Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 24 settembre 2014, n. 20012
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25390-2012 proposto da:
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 3768/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 24/04/2012, depositata il 14/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.
Tale ultima circostanza e’ stata, al contrario, ritenuta in contrasto con la finalita’ formativa pattuita per un livello di gran lunga inferiore. Quanto alla denunciata erroneita’ della pronuncia sulle spese, poste a carico della societa’ nonostante l’accoglimento solo parziale della domanda proposta dalla (OMISSIS), lo ha respinto chiarendo da un canto che la compensazione non e’ obbligatoria ed anzi e’ una facolta’ discrezionale del giudice. Per altro profilo, poi, ha sottolineato che la condanna comunque era compatibile con l’esito del giudizio di pressoche’ integrale accoglimento della domanda nella parte piu’ rilevante.
Per la cassazione della sentenza ricorre la (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) sulla base di tre motivi. La signora (OMISSIS) risulta intimata.
Con il primo motivo e’ denunciata l’illogicita’, insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione per avere inadeguatamente dato conto delle emergenze istruttorie acquisite in primo grado che, ove compiutamente e esattamente esaminate, avrebbero confermato l’esistenza dell’attivita’ di formazione della lavoratrice addetta alle vendite e solo saltuariamente adibita alla sostituzione di altri dipendenti temporaneamente assenti. Sostiene che l’omessa delibazione di circostanze decisive vizierebbe la sentenza in quanto, ove fossero state valutate tali elementi di fatto, le conclusioni della Corte territoriale sarebbero state differenti.
Con il secondo motivo di ricorso, poi, si censura la sentenza per avere, in violazione o falsa applicazione della Legge n. 863 del 1984, articolo 3, comma 9 anche con riferimento all’articolo 1455 c.c. ed avuto riguardo anche alle declaratorie contrattuali del terziario e del commercio, ritenuto l’esistenza di un notevole inadempimento al contratto di formazione e lavoro. Sostiene la ricorrente che l’aver adibito la lavoratrice saltuariamente a mansioni di terzo livello invece che a quelle di assunzione (di 5 con inquadramento automatico dopo 18 mesi nel 4 ) non integrerebbe quell’elusione dello scopo formativo che giustifica la conversione del contratto.
Con l’ultimo motivo, infine, si duole dell’errata applicazione dell’articolo 92 c.p.c. evidenziando come delle quattro domande formulate dalla ricorrente (1. Elusione dello scopo formativo, 2. Riconoscimento del maggiore livello di inquadramento, 3. Lavoro straordinario, 4. Spettanza dell’indennita’ di cassa) era stata accolta , per quanto rilevante, solo la prima e che tale situazione processuale avrebbe giustificato una compensazione delle stesse. La (OMISSIS) e’ rimasta intimata.
La societa’ ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c. ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Le censure appaiono manifestamente infondate.
Il giudice di merito, con motivazione sintetica ma esaustiva di un compiuto esame di tutte le circostanze di fatto confluite nel processo, ha in primo luogo chiarito in base a quali elementi di prova circostanziati lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa, anche in sostituzione seppur temporanea di personale assegnato a mansioni piu’ elevate rispetto a quelle di assunzione della signora (OMISSIS), non era stato accompagnato da quel percorso di formazione che costituisce elemento essenziale della causa del contratto che le parti avevano concluso.
Ugualmente ha precisato in base a quali puntuali allegazioni, che afferma di aver riscontrato con testi e documenti, l’inadempimento agli obblighi di formazione assurgeva a quella importanza notevole alla quale consegue la conversione del contratto per effetto del venire meno della causa propria della formazione accompagnata al lavoro.
Ne’ l’odierna ricorrente ha evidenziato l’esistenza di elementi probatori decisivi non valutati ma si e’ limitata solo, nonostante le intenzioni dichiarate in ricorso, ad una rilettura delle prove alternativa e piu’ favorevole alle aspettative della societa’ ricorrente.
Il controllo di logicita’ del giudizio di fatto, consentito dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che cio’ si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimita’. Ne consegue che, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di cassazione non puo’ procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, ne’ porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito (cfr tra le tante Cass. n. 91 del 2014, n. 15489 del 2007, n. 5024 del 2012).
Ugualmente infondato e’ il secondo motivo di ricorso che pretende di scalfire, ancora una volta attraverso una piu’ benevola ricostruzione dei fatti, l’accertato notevole inadempimento all’obbligo di formazione. La Corte territoriale ha dato puntualmente conto delle complessive ragioni in base alle quali ha ritenuto che l’adibizione, pur saltuaria e sotto il controllo di un responsabile, a mansioni proprie di livello superiore a quello di inquadramento, in uno con la mancata prova dello svolgimento di una proporzionata attivita’ di formazione integrasse quell’inadempimento che giustifica la conversione del rapporto. Tale percorso logico e fattuale non e’ incrinato dalla circostanza che le mansioni saltuariamente svolte costituivano una naturale evoluzione di una progressione professionale ancorata al mero trascorrere del tempo.
Si tratta al contrario di circostanza che conferma, come puntualmente osservato dai giudici di appello, l’assenza di un vero e proprio percorso formativo.
Per quanto riguarda infine la censura relativa alla condanna alle spese va rammentato che la soccombenza parziale basta a legittimare la condanna alle spese e la mancata compensazione delle stesse, in quanto affidata alla discrezionalita’ del giudice non e’ censurabile. In conclusione il motivo va rigettato poiche’ la Corte d’appello ha fatto esatta applicazione del principio della soccombenza complessiva ed utilizzato, con discrezionalita’ incensurabile in questa sede, i suoi poteri di compensazione (Cass. n. 15566 del 2011). Peraltro la statuizione sulle spese risulta comunque adeguatamente e correttamente motivata e non e’ stata censurata sotto il profilo di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5. In conclusione e sulla base delle esposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato manifestamente infondato. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
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