Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 4 novembre 2013, n. 24731
Fatto e diritto
Ritenuto quanto segue:
M..D.M. ha impugnato, con regolamento di competenza, la sentenza in data 10.4.2012, con la quale il tribunale di Salerno ha rigettato l’appello dallo stesso proposto, confermando, sotto il diverso profilo della operatività del foro del consumatore, la statuizione del giudice di pace di Salerno che si era dichiarato incompetente ex art. 18 c.p.c., riconoscendo la competenza del giudice di pace di S. Cipriano Piacentino, luogo di residenza della convenuta A..L. .
Il giudizio ha ad oggetto il pagamento di onorari professionali richiesti dall’attore dottore commercialista, al quale la L. aveva affidato un incarico di consulenza, finalizzato a farle ottenere un finanziamento agevolato ai sensi della L. n. 608 del 1996 per l’attività, di vendita all’ingrosso di prodotti alimentari tipici regionali, che intendeva intraprendere.
La convenuta non ha svolto attività difensiva.
Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni scritte, che sono state notificate agli avvocati delle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
In data 25.9.2013 è pervenuto in cancelleria, via fax, atto di rinuncia al ricorso per regolamento di competenza al quale aderisce anche l’intimata, con l’indicazione del successivo invio per posta dell’originale dell’atto di rinuncia.
Considerato quanto segue:
La rinuncia è stata correttamente proposta.
In tema di rinuncia al ricorso per Cassazione, infatti, è rituale e comporta l’estinzione del procedimento di Cassazione quella inviata a mezzo fax, e nella quale si evidenzia che la lite è stata transatta – come nella specie – con le firme del rinunciante, del suo difensore e della controparte, pur non costituita, redatta su di un foglio intestato allo studio del difensore con segni grafici ai margini di esso, interpretabili come sottoscrizioni; ciò che è anche indice della sua provenienza.
Infatti, è consentito trasmettere via fax atti relativi ad affari contenziosi, e l’atto trasmesso si può considerare conforme all’originale ove non sorgano contestazioni sull’autenticità e provenienza di esso.
Inoltre l’indicazione che “segue originale per posta” avvalora, ancor più, la correttezza dell’atto come trasmesso (v. nello stesso senso Cass. ord. 7.6.2004 n. 10809).
Il presente giudizio di regolamento di competenza va, quindi, dichiarato estinto per rinuncia.
Peraltro, ritiene questa Corte, di pronunciarsi sulla questione alla base del ricorso per regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 363 c.p.c..
La dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione – così come del giudizio di regolamento di competenza -, sulla base della rinunzia al ricorso sopravvenuta alla emissione del decreto di fissazione della adunanza in camera di consiglio, non preclude, infatti, alla medesima Corte, in composizione collegiale, di usare del potere di enunciare ai sensi dell’art. 363 c.p.c., su questioni di particolare importanza, il principio di diritto nell’interesse della legge.
E la ragione è che la dichiarazione conseguente all’esercizio del potere di rinuncia delle parti, così come la declaratoria di inammissibilità del ricorso, precludono soltanto la possibilità di pronunciarsi sul fondo delle censure con effetti sul concreto diritto dedotto in giudizio (in questo senso S.U. ord. 6.9.2010 n. 19051).
La questione che è alla base del ricorso per regolamento di competenza riguarda, da un lato, l’ambito di operatività del foro esclusivo del consumatore, dall’altro, l’esatta portata della dizione “scopi estranei alla attività imprenditoriale”, di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, art. 3, lett. a), come modificato dal d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, articolo 3, il quale definisce consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
In questa ottica, con particolare riferimento ai contratti conclusi in vista della professione – punto questo rilevante nell’ipotesi in esame – il criterio che deve prevale non è quello cronologico, ma quello teleologico.
Ciò che vuoi dire che ha rilievo, non la situazione attuale del soggetto che ancora non svolge un’attività professionale, ma la funzione che il contratto gli attribuisce.
In questo senso si è pronunciata la Corte di cassazione con le sentenze nn. 4843 del 2000 e 15475 del 2004.
La Corte ha sottolineato che, ai fini dell’assunzione della veste di consumatore, l’elemento significativo non è il “non possesso”, da parte della “persona fisica” che ha contratto con un “operatore commerciale”, della qualifica di “imprenditore commerciale”, ma – secondo la lettera della legge (cfr. art. 12, comma 1, prima parte, preleggi)- lo scopo (obiettivato od obiettivabile) avuto di mira dall’agente nel momento in cui ha concluso il contratto.
Sotto questo profilo, la Corte ha, quindi, escluso che possa qualificarsi “consumatore” la persona che, in vista di intraprendere una attività imprenditoriale (cioè per uno scopo professionale), si procuri servizi e strumenti materiali od immateriali indispensabili per l’esercizio di tale attività (v. anche Cass. 25.7.2001 n. 10127; Cass. ord. 18.9.2006 n. 20175; Cass. ord. 14.7.2011 n. 15531; da ultimo Cass. 15.5.2013 n. 11773).
L’indirizzo seguito trova ulteriore conferma nella giurisprudenza dell’Unione.
La Corte di giustizia CE, chiamata ad interpretare gli artt. 13, comma 1 e 14, comma 1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ha, infatti, statuito che soltanto i contratti conclusi al fine di soddisfare le esigenze di consumo privato di un individuo rientrano nelle disposizioni di tutela del consumatore in quanto parte considerata economicamente più debole.
Invece, la particolare tutela perseguita da tali disposizioni non si giustifica nel caso di contratti il cui scopo sia un’attività professionale, prevista anche soltanto per il futuro, dato che il carattere futuro di un’attività nulla toglie alla sua natura professionale.
Ne consegue che il regime controverso riguarda unicamente i contratti conclusi al di fuori ed indipendentemente da qualsiasi attività o finalità professionale, attuale o futura, talché un attore il quale ha stipulato un contratto per l’esercizio di un’attività professionale non attuale, ma futura non può essere considerato un consumatore ai sensi degli artt. 13, primo comma, e 14, primo comma, della Convenzione (Corte di giustizia CE, 3 luglio 1997, n. 269 in C – 269/95; nello stesso senso Corte di Giustizia CE 20.1.2005 n. 464).
Nel caso in esame, la L. ha concluso il contratto di prestazione di opera professionale con il consulente commerciale M..D.M. al fine di ottenere, avvalendosi della sua opera, un finanziamento pubblico per intraprendere l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari regionali tipici.
Applicando i principii esposti, va escluso che – con riferimento al contratto oggetto della controversia – la L. abbia agito, quindi, quale “consumatore”, per essere il contratto stesso finalizzato al futuro svolgimento di un’attività professionale.
Ai fini della competenza, quindi, è esclusa l’operatività del foro esclusivo del consumatore, trovando applicazione i criteri generali in tema di competenza territoriale.
Conclusivamente, il giudizio sul ricorso per regolamento di competenza è dichiarato estinto per rinuncia.
Nessun provvedimento è adottato in ordine alle spese.
È enunciato – in applicazione dell’art. 363 c.p.c. – il seguente principio di diritto:
In tema di disciplina di tutela del consumatore e di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, non riveste la qualità di consumatore una persona fisica quando, attraverso il contratto, si procuri un bene o un servizio nel quadro dell’organizzazione di un’attività professionale da intraprendere, prendendo, proprio al fine di realizzare tale organizzazione, l’iniziativa di ricercare il bene o il servizio stesso.
Conseguentemente, ai fini della competenza, il foro esclusivo del consumatore trova applicazione soltanto con riferimento ai contratti conclusi al di fuori ed indipendentemente da qualsiasi attività o finalità professionale, sia attuale, sia futura.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Nulla spese. Ai sensi dell’art. 363 c.c., enuncia il seguente principio di diritto: “In tema di disciplina di tutela del consumatore e di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, non riveste la qualità di consumatore una persona fisica quando, attraverso il contratto, si procuri un bene o un servizio nel quadro dell’organizzazione di un’attività professionale da intraprendere, prendendo, proprio al fine di realizzare tale organizzazione, l’iniziativa di ricercare il bene o il servizio stesso. Conseguentemente, ai fini della competenza, il foro esclusivo del consumatore trova applicazione soltanto con riferimento ai contratti conclusi al di fuori ed indipendentemente da qualsiasi attività o finalità professionale, sia attuale, sia futura”.
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