Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 2 dicembre 2016, n. 51616

Integra la resistenza a pubblico ufficiale il comportamento di uno straniero ubriaco che rivolge parole sconvenienti alle forze dell’ordine anche se dichiara di non comprendere bene la lingua italiana e, quindi, di non essersi reso conto delle parole offensive proferite

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 2 dicembre 2016, n. 51616

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. BASSI A. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato in (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/03/2015 della Corte d’appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BASSI Alessandra;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSSI Agnello, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (OMISSIS) ricorre personalmente avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale capitolino del 21 marzo 2013, ha escluso la continuazione interna all’articolo 337 c.p. ed ha ridotto la pena inflitta all’imputato a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con conferma nel resto dell’impugnata condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi:

1.1. erronea applicazione di legge penale in relazione all’articolo 337 c.p., per avere la Corte d’appello errato nel ritenere integrata la condotta tipica, dal momento che l’imputato non ha usato violenza nei confronti di pubblici ufficiali ne’ ha impedito l’esercizio della pubblica azione con minacce, essendosi egli limitato a pronunciare – a causa dello stato di ebbrezza alcolica – parole sconvenienti, di cui non ha ben compreso il significato, non essendo egli in grado di parlare bene la lingua italiana;

1.2. mancata assunzione di elementi di prova utili ad una corretta ricostruzione dei fatti;

1.3. mancata traduzione degli atti processali e lesione del diritto di difesa, stante la mancata assistenza di un traduttore e conseguente impossibilita’ per lo straniero di comprendere il senso degli avvenimenti e sostenere le proprie ragioni.

2. Il ricorso e’ infondato in relazione a tutte le deduzioni mosse.

3. Il primo motivo dedotto dal ricorrente in merito alla ricostruzione in fatto delle vicende oggetto di contestazione non sfugge ad una preliminare ed assorbente censura di inammissibilita’, posto che, per un verso, non si confronta con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Per altro verso, e’ volto a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimita’ limitarsi a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilita’ di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

3.1. D’altronde, il Collegio di merito ha argomentato, con considerazioni puntualmente aderenti alle risultanze probatorie e conformi a logica e diritto, la ritenuta integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale, rimarcando come lo stato di ebbrezza al momento del fatto sia irrilevante; come, d’altra parte, (OMISSIS) non risulti residente da poco tempo in Italia, come dedotto dalla difesa, figurando un precedente penale a suo carico per un fatto commesso il (OMISSIS), sicche’ non e’ sostenibile che egli non abbia compreso la valenza offensiva delle parole pronunciate all’indirizzo degli operanti (v. pagina 4 della sentenza in verifica).

4. E’ inammissibile anche il secondo motivo di ricorso per totale genericita’ della deduzione, non avendo il ricorrente precisato le prove – non assunte – utili ad una compiuta ricostruzione dei fatti.

5. E’, infine, destituito di fondamento il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata traduzione degli atti processuali e del mancato intervento di un interprete.

5.1. Sotto un primo aspetto, va notato che, come si evince dalla lettura del verbale, l’interprete risulta essere intervenuto in udienza, sicche’ contrariamente a quanto argomentato nel ricorso – l’imputato ha avuto modo di avvalersi di un ausiliario al fine di comprendere compiutamente lo sviluppo processuale e di esercitare appieno il proprio diritto di difesa.

5.2. Il secondo profilo di doglianza, concernente l’omessa traduzione degli atti processuali, e’ generico, la’ dove il ricorrente non specifica gli atti dei quali lamenta l’omessa traduzione.

5.3. In ogni caso, la censura e’ palesemente destituita di fondamento.

Mette conto rilevare che la materia e’ disciplinata dall’articolo 143 c.p.p., come modificato con Decreto Legislativo 23 giugno 2016, n. 129, che ha modificato il Decreto Legge 4 marzo 2014, n. 32, recante “Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali”.

Secondo la disciplina attualmente vigente, per un verso, nel nostro sistema processuale penale e’ garantita all’imputato alloglotta – cioe’ che non parli e comprenda la lingua italiana – l’assistenza linguistica di un interprete “al fine di potere comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa” nonche’ ai fini delle “comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento”. Per altro verso, l’imputato alloglotta ha diritto alla traduzione scritta degli atti puntualmente elencati nel comma 2 della disposizione (informazioni di garanzia e sul diritto di difesa, provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, decreti che dispongono l’udienza preliminare e la citazione a giudizio, sentenze e decreti penali di condanna) nonche’ – secondo quanto previsto dal comma 3 – degli “altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all’imputato di conoscere le accuse a suo carico” “anche su richiesta di parte”.

Ne discende che, in caso di processo celebrato nei confronti di uno straniero alloglotta, ferma la necessita’ di assicurare l’ausilio di un interprete durante il procedimento ed in particolare durante la celebrazione del dibattimento, la traduzione scritta e’ doverosa soltanto con riguardo ad atti determinati, tassativamente contemplati dall’articolo 143 c.p.p. o comunque funzionali alla comprensione dei termini dell’accusa.

All’imputato alloglotta non e’, di contro, riconosciuto un diritto generalizzato alla traduzione scritta di ogni atto del processo che, giusta il disposto dell’articolo 109 c.p.p., deve essere celebrato in lingua italiana, salvo si tratti di processi celebrati in territori ove sia insediata una minoranza linguistica riconosciuta.

5.4. Infine, va rimarcato che, diversamente da quanto prospettato in udienza dal difensore, come emerge dalla consultazione del fascicolo processuale, la sentenza d’appello risulta essere stata tradotta nella lingua nota all’imputato (v. pagine 41 e seguenti del fascicolo), in conformita’ con quanto ordinato dal Collegio d’appello.

6. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Motivazione semplificata

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *