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Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 23 maggio 2014, n. 21008

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, ritenendo insussistente l’elemento psicologico, B.P. , C.C. e V.S. .
1.1. I predetti, viceversa, in primo grado, erano stati ritenuti colpevoli del reato di cui agli articoli 110, 117, 479 cp, perché, agendo in concorso tra loro, V.S. quale notaio rogante, C.C. e R.G. sottoscrivendo l’atto in qualità di testimoni e B.P. quale interessato all’atto stesso, attestavano falsamente il rilascio, da parte di F.M.R. , persona all’epoca incapace di intendere e di volere, di procura generale a favore del coniuge B.P. . In (omissis) .
In primo grado, concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche, furono pronunciate le seguenti condanne: V. anni tre di reclusione (nonché interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque), B. anni due, mesi sei di reclusione, C. anni due di reclusione.
Tutti gli imputati furono condannati in solido a risarcire i danni alla parte civile, B.S. , figlia di P. e della F. , (danni da liquidarsi in separato giudizio) e a pagare una provvisionale di Euro 50.000.
1.2. R. fu giudicato separatamente con rito abbreviato e, a sua volta condannato.
2. Avverso la sentenza di assoluzione in secondo grado propongono ricorso per cassazione il competente procuratore generale e il difensore della parte civile.
3. Ricorso del procuratore generale – deduce travisamento della prova con riferimento al decadimento cognitivo totale – dall’inizio alla fine del 2003 – della F. e vizio dell’apparato motivazionale. Invero, la sentenza impugnata non nega che, nel periodo di tempo sopraindicato, la donna abbia subito una grave compromissione delle funzioni di memoria e di cognizione, come attestato dalla documentazione medica presente in atti. Ne consegue che le considerazioni in base alle quali la F. era in grado di seguire con lo sguardo l’interlocutore, di sorridere di tanto in tanto e di assentire, nonché la considerazione in base alla quale la stessa si presentava ordinata e curata nell’aspetto, appaiono irrilevanti a fronte dell’accertamento medico-scientifico. La sentenza di assoluzione sostiene la mancanza dell’elemento soggettivo, fondandosi su dati esteriori quali l’eleganza del vestire, i sorrisi della donna ed altro, ma si tratta di elementi privi di rilevanza in tema di capacità di intendere e volere. In particolare il notaio è per legge tenuto a verificare la reale capacità della persona dalla quale deve ricevere la dichiarazione di volontà. La sentenza afferma che è plausibile che il notaio non si sia reso conto della incapacità della F. , in quanto tratto in inganno dalle apparenze. La stessa sentenza però poi afferma che il professionista è gravato dall’obbligo di legge, che impone di verificare la capacità di esprimere il libero consenso. In ciò consiste una insuperabile contraddizione della trama argomentativa. Il fatto che, grazie alla cura di terze persone, la donna apparisse ordinata nell’aspetto, poi, non può certo aver tratto in inganno il marito, che con la stessa conviveva. Analoghe considerazioni debbono essere fatte con riferimento al teste C. , che l’aveva in precedenza più volte visitata in ospedale.
3.1. Con ulteriore censura, deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione, con particolare riferimento alla assoluzione del notaio V. , al quale sostanzialmente si addebita – nella sentenza di appello – una grave leggerezza, per non aver effettivamente accertato lo stato di lucidità della signora. In realtà, lo stesso notaio ha riconosciuto che la mancata sottoscrizione dell’atto da parte della F. non fu dovuta, come pure risulta per iscritto, ai forti tremori degli arti (al proposito il professionista si è giustificato sostenendo trattarsi di formula di stile); ebbene la sentenza impugnata non si pone minimamente il problema di collegare la riconosciuta falsa attestazione dei presunti tremori con l’assenza di dolo e giunge ad una interpretazione illogica, sostenendo la mera leggerezza del notaio.
3.2. Con l’ultima censura, deduce ancora carenze dell’apparato motivazionale con particolare riferimento alle posizioni di B. e di C. . Invero, il fatto che il marito della F. intendesse dare sistemazione alle condizioni economiche della famiglia in pieno accordo con la volontà espressa dalla moglie, quando costei era in grado di intendere e di volere, è circostanza del tutto irrilevante ai fini della falsità dell’atto, circostanza che incongruamente la corte d’appello pone a fondamento del suo ragionamento. Quanto al C. , che figura come testimone nell’atto del 5 dicembre 2003, la sentenza conclude affermando che non se ne può escludere la buona fede, sulla base della genericità delle dichiarazioni del nipote della F. , M.F. (figlio di B.S. ). Ma si tratta di affermazione niente affatto pertinente e che non illumina sulla funzione del C. , testimone “di fiducia” della famiglia, tanto da essere stato presente anche in precedenza, quando, in ospedale, la F. , con il concorso di altro notaio, aveva preso parte ad altro atto. In realtà, il notaio V. fu reperito e contattato proprio dal C. , il cui ruolo dunque appare tutt’altro che secondario.
4. Ricorso della parte civile – deduce carenza dell’apparato motivazionale, violazione degli articoli 238 bis, 125, 546 lett. e) cpp, atteso che la sentenza impugnata non fa alcun riferimento alla parallela sentenza di condanna, passata in giudicato, del coimputato R.G. . Detta pronuncia è completamente ignorata, nonostante essa sia stata acquisita agli atti su iniziativa della parte civile. È noto che una sentenza passata in giudicato fornisce prova dei fatti con essa accertati. Ed è stata accertato che la F. era gravemente affetta dal morbo di Alzheimer, che, com’è di comune conoscenza, è una malattia degenerativa e progressiva, che distrugge le cellule cerebrali, rendendo l’individuo che ne è affetto incapace di una vita normale. La sentenza impugnata non chiarisce come e perché le conclusioni cui giungono i giudici di secondo grado possano conciliarsi con il dictum della sentenza R. , ma, ciò che è più grave, manca in merito qualsiasi motivazione atta a chiarire in che cosa l’agire del R. si discosti da quello del notaio V. e dell’altro teste, vale a dire, il C. .
4.1. Con la seconda censura, si deduce carenza dell’apparato motivazionale in relazione agli articoli 125, 192 comma primo, 546 lett. e), 537 cpp, atteso che è la stessa corte di appello che da per certo che nel dicembre 2003 F.R. non avesse la capacità di comprendere il contenuto e il significato della procura generale apparentemente rilasciata al marito. Sulla base di tale premessa, la corte implicitamente ritiene la falsità dell’atto, ma omette poi di dichiararlo, così come avrebbe dovuto fare ai sensi del quarto comma dell’articolo 537 cpp, che impone la dichiarazione di falsità (se accertata), anche in presenza di proscioglimento dell’imputato.
4.2. Con la terza censura, si deduce travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni della badante S.H.F.D.M. e contraddittorietà della motivazione. Secondo i giudici d’appello gli imputati avrebbero potuto essere non consapevoli dell’incapacità della F. . Ciò essa può affermare perché trascura completamente di dare rilievo – come viceversa aveva fatto il primo giudice – alle dichiarazioni della badante, che viveva con la donna e la assisteva. Dette dichiarazioni, rese nel corso del dibattimento di primo grado, sono inequivoche e si riferiscono specificamente anche al giorno (omissis) . Viene descritta una persona assente, con la testa che penzolava, con la saliva che le colava dalla bocca, una persona che non parlava e che evidentemente non comprendeva.
4.3. Con la quarta censura, si deduce ancora travisamento della prova in riferimento alla sentenza di interdizione della F. in data 27 aprile 2006, emessa dalla quarta sezione civile del tribunale di Monza e con riferimento ai test scientifici (c.d. M.O.D.A.) in data (omissis) . Invero la sentenza impugnata, per descrivere un’apparenza di normalità nella condotta della F. , fa riferimento, in maniera molto generica, a non meglio precisate dichiarazioni in atti, senza chiarire a chi intenda riferirsi. Quanto alla sentenza di interdizione, se ne travisa completamente il presupposto, ignorando che il giudice civile aveva dato atto che la donna evidenziava una patologia talmente grave che la stessa non aveva più la capacità di relazionarsi con il mondo esterno e di rispondere alle domande più elementari; ciò veniva reso anche evidente dal prontuario nel quale erano riportate le domande poste alla F. e le risposte fornite dalla stessa, risposte assolutamente incongrue. Ebbene: su tali dati, tutt’altro che secondari, la sentenza di appello tace.
4.4. Con la quinta censura, si deduce inosservanza di norme processuali (articoli 191 e 192 cpp). La corte d’appello sostiene che il quesito principale consiste nell’accertare se gli imputati fossero consapevoli dell’incapacità di F.R. e, senza chiarire su quali dichiarazioni testimoniali si fondi, sostiene la possibilità che gli stessi non si fossero resi conto della situazione. Si tratta di elementi inutilizzabili perché non chiariti e non specificati.
4.5. Con la sesta censura, si affronta in particolare la posizione del B. , marito della F. , e si deduce vizio di motivazione e travisamento della prova, atteso che costui non poteva ignorare quali fossero le reali condizioni della moglie prima del (OMISSIS) , anche alla luce delle dichiarazioni della badante, la quale ebbe a chiarire che la signora, giorno per giorno, peggiorava, nonché alla luce delle dichiarazioni di B.S. , la quale ha chiarito che, ovviamente, della situazione della madre si parlava ampiamente in famiglia, con riferimento infine alle analoghe dichiarazioni del teste M. .
4.6. Con la settima censura, si affronta in particolare la posizione del C. e si formulano osservazioni sovrapponibili a quelle sopra riportate.
4.7. Con la ottava censura, si affronta in particolare la posizione del notaio V. e, ancora una volta, si rileva la contraddittorietà della motivazione, il travisamento della prova, la inosservanza della legge penale e civile con particolare riferimento agli articoli 2699 e 2700 cc e alla legge notarile (L. 89/1913). Vengono ancora richiamate le dichiarazioni della badante (la signora “non parlava, non riusciva a tenere la testa eretta e perdeva bava alla bocca”). Avere affermato che la donna non poteva apporre la firma, sia pure per ragioni diverse da quella già scritta sul documento predisposto e tuttavia ritenere tale circostanza irrilevante, costituisce evidente, ulteriore motivo di contraddizione e di violazione di legge. In realtà, il notaio, non solo si è inventato una dichiarazione ricevuta ma, perfezionando l’atto in forza di tale pretesa dichiarazione, ne ha avallato la veridicità. In presenza di una malata di Alzheimer, il notaio, secondo la corte, non si sarebbe reso conto della situazione e – dunque – non avrebbe fatto fronte ai suoi doveri di pubblico ufficiale. Di fronte all’impossibilità della donna di esprimere una volontà e di sottoscrivere l’atto, il V. decide, evidentemente, di salvare la situazione, inventandosi una clausola di stile, quella relativa al tremore degli arti.
5. Ha depositato memoria il difensore del V. . Con essa si assume la inammissibilità dei ricorsi del procuratore generale e della parte civile, sostenendo che in realtà non si deduce una contraddizione dell’apparato argomentativo, ma si chiede al giudice di legittimità una rivalutazione degli elementi di fatto perché si confonde il concetto di contraddittorietà con quello di non coincidenza con la propria opinione della ricostruzione dei fatti operata dai secondi giudici. La corte d’appello ha adeguatamente strutturato la trama motivazionale, mettendo in evidenza il clima familiare rassicurante e il fatto che il beneficiario della procura fosse non uno terzo estraneo, ma il marito della donna. Sulla base di tali considerazioni, i giudici di secondo grado sono giunti alla conclusione che era ben plausibile, o quantomeno non potesse essere escluso, che il notaio non si fosse reso conto dell’incapacità della F. . In tale sviluppo argomentativo non vi è nulla di illogico e, meno che mai, di contraddittorio. Sostenere il contrario si può solo se si chiede una rivalutazione dei medesimi elementi che la corte, viceversa, ha attentamente analizzato. Peraltro il procuratore generale fonda il suo ragionamento anche su presupposti giuridici errati, in quanto il notaio non ha l’obbligo di accertare la capacità di intendere e di volere della persona della quale deve raccogliere le volontà, ma ha solo l’obbligo di constatare che vi sia adesione del soggetto a quanto rappresentato nell’atto, adesione espressa in termini da non apparire manifestamente viziata. Per affermare che il notaio ha consumato un falso ideologico in atto pubblico, si deve affermare che egli abbia dato atto nel documento di dati, circostanze, elementi dei quali abbia desunto un’assenza di conferma da parte degli interessati. In tema di capacità naturale, al notaio non si può chiedere di cogliere elementi che vadano oltre l’evidenza di una eventuale mancanza di tale capacità. D’altra parte, unico oggetto dell’imputazione è la falsa attestazione del rilascio della procura e non la falsa attestazione della capacità della F. . I ricorrenti ignorano completamente le dichiarazioni del teste S.F. , collaboratore dello studio del notaio, che ha chiarito che la redazione dell’attestazione circa lo stato di incapacità a sottoscrivere era stata predisposta già in studio, sulla base delle dichiarazioni di un soggetto intermediario che aveva contattato il notaio. Di talché è ineccepibile l’affermazione del giudice di appello, in base alla quale il notaio ha agito con grande leggerezza, ma certamente non con dolo.
Per quanto specificamente riguarda il ricorso della parte civile, si osserva che, con riferimento alla sentenza R. , la stessa non può avere alcuna efficacia vincolante sulla decisione, autonoma e separata, di altro giudice. Quanto all’asserita assenza di dichiarazione di falsità della procura, non si vede come un giudice che afferma non essere stato commesso il reato di falso documentale possa affermare che essa inserisca a un documento falso. Quanto alle dichiarazioni della badante, la corte d’appello ha chiarito perché la stessa debba essere ritenuta scarsamente attendibile.
Quanto al preteso travisamento del verbale del tribunale di Monza relativo al procedimento di interdizione, il ricorrente evidentemente non coglie la differenza che corre tra l’accertamento della capacità naturale e il perfezionamento di un atto notarile, il quale prevede semplicemente la verifica della comprensione di quanto letto, secondo le modalità che si sono prima chiarite. Le stesse considerazioni debbono essere formulate con riferimento alle osservazioni che la parte civile propone in ordine al test c.d. MODA del 13 febbraio 2003: invero, una cosa è la descrizione neuropsicologica di un paziente, altra è la percezione che il notaio può avere della possibilità che un soggetto comprenda quello che a lui si legge. D’altra parte, quando la F. fu ricoverata presso una clinica, in data precedente a quella relativa ai fatti per i quali si procede, ella intervenne in un altro atto notarile (ad opera di altro notaio) e, in merito, nessuno ha mai avuto nulla da ridire.
Infine -e in via subordinata- si osserva che il reato, in ogni caso, sarebbe prescritto, non essendo stata contestata la fattispecie di cui al secondo comma dell’articolo 476 cp, richiamato da 479. Ciò in quanto, da un lato, ciò che si rimprovera al notaio è l’erroneità di un giudizio valutativo (la capacità di comprensione da parte della F. ) e non la falsità dell’atto in sé (e le valutazioni non possono essere false, ma solo condivisibili o meno), dall’altro, il trattamento sanzionatorio concretamente applicato, rende evidente che è stata ritenuta in primo grado la sussistenza del primo comma dell’articolo 476 cp come richiamato l’articolo 479. Invero, con la semplice concessione delle generiche e senza alcun giudizio di bilanciamento, la corte è pervenuta a un trattamento sanzionatorio che si attesta al di sotto del minimo edittale previsto per l’ipotesi aggravata.
6. Ha poi depositato memoria di replica il difensore della parte civile. Con essa si sostiene che né il ricorso del pubblico ministero, né quello della parte civile sono inammissibili, in quanto con essi si deducono effettivamente, tra l’altro, carenze dell’apparato motivazionale e non si richiede alcuna rivalutazione degli elementi raccolti. Quanto alla mancata dichiarazione di falsità, si insiste circa la denunciata carenza della sentenza impugnata. Quanto alle dichiarazioni della badante, si ricorda che la sentenza d’appello non ha ritenuto che la donna fosse poco credibile, ma che le sue dichiarazioni fossero poco rilevanti; il che, evidentemente, per tutto quanto si è anticipato, non può essere. Quanto alla invocata prescrizione si sostiene che essa non sia affatto maturata.

 

Considerato in diritto

 

1. È noto che, in tema di motivazione della sentenza di condanna pronunciata in appello in riforma di sentenza assolutoria di primo grado, il giudice ha l’obbligo di confutare in modo specifico e completo le argomentazioni della decisione di assoluzione (ASN 200922120-RV 243946).
1.1. Il principio ha carattere generale e, mutatis mutandis, non può non trovare applicazione anche nella ipotesi inversa: quella in cui, in secondo grado, intervenga assoluzione, in radicale riforma della sentenza di condanna pronunziata dal primo giudice. Invero, non è certo l’epilogo decisorio in malam partem ciò che obbliga il secondo giudicante a una motivazione “rafforzata”, ma il fatto che appare necessario scardinare l’impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto contatto diretto con le fonti di prova; una decisione – per altro quella di primo grado – passibile, in astratto, di passare in giudicato.
1.2. Ebbene, nel caso in esame, tale opera di severa rivisitazione critica delle ragioni del decisum del primo giudice non è affatto avvenuta, essendosi la corte di appello limitata ad affermare che, benché fosse indiscutibile il fatto che la F. non fosse in grado di concepire ed esprimere una volontà (ed essendo quindi –inevitabilmente – falsa, da un punto di vista ideologico, la procura apparentemente dalla stessa rilasciata), né il marito, né il notaio, né il testimone C. (a differenza di quanto separatamente stabilito per il testimone R. ) si resero conto delle reali condizioni mentali della donna.
2. La denunciata contraddittorietà della decisione impugnata sussiste, innanzitutto, per quel che riguarda la omessa dichiarazione di falsità, atteso che, come appena ricordato, la sentenza di secondo grado perviene alla assoluzione degli imputati solo sulla base della ritenuta insussistenza di prova circa la loro consapevolezza delle reali condizioni psichiche in cui versava la F. (e dunque della volontà di far risultare il falso), ma sostiene, di fatto, ma anche expressis verbis, che non è dubbio che il documento fosse ideologicamente falso, in quanto relativo a una dichiarazione di volontà mai espressa.
Ai sensi del quarto comma dell’art. 537 cpp, la dichiarazione di falsità dell’atto avrebbe dovuto essere contenuta – comunque – nella sentenza di assoluzione.
Sul punto può e deve provvedere, con la presente sentenza, questo giudice di legittimità. Invero la giurisprudenza ha chiarito che tale potere non compete alla corte di cassazione nel caso in cui la sentenza “incompleta” (per la omissione della predetta dichiarazione) sia a una sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 cpp e ciò in quanto, evidentemente, l’affermazione di falsità necessita di un adeguato apparato argomentativo, incompatibile con la struttura (e la filosofia) della sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti. Ciò viceversa non si verifica quando la falsità documentale sia stata positivamente accertata dal giudice di merito (scil. in una procedura diversa da quella del c.d. patteggiamento). In tal caso, il giudice di legittimità si limita a una mera opera ricognitiva, rilevando, da un lato, che il giudice di merito ha, appunto, accertato la falsità, dall’altro che ha omesso di dichiararla in dispositivo.
Tale è, con tutta evidenza, il caso in esame.
3. Ma l’apparato argomentativo della sentenza mostra gravi carenze anche per quel che attiene alla intervenuta assoluzione di tutti e tre gli imputati.
3.1. Invero, affermare che il marito della F. , B.P. , possa avere equivocato circa le reali condizioni di salute di una persona con la quale conviveva da anni e che aveva visto progressivamente degenerare nelle sue funzioni intellettuali è affermazione alquanto ardua da condividere (in quanto contrastante con pacifiche massime di esperienza), se non supportata da precisi dati fattuali (quale potrebbe essere, a mero titolo di esempio, l’eventuale stato di scarsa lucidità mentale dello stesso B. , persona che, già all’epoca dei fatti, era in età avanzata).
3.2. È appena il caso di notare, per altro, che tale non era certo la convinzione di altri familiari, altrettanto “stretti”, quali la figlia Serenella e il nipote M.F. ; tale non era nemmeno la convinzione della badante, che assisteva con continuità la F. e la vedeva peggiorare giorno dopo giorno. La illogicità della sentenza di secondo grado consiste, dunque, anche nell’aver ingiustificatamente svilito le dichiarazioni di persone che erano altrettanto vicine (quanto il B.P. ) alla F. , persone che pure avevano detto il vero, atteso che la stessa corte di merito non dubita dell’evidente situazione di deficit mentale dell’anziana donna.
3.2. Il fatto che tra i coniugi vi fosse una forte intesa (così si sostiene in sentenza), conseguenza di una lunga vita passata insieme, e che, dunque, il marito potesse intendere la moglie anche senza che costei parlasse, non è elemento in base al quale si possa presumere che lo stesso non fosse in grado di far distinzione tra il silenzio volontario (che si tiene quando le parole non sono necessarie, perché, appunto, ci si intende senza parlare) e il silenzio conseguenza di una inabilità fisica e/o psichica.
4. Correttamente poi è stato affermato (nel lungo e a volte inutilmente ripetitivo ricorso della parte civile) che del tutto irrilevanti sono le considerazioni circa l’uso corretto che della procura avrebbe fatto il B. , in vista di un’equa distribuzione del patrimonio coniugale tra i discendenti della coppia. Invero la contestazione, come formalizzata nel capo d’imputazione, non attiene alla sistemazione economica della futura eredità, ma alla eventuale falsità della procura in favore del B. . Parimenti irrilevante è il fatto che si possa ragionevolmente presumere che la F. fosse (o sarebbe stata, se in grado di intendere e volere) d’accordo circa la vendita al “commesso storico” dell’immobile nel quale aveva avuto sede il negozio di ottica gestito – un tempo – dal B. stesso. Si tratta di tutte considerazioni esterne al perimetro della contestazione e che, al più, hanno attinenza con la ragione per cui era necessaria la procura, ma che certamente non hanno attinenza con la ragione per la quale la procura deve essere ritenuta (così com’è stata ritenuta dai giudici di merito, in primo e secondo grado) ideologicamente falsa, in quanto proveniente da soggetto non in grado di esprimere la sua volontà.
4.1. B. , poi, in quanto beneficiario della procura, deve, inevitabilmente (come chiarito dal primo giudice), essere considerato come concorrente morale nella condotta del notaio e dei testimoni (che, fino a prova del contrario, non hanno agito per il perseguimento di un proprio interesse) e, quanto alla consapevolezza della incapacità naturale della F. , in mancanza di positiva prova contraria (che, allo stato, non risulta essere stata fornita), deve, come anticipato, essere ritenuto il soggetto che -meglio di chiunque altro – era al corrente delle reali condizioni in cui versava la moglie. Ovviamente nei suoi confronti non può avere alcun rilievo il fatto che la donna fosse decentemente abbigliata ed elegantemente vestita, in quanto egli ben sapeva (e non poteva non sapere, dal momento che viveva nella stessa casa) che ciò era il frutto dell’iniziativa altrui e, probabilmente, della collaborazione della badante. Indubbiamente aver del tutto trascurato tali considerazioni nella sentenza di secondo grado (a differenza di quanto fatto dal primo giudice) costituisce grave carenza, risaltante ictu oculi.
5. Quanto al notaio V. , premesso che lo stesso ha affermato di aver raccolto la volontà (di conferire procura al B. ) da parte della F. , non ha alcun senso distinguere tra il momento accertativo della capacità della donna di esprimere, in qualsiasi modo, un suo intendimento e il momento in cui l’atto che rispecchia (avrebbe dovuto rispecchiare) tale manifestazione di volontà viene redatto, essendo la prima condotta l’inevitabile presupposto della seconda, di talché il notaio, ovviamente, non deve procedere alla redazione dell’atto, se il soggetto dal quale esso deve (dovrebbe) provenire non appare in grado di manifestare validamente la sua volontà (cfr. ASN 200904694- RV 242616, in tema di testamento).
5.1. Invero compito di tale professionista non è quello di assistere passivamente al compimento del negozio giuridico, per il quale è officiato, ma anche – e soprattutto – quello di garantire un risultato giuridicamente valido ed efficace alla manifestazione di volontà della parte (o delle parti).
5.2. Si sostiene in sentenza che è ben possibile che V. sia stato tratto in inganno dalle apparenze, in quanto la donna si presentava elegantemente vestita e in posizione eretta. Orbene, a pagina 17 della sentenza di appello si legge che il notaio ha redatto, tra l’altro, la attestazione nei termini: “la signora dichiara di non poter sottoscrivere per forti tremori”. Vi è dunque il riferimento, nell’atto raccolto dal V. , ad una dichiarazione proveniente da una persona che non poteva firmare, ma poteva comunque parlare, il che, con riferimento a quanto la stessa sentenza sostiene, è assolutamente non corrispondente al vero. Il fatto che la formula (relativa al tremore delle mani) fosse stata predisposta nello studio del notaio, ancor prima che costui avesse il contatto visivo con la donna, non esimeva certamente il professionista dall’obbligo di documentare (perché questo era uno dei suoi compiti) le reali condizioni in cui veniva a svolgersi l’atto, sempre ammesso che l’atto potesse essere effettivamente portato a compimento. A fronte di una tale evidente situazione di discrasia tra quanto attestato e quanto di fatto accaduto (e lo stesso V. non nega che il riferimento ai “tremori”, in realtà inesistenti, era stato predisposto – in studio – dai suoi collaboratori), la corte avrebbe dovuto chiarire per qual motivo ha ritenuto che un professionista possa essere stato tratto in inganno dalla mera apparenza di una condizione di superficiale benessere, giungendo di fatto ad affermare il falso, quanto meno con riferimento alla pretesa “dichiarazione” (“la signora dichiara…”), dichiarazione che certamente la F. non poteva rendere.
6. Quanto infine al C. , persona che, come si evince dalle sentenze di merito, era certamente addentro alle dinamiche della famiglia B. , valgono le medesime considerazioni svolte con riferimento ai primi due imputati (e principalmente al marito della F. ). L’affermazione del primo giudice (“..anche lui era persona che conosceva da anni la F. e che aveva preso coscienza della sua menomazione…” cfr. sentenza di primo grado terzultima pagina) non risulta affatto essere validamente contraddetta dal giudicante in secondo grado (“..è plausibile, e comunque non può escludersi, che C. ritenesse che, come regolare era quanto accaduto nel febbraio 2003, altrettanto regolare era il rilascio della procura generale il 5.12.2003, tanto più che, mentre l’atto di donazione era stato redatto in ospedale, dunque in luogo di malattia, il rilascio della procura generale è avvenuto in abitazione, dunque in luogo di vita normale….” cfr. sentenza di appello pag. 15), atteso che lo stato mentale di una persona non può certo essere dedotto (specie da chi ben conosce quella persona) dal luogo nel quale la stessa accidentalmente si trova.
7. La struttura motivazionale della sentenza impugnata, per tutto quel che si è appena premesso, è dunque contraddittoria e, dunque, astrattamente, meritevole di annullamento.
8. Deve tuttavia, a tal punto, essere verificato se, come sostenuto dalla difesa del V. , il reato sia da considerare prescritto, in quanto, se così fosse, non potrebbe farsi luogo ad annullamento (ai fini penali) per il ritenuto difetto di motivazione (cfr. SS. UU. sent. n. 1653 dep. 22.2.1993, rie. Marino e altri, RV 192471 e inoltre ASN 201200594-RV 252665 e numerose precedenti).
8.1. Al proposito, è appena il caso di rilevare che, su tale questione, la parte civile non ha titolo per intervenire (come viceversa ha fatto nella nota di replica), atteso che la eventuale estinzione del reato per tale causa non incide sugli interessi civili. Ovviamente la parte civile ha titolo e ragione di interloquire sulla qualificazione giuridica del fatto, ma sempre ai fini della tutela degli interessi economici dei quali è portatrice.
9. Ebbene non è dubbio che la procura notarile sia atto fidefaciente. Dovrebbe, conseguentemente, trovare applicazione il più severo trattamento sanzionatorio (e dunque il più lungo termine prescrizionale) di cui al secondo comma dell’articolo 476, richiamato, come è noto, dall’articolo 479 cp. Il fatto è – tuttavia – che l’ipotesi aggravata non è stata ritenuta in primo grado e che, in mancanza di impugnazione da parte del pubblico ministero, su tale punto deve ritenersi formato il giudicato.
9.1. Invero, né nella contestazione si fa riferimento alla natura di atto fidefaciente, né può ritenersi, in base al concreto trattamento sanzionatorio adottato dal tribunale milanese, che tale sia stato considerato. Infatti: la pena base per V. è stata fissata in anni 4 e mesi 6 di reclusione. Trattasi di pena che è compatibile tanto con la prima (reclusione da 1 a 6 anni), quanto con la seconda ipotesi di cui all’articolo 476 cp (reclusione da 3 a 10 anni). Lo stesso dicasi per B. (pena base anni 3 e mesi 9) e per C. (anni 3). Con la concessione delle attenuanti generiche, al V. è stata inflitta la pena “finale” di anni 3, al B. quella di anni 2 e mesi 6, al C. quella di anni 2 di reclusione.
Al proposito è corretta l’osservazione che si formula nella parte conclusiva della memoria difensiva del V. . La diminuzione di pena conseguente alla con cessione delle attenuanti generiche non è frutto di un giudizio di bilanciamento ex articolo 69 cp, ma deriva dalla applicazione “diretta” delle attenuanti stesse. È dunque evidente che è stata (erroneamente, ma – ormai – immutabilmente) ritenuta la ipotesi di cui al primo comma dell’articolo 476 cp (come richiamato dal successivo articolo 479).
9.2. Il reato deve dunque ritenersi prescritto alla data del 5 giugno 2011. Va conseguentemente emessa sentenza di annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Nondimeno, per tutte le ragioni sopra illustrate, la sentenza va annullata ai soli effetti civili, operandosi rinvio innanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello.
10. La liquidazione delle spese in favore della parte civile, va rinviata alla pronuncia definitiva in tema di interessi civili.

 

P.Q.M.

 
annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; previa declaratoria di falsità della procura in questione, annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.

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