SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE V
SENTENZA 17 gennaio 2014, n. 2149
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 16 maggio 2012, la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza del 27 settembre 2011 del Tribunale di Palermo, con la quale C.M.R. era condannata per il delitto di cui all’articolo 591 cod. pen., in relazione all’abbandono del marito, L.S.R. , incapace di provvedere a se stesso, perché affetto da ‘Corea di Huntington’, malattia degenerativa che colpisce il sistema nervoso, con l’aggravante dell’aver agito in qualità di coniuge e con la recidiva generica nel quinquennio.
1.1 L’affermazione di responsabilità si fonda essenzialmente sulla denuncia di L.S.G.B. , suocero dell’imputata, confermata dai testi C.M. e V.A. , vicini di casa, nonché sulle ammissioni della stessa imputata nel corso di un lungo ed articolato esame dibattimentale.
2. Contro la decisione della Corte d’appello di Palermo propone ricorso per cassazione l’imputata, con atto redatto dal proprio difensore, avv. Melchiorre Piscitello, affidato a tre motivi:
a) violazione dell’articolo 606 cod. proc. pen., lettere B ed E, in relazione all’art. 591 cod. pen., poiché nel caso concreto non sarebbe emerso né l’elemento oggettivo, né l’elemento soggettivo del reato. Quanto al primo aspetto, si evidenzia che il delitto contestato è un reato di pericolo concreto, che richiede la prova del rischio per l’incolumità della persona offesa, che nel caso di specie non si sarebbe verificato. Quanto al secondo aspetto, dovrebbe escludersi il dolo dell’imputata, poiché il suo allontanamento fu temporaneo e comunque l’assistenza al marito era assicurata dal padre;
b) violazione dell’articolo 606 cod. proc. pen., lettera E, per vizio di motivazione e travisamento della prova, in merito al valore probatorio delle dichiarazioni di L.S.G.B. , la cui attendibilità non è stata verificata dalla Corte d’appello, anche in considerazione del grado di parentela e delle motivazioni personali e familiari che avrebbero potuto inficiare la sua credibilità;
c) violazione dell’articolo 606 cod. proc. pen., lettera E, in relazione all’art. 62 bis cod. pen., in ordine al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche, perché alla luce delle circostanze del fatto e dell’assenza di rischi per l’incolumità del marito e dell’assenza di precedenti penali andava operato un giudizio di prevalenza.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1 Con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità, delineati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, questa Corte Suprema ritiene che la predetta novella non abbia comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un’indagine sul discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l’adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per motivare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova, purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
1.2 L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, poi, deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivise, Sez. U, n. 24 del 24 novembre 1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31 maggio 2000 n. 12, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella, Rv. 226074). A tal riguardo, devono tuttora escludersi la possibilità di ‘un’analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi’ (Sez. 6, n. 14624 del 20 marzo 2006, Vecchio, Rv. 233621; Sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, Rv. 239789), e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).
1.3 Vanno poi ricordati i principi espressi dalla Corte in ordine alla vicendevole integrazione delle sentenze conformi di primo e secondo grado (c.d. doppia conforme) confluenti in un unico risultato organico ed inscindibile: in tutti i casi in cui le due sentenze di primo e secondo grado contengano un’analisi ed una valutazione concorde degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo; discende da ciò che, ai fini della valutazione della congruità del provvedimento impugnato, occorre avere riguardo anche alla sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181).
2.1 Nel caso di specie non può non rilevarsi che la sentenza di primo grado é motivata in modo molto approfondito in ordine agli elementi del reato: è emerso pacificamente che la persona offesa L.S.R. versava in condizioni di incapacità, per la malattia genetica degenerativa di cui è affetto e della quale l’imputata era informata, ma ciò nonostante ella aveva voluto sposare l’uomo, nel 2005, pur contro la volontà del suocero, che prevedeva il progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute, puntualmente verificatosi. Il (OMISSIS) la donna, dopo aver incassato la pensione (ed i relativi arretrati per Euro 12.000), si allontanò dal domicilio, non facendovi ritorno fino al (OMISSIS) .
L’inquadramento giuridico è invero ineccepibile, ricorrendo, nel caso di specie, gli estremi dell’ipotesi delittuosa in questione.
2.2 Quanto all’elemento materiale del reato in contestazione, è indubbio che, nella morfologia della norma, ‘abbandono’ significhi lasciare la persona indifesa in balia di sé stessa, sì da esporla a pericolo per la sua incolumità o per la sua vita. Nell’elaborazione dottrinaria è pacifico, per vero, che la componente del pericolo, ancorché non richiesta espressamente dalla formulazione della norma, sia coessenziale alla sua ratio. La stessa disposizione tutela, infatti, il valore etico-sociale della sicurezza della persona con specifico riferimento, in chiave solidaristica, ai soggetti bisognosi – per età o condizioni fisiche e mentali – della dovuta assistenza, siccome incapaci di provvedere a sé. Il suo oggetto giuridico non è il rispetto dell’obbligo legale di assistenza in sé considerato, quanto piuttosto il pericolo per l’incolumità fisica derivante dal suo inadempimento (Sez. 5, n. 7003 del 19.5.1995, rv. 201797). È indiscussa affermazione di questa Corte regolatrice che, in tema di abbandono di persona incapace, l’elemento materiale è costituito da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di custodia che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo anche potenziale per l’incolumità dello stesso incapace (Sez. 2, n. 10994 del 06/12/2012 – dep. 08/03/2013, T., Rv. 255172). Corollario di tale enunciazione è che l’interesse giuridico della norma deve ritenersi violato anche quando l’abbandono sia solo relativo e parziale (Sez. 5, n. 15245 del 23/02/2005, Nalesso, Rv. 232158).
Nel caso di specie non può dubitarsi dell’obbligo di custodia in capo alla donna, coniuge convivente della vittima, né della sussistenza dell’elemento materiale del reato, poiché, per quanto si è detto, nella fattispecie vi è stato abbandono nel senso richiesto dalla norma.
La ricorrente contesta il verificarsi di una situazione di pericolo per il marito, poiché ella non ostacolò l’attività assistenziale di altri parenti o familiari, ma va ribadito che la situazione di pericolo richiesta dalla norma è solo potenziale (Sez. 2, n. 10994 del 06/12/2012 – dep. 08/03/2013, T. e altro, Rv. 255172); nella fattispecie concreta esso emerge chiaramente ancora una volta dalla decisione di primo grado, nella parte in cui riporta le deposizioni dei vicini di casa che accudirono nell’immediatezza l’uomo.
2.3 In ordine al dolo, la ricorrente deduce che esso andava escluso, perché l’allontanamento fu solo temporaneo, tanto che ella tornò a casa nel dicembre 2007; oltretutto in un’occasione le fu addirittura impedito il rientro in casa dal suocero e comunque la presenza di altri familiari consentiva alla donna di poter contare ragionevolmente sul loro intervento.
In punto di diritto, ai fini dell’elemento soggettivo del reato, l’art. 571 cod. pen. richiede la consapevolezza di abbandonare a sé stesso il soggetto incapace di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica (Sez. 5, n. 15147 del 14/03/2007, Simone, Rv. 236157); il dolo non è escluso dal fatto che chi ha l’obbligo di custodia ritenga il minore in grado di badare a se stesso, per l’aiuto di coetanei a lui legati da vincoli di parentela (Sez. 5, n. 9276 del 08/01/2009, Seferovic, Rv. 243159); la circostanza dell’impossessamento del rateo di pensione e, soprattutto degli arretrati, per Euro 12.000, evidenziata dal giudice di primo grado, costituisce un argomento esauriente, sul piano logico, della sussistenza del dolo.
2.4 In conclusione la Corte territoriale (ed ancor più il giudice di primo grado), in piena consonanza con i principi evocati, ha correttamente e convincentemente sottolineato (con ‘valutazione squisitamente di merito’, perciò stesso non censurabile in Cassazione, giacché adeguatamente motivata) come gli elementi probatori acquisiti non solo conclamassero la sussistenza dell’estremo materiale della fattispecie tipica prefigurata nell’art. 591 c.p., ma consentissero anche di ribadire la sussistenza dell’elemento psicologico correlativo.
3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la motivazione in ordine all’attendibilità del suocero L.S.G.B. , secondo i noti criteri vigenti per la deposizione della persona offesa, è manifestamente infondato; non solo il teste non è persona offesa, ma la valutazione della sua attendibilità è stata adeguatamente operata dal giudice di primo grado, che peraltro evidenzia come le sue dichiarazioni siano confermate da tutti gli altri testi ed in parte dalla stessa imputata.
4. Inammissibile è il terzo motivo, riguardante il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche. La prevalenze delle ‘generiche’ sull’aggravante dell’aver agito in qualità di coniuge e sulla recidiva è stata adeguatamente motivata dalla Corte territoriale in relazione all’intensità del dolo, connotata da una ripetuta, ragionata deliberazione di abbandono del marito incapace.
4.1. In proposito va rimarcato che la concessione delle attenuanti generiche, e il connesso giudizio di bilanciamento con le aggravanti, sono statuizioni che l’ordinamento rimette alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, come appunto nel caso di specie.
5. In conclusione il ricorso dell’imputata va rigettato; al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
5.1 Va altresì disposto l’oscuramento dei dati delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell’imputato, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
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