vi è stata consegna della droga poi sequestrata)’. Non vi è una motivazione riferita ai casi concreti.

10.8. Il M. nel primo ricorso, invece, deduce espressamente che non vi è mai stata consegna della droga all’agente provocatore, in quanto i carabinieri intervenivano prima effettuando il sequestro.

10.9. La motivazione sull’effettivo svolgimento delle operazioni era necessaria per poterne valutare la legittimità o meno. Il Tribunale afferma che non è applicabile la disciplina di cui all’art. 97 d.p.r. 309/90 sia per non aver i carabinieri intervenuti la qualifica soggettiva che consente le operazioni sotto copertura, sia per non essere state tali operazioni autorizzate dai competenti organi e sia perché ‘la stessa iniziativa per l’insorgenza dei delitti è originata dei militari’.

10.10. Va osservato, invero, che il caso non si inquadra propriamente nelle ipotesi di acquisto simulato di cui all’articolo 97 d.p.r. 309/90 citato che riguarda operazioni in cui l’acquisto viene effettivamente portato a termine per consentire una estensione delle indagini per la individuazione degli ulteriori livelli delle organizzazioni criminali dediti al traffico di droga; a ciò è funzionale il complesso sistema introdotto con la L. 146/2010, ma era già evidente dalla lettura del secondo comma del citato art. 97 nel testo poi sostituito laddove prevedeva che gli operanti facessero immediata segnalazione dell’acquisto di droga sul presupposto che non fosse stato disposto il sequestro o comunque completata l’operazione di polizia giudiziaria.

10.11. Nel tipo di vicende in esame, invece, a fronte di una attività che il Tribunale, al fine di escludere la configurabilità del reato di induzione indebita, definisce espressamente come finalizzata alla identificazione di possibili spacciatori di droga, ovvero finalità istituzionali espressamente attribuite alle forze di polizia, le condotte andavano esaminate sotto il profilo della applicabilità della scriminante di cui all’articolo 51 cod. pen..

10.12. Quale regola generale, l’ambito di attività consentita all’agente provocatore, rientra in un ‘indiretto e marginale intervento nell’ideazione e nell’esecuzione del reato’: Sez. 6, Sentenza n. 40513 del 20/10/2011 Ud. (dep. 08/11/2011) Rv. 251060;…. “Quanto, invero, alla dedotta inosservanza, da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, della procedura prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 209, art. 97 in tema di acquisto simulato di sostanze stupefacenti, rilevasi, prescindendo da ogni discorso in fatto, che la stessa può determinare, al più, responsabilità sul piano disciplinare, ma non incide minimamente sulla capacità degli agenti a testimoniare nel processo (Cass. n. 8246 del 17/05/1993, Kinkela; n. 7948 del 10/04/1995, Ascia). In ogni caso, e in via assorbente, va poi ribadito che è lecita (ex art. 51 c.p., e pur fuori dalla ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 97) la condotta dell’agente che, attraverso un indiretto e marginale intervento nell’ideazione e nell’esecuzione del reato, si concretizzi prevalentemente in un’attività di osservazione, di controllo e di contenimento delle azioni illecite altrui (in tal senso, Cass. Sez. 6, N. 6425/94, RV. 198517, N. 1119/91, RV. 186283, e N. 2890/88, RV. 177785): cosa che senza dubbio ricorre nel caso di specie, in cui gli agenti operanti si sono in sostanza limitati, mostrandosi fittiziamente interessati, a verificare l’effettiva intenzione di alcuni soggetti di offrire in vendita rilevanti quantità di droga. Né a diversa conclusione può pervenirsi in considerazione di una gestione dei collaboratori finalizzata a far uscire allo scoperto tale comunque autonoma intenzione ovvero di una eventuale condotta non ortodossa posta in essere in una vicenda successiva ai fatti di causa’.

10.13. Secondo tale impostazione, va fatta una attenta distinzione tra il caso in cui l’agente provocatore miri a sollecitare la controparte a procacciarsi la droga da cedergli dal caso nel quale si sia in presenza di trafficanti-spacciatori che in vario modo abbiano reso evidente la loro intenzione di vendere droga di cui dispongono (si legge nella sentenza sopra richiamata ‘gli agenti operanti si sono in sostanza limitati, mostrandosi fittiziamente interessati, a verificare l’effettiva intenzione di alcuni soggetti di offrire in vendita rilevanti quantità di droga’).

10.14. La motivazione, quindi, risulta carente nella individuazione di presupposti fondamentali per qualificare le vicende quali reati o meno e, se del caso, scriminati dall’adempimento del dovere ex art. 51 cp; era necessario valutare, quindi, se la consegna di droga fosse avvenuta e se vi fosse la condizione della ‘offerta’ – esplicita od implicita – di droga o, invece, l’invito a procurarsi stupefacente da rivendere.

11. Su tale punto, presupposto della configurabilità giuridica del reato di cui al capo 1), è necessario un nuovo esame.

12. Deve anche essere oggetto di valutazione se la condotta individuata dal Tribunale del Riesame nell’ambito dei fatti di cui al capo 1) coincida con la condotta descritta al capo 2) (reato di cui agli artt. 61 n. 9, 110, 610, c.c. perché, in concorso tra loro, mediante violenza e in particolare con ripetute percosse costringevano m.a. … all’acquisto di sostanze stupefacenti secondo le modalità descritte nei capi che seguono). La difesa di P. ha difatti osservato che tale capo 2) già considerava la qualificazione giuridica di violenza privata poi solo meglio specificata dal Tribunale nella ipotesi speciale di cui all’articolo 611 cod. pen. e che quindi il pubblico ministero, così come non ha inteso chiedere la misura cautelare per tale capo da lui formulato, non abbia inteso chiederla anche per la contestazione ritenuta sussistente dal Tribunale del Riesame.

13. P. (secondo motivo) M. (secondo motivo del ricorso avv. Bonvicini e primo motivo del ricorso a propria firma) La.Fr. , L.G. e Mo.Pa. (primo motivo dei rispettivi ricorsi) propongono la questione relativa alla attendibilità del denunziante m.a. ed alla individuazione di elementi di riscontro alle sue dichiarazioni, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione.

13.1. Va premessa anzitutto quale sia la disciplina applicabile alle dichiarazioni di m.a. .

13.2. Proprio nella impostazione del Tribunale del Riesame, che ritiene che in un primo periodo la collaborazione del m.a. con le forze dell’ordine sia stata volontaria, questi dovrebbe rispondere dei reati in tema di stupefacenti, sussistendo perciò quantomeno la connessione probatoria da cui discende la incapacità a testimoniare ai sensi dell’art. 197 cod. proc. pen. e la applicabilità della disciplina di cui all’articolo 192 terzo comma cod. proc. pen.. Non rileva se vi sia stata effettiva iscrizione del nome del m.a. nel registro degli indagati in quanto ‘In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità. (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010 – dep. 21/04/2010, Mills, Rv. 246584)’.

13.3. il tema della attendibilità intrinseca come ritenuto dal Tribunale non va affrontato in quanto, a fronte di un’ampia motivazione sul punto, nel ricorso del M. vi è solo una generica doglianza che non prende in considerazione l’effettivo contenuto del provvedimento impugnato. Anche nel ricorso di P. , quanto alla attendibilità intrinseca, si segnalano solo apparenti contrasti del provvedimento impugnato nel ritenere il dichiarante attendibile o meno a seconda dei periodi temporali dei quali parla.

13.4. Sono invece fondate le deduzioni in tema di sostanziale carenza dei riscontri richiesti dall’articolo 192 terzo comma cod. proc. pen..

13.5. Le uniche circostanze che il Tribunale valorizza nella propria ordinanza quali riscontri esterni delle dichiarazioni si risolvono nella corrispondenza degli ‘elementi descrittivi del fatto’ e nella precisa indicazione delle persone operanti presso la stazione Carabinieri.

13.6. Che la corrispondenza degli elementi descrittivi del fatto non possa fungere da adeguato riscontro è regola affermata in linea generale da questa Corte (Sez. 4, n. 433 del 05/02/1998 – dep. 28/03/1998, Roccaro G., Rv. 210646) pur non potendosi escludere, ovviamente, casi in cui la conoscenza particolarmente profonda di particolari circostanze del caso possa avere diverso significato nell’ipotesi concreta.

13.7. Ma, nel caso di specie, nella prospettazione dello stesso Tribunale, tale conoscenza non ha significato di conferma delle accuse: infatti non è posto in dubbio che il ricorrente abbia partecipato a quelle date operazioni e che conosca le persone in servizio nella stazione dei carabinieri ed i loro numeri di telefono; lo stesso dichiarante, come da dichiarazioni trascritte nei provvedimenti cautelari, si recava a mangiare in caserma con i carabinieri e con gli stessi talora si recava al ristorante.

13.8. Quindi nel provvedimento impugnato non sono stati individuati i necessari elementi di riscontro con le caratteristiche richieste dalla giurisprudenza di legittimità.

14. La mancata individuazione degli elementi che consentono di utilizzare le dichiarazioni di m.a. non consente allo stato di ritenere adeguata la motivazione sulla sussistenza di indizi per il reato di cui al capo 1), quanto all’esservi stata violenza o minaccia, nonché per i reati di calunnia, in quanto fatti basati solo sulle dichiarazioni del predetto dichiarante, peraltro in parte de relato.

15. Quanto ai reati di falso ideologico, se certamente in varie ipotesi di informative redatte in occasione delle operazioni di repressione dello spaccio consentite da m.a. non era stata indicata la sua presenza – ovvero era stato indicato falsamente che un soggetto pur individuato era fuggito – non vi è stata da parte del Tribunale la considerazione degli elementi addotti dalle difese per dimostrare che i fatti si collocavano nell’ambito di una attività autorizzata.

15.1. Con atti allegati dal ricorrente P. risulta come il medesimo m.a. collaborasse con la questura di Brescia e con la polizia locale di (…), così come le operazioni compiute con il suo aiuto fossero state ufficializzate al fine di riconoscergli una qualifica di confidente, come comunicato all’ufficio immigrazione della questura di (…). Tali dati risultano dagli atti allegati al ricorso del P. e degli stessi non risulta valutazione nel provvedimento impugnato. Il dato era necessario per poter valutare se la mancata indicazione nell’informativa della partecipazione dell’agente provocatore fosse conforme alle disposizioni di ufficio e se fosse evidenziata in altri atti, secretati nei confronti dei soggetti arrestati.

15.2. Risulta quindi carente la motivazione anche per i reati di falso.

15.3. Vanno, infine, valutati anche i motivi in tema di esigenze cautelari.

15.4. Il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di recidiva in analoghe condotte, sostanzialmente indicate in ‘rinnovati illegittimi metodi investigativi (di) indagine’. Riteneva inoltre la necessità di una misura privativa della libertà personale in quanto ‘… una maggiore libertà di movimento come di contatti darebbe adito a rinnovazione di comportamenti cui gli stessi erano ormai adusi….’ osservando che ‘l’accertato ricorso a forme varie di costringimento del denunciante e i connotati della condotta, prospettano ricadute in reati similari, anche fuori dello stretto esercizio delle funzioni’.

15.5. Sotto vari profili la motivazione è carente e illogica ed è in parte contraddetta da altri elementi:

15.6. Le uniche esigenze cautelari in concreto effettivamente descritte nell’ordinanza impugnata riguardano i comportamenti che i ricorrenti potrebbe tenere nell’ambito della loro attività lavorativa, tenuto conto che in altre parti del provvedimento, già sopra richiamate, il Tribunale afferma che le uniche finalità perseguite erano quelle istituzionali.

15.7. Se, quindi, si prospetta solo la commissione di analoghe condotte, non si spiega in cosa consisterebbero le paventate condotte illecite al di fuori dell’esercizio delle funzioni e, quindi, non risulta giustificata una misura privativa della libertà personale a fronte di esigenze che dal provvedimento impugnato risultano circoscritte in concreto in condotte illecite comunque finalizzate alle attività istituzionali dei carabinieri.

16. Va quindi pronunciato annullamento con rinvio ed il giudice che procederà al nuovo esame dovrà:

16.1. Individuare, con adeguata motivazione, gli elementi esterni di riscontro alle dichiarazioni di m.a. .

16.2. Motivare sulla concreta consistenza dei fatti di cui al capo 1) al fine di individuare la ricorrenza dei reati di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90 ovvero di condotte scriminate ai sensi dell’art. 51 cod. pen. nonché valutando l’eventuale sovrapposizione con la condotta contestata al capo 2) per le ragioni di cui sopra.

16.3. Motivare sulla sussistenza degli indizi gravi dei reati di calunnia all’esito della valutazione in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni di m.a. .

16.4. Motivare, tenendo conto delle deduzioni ed allegazioni difensive, sulla configurabilità dei reati di falso ideologico.

17. Motivare sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla effettiva necessità di misure privative della libertà personale.

 P.Q.M.

 Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Brescia.

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