Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 3 febbraio 2014, n. 5277
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 27/11/2012, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Grosseto pronunciava il non luogo a procedere nei confronti di A.F. , B.M. e L.M. (disponendo contestualmente, con separato decreto ex art. 429 cod. proc. pen., il rinvio a giudizio del primo imputato per altri addebiti a lui contestati) in ordine a reati di cui agli artt. 110, 323 e 479 cod. pen..
I fatti si riferivano a presunte condotte che gli imputati avevano posto in essere dopo che tale Bi.Gr. , rinvenuto il (omissis) sulla propria autovettura in sosta vietata un verbale di contestazione degli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 7 e 157 del codice della strada, con allegato il bollettino per l’eventuale pagamento su conto corrente postale, si era rivolto telefonicamente al B. (sindaco di (…), da lui personalmente conosciuto) lamentandosi per l’episodio, dal momento che il verbale in parola risultava curato dal corpo di Polizia Municipale di quel Comune. A quel punto, secondo l’ipotesi accusatoria, il B. aveva invitato il Bi. a correggere l’importo sul bollettino da 72,00 a 36,00 Euro, come se la contestazione avesse riguardato una sola infrazione e non due, ed a pagare la somma così ridotta presso l’ufficio postale, suggerendogli poi di portare la relativa ricevuta al responsabile del suddetto corpo di Polizia Municipale (ovvero l’A. ); consegnatagli in effetti detta ricevuta, l’A. aveva poi curato – d’intesa con l’agente L. , addetta a quel servizio – di inserire dati non rispondenti al vero nel sistema informatico per la gestione delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale, facendo coerentemente risultare che al Bi. fosse stato contestato solo uno degli illeciti amministrativi sopra ricordati, in difformità dal presupposto verbale che aveva evidenziato la sosta dell’auto di quest’ultimo sia in zona di divieto che in senso contrario rispetto al senso unico di marcia. I dati falsi in questione venivano riportati in un atto formale, poi sottoscritto dallo stesso A. .
Il giudice segnalava che gli accertamenti avevano preso le mosse dalle dichiarazioni di C.P. , agente di Polizia Municipale in quel di (…), la quale aveva evidenziato una serie di anomalie nella conduzione dell’ufficio, nonché alcuni interventi del sindaco nella gestione delle pratiche afferenti le contravvenzioni elevate agli utenti della strada: fra queste, aveva appunto fatto menzione della vicenda riguardante il Bi. . Escusso a verbale quest’ultimo, come persona informata sui fatti, egli aveva effettivamente rappresentato la dinamica poi riportata nei capi d’imputazione, nei limiti di quanto a sua conoscenza.
Il G.u.p. rilevava in proposito che l’elemento decisivo di sostegno all’accusa derivasse proprio da quelle dichiarazioni, atteso che il riscontro offerto dalla circostanza del mancato inserimento dei dati di una delle infrazioni al codice della strada avrebbe potuto spiegarsi anche “come espressione di autotutela amministrativa”; tuttavia si trattava di dichiarazioni da ritenere non utilizzabili, in quanto il Bi. – che forse avrebbe dovuto essere sentito ab initio con l’assistenza di un difensore – rappresentò comunque nel corso dell’escussione elementi che avrebbero dovuto portare ad interrompere il relativo verbale. Elementi che il giudicante riteneva palesi, stando al contenuto delle dichiarazioni de quibus, in vista della ravvisabilità degli estremi per considerare il suddetto Bi. un concorrente nel reato di abuso di ufficio.
Analizzando specificamente alcuni passi della deposizione, il G.u.p. ne ricavava dati di conferma del proprio assunto, evidenziando che – in base alla giurisprudenza di legittimità – nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 63, comma 2, del codice di rito, con il relativo regime di inutilizzabilità erga omnes (non già nei confronti del solo dichiarante); ciò perché il teste aveva riferito, in termini che in sentenza venivano definiti “senza equivoci autoindizianti”, sì da imporre l’interruzione del verbale, di non essersi limitato a presentare un’istanza volta a far annullare l’accertamento degli operanti, ma aveva al contrario “posto in essere una condotta causalmente rilevante nella realizzazione della fattispecie criminosa, partecipando con comportamenti diretti all’accordo con i pubblici ufficiali […] ed alla successiva con-realizzazione dell’illecito”.
Riteneva infine il giudice che fosse del tutto aleatoria la possibilità di recuperare le dichiarazioni in questione, in forma utilizzabile, in fase dibattimentale, tanto da non potersi superare la presa d’atto dell’insostenibilità dell’accusa.
2. Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, sviluppando tre motivi.
2.1 Il Pubblico Ministero evidenzia in primis inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110 e 323 cod. pen., con riferimento alla ritenuta qualità di soggetto “indagabile” o “indagato sostanziale” del Bi. .
Nella ricostruzione offerta da quest’ultimo, secondo il ricorrente, egli si era “limitato a sfogarsi con il sindaco della doppia contravvenzione ricevuta ed a fare quanto dettogli dal B. . Dunque la sua eventuale richiesta illegittima e l’accettazione degli effetti non configurano, in adesione alla dominante e consolidata giurisprudenza di legittimità, alcuna condotta penalmente rilevante”; ergo, dinanzi ad una mera ricezione degli effetti di quel che altri avevano fatto per lui, ed in assenza della prova di una istigazione o di un accordo, il Bi. mai avrebbe potuto intendersi un concorrente nel reato.
2.2 Con il secondo motivo, il P.M. lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 63 e 425 cod. proc. pen..
Ad avviso del ricorrente, le ipotesi previste dall’art. 63 sono e debbono restare soltanto due, vale a dire:
– quella relativa a un dichiarante cui avrebbero dovuto apprestarsi ab initio le prescritte garanzie difensive (prevista dal comma 2, con la sanzione dell’inutilizzabilità erga omnes ivi sancita);
– quella del soggetto nei cui confronti emergono indizi di reità solo nel corso della deposizione, con la conseguente inutilizzabilità – ex art. 63, comma 1, ma solo contra se – delle dichiarazioni rese fino al momento della interruzione del verbale.
Secondo il P.M., l’altra ipotesi che il G.u.p. del Tribunale di Grosseto configura (quando taluno, correttamente sentito come persona informata sui fatti, renda nel corso della sua audizione dichiarazioni auto-indizianti senza che gli inquirenti interrompano il verbale) costituisce, nelle conclusioni che la sentenza vorrebbe trame, una sorta di tertium genus, a dispetto della tassatività dei casi di non utilizzabilità disciplinati dall’ordinamento: e non si comprende perché l’eventuale omissione degli stessi inquirenti circa la doverosa interruzione dell’atto dovrebbe comportare l’applicazione del comma 2, piuttosto che del regime di inutilizzabilità relativa di cui al comma precedente.
2.3 Con il terzo motivo, il ricorrente deduce carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, non avendo il giudicante considerato elementi di prova che avrebbero dovuto comunque portare all’emissione del decreto di rinvio a giudizio; vengono richiamati, a riguardo, gli assunti della C. , le cui dichiarazioni risultano riportate per ampi stralci nel corpo del ricorso, come pure gli accertamenti della polizia giudiziaria sull’effettività della prima contestazione di un (duplice) illecito amministrativo e dei non corrispondenti inserimenti di dati nel sistema informatico, in assenza di opposizioni o provvedimenti in autotutela che giustificassero il mancato pagamento di una delle sanzioni.
3. In data 05/06/2013 è stata depositata una memoria difensiva nell’interesse dell’A. e della L. , volta a confutare le argomentazioni addotte dal ricorrente.
Sul primo motivo di ricorso, la difesa dei suddetti imputati ritiene dirimente il contributo di chiarificazione offerto dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 15208 del 25/02/2010 (ric. Mills), nel senso di dover comunque riconoscere al giudice di merito il potere di verificare l’attribuibilità al dichiarante della qualità di indagato: potere correttamente esercitato dal G.u.p., che avrebbe in proposito fornito logica ed esaustiva motivazione, peraltro inerente il fatto addebitato e dunque non sindacabile in sede di legittimità.
Sul secondo motivo, il difensore dell’A. e della L. reputa ineccepibile la soluzione interpretativa adottata dal giudicante, giacché i limiti alla sanzione della inutilizzabilità, previsti dal comma 2 dell’art. 63, possono operare solo in caso di corretta e rituale applicazione della norma che impone l’interruzione del verbale: ove detta norma non sia osservata, ne deve giocoforza derivare inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese, non soltanto contro la persona da cui provengano.
Le censure di cui al terzo motivo di ricorso del P.M., infine, si risolverebbero in doglianze afferenti il merito, pur sempre a fronte di una motivazione lineare e logica con cui la sentenza impugnata illustra le ragioni dell’insostenibilità dell’accusa in giudizio, conferendo rilievo centrale alle dichiarazioni del Bi..
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
1.1 Questa Corte ritiene opportuno prendere le mosse dai principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15208 del 25/02/2010 (ric. Mills), in quanto evocata sia nel corpo della motivazione della pronuncia oggetto dell’odierno ricorso, sia nella memoria difensiva da ultimo ricordata, presentata nell’interesse degli imputati. In quella occasione, il massimo organo di nomofilachia risulta avere affermato che spetta al giudice “il potere di verificare nella sostanza – al di là del riscontro di indici formali, quali la già intervenuta o meno iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato – l’attribuibilità, al dichiarante, della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese. Ove si subordinasse, infatti, l’applicazione della disposizione di cui all’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. alla iniziativa del pubblico ministero di iscrizione del dichiarante nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., si finirebbe col fare assurgere la condotta del pubblico ministero a requisito positivo di operatività della disposizione, quando sarebbe invece proprio la omissione antidoverosa di quest’ultimo ad essere oggetto del sindacato in vista della dichiarazione di inutilizzabilità […]. Quanto al tipo e alla consistenza degli elementi apprezzabili dal giudice al fine di verificare l’effettivo status del dichiarante, devono ritenersi rilevanti i soli indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima dell’escussione del soggetto e conosciuti dall’autorità procedente […]; il giudice, infatti, per potere applicare la norma di cui all’art. 210 cod. proc. pen., deve essere messo in condizione di conoscere la situazione di incapacità a testimoniare o di incompatibilità, le quali, quindi, se non risultano dagli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento, devono essere dedotte dalla parte esaminata o comunque da colui che chiede l’audizione della persona imputata o indagata in un procedimento connesso o collegato […]. L’originaria esistenza di gravi indizi di reità, inoltre, non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dall’autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l’esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di taluni di essi […]. Resta fermo, comunque, che la questione relativa alla sussistenza ab initio di indizi di reità a carico dell’interessato costituisce accertamento in punto di fatto che, in caso di congrua motivazione da parte del giudice di merito, è sottratto al sindacato di legittimità”.
Le Sezioni Unite, pertanto, rilevano che:
a) è il giudice di merito a dover valutare se ad un soggetto, nel momento in cui ebbe a rendere dichiarazioni, dovesse essere attribuita la qualità di persona sottoposta a indagini, anche a prescindere da formali iscrizioni del nominativo di quel soggetto nel registro previsto dall’art. 335 cod. proc. pen.;
b) per l’attribuzione della veste anzidetta, è necessario che agli inquirenti sia emersa una situazione di fatto non equivoca, nella quale non appaia possibile il compimento di investigazioni ulteriori se non presupponendo una partecipazione diretta del dichiarante al reato ipotizzato;
c) la motivazione esposta dal giudice, circa la ravvisabilità della veste di indagato in capo ad un soggetto, nella prospettiva di valutare l’utilizzabilità delle dichiarazioni da costui rese in precedenza, è (laddove congrua) non sindacabile in sede di legittimità.
Va comunque osservato che nella pronuncia del 2010 non vengono operati riferimenti di sorta al regime ed ai limiti della sanzione di eventuale inutilizzabilità (peraltro, il caso di cui alla sentenza Mills riguardava una diversa, per quanto correlata, ipotesi di applicabilità dell’art. 210 del codice di rito) da comminare in caso di mancato rispetto delle forme imposte dall’art. 63: sul punto, per affermare che l’omessa interruzione del verbale comporterebbe comunque una inutilizzabilità erga omnes, anche nei confronti di chi si trovi a rendere dichiarazioni per la prima volta auto-indizianti, il G.u.p. richiama una diversa e più risalente sentenza della Sezione Sesta di questa Corte.
Ciò posto, al di là della evidente ragionevolezza del principio sub a), giustamente segnalato nella sentenza impugnata come innovativo rispetto a pregresse letture di taglio più formale, le indicazioni di cui al punto b) si pongono in una linea di conferma delle elaborazioni degli anni precedenti, quando questa stessa Sezione aveva affermato che “l’inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni rese da chi doveva essere sentito sin dall’inizio come indagato o imputato sussiste solo se al momento delle dichiarazioni il soggetto che le ha rese non sia estraneo alle ipotesi accusatorie allora delineate, in quanto l’inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., richiede che a carico di detto soggetto risulti l’originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità, senza che tale condizione possa farsi derivare automaticamente dal solo fatto che il dichiarante possa essere stato in qualche modo coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico” (Cass., Sez. V, n. 24953 del 15/05/2009, Costa, Rv 243891). Ed ancora le Sezioni Unite, in un intervento pressoché coevo che nella sentenza Mills viene citato al fine di manifestarvi espressa adesione, avevano precisato che “la sanzione di inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall’inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell’interessato siano già acquisiti, prima dell’escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall’autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell’interrogante” (Cass., Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv 243417).
Ergo, da un lato non è necessario che il soggetto di cui si discuta sia già formalmente indagato; ma dall’altro non è affatto sufficiente che gli inquirenti possano nutrire semplici sospetti di corresponsabilità a carico di quella persona, desumibili da un mero coinvolgimento nel fatto storico su cui si stiano compiendo indagini. Il caso oggi in esame risulta, al fine indicato, certamente peculiare, essendo inerente ad un potenziale addebito di abuso d’ufficio commesso da un sindaco (e da appartenenti al comando di Polizia Municipale di quel medesimo comune) onde favorire il Bi. : quest’ultimo, perciò, potrebbe rispondere di quel reato proprio soltanto come extraneus, ove risulti una sua condotta di istigazione o determinazione della condotta di chi rivesta la necessaria qualifica soggettiva. Ma, in tale prospettiva, si è più volte segnalato che “ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo del delitto di abuso d’ufficio, l’esistenza di una collusione tra il privato ed il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell’uno e il provvedimento adottato dall’altro, essendo invece necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra i predetti soggetti, ovvero altri dati di contorno, dimostrino che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata o seguita dall’accordo con il pubblico ufficiale o, comunque, da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell’atto illegittimo” (Cass., Sez. VI, n. 40499 del 21/05/2009, Bonito, Rv 245010).
Così delineato il problema che si poneva dinanzi al G.u.p., non sembra possa ritenersi “congrua” (nel senso evidenziato dalle Sezioni Unite nella più volte ricordata sentenza Mills) la motivazione adottata nella sentenza impugnata, che si dimostra invece contraddittoria laddove ricava dalle stesse dichiarazioni del Bi. la conclusione che questi avrebbe posto in essere “una condotta causalmente rilevante nella realizzazione della fattispecie criminosa, partecipando con comportamenti diretti all’accordo con i pubblici ufficiali (B. , A. , L. ) e alla successiva con-realizzazione dell’illecito” (v. pag. 6). Dalle dichiarazioni del Bi. , appena prima riportate ed evidenziate nel corpo della pronuncia oggetto di ricorso, emerge che egli telefonò al sindaco, una volta preso atto delle infrazioni che gli erano state addebitate, ma – nella versione dello stesso dichiarante, che non consente di ricavare a suo carico indizi non equivoci di reità nel senso sopra delineato – a quel punto fu il B. a dirgli di non preoccuparsi e che gli avrebbe fatto togliere una delle contestazioni, quindi a suggerirgli di correggere l’importo da versare e di rivolgersi all’A. .
Versione, questa, che appare in linea con l’ulteriore inciso delle dichiarazioni del Bi. , più diffusamente riportate nella stessa sentenza a pag. 3, laddove questi sostiene che fu il sindaco, “in autonomia”, a dirgli che una delle multe non avrebbe dovuto pagarla. Perciò, né prima di quella narrazione, né dinanzi al tenore delle asserzioni concretamente verbalizzate, gli inquirenti si trovavano al cospetto di una persona a carico della quale emergevano elementi di reità sugli stessi fatti in merito ai quali veniva sentita: il Bi. era più semplicemente un soggetto che, pur potendo non meritare fede (ma questo è altro problema), aveva riferito di una sua telefonata con cui aveva esposto l’accaduto, a seguito della quale l’interlocutore, motu proprio e senza pressioni dirette a sollecitarlo od a persuaderlo (v. Cass., Sez. VI, n. 37531 del 14/06/2007, Serione), si era determinato ad un atto illegittimo.
1.2 In ogni caso, si è già evidenziato che – secondo il percorso argomentativo seguito dal G.u.p. – gli elementi di reità a carico del Bi. deriverebbero dal contenuto delle sue stesse dichiarazioni: ciò implica che egli non avrebbe dovuto essere, ab initio, escusso previo avviso delle facoltà di legge e con l’assistenza di un difensore, ma soltanto che sarebbe stata doverosa (sempre stando alle tesi sostenute nella sentenza impugnata) l’interruzione di quel verbale. A quel punto, ove un’interruzione vi fosse stata davvero, al verificarsi dei presupposti di legge, la fattispecie sarebbe senz’altro rientrata nella sfera di operatività dell’art. 63, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità contra se delle dichiarazioni rese fino a quel momento: ciò in quanto la norma appena ricordata disegna un meccanismo di tutela del solo dichiarante, che in tanto trova applicazione in quanto costui non avesse titolo, sin dall’inizio, a garanzie formali.
Il quadro non cambia laddove un soggetto, rendendo dichiarazioni quale persona informata sui fatti (e non essendo ancora emerso alcunché a suo carico), fornisca elementi idonei a determinare l’iscrizione di un procedimento penale a proprio carico, e non di meno i verbalizzanti omettano l’interruzione dell’atto istruttorio: la mancata osservanza di quell’obbligo, infatti, comporta pur sempre l’inutilizzabilità dell’atto contro il dichiarante (qui, con riguardo all’intero contenuto), ma non vale a trasformare una persona divenuta indagata – rectius, che avrebbe dovuto essere ritenuta tale – nel corso della sua escussione in una persona che avrebbe invece meritato quella veste ab initio.
La sentenza richiamata dal G.u.p. per sostenere invece un più rigoroso e diverso regime, ispirato ad una lettura estensiva del dettato dell’art. 63, comma 2, del codice di rito (Sez. VI, n. 6425 dell’11/04/1994, Curatola) si riferisce pur sempre ad un soggetto che avrebbe dovuto essere sentito fin dall’inizio come persona sottoposta alle indagini, mirando a sanzionare “ipotesi patologiche, in cui deliberatamente si ignorano i già preesistenti indizi di reità a carico dell’escusso”: indizi, dunque, che debbono esistere prima di procedere all’assunzione delle informazioni, e non derivare dal contenuto delle stesse. Già l’anno seguente, infatti, si precisava che “le dichiarazioni rese da un soggetto che, pur dovendo assumere la veste di imputato, sia stato, ciononostante sentito senza il difensore, sono inutilizzabili nei confronti dello stesso dichiarante, ma non vi è ragione per escluderne la utilizzabilità nei confronti di un terzo, dato che la ratio della norma è ispirata alla tutela del diritto di difesa della persona sottoposta ad indagini” (Cass., Sez. VI, n. 8057 del 23/05/1995, Gatto, Rv 202035).
Anche in epoca assai recente, è stato ribadito che “le dichiarazioni rese da persona raggiunta da indizi di colpevolezza nel corso dell’esame, e non ancora posta in condizione di esercitare i diritti della difesa, non possono essere utilizzate contro di lei, ma possono esserlo nei confronti di terzi” (Cass., Sez. VI, n. 29535 del 02/07/2013, Oppolo, Rv 256151). Principi, questi, che non sembrano in alcun modo disattesi nella sentenza Mills del 2010, contrariamente a quanto sembra sostenere il G.u.p. del Tribunale di Grosseto, atteso che in quest’ultima pronuncia l’analisi – peraltro, in relazione al disposto di cui all’art. 210 cod. proc. pen. – rimane confinata alla diversa ipotesi della “originaria esistenza di gravi indizi di reità”.
1.3 Deve infine rilevarsi che, come segnalato dal P.M. nei motivi di ricorso, le pur fondamentali dichiarazioni del Bi. non costituivano gli unici elementi a sostegno della tesi accusatoria: e, nel prendere in esame le ulteriori emergenze, la motivazione della sentenza impugnata si rivela in effetti carente e manifestamente illogica.
In primis, non viene dedicato alcuno spazio alla deposizione dell’agente C. , riscontrata dai successivi accertamenti della polizia giudiziaria in ordine alle violazioni al codice della strada contestate al suddetto Bi. ; inoltre, appare meramente assertiva l’ipotesi che il mancato inserimento dei dati concernenti la seconda infrazione possa costituire “espressione di autotutela amministrativa”, a fronte della necessità di rinvenire, in tal caso, gli estremi di provvedimenti formalmente adottati e che nella fattispecie non vennero certamente emessi.
2. Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Grosseto per nuovo esame.
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