L’articolo 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilita’ dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77, sicche’ l’esattore puo’ iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero – nell’ipotesi contraria – purche’ il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneita’, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l’eventuale iscrizione comunque effettuata.
Pertanto e’ vero che l’ipoteca non e’ un atto di espropriazione forzata o atto esecutivo vero e proprio rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, tuttavia appare corretto ritenere in via interpretativa che l’ambito di applicazione del citato articolo 170 c.c. possa essere esteso anche all’iscrizione ipotecaria
Suprema Corte di Cassazione
sezione tributaria
sentenza 14 ottobre 2016, n. 20799
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Presidente
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. CATENA Rossella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18718-2012 proposto da:
(OMISSIS) SPA GIA’ (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) con studio in (OMISSIS) (avviso postale ex articolo 135) giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in proprio e nq di titolare dell’omonima Ditta di autotrasporti, domiciliato in (OMISSIS) (studio Avv. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1/2012 della COMM.TRIB.REG. di BARI, depositata il 12/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2016 dal Presidente e Relatore Dott. DOMENICO CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
FATTO
Con sentenza n 1/5/2012, depositata il 12.1.2012, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia rigettava l’appello proposto da (OMISSIS) s.p.a.
avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari i n. 116/15/2010 che aveva accolto il ricorso proposto da (OMISSIS), avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria su un fondo patrimoniale costituito dal contribuente unitamente alla moglie.
La commissione tributaria regionale, in particolare ha affermato che “il bene immobile in questione”, diminuito della passivita’ ipotecaria (fondo patrimoniale) assume un valore pari a zero e il concessionario, in ossequio al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 76, comma 1 non poteva procedere all’espropriazione essendo l’importo complessivo del credito inferiore a Euro 8000 (OMISSIS) s.p.a. (gia (OMISSIS)) impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo 8 motivi.
L’ intimato si e’ costituito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo viene censurato l’omessa pronuncia di motivi di appello, dedotti quale violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, non avendo la CTR esaminato i motivi impugnazione vertenti sull’ errata applicazione della disciplina del fondo patrimoniale e sulla mancata autorizzazione alla chiamata in causa dell’ente impositore.
La censure e’ inammissibile, oltre che infondata nel merito.
Con riferimento all’ errata applicazione della disciplina del fondo patrimoniale, le censure di omessa pronuncia e di violazione dell’articolo 112 c.p.c. sono state erroneamente prospettate quale vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex articolo 360 c.p.c., n. 3 anziche’ quali vizi processuali di nullita’ della sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.
In proposito, e’ sufficiente rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimita’, la decisione del giudice di secondo grado che asseritamente non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado (che non abbia natura processuale) e’ impugnabile per cassazione non gia’ per violazione di legge bensi’ per omessa pronuncia su un motivo di gravarne, con la conseguenza che, se il vizio e’ denunciato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, anziche’ dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’articolo 112 c.p.c., il ricorso deve ritenersi inammissibile (v. tra le altre Cass. 23602/2011; Cass n 12952 del 2007 e n. 24856 del 2006).
Il motivo e’ altresi’ inammissibile sotto il profilo dell’autosufficienza non essendo stati riportati i motivi di impugnazione, asseritamente dedotti e relativi alle erronea applicazione della disciplina del fondo patrimoniale e sulla mancata autorizzazione alla chiamata dell’ente espositore.
Peraltro i primi giudici hanno accertato che “il bene immobile in questione”, diminuito della passivita’ ipotecaria (fondo patrimoniale) assume un valore pari a zero e il concessionario, in ossequio al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 76, comma 1 non poteva procedere all’espropriazione essendo l’importo complessivo del credito inferiore a Euro 8000.
I giudici di merito (la CTP espressamente, la CTR implicitamente, confermando la decisione dei primi giudici) hanno correttamente applicato i principi di questa Corte che ha rilevato che l’articolo 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilita’ dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77, sicche’ l’esattore puo’ iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero – nell’ipotesi contraria – purche’ il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneita’, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l’eventuale iscrizione comunque effettuata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1652 del 29/01/2016; Cass. sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015).
Pertanto e’ vero che l’ipoteca non e’ un atto di espropriazione forzata o atto esecutivo vero e proprio rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, tuttavia appare corretto ritenere in via interpretativa che l’ambito di applicazione del citato articolo 170 c.c. possa essere esteso anche all’iscrizione ipotecaria secondo la giurisprudenza di questa Corte che cosi’ ha ritenuto in casi analoghi in cui ha escluso la possibilita’ di iscrivere ipoteca su beni costituiti in fondo patrimoniale solo se derivante da debiti estranei alle esigenze familiari.
Pertanto ritenuto che l’iscrizione ipotecaria possa essere ricondotta al novero degli atti ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 170 c.c. latamente inteso, poiche’, con accertamento di merito, la CR ha ritenuto che non vi e’ prova che il debito sia sorto per soddisfare bisogni estranei della famiglia, appare corretta la valutazione operata dai giudici di merito.
La seconda censura del primo motivo, relativa alla omessa motivazione sulla mancata autorizzazione alla chiamata dell’ente impositore va disattesa.
L’azione del contribuente rivolta a far valere l’illegittimita’ dell’avviso di iscrizione ipotecaria, non preceduta dalla notificazione della prodromica cartella esattoriale, puo’ essere esercitata indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario della riscossione, senza che tra costoro si realizzi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volonta’ del concessionario, evocato in giudizio, la facolta’ di chiamare in causa l’ente creditore (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2803 del- 09/02/2010), non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio.
Il rispetto- del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli articoli 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivita’ processuali e formalita’ superflue perche’ non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parita’, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale e’ destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione “prima facie” infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettivita’ dei diritti processuali delle parti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013, Cass. Sez. U, Sentenza n. 21670 del 23/09/2013).
Le ulteriori censure rimangono assorbite.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 3.000 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
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