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Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

ordinanza 6 maggio 2014, n. 9712

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 55/67/2011, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione Staccata di Brescia n. 67 il 07.02.2011 e depositata il 14 febbraio 2011, con cui detta Commissione ha respinto l’impugnazione proposta dalla società e confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato l’originario ricorso, relativo ad IVA, IRPEG ed IRAP dell’anno 2004, in quanto basato sugli studi di settore.
La società ha affidato l’impugnazione a due mezzi.
2) L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa sede.
3) Le questioni poste con i mezzi, sembra possano definirsi, richiamando, per un verso i principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.105/2003 ed applicando, quindi, quanto deciso dalle SS.UU. di questa Corte con la Sentenza n.26635/2009, la quale, nel solco di precedenti pronunce (Cass. n.23602/2008, n.26459/2008, n. 27648/2008, n.4148/2009), dando una lettura costituzionalmente orientata del quadro normativo di riferimento, ha avuto modo di precisare che “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente.
In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito”.
4) Nel caso, la decisione di appello, che ha ritenuto fondata la pretesa fiscale, fondata sugli studi di settore, senza che l’accertamento risultasse modulato in relazione alle contestazioni ed ai rilievi formulati dalla contribuente in sede di contraddittorio, non sembra in linea con il trascritto principio e, quindi giustifica le formulate censure.
In buona sostanza, l’avviso di accertamento, nei termini in cui è stato formulato e notificato, non ha tenuto conto dei rilievi e degli elementi addotti dalla contribuente in sede di contraddittorio, omettendo di esternare, come richiesto dal trascritto principio, le “ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente”.
5 – Data la delineata realtà processuale, si propone, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la causa in Camera di Consiglio e di accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Relatore A.D.B. La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso dell’Agenzia Entrate e gli altri atti di causa; Considerato che il Collegio condivide tutte le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base alle stesse ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto, nei sensi indicati, e per l’effetto va cassata la decisione impugnata;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Lombardia, procederà al riesame e quindi, attenendosi al quadro normativo di riferimento ed ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla CTR della Lombardia.

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