cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 26 marzo 2014, n. 7184

La Corte

rilevato che Unicredit s.p.a. ha proposto regolamento necessario di competenza, cui resiste la sola Immobiliare M. s.r.l., avverso l’ordinanza depositata il 7 febbraio 2013 con la quale il Tribunale di
Avellino, nella causa promossa da Immobiliare M. nei confronti di Unicredit e di Banca Popolare di Puglia e Basilicata s.c.p.a. (d’ora in poi BPB), nella quale Unicredit ha chiamato in garanzia i Notai P.M. e L.A. (il quale a sua volta ha chiamato in causa la Uni One Assicurazioni) nonché la stessa BPB, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio limitatamente alla controversia tra
Unicredit e i chiamati in causa, e rigettato le eccezioni, sollevate da Unicredit, di incompetenza per territorio, nonché di litispendenza, continenza o connessione con altra causa precedentemente instaurata dinanzi al Tribunale di Roma da Immobiliare B. s.p.a. nei confronti di Unicredit, di Immobiliare M., del Notaio A. e di M.B.;
considerato che in tale causa la Immobiliare B. ha chiesto: a)accertarsi la falsità (e la conseguente nullità) di una serie di atti negoziali, costituiti: – da una procura, rilasciata (con atto autenticato dal Notaio A.) sulla scorta di falsa delibera assembleare della società attrice dalla sedicente rappresentante legale della stessa in favore di tale M.B., per la vendita di un immobile in Roma di proprietà della società; – dal contratto preliminare di vendita concluso dal B. (nella qualità) con Immobiliare M.; – dal contratto definitivo concluso dalle stesse parti con scrittura privata autenticata dal Notaio A.; – dal contratto di conto corrente concluso dalla sedicente legale rappresentante della società attrice con Unicredit, con tutte le operazioni compiute in forza di esso (versamento sul conto delle somme corrisposte -mediante assegni circolari non trasferibili emessi da BPB – da Immobiliare M., e successiva emissione di 246 assegni circolari Unicredit in favore di terzi); b)accertarsi la responsabilità professionale per grave negligenza del Notaio A. e di Unicredit, nonché del faIsus procurator B., con la conseguente condanna dei medesimi al risarcimento dei danni;
che nella medesima causa dinanzi al Tribunale di Roma Unicredit, contestata la domanda nei suoi confronti, ha in subordine chiesto accertarsi la responsabilità esclusiva del Notaio A. (formulando in ulteriore subordine domanda di manleva); e Immobiliare M. ha formulato domanda riconvenzionale per risarcimento danni da fatto illecito (in relazione alla quale Unicredit ha esteso la domanda di garanzia nei confronti del Notaio A.) nei confronti dei convenuti originari (escluso il B.), del Notaio P.M. (che aveva autenticato un estratto del libro assemblee della Immobiliare B. con la falsa delibera di conferma del mandato al B.) e di altri soggetti che avevano contribuito al perfezionamento del negozio di acquisto immobiliare; in tale causa il Tribunale di Roma ha accertato, con sentenza non definitiva del 2.12.2009, la nullità degli atti ai quali faceva riferimento la relativa domanda e disposto il prosieguo della causa in relazione alle altre domande;
che successivamente Immobiliare M. ha instaurato dinanzi al Tribunale di Avellino altra causa nei confronti di Unicredit e BPB per sentirne accertare la responsabilità solidale da c.d. contatto sociale in ragione della violazione dei doveri di condotta imposti dall’art. 43 legge assegni, avendo rispettivamente negoziato ed estinto assegni circolari non trasferibili in favore di soggetti non legittimati che da atti nulli, in quanto risultati falsi in sede civile e penale;
che nell’ordinanza qui impugnata il Tribunale di Avellino ha ritenuto: a) che la garanzia impropria azionata da Unicredit con gli atti di chiamata in causa non è idonea a derogare agli ordinari criteri di individuazione della competenza posti dal codice di rito; b) che le eccezioni (di incompetenza territoriale, litispendenza, continenza e connessione) sollevate da Unicredit sono infondate, attesa la diversità di causa petendi tra la domanda proposta da Immobiliare M. a Roma e quella proposta ad Avellino, l’una avente ad oggetto una responsabilità extracontrattuale, l’altra una responsabilità contrattuale da contatto sociale;
che il Procuratore Generale, nelle proprie conclusioni scritte ribadite all’odierna adunanza, ha chiesto che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Avellino;
che Unicredit ha depositato memoria illustrativa, nella quale insiste nelle proprie deduzioni ed eccezioni, ivi compresa la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. e l’impugnazione della pronuncia di incompetenza sulla controversia nei confronti dei chiamati in garanzia; ritenuto che -contrariamente a quanto argomentato dal P.G. – tra le domande proposte da Immobiliare M. nei confronti di Unicredit rispettivamente dinanzi al Tribunale di Roma ed al Tribunale di Avellino non sussiste diversità di causa petendi, atteso che entrambe le domande si fondano sui medesimi fatti costitutivi, ancorchè diversamente qualificati giuridicamente: si tratta infatti delle medesime condotte poste in essere da Unicredit nella vicenda in questione, dalle quali l’attrice Immobiliare M., nella causa pendente in Roma, fa derivare una responsabilità della convenuta Unicredit per colposa violazione del dovere generale di non recare danno ingiusto ad altri, e nella causa radicata in Avellino fa derivare una responsabilità della convenuta stessa per violazione dei doveri di protezione posti dalla legge (art. 43 cit.) a carico della banca che (estingue o) negozia assegni recanti la clausola di non trasferibilità; responsabilità, quest’ultima, la cui natura può definirsi “contrattuale” non in quanto scaturente dall’inadempimento di obbligazioni contrattualmente assunte, bensì solo nel senso che essa deriva da condotte violative pur sempre di obblighi preesistenti, di fonte legale (art. 1173 cod. civ.), gravanti non sulla generalità bensì solo su determinati soggetti ed in favore di altrettanto determinati soggetti;
che tale coincidenza dei fatti materiali allegati nelle due cause, se non può condurre a ravvisare nella specie una identità di domande – stante la diversa qualificazione giuridica dei fatti stessi – tale da integrare una ipotesi di litispendenza, pone all’evidenza la causa successivamente instaurata contro Unicredit unitamente a quella contro BPB dinanzi al Tribunale di Avellino (la cui incompetenza, a norma dell’art.33 cod. proc. civ., in ragione della ubicazione in Matera della sede della BPB, non risulta esser stata tempestivamente eccepita da Unicredit) in rapporto di continenza con quella precedente, considerando la coincidenza di attore e convenuto e l’interdipendenza derivante dal comune accertamento sulle condotte materiali allegate in entrambe le cause a fondamento delle responsabilità delle quali si è chiesto l’accertamento;
che il Tribunale di Roma, preventivamente adito, è competente, a norma dell’art. 19 cod. proc. civ. (essendo in Roma ubicata la sede della convenuta Unicredit s.p.a.) anche per la causa successivamente proposta dinanzi al Tribunale di Avellino;
ritenuto pertanto che, a norma dell’art. 39 comma 2 cod. proc. civ., deve essere dichiarata la continenza della seconda causa nella prima, con fissazione di termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Roma della causa proposta nei confronti di Unicredit (la cui separazione da quella contro BPB non è impedita dal litisconsorzio facoltativo: cfr. art. 103 cod. proc. civ.), restando in tale statuizione assorbite le doglianze della ricorrente circa la mancata sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. e la declaratoria di incompetenza sulle controversie tra Unicredit e i chiamati in causa;
che al Tribunale di Roma va rimesso anche il regolamento delle spese di questo procedimento;

P.Q.M.

La Corte dichiara la continenza della causa proposta da Immobiliare M. s.r.l. nei confronti di Unicredit s.p.a. dinanzi al Tribunale di Avellino nella causa già pendente tra le stesse parti (ed altre) dinanzi al Tribunale di Roma, fissando per la riassunzione il termine perentorio di mesi sei dalla comunicazione della presente ordinanza. Annulla pertanto, in parte qua, il provvedimento impugnato e rimette al Tribunale di Roma il regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.

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