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La massima

In caso di impresa di rilevanti dimensioni e con numerosi cantieri in attività in diversi luoghi, al titolare di una posizione di garanzia è consentito trasferire, con atto scritto di delega espresso, inequivoco e certo, obblighi e compiti che alla stessa posizione ineriscono ad altro soggetto, non solo tecnicamente capace ed in possesso delle necessarie cognizioni tecniche, ma anche dotato dei relativi poteri decisionali e di intervento. Con l’atto di delega, espressamente e formalmente accettato, devono esser conferiti al delegato “espressi poteri decisionali e di intervento” oltre ad “autonomia di spesa sufficiente a svolgere le funzioni delegate”.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V

SENTENZA 10 ottobre 2013, n. 41831 

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 26 gennaio 2010, il Tribunale di Milano – Sezione staccata di Legnano assolveva R.G.B. , C.A. , B.R.S. e T.S. , con la formula: “perché il fatto non sussiste “, dal delitto di cui agli artt. 40 cpv., 590, commi 1, 2 e 3, in relazione all’art. 583 comma 1 n. 2 e comma 2 nn. 3 e 4 cod. pen., commesso in (omissis) , in danno di G.R. che, a seguito di infortunio sul lavoro, ebbe a riportare grave trauma cranico con multiple ferite lacero contuse nonché sfondamento dell’osso mascellare e frattura della piramide nasale, cui era conseguito l’indebolimento permanente dell’organo della favella, di quello stomatognatico e del senso della vista, in quanto colpito al capo dalla piattaforma di un ascensore in movimento proveniente dal piano superiore in fase di collaudo allorché si era spostato all’interno del vano di corsa, subendo nell’occorso lo schiacciamento del capo tra la piattaforma ed una sottostante putrella in acciaio.

A tutti gli imputati, nelle rispettive qualità rivestite, si addebitava di non aver impedito, per colpa, l’evento in danno della parte offesa, dipendente della ditta “Grazi Cristalli” s.r.l., che aveva avuto in appalto dalla società Schindler s.p.a. la posa in opera di cristalli sulle pareti degli ascensori “panoramici” che quest’ultima era obbligata contrattualmente ad installare in un edificio in costruzione di proprietà della “Dolce & Gabbana” s.p.a.

In particolare al R. , in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nonché di responsabile dei lavori nominato dalla società committente “Dolce & Gabbana” s.p.a., si imputava di aver redatto un piano di sicurezza e di coordinamento, carente in ordine alla valutazione dei rischi di cesoiamento e di schiacciamento di persone nelle fasi di montaggio e di collaudo degli ascensori ed in ordine alla individuazione delle relative misure di prevenzione oltreché di non aver garantito e verificato la predisposizione, a cura della ditta installatrice, di misure idonee a prevenire detti rischi, in violazione quindi dell’art. 4, comma 1 e 12, comma 1 D.l.vo n. 494 del 1996. Al C. , in qualità di procuratore legale e responsabile della sicurezza – e quindi in veste di datore di lavoro – della SICE PREVIT s.p.a., quale appaltatrice delle opere provvisionali necessarie per la sicurezza del cantiere ovverosia di parapetti a protezione dei vani – ascensore, si contestava di non aver messo in opera, in violazione del disposto dell’art. 196 del d.P.R. n. 547 del 1955, a difesa dei predetti vani, una parete cieca o traforata con maglie di ampiezza superiore ad 1 cm. e di altezza minima di almeno 1,7 mt., con funzioni di barriera meccanica durante l’operatività della cabina ascensore in modo da scongiurare il pericolo di cesoiamento.

Agli imputati B.R. e T. , in qualità, rispettivamente, di direttore tecnico di cantiere per conto della SICE PREVIT e di direttore dei lavori per conto della medesima ditta, si ascriveva di aver omesso l’attività di controllo e di vigilanza consistita nell’informare la committente della mancata installazione delle opere provvisionali di cui all’art. 196 d.P.R. n. 547 del 1955 – al fine di consentire il coordinamento fra le attività di prevenzione – nonché di aver mancato di segnalare il rischio di incidenti, derivante dalla simultanea presenza di più imprese operanti in particolare nell’esecuzione dell’attività di collaudo degli ascensori nonostante non fosse stata adeguatamente allestita e completata l’attività di messa in sicurezza dei vani ascensori; ciò in violazione quindi degli artt. 7 e 35 D.l.vo n. 626 del 1994 e 8 – 9 del D.l.vo n. 494 del 1996.

Il Giudice di prime cure aveva in sintesi ritenuto di mandare assolti tutti gli imputati dai contestati addebiti, sul rilievo della sopravvenuta interruzione del nesso di causa tra le omissioni contestate e l’evento, a cagione della condotta improvvisa, imprevedibile, eccezionale, sconsiderata ed abnorme della persona offesa che, nel corso del colloquio con l’arch. r. al secondo piano dello stabile in costruzione,senza indossare alcuno strumento di protezione individuale e dovendo confrontarsi con il professionista onde verificare da un punto di vista estetico dove posizionare i profili che avrebbero dovuto sorreggere i vetri di rivestimento del vano ascensore, ebbe inopinatamente di sporgersi con il capo all’interno dello stesso vano segregato da apposite barriere e da cesate, appositamente preordinate ad evitare ben prevedibili rischi.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza in data 23 aprile 2012, in accoglimento del gravame proposto dalla persona offesa costituitasi parte civile, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava tutti gli imputati responsabili, sia pure solamente ad effetti civili, delle lesioni patite dall’appellante, condannandoli in solido al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede eccezion fatta per una provvisionale di Euro 180.000,00.

I Giudici di seconda istanza, onde far luogo alla riforma della sentenza di assoluzione, si sono richiamati al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 4 n. 1775 del 2009) secondo il quale valgono ad escludere l’incidenza della condotta del lavoratore ai fini della produzione dell’evento lesivo – che pur ad esso abbia dato causa – l’assenza o l’inidoneità delle misure di prevenzione alle quali risalga la causa dell’incidente e che, ove adottate, avrebbero neutralizzato i rischi insiti in siffatto comportamento. Ha infatti argomentato la Corte distrettuale che,a quanto emerso dall’istruttoria, era da escludere che il G. avesse posto in atto condotte eccezionali, abnormi od esorbitanti posto che era stato convocato in loco dall’archi. r. ed invitato dalla ditta di appartenenza all’appuntamento. Egli si era limitato ad affacciarsi nel vano dell’ascensore “nell’ambito di una

discussione vertente sul lavoro da eseguirsi in seguito” di guisa da risultare del tutto normale che egli ispezionasse, sia pure sommariamente, l’interno di detto vano ove avrebbero dovuto esser installati i cristalli. Dagli accertamenti eseguii sul posto dagli ispettori dell’ASL di XXXXXX era emerso che, in corrispondenza dell’ascensore, erano stati montati parapetti di altezza inferiore ai 2 mt., atti a tutelare dalla caduta nel vuoto, ma non dal contatto con parti in caduta, in quanto inidonei ad impedire a chiunque di accedere alla zona ove erano installati gli ascensori. Né risultavano installati appositi cartelli di pericolo in concomitanza con l’esecuzione delle prove di collaudo o di precollaudo degli ascensori e neppure era stato apposto nastro segnaletico ovvero una qualsivoglia delimitazione dell’area stessa tantoché chiunque avrebbe potuto accedervi e venire a contatto con le parti in movimento. Il vano dell’ascensore non poteva quindi ritenersi adeguatamente protetto presentando due spazi laterali non segregati di circa 50 cm. di larghezza e di cm. 37 di profondità e quindi protezioni non conformi al disposto dell’art. 196 d. P.R. n. 547 del 1955.

La Corte distrettuale ha pertanto giudicato corresponsabile dell’evento, per “colpevole inerzia” il R. che, in veste di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori,nominato dalla società committente “Dolce & Gabbana” s.p.a., omise di verificare la predisposizione delle misure di sicurezza necessarie a prevenire i rischi connessi al progredire dei lavori della Schindler s.p.a. e quindi trascurò di adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evolversi dei lavori. Né, ad avviso dei Giudici d’appello, risultava condivisibile la tesi sostenuta dagli imputati: B.R. , C. e T. – facenti capo tutti alla ditta appaltatrice SICE PREVIT s.p.a. – dichiaratisi estranei all’addebito posto che l’area di lavoro era stata già consegnata alla Schindler s.p.a.. Invero alla prima società, in veste di “contractor” incombeva l’obbligo di porre a dimora opere provvisionali ed in particolare idonee paratie a protezione dei vani degli ascensori, onde scongiurare sia rischi di caduta che di cesoiamento. Ad evitare l’infortunio, sarebbe stato infatti sufficiente che il coordinatore per la sicurezza ed il direttore dei lavori ovverosia il C. ed il T. non avessero consentito il prosieguo della movimentazione degli ascensori oppure che la Schindler non avesse a tanto proceduto finché la Sice Previt non avesse apprestato le opere provvisionali oppure ancora che la Sice Previt avesse impedito la prosecuzione delle operazioni di collaudo in mancanza del completamento dei necessari presidi antinfortunistici.

Tutti i predetti imputati ricorrono per cassazione per tramite dei rispettivi difensori.

Il R. , con il primo motivo, denunzia vizi di violazione di legge e vizi motivazionali. La Corte d’appello sarebbe incorsa in un vero e proprio travisamento del fatto nel ravvisare la responsabilità del ricorrente per il mancato adeguamento del piano di sicurezza rispetto al mutamento ed all’evoluzione del cantiere, posto che l’evento lesivo si verificò non per l’inadeguatezza delle misure di sicurezza previste dal PSC e di POS delle diverse ditte impegnate nel cantiere, bensì a causa dell’inosservanza di tali misure per fatto sia della s.r.l. Grazi Cristalli (di cui lo stesso infortunato era dipendente) sia di costui (che rivestiva peraltro la qualità di coordinatore per la sicurezza della fase esecutiva) per aver egli acceduto nell’area del cantiere che era stata assegnata in via esclusiva alla Schindler s.p.a.. Quest’ultima società, all’insaputa dei coordinatore R. , ebbe a procedere alla prova di collaudo con il test del freno paracadute, prima di aver completato definitivamente l’impianto, in contrasto con quanto previsto al punto 15 del suo POS, rendendosi pertanto corresponsabile dell’evento per tramite dei suoi dipendenti investiti del poteri decisionali. Né, a norma dell’art. 5 D.l.vo n. 494 del 1996, sul coordinatore per la sicurezza può ritenersi gravante un obbligo di vigilanza da adempiere mediante la continua presenza in cantiere per verificare il costante e puntuale rispetto delle prescrizioni da parte di tutti gli addetti delle diverse ditte in esso operanti; obbligo peraltro, nel caso di specie, inesigibile, trattandosi di cantiere di 31.000 mq di superficie, nel quale erano impegnati contemporaneamente anche fino a cento operai.

Con la seconda censura si duole il ricorrente del vizio di motivazione della sentenza d’appello laddove si è omessa qualsivoglia spiegazione circa la possibilità per il coordinatore, di prevedere la condotta del lavoratore infortunatosi tanto da escluderne l’abnormità. Né la Corte d’appello ha comunque statuito, in subordine, in ordine al concorso di colpa della persona offesa, nel far luogo alla pronunzia della condanna generica al risarcimento dei danni.

Con ricorso cumulativo gli imputati C. e B.R. lamentano, con il primo motivo. l’erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione in relazione all’art. 196 d.P.R. n. 547 del 1955 per avere la Corte d’appello apoditticamente affermato l’applicabilità della citata disposizione (integrante i profili di colpa specifica loro contestata) sul rilievo della inadeguatezza delle protezioni agli ascensori, senza logicamente verificare che le protezioni installate erano conformi alle disposizioni dettate dal D.l.vo n. 626 del 1994, ma non a quelle dettate dal d.P.R. n. 547 del 1955 (mancando di fatto le porte), trattandosi di ascensori ancora in fase di costruzione ed omettendo di indicare quali soggetti fossero obbligati a garantire l’osservanza di tale normativa.

Con il secondo ed il terzo motivo si denunzia la violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. ed il vizio di motivazione per non aver la Corte d’appello condiviso il giudizio del Tribunale, di abnormità della condotta del lavoratore infortunatosi, tale da interrompere il nesso di causa. Sostengono i ricorrenti che l’altezza e la struttura della barriera protettiva del vano ascensore non era in correlazione eziologica con l’evento giacché, anche ove vi fosse stata,come richiesto dalla contestazione, una cesata di mt. 1,70 di altezza, il lavoratore, avendo deciso di sporgersi all’interno del vano ascensore, avrebbe compiuto tale azione che,a prescindere dalle modalità abnormi ed irrituali,rientrava comunque nell’appalto affidato alla ditta da cui dipendeva di guisa che rilevanza causale prioritaria rivestirono il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (casco protettivo) l’ignoranza e l’inosservanza del POS. Da qui l’esclusione della responsabilità degli imputati organicamente inseriti nella società Sice Previt ai quali di certo non competeva (a differenza del legale rappresentante della società di cui il G. era dipendente neppure imputato nel presente procedimento) imporre a costui il rispetto delle norme antinfortunistiche. In subordine lamentano l’omessa valutazione del concorso di colpa della persona offesa ovvero della società sua datrice di lavoro.

Con il quarto motivo si censura, per violazione della legge penale, la sentenza impugnata, in punto alla ritenuta inidoneità della delega di funzioni in materia di sicurezza – conferita dal C. al B.R. – ad escludere la responsabilità del legale rappresentante della Sice Previt s.p.a. Rappresenta il difensore che il C. avrebbe dovuto andare esente da responsabilità attesoché, come dimostrato documentalmente, costui ebbe a conferire al Rocco, in ragione delle rilevanti dimensioni della società con diversi cantieri aperti in diverse parti del mondo una delega formale,oggetto di puntuale controllo ed espressamente accettata dal delegato, peraltro dotato, ai fini dell’esercizio delle specifiche mansioni, di autonomia gestionale e patrimoniale oltreché di competenze e preparazione tecniche adeguate.

Con la quinta censura si dolgono i ricorrenti del vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa la Corte d’appello di Milano per aver ritenuto la SICE PREVIT s.p.a. responsabile, in veste di generai contractor ovvero di appaltatrice principale, della posa in opera delle opere provvisionali laddove invece la società risultava unicamente titolare dell’appalto più rilevante dal punto di vista economico per la maggior quantità di lavori ad essa commissionati dalla società proprietaria. Per quanto in questa sede rileva, evidenziano i ricorrenti che, sulla base del diverso contratto d’appalto stipulato tra la società proprietaria e la Schindler s.p.a. per la fornitura degli ascensori, quest’ultima si era obbligata ad eseguire tempestivamente tutte le opere provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavori di propria competenza, di guisa che la Schindler s.p.a. non aveva alcun rapporto di subordinazione con la SICE PREVIT essendo essa onerata delle medesime responsabilità in termini antinfortunistici. Pertanto il soggetto gravato della posizione di garanzia nei confronti dell’infortunato G. avrebbe dovuto individuarsi in G..P. , quale responsabile della Schindler s.p.a. e non in B.R. , in veste di responsabile per la sicurezza della SICE PREVIT che fin dal novembre 2004 aveva ultimato le proprie opere nell’area teatro del sinistro avvenuto il (OMISSIS) e che, in osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, aveva predisposto le misure di prevenzione nella zona ascensori atte a garantire dal rischio di caduta.

Con distinto ricorso l’imputato T.G.M. censura la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio della motivazione.

Con il primo motivo, denunzia il ricorrente il travisamento della prova in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello per averlo ritenuto investito di posizione di garanzia nella pretesa qualità di direttore dei lavori della società SICE PREVIT s.p.a. (con la quale in verità non esisteva alcun legame professionale) quando invece lo stesso T. , a’ termini del contratto d’incarico professionale concluso con la società proprietaria dell’edificio, era tenuto a svolgere, sotto il profilo esecutivo, opera di coordinamento generale dei diversi direttori dei lavori, con esclusione dei compiti in materia di sicurezza, per i quali la committente aveva officiato un diverso professionista in persona del R. , per le fasi di progettazione e di esecuzione. Oltre a costui operavano nel cantiere tutti i singoli direttori dei lavori e responsabili della sicurezza di ognuna delle singole imprese appaltatrici, tra i quali andava annoverato lo stesso infortunato che, come acclarato dall’istruttoria, rivestiva tale qualifica per conto della sua datrice di lavoro: s.r.l. Grazi Cristalli.

Con il secondo motivo, denunzia l’imputato l’omesso accenno, nella motivazione della sentenza d’appello, alla individuazione del concorso di colpa della persona offesa, quale statuizione significativamente rilevante agli effetti di un’eventuale condanna al risarcimento dei danni a carico del datore di lavoro, non incluso tra gli imputati del presente procedimento.

Considerato in diritto

Preliminarmente giudica il Collegio fondato il quarto motivo del ricorso proposto dall’imputato C.A.A.M. . La Corte d’appello, con motivazione sostanzialmente apodittica ed assertiva e priva di specifica concretezza (fgl. 66 della sentenza impugnata) ha escluso che la delega conferita dall’imputato, in veste di presidente del consiglio di amministrazione e di legale rappresentante della società Sice Previt s.p.a., al consigliere R.S..B. , all’uopo nominato preposto per le misure di sicurezza e responsabile della sicurezza del cantiere, potesse produrre l’effetto di esonerarlo da responsabilità ovviamente agli effetti civili, per quanto in questa sede ora rileva. La Corte distrettuale, incorrendo nella lamentata censura, si è infatti unicamente limitata ad affermare la evidente sproporzione di detta delega “rispetto alle norme che doveva garantire” pur avendone riportato per esteso il testo, invero assai articolato (cfr. fgl. 66). Il ricorrente, a suffragio della propria tesi, ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale prevalente di questa Corte, secondo il quale, in caso di impresa di rilevanti dimensioni e con numerosi cantieri in attività in diversi luoghi, al titolare di una posizione di garanzia è consentito trasferire, con atto scritto di delega espresso, inequivoco e certo, obblighi e compiti che alla stessa posizione ineriscono ad altro soggetto,non solo tecnicamente capace ed in possesso delle necessarie cognizioni tecniche, ma anche dotato dei relativi poteri decisionali e di intervento (cfr., ex multis: Sez. 4 n. 12800/2007; n.8604/2008; n.7709/2007; n. 39266/2011; n. 16452/2012). Con l’atto di delega, espressamente e formalmente accettato, devono esser conferiti al delegato “espressi poteri decisionali e di intervento” oltre ad “autonomia di spesa sufficiente a svolgere le funzioni delegate” (Sez. 4 n. 47136 del 2007). Né il C. , come altresì si assume in ricorso, si sarebbe sottratto l’obbligo di controllo – comunque su di lui gravante – sull’operato del consigliere d’amministrazione B.R. , quale delegato in materia di sicurezza antinfortunistica (Sez. 4 n. 12297/1995 rv. 203134). Né potrebbe escludersi che, come eccepito dal ricorrente, la ritenuta non operatività della delega di funzioni (immotivatamente affermata dalla Corte d’appello, in difetto di accertamento sulle specifiche condotte od omissioni colpose risalenti al datore di lavoro ed eziologicamente collegate all’evento) possa aver di fatto condotto a configurare, nei confronti del legale rappresentante della società, attese le dimensioni e le procedure decisionali e di gestione della stessa, una inammissibile forma di responsabilità di natura oggettiva circa l’infortunio occorso al G. .

La sentenza impugnata deve quindi esser annullata in relazione alla posizione dell’imputato C. con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello che, alla luce di quanto fin qui osservato, sottoporrà a nuovo esame le emergenze processuali relative alla delega in materia di sicurezza antinfortunistica, al fine di dar conto,in termini esaustivi e congrui, della ricorrenza dei presupposti di legge agli effetti dell’esonero o meno della responsabilità civile del C. stesso. Restano ovviamente assorbite tutte le altre censure dedotte nell’interesse dello stesso imputato C.A. , logicamente condizionate dalla risoluzione della preliminare questione in punto alla responsabilità civile dello stesso.

La sentenza impugnata deve esser altresì annullata, agli effetti civili, con rinvio allo stesso giudice civile testé menzionato ex art. 622 cod. proc. pen. per quanto attiene alla valutazione del comportamento tenuto dalla parte offesa G.R. in occasione dell’evento, che, come dimostrato dall’istruttoria, all’epoca dell’incidente, rivestiva tra l’altro, la qualità di responsabile per la sicurezza della ditta Grazi Cristalli s.r.l., sua datrice di lavoro. La questione della eventuale ricorrenza del concorso di colpa della persona offesa risulta fatta oggetto delle specifiche doglianze (sopra riassunte) rispettivamente proposte dagli imputati: B.R. (terzo motivo di ricorso) T.G.M. (secondo motivo di ricorso) e R.G.B. (secondo motivo di ricorso). La Corte d’appello non avrebbe potuto legittimamente sottrarsi dall’esame della questione allorché, in accoglimento dell’impugnazione della parte civile, ha proceduto alla riforma, agli effetti esclusivamente civili, della sentenza di assoluzione di primo grado. Una siffatta valutazione deve invero ritenersi implicitamente ricompresa e presupposta, in via subordinata, nelle richieste di conferma della sentenza di primo grado, di cui alle conclusioni rassegnate dai difensori di tutti gli imputati dinanzi alla stessa Corte d’appello, all’udienza del 13 marzo 2012 oltreché nella memoria (fgl. 7 – 8) redatta dal difensore degli imputati C.A. e B.R. , depositata in data 29 marzo 2012 in vista dell’udienza di discussione fissata per il giorno 23 aprile 2012. Dovrà quindi il giudice di rinvio in concreto verificare se ed – eventualmente – in quale misura, possa aver concorso nella causazione dell’evento lesivo la condotta del G. – che ebbe all’improvviso a sporgersi all’interno del vano ascensore privo del casco di protezione individuale, nell’esercizio di mansioni lavorative – pur nell’accertata inadeguatezza delle protezioni del vano ascensore (ove gli addetti della Schinder s.p.a., quello stesso giorno, stavano effettuando prove del freno paracadute della cabina) preordinate a scongiurare sia il rischio di caduta nel vuoto sia quello di cesoiamento / stritolamento e nella pacifica mancanza di qualsivoglia presidio antinfortunistico (avvisi e/o cartelli; segnali di pericolo; indicazioni volte ad impedire l’accesso alla zona interessata dalle operazioni di collaudo degli ascensori).

Allo stesso giudice civile di rinvio competerà infine provvedere anche al regolamento delle spese tra le parti di questo giudizio.

I ricorsi proposti dagli imputati R.G.B. , R..B.S. e T.G.M. , quanto alle residue doglianze dedotte, sono infondati e devono quindi esser respinti.

R.G.B. .

Quanto al primo motivo di ricorso, ritiene il Collegio la sentenza impugnata (fgl. 60 e segg.) del tutto immune dalle dedotte censure in punto all’affermazione di responsabilità dell’imputato, investito di una ben precisa posizione di garanzia in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché di responsabile dei lavori, giusta specifica nomina della società committente “Dolce & Gabbana s.p.a.”. L’imputato non aveva in particolare ottemperato al preminente obbligo specificamente demandatogli dagli artt. 5 e 12 D.l.vo n. 494 del 1996 come modificati dal successivo D.l.vo n. 528 del 1999, di adeguare il piano di sicurezza al fine di eliminare i rischi “aggiuntivi” ed “interferenziali” ingenerati dall’operare nel cantiere di più imprese esecutrici: circostanza pacificamente prevista nel caso concreto e di fatto verificatasi in occasione dell’incidente per cui è processo tanto da rendere obbligatorio per la committenza, proprio la figura del coordinatore per la sicurezza appositamente nominato dalla committente. Effettivamente si verificò (fgl. 56 sentenza d’appello) che la Schindler s.p.a. (quale appaltatrice contrattualmente obbligata verso la committente, dell’installazione degli ascensori) era in ritardo rispetto ai tempi di ultimazione dei lavori, che avrebbe dovuto aver luogo entro il 30 settembre 2004. Da qui l’accelerazione dei lavori di collaudo e di pre-collaudo delle, cabine ed in particolare del sistema di sicurezza del freno a paracadute. Hanno osservato al riguardo i Giudici di seconda istanza che della necessità di “movimentare ” gli ascensori in conseguenza della richiesta di smontaggio dei ponteggi, P.G. , nella qualità di preposto capocantiere e di responsabile per la sicurezza di cantiere per conto della stessa Schindler s.p.a., aveva già reso edotto il R. che “dice di non sapere nulla” e che comunque “non ha fatto proprio nulla”, benché in occasione dell’ultimo sopralluogo eseguito in data (OMISSIS) , prima dell’infortunio, egli avesse effettivamente “verificato che le cabine erano state cablate e montate”,come rimarcato dalla Corte d’appello (fgl. 62 della sentenza impugnata). In conclusione, il R. è civilmente responsabile dell’evento lesivo occorso al G. , per “colpevole inerzia” sia nell’aver omesso di accertare in termini chiari e specifici quale tipo di operazioni i dipendenti della Schindler si accingessero ad. eseguire sia per non aver provveduto, attraverso l’aggiornamento e la modifica del piano operativo di sicurezza, a scongiurare i rischi connessi all’intersecarsi dell’operare di più imprese nel cantiere sia ancora per non aver verificato l’omessa predisposizione delle apposite misure antinfortunistiche atte ad impedire l’accesso alle zone dello stabile interessate dalle prove di collaudo delle cabine degli ascensori nonché la caduta nel vuoto di chicchessia si trovasse ai piani sui quali si affacciavano le trombe degli ascensori ed il rischio di cesoiamento / stritolamento. Egli avrebbe dovuto, a norma di legge, contestare dette inosservanze ai rispettivi datori di lavoro, prospettando anche un intervento sospensivo in caso di inottemperanze alle specifiche prescrizioni di adeguamento.

BA.Ro.Sa. .

Osserva il Collegio – quanto al primo motivo di ricorso – che, pur non avendo la Corte d’appello di Milano preso posizione netta sull’applicabilità, nel caso specifico, delle prescrizioni antinfortunistiche dettate dall’art. 196 d.P.R. n.547 del 1955 (disposizione richiamata nel capo di imputazione per delineare la responsabilità degli imputati a titolo anche di colpa specifica contestata unitamente alla colpa generica per negligenza ed imprudenza), ha tuttavia congruamente confutato le infondate argomentazioni poste dal Giudice di prime cure alla base della sentenza di assoluzione secondo il quale le misure antinfortunistiche messe in atto nel caso concreto, ritenuto inapplicabile il disposto dell’art. 196 del citato d.P.R., erano comunque conformi “ai canoni ordinari dettati dal D.l.vo n. 626 del 1994”. In realtà – come rilevato i Giudici di secondo grado – la sentenza di primo grado ha del tutto obliterato di tener conto di quanto accertato ( fgl 49 e segg. della sentenza impugnata) dal M. , funzionario dell’A.S.L. della Provincia di Milano e dall’ispettore F. Ta. che verificarono in loco l’inadeguatezza delle protezioni dei vani degli ascensori ai fini di salvaguardare chiunque anche dai rischi di cesoiamento e di stritolamento. Ha inoltre sottolineato la Corte d’appello (fgl. 59 sentenza impugnata) che significativamente “illuminanti” circa lo stato di fatto delle misure antinfortunistiche in concomitanza con le operazioni di collaudo degli ascensori erano risultate le deposizioni degli operai della Schindler s.p.a. Carta e Solcia che avevano descritto una situazione “disarmante “,ma perfettamente sovrapponibile a quanto accertato dagli ispettori ASL. Anche il POS redatto dalla Schindler s.p.a. per il cantiere al punto 5.8 (fgl. 52) prescriveva specificamente l’adozione di opere o di strutture provvisionali atte a limitare “con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa” fermo l’obbligo residuale, ove non fosse stato possibile adottare siffatte misure, di installare “una segnaletica appropriata”. Non pare che potessero soddisfare ad un giudizio di obiettiva adeguatezza, al fine di scongiurare il rischio da contatto con parti in caduta parapetti alti poco più di un metro; protezioni laterali del vano ove tra la prima porta della cabina era stato lasciato aperto uno spazio largo circa mezzo metro. Chiunque poteva accedere alla zona interessate dalle prove di caduta degli ascensori, in difetto di appositi cartelli di divieto o di pericolo. Egualmente privo di pregio è il secondo motivo di ricorso.

Il Giudice d’appello, con diffusa ed ineccepibile motivazione (fgl. 42 e segg.) in linea con l’insegnamento di questa Corte (cfr., ex multis: Sez. 4 n.2614/ 2006; Sez. 4 n.36339/2005; Sez. 4 n. 3455/2004; Sez. 4 n.12115/1999) ha adeguatamente argomentato l’esclusione dell’eccepita interruzione del nesso di causa sul rilievo dell’insussistenza dell’asserita eccezionalità, abnormità ed esorbitanza dalle mansioni ordinarie, della condotta della persona offesa. Ribadendo il ben noto principio giurisprudenziale secondo il quale le misure antinfortunistiche sono preordinate a salvaguardare lo stesso lavoratore dagli incidenti conseguenti alla propria imprudenza o negligenza, la Corte distrettuale ha evidenziato che il G. si recò in cantiere (nello specifico luogo dell’incidente) perché convocato dall’archi. r. (assistente alla direzione lavori e collaboratrice dell’arch. T. , incaricato dalla committente, della progettazione architettonica – sommaria, esecutiva e particolareggiata – della direzione dei lavori, dell’assistenza al collaudo delle opere e del coordinamento dei professionisti – cfr. fgl. 64 della sentenza impugnata ) e perché appositamente invitato dal proprio datore di lavoro Grazi Cristalli s.r.l. cui era stata appaltata la fornitura e la posa in opera dei cristalli a tamponamento dei vani di corsa degli ascensori c.d. panoramici. Allo scopo di poter poi eseguire il lavoro, l’infortunato ebbe a sporgersi all’interno dell’ascensore per verificare il punto in cui avrebbe dovuto esser applicato il profilo metallico (di sostegno dei cristalli) di cui aveva portato con sé un campione. A nulla rileva quindi che il sopralluogo fosse stato determinato dalla necessità di operare “scelte estetiche” volte ad accertare la soluzione migliore,sotto tale punto di vista, affinchè “il profilo si mascherasse con il resto della struttura a livello cromatico” (come motivato dal Giudice di prime cure). È fuori discussione, come correttamente affermato dalla Corte d’appello, che in ogni caso anche siffatte valutazioni condizionavano l’esecuzione del lavoro e quindi rientravano nelle mansioni demandate all’infortunato.

Circa la quinta censura, rileva il Collegio che correttamente la Corte d’appello ha individuato in capo a B.R. , quale direttore dei lavori per conto della Sice Previt s.p.a., la titolarità di un’autonoma posizione di garanzia avente fonte nel contratto d’appalto concluso tra detta società appaltatrice e la committente Dolce & Gabbana s.p.a. Hanno in particolare evidenziato i Giudici di seconda istanza (fgl. 64 e segg. sentenza impugnata) che, a termini di detto contratto, la Sice Previt s.p.a. si era obbligata alla realizzazione delle opere civili e dei relativi ampliamenti (opere in calcestruzzo armato, opere di pavimentazione, ecc.) nonché delle assistenze murarie alla realizzazione di tutti gli impianti. Aveva all’uopo dichiarato l’appaltatrice di esser ben consapevole che i lavori avrebbero comportato la presenza di altre imprese appaltatrici con le quali si “obbligava a coordinarsi”. In particolare, come è rimarcato nella motivazione della sentenza previo richiamo al punto 6.1 lettera f) pag. 11 del contratto d’appalto, la Sice Previt s.p.a. era tenuta ad eseguire tempestivamente “tutte le opere provvisionali relative ai lavori di propria competenza” quali, ad esempio: recinzioni provvisorie, ponteggi, steccati, armature, centine, ecc. Era ovvio quindi che,in stretta connessione con l’esecuzione delle opere civili relative all’installazione degli ascensori ed alla funzionalità di tale impianto accessorio, anche la società appaltatrice delle stesse (e per essa il responsabile B.R. ) avrebbe dovuto predisporre le necessarie protezioni antinfortunistiche atte a scongiurare i rischi di caduta nelle trombe di corsa interessate dalle operazioni di collaudo eseguite dagli addetti alla Schindler s.p.a., previo coordinamento (onde evitare pericolose interferenze tra imprese operanti nel medesimo punto dell’edificio) con il responsabile della sicurezza di quest’ultima impresa: P.G. , del pari tenuto all’adozione delle stesse come di altre specifiche misure di protezione quali: cartelli di pericolo, avvisi di divieto d’accesso, ecc. È quindi assolutamente corretto affermare (come condivisibilmente è detto in entrambe le sentenze, in linea di principio) che la zona dell’edificio, ove si verificò l’infortunio,una volta che, a decorrere dal 22 novembre 2004, era stata “consegnata” dalla Sice Previt s.p.a. alla Schindler s.p.a. per il montaggio degli ascensori, “doveva esser sotto la sorveglianza prevenzionale generica della Sice Previt s.p.a. e sotto la sorveglianza prevenzionale specifica (per gli specifici rischi della particolare lavorazione di montaggio degli ascensori) della Schindler s.p.a.”. In buona sostanza, sotto il profilo controfattuale, “ad evitare il gravissimo infortunio” – come ancora sottolineato dalla Corte distrettuale – sarebbe stato sufficiente che “il coordinatore per la sicurezza ed il direttore dei lavori non avessero consentito il prosieguo delle movimentazioni degli ascensori oppure che la Schindler (Mu. – P. ) – pur nella convinzione di poterli movimentare – si fosse arrestata finché la Sice Previt [in persona dell’imputato B.R. n.d.r.] non avesse approntato le opere provvisionali oppure che la Sice Previt avesse a sua volta impedito che tali dissennate manovre proseguissero nel deserto di cautele antinfortunistiche specifiche”.

T.G.M. .

Il primo motivo di ricorso è infondato. Come testé rilevato anche alla stregua di quanto riportato nella sentenza di primo grado (fgl. 5 sentenza impugnata), la committente Dolce & Gabbana s.p.a. ebbe ad affidare all’arch. T. , con apposito contratto, oltre alla progettazione architettonica, la direzione dei lavori, l’assistenza al collaudo delle opere ed il coordinamento delle attività demandate nel cantiere ad altri professionisti. Al di là dell’evidente errore materiale contenuto nel capo di imputazione (che fa cenno alla qualità di direttore dei lavori che il T. avrebbe rivestito per conto della Sice Previt s.p.a.), rileva il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata risulta tuttavia immune dai vizi denunziati dal ricorrente. In buona sostanza si è del tutto legittimamente giudicato il T. investito di specifica posizione di garanzia in materia antinfortunistica, la cui fonte risiedeva nel richiamato contratto d’opera professionale in forza del quale il professionista risultava collaboratore della committente con l’incarico specifico di direttore dei lavori da eseguirsi nel cantiere, per conto della stessa. Pertanto anche il T. , quale destinatario in tale veste delle norme antinfortunistiche, era tenuto a garantirne l’osservanza, avuto riguardo al carattere “estensivo” della conseguente responsabilità (di ordine solamente civilistico, nel caso di specie) alla stregua della disciplina dettata in materia dal D.l.vo n. 626 del 1994 e dal D.l.vo n. 494 del 1996, come ineccepibilmente rilevato anche dal Giudice di prime cure (cfr. Sez. 4 13 marzo 2008, Reduzzi ed altri, citata nella sentenza impugnata). Ciò detto, la Corte distrettuale ha sottolineato, a dimostrazione dell’affermazione di responsabilità del T. , che costui, grazie alla presenza quotidiana in cantiere per almeno due ore (onde esser in grado di espletare l’incarico affidatigli dalla committente) alla data dell’evento, era perfettamente a conoscenza che si stavano effettuando lavori di montaggio e collaudo degli ascensori al pari della propria assistente arch. m..r. , anche alla stregua delle dichiarazioni da costei rese. L’imputato, titolare di un ben precisa posizione di garanzia che lo abilitava ad impartire direttive ed ordini per conto della committente e ad esigerne l’osservanza, ebbe invece ad omettere qualsiasi attività di controllo,di vigilanza e di informazione circa l’inadeguatezza delle misure antinfortunistiche apprestate nella zona ove erano in corso l’installazione ed il collaudo degli ascensori “al fine di consentire il coordinamento tra le attività prevenzionistiche”; ciò in violazione del disposto degli artt. 7 e 35 D.l.vo n. 626 del 1994 e 8, D.l.vo n. 484 del 1996 e comunque incorrendo nei contestati profili di colpa generica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione del ricorrente C.A.A.M. nonché al punto concernente la valutazione della condotta della persona offesa G.R. , con rinvio al giudice civile competente in grado d’appello per valore, cui demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio tra le parti. Rigetta nel resto i ricorsi di R.G.B. , B.S.R. e T.G.M. .

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