Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 30 dicembre 2016, n. 55337

In tema di reato permanente quando l’ipotesi di incolpazione sia stata formulata a contestazione chiusa ovvero con l’indicazione della data iniziale e finale dell’attività delittuosa contestata, il protrarsi dell’offesa al di là dei limiti temporali fissati impone un’ulteriore specifica incolpazione perchè costituisce fatto diverso rispetto a quello oggetto di imputazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 30 dicembre 2016, n. 55337

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetan – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 11/05/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dr. GAETANO DE AMICIS;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. BALSAMO ANTONIO che ha concluso per la inammissibilita’ del ricorso;

Udito il difensore della parte civile, avv. (OMISSIS), che ha concluso per la inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11 maggio 2015 la Corte d’appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado che condannava (OMISSIS) alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 500,00 di multa per il reato di cui all’articolo 570 c.p., oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

2. Avverso la su indicata pronunzia ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo tre motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge in punto di esclusione dell’eccepito bis in idem, per essere stato l’imputato giudicato due volte con riferimento alla medesima condotta omissiva, mentre gia’ il Giudice di primo grado avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere per i fatti commessi in epoca successiva all’ottobre 2006, avendo il Tribunale di Civitanova Marche deciso, con sentenza n. 68/2012, per il medesimo reato in contestazione relativamente al periodo intercorrente tra il maggio 2005 e l’ottobre del 2006.

2.2. Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di nullita’ della contestazione suppletiva effettuata all’udienza del 21 giugno 2011 per l’omessa notifica del verbale di udienza all’imputato assente, oltre che per la mancata verbalizzazione della contestazione, come rilevato dalla stessa Corte d’appello, che ha condannato l’imputato per un fatto nuovo, dandone atto in motivazione, senza pero’ osservare le disposizioni del codice di rito.

2.3. Con il terzo motivo, infine, si deducono vizi di contraddittorieta’ della motivazione in punto di affermazione della responsabilita’, la’ dove la Corte d’appello non ha considerato quale contributo per il mantenimento la corresponsione delle rate del mutuo gravante sulla casa familiare, ne’ ha motivato circa lo stato di fabbisogno dei minori, le capacita’ economiche della moglie e la disponibilita’ dell’imputato, peraltro in problematiche condizioni di salute, a vendere l’abitazione familiare lasciando il ricavato alla moglie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi di ricorso sono fondati e vanno pertanto accolti nei limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati, con effetto logicamente assorbente, allo stato, rispetto ai residui profili di doglianza.

2. Fondato deve ritenersi il primo motivo di ricorso, poiche’ la Corte territoriale, dopo aver osservato che l’arco temporale ricompreso nella contestazione della mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito in favore dei figli minori si dispiega dal novembre 2005 al 21 giugno 2011, ha ritenuto di escludere l’eccepita sussistenza del divieto di bis in idem sulla base del contraddittorio ed illogico rilievo che “i periodi di omissione di cui alla sentenza n. 68/12del Tribunale di Macerata … coincidono solo in minima parte con quelli ben piu’ “sostanziosi” di cui alla odierna contestazione”, in tal guisa omettendo, per un verso, di precisare quale sia stata la parte di condotta gia’ giudicata all’esito del vaglio delibativo incentrato – peraltro con argomentazione meramente apodittica – sulla riscontrata parziale interferenza tra i due procedimenti, e, per altro verso, di chiarire l’eventuale incidenza di siffatto apprezzamento sui criteri di determinazione del trattamento punitivo.

3. Parimenti fondata deve ritenersi la seconda doglianza, ove si consideri che la stessa Corte territoriale, nel richiamare sul punto la motivazione della sentenza di primo grado, ha dato conto dell’esistenza di una contestazione suppletiva della condotta dal P.M. formulata sino alla data del 21 giugno 2011 (sia pure erroneamente inquadrata dai Giudici di merito nella forma della continuazione e non della permanenza del reato).

Al riguardo, invero, questa Suprema Corte si e’ piu’ volte pronunziata (da ultimo v. Sez. 6, n. 5576 del 26/01/2011, Cacozza, Rv. 249468), stabilendo il principio secondo cui la posticipazione della data finale della permanenza incide sulla individuazione del fatto come inizialmente contestato, comportandone una diversita’, sotto il profilo temporale, che influisce sulla gravita’ del reato e sulla misura della pena e puo’ condizionare l’operativita’ di eventuali cause estintive (Sez. 2, n. 47864/2003, Cosenza, Rv. 227077). In altre parole, in tema di reato permanente, quando l’ipotesi di incolpazione sia stata formulata (come nel caso di specie) a “contestazione chiusa”, ovvero con l’indicazione della data iniziale e finale dell’attivita’ delittuosa contestata, il protrarsi dell’offesa al di la’ dei limiti temporali fissati impone un’ulteriore specifica incolpazione perche’ costituisce fatto diverso rispetto a quello oggetto di imputazione (Sez. 3, n. 29701/2008, Scotese, Rv. 240750).

Su tali premesse, dunque, va ribadito che costituisce nuova contestazione ai sensi dell’articolo 520 c.p.p. e non “correzione dell’imputazione” l’integrazione del capo di imputazione con il riferimento all’ulteriore durata del reato permanente, con la conseguenza che, in ipotesi di imputato contumace oppure assente (come nella specie), e’ necessario procedere a notifica dell’estratto del verbale di dibattimento contenente la nuova contestazione (adempimento che, nella vicenda in esame, non risulta essere stato effettuato).

4. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte d’appello in dispositivo indicata, che all’esito del nuovo giudizio dovra’ eliminare i vizi sopra indicati, uniformandosi ai principii di diritto in questa Sede stabiliti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia

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