Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 23 marzo 2015, n. 12192
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza emessa il 22-11-2013 la Corte d’Appello di Napoli confermava l’affermazione di responsabilità di B.A.R. per il reato di cui all’art. 453 cod. pen. (banconote contraffatte da 20 e 50 euro per il valore nominale di 7950 euro), di cui a sentenza Gip Tribunale Santa Maria Capua Vetere in data 6-2-2013.
2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore in base ad unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione in punto qualificazione giuridica del fatto e ritenuta accuratezza del falso.
3. La corte napoletana non avrebbe motivato la ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 453 in luogo di quella di cui all’art. 455 cod. pen., la prima non dimostrabile attraverso il solo numero delle banconote detenute (165 esemplari)in assenza di riscontri oggettivi del concerto con il falsificatore.
4. Sotto il secondo profilo, si lamenta che la grossolanità sia stata esclusa solo perché era
stata disposta perizia per accertare il falso, atto a discrezione dell’organo procedente.
5. II 31-12-2014 R. ha depositato motivi aggiunti a firma personale con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stato desunto il previo concerto dal solo numero delle banconote.
Considerato in diritto
1. II ricorso è fondato limitatamente al profilo della qualificazione giuridica del fatto essendo per il resto da rigettare.
2. La questione del vizio di motivazione sulla grossolanità del falso va disattesa essendo inesatto che la corte territoriale l’abbia esclusa solo perché era stata disposta perizia sulle banconote.
3. La sentenza ha infatti aggiunto, ad escludere quel carattere della falsificazione idoneo a privare la condotta di rilevanza penale, ulteriori argomenti in fatto esenti da vizi di manifesta illogicità, e cioè che le banconote erano idonee a trarre in inganno la fede pubblica per il buon effetto cromatico d’insieme e la discreta imitazione degli elementi di sicurezza, essendo quindi il falso non percepibile da persone dotate di comune discernimento e avvedutezza.
4. La questione della qualificazione giuridica del fatto è invece fondata in quanto la corte territoriale ha indicato come unico indizio del concerto del R. con il falsificatore, atto a giustificare la relativa imputazione, il numero, peraltro effettivamente assai rilevante, delle banconote.
5. Tale elemento, tuttavia, è insufficiente, da solo, a configurare il reato di cui all’art. 453 cod. pen. -che esige appunto il previo concerto, anche mediato, con colui che ha eseguito la falsificazione (Cass. 14819/2009)-, in luogo di quello di cui all’art. 455 cod. pen. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate) -per l’integrazione del quale non si richiede l’intesa fra il falsificatore e lo spenditore, ancorché realizzata attraverso l’opera di uno o più mediatori, essendo sufficiente la scienza della falsità al momento dell’acquisto-, poiché, per condivisibile orientamento giurisprudenziale di questa corte, ad integrare il primo sono necessari più indizi sintomatici del concerto, quali, ad esempio, oltre al numero delle banconote, la frequenza e ripetitività delle forniture (Cass. 26189/2010 e le pronunce in essa richiamate), mentre gli elementi valorizzati in sentenza -identità del numero di serie di molte banconote e modalità della loro detenzione (conservate senza spenderle)- non sono decisivi perché compatibili anche con l’assenza di concerto con il falsificatore.
6. La sentenza merita pertanto annullamento sul punto con rinvio al giudice a quo (altra sezione) che, se possibile, evidenzierà, alla stregua delle osservazioni di cui sopra, ulteriori elementi a sostegno del concerto del R. con il falsificatore, e, in caso contrario, qualificherà il fatto secondo la meno grave previsione di cui all’art. 455 cod. pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
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