Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 20 marzo 2018, n. 6846.

Lo Stato non paga il risarcimento per i danni (in un caso la morte) ai soggetti immunodepressi causati dalla somministrazione del vaccino antipolio sabin. Per i giudici, anche se fosse stata riconosciuta l’astratta pericolosità del vaccino sabin, poi sostituito con il salk con virus inattivato, non c’erano dati clinici obiettivi che consentissero di diagnosticare ai bambini lo stato di immunodeficienza.

Ordinanza 20 marzo 2018, n. 6846
Data udienza 5 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14968/2014 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultimo assistito dal curatore (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio della seconda;
– ricorrente –
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e’ domiciliato ope legis, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia depositata il 15 aprile 2013.
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;
letta la sentenza impugnata;
letto il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 1.
RITENUTO
Con atto di citazione del 2004, (OMISSIS), la moglie (OMISSIS) e i figli (OMISSIS) ed (OMISSIS) convenivano in giudizio il Ministero della Salute chiedendo il risarcimento, iure proprio e iure hereditario, dei danni da morte dei congiunti (OMISSIS) e (OMISSIS), asseritamente deceduti per effetto della somministrazione, da parte del SSN, della vaccinazione antipolio, nella specie controindicata a causa di alterazioni congenite del sistema immunitario; nonche’ dei danni derivanti dall’invalidita’ permanente dell’attore (OMISSIS), causata con le stesse modalita’ dalla medesima vaccinazione.
Il Tribunale di Venezia riteneva fondata l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti da (OMISSIS) e rigettava nel merito la domanda di risarcimento del danno per i decessi di (OMISSIS) e (OMISSIS), ravvisando che l’omessa indicazione della immunodepressione fra le cause di sospensione della somministrazione del vaccino non avesse avuto efficienza causale nella generazione dell’evento, in quanto non erano emersi elementi diagnostici dai quali potesse evincersi ex ante che i bambini fossero affetti da tale immunodeficienza.
Adita dagli attori, nel contraddittorio con il Ministero convenuto, che proponeva appello incidentale, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, rigettando entrambe le impugnazioni.
Avverso tale decisione ricorrono (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultimo assistito dal curatore (OMISSIS), anche quali eredi di (OMISSIS), nel frattempo deceduta. A sostegno del ricorso vengono esposti cinque motivi. Il Ministero della salute resiste con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
1. In applicazione del principio processuale della “ragione piu’ liquida” – desumibile dagli articoli 24 e 111 Cost. (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490) – e’ opportuno esaminare anzitutto il quinto motivo del ricorso, relativo al nesso causale, suscettibile di assicurare da solo la definizione del giudizio.
2. Con tale motivo si deduce l’omesso esame di fatti decisivi che hanno formato oggetto di discussione fra le parti, individuati nella tardiva introduzione del vaccino Salk e nella mancata adozione di rigorose modalita’ idonee a minimizzare i rischi della vaccinazione. Nell’ambito del medesimo motivo si deduce altresi’ la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1176 c.c..
La parte della sentenza d’appello che si intende censurare con tali doglianze e’ quella nella quale i giudici di merito sono pervenuti alla conclusione dell’inesistenza di un nesso causale tra il comportamento asseritamente colposo del Ministero e il danno lamentato, osservando che, “anche laddove fosse stato espressamente previsto nel protocollo di somministrazione del vaccino che questa fosse sospesa ai bambini immunodepressi, nel caso di specie si sarebbe comunque proceduto a somministrare il farmaco in quanto ex ante ne’ (OMISSIS) ne’ (OMISSIS) presentavano alcun sintomo o, comunque, una storia clinica da cui poter evincere che fossero bambini immunodepressi”.
3. Il motivo e’ infondato.
La censura in esame non coglie la ratio decidendi che si intende censurare. La decisione della corte territoriale, infatti, si incentra sull’assenza di evidenze per le quali ai bambini non si sarebbe dovuta somministrare la vaccinazione antipolio di tipo Sabin. Sulla base delle risultanze di apposita consulenza tecnica d’ufficio, i giudici di merito sono pervenuti alla conclusione che, anche qualora il Ministero, correttamente operando, avesse indicato fra le ipotesi di sospensione della somministrazione del vaccino la situazione di immunodeficienza, i sanitari avrebbero comunque somministrato il vaccino in entrambi i casi, in quanto non vi erano elementi clinici obiettivi da cui poter diagnosticare nei bambini uno stato di immunodeficienza.
Rispetto a tale ragionamento, i fatti dei quali sarebbe stato asseritamente omesso l’esame, ossia la tardiva introduzione del vaccino Salk e la mancata adozione di modalita’ idonee a minimizzare i rischi della vaccinazione, non hanno alcuna incidenza.
4. In particolare, in tema di responsabilita’ del Ministero della salute per i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria contro la poliomielite, questa Corte ha gia’ rilevato che la normativa nazionale aveva previsto in un primo tempo che tale vaccinazione si svolgesse con il sistema del virus attenuato (Sabin) e, successivamente, con quello del virus inattivato (Salk), essendo stata riconosciuta dalla comunita’ scientifica internazionale l’astratta pericolosita’ del primo tipo di vaccino in determinate situazioni.
Conseguentemente, ai fini dell’accertamento della responsabilita’ del Ministero, una volta dimostrato che il danno si sia verificato in conseguenza della vaccinazione col sistema Sabin, il giudice di merito e’ tenuto a verificare se la pericolosita’ di quel vaccino fosse o meno nota all’epoca dei fatti e se sussistessero, alla stregua delle conoscenze di quel momento, ragioni di precauzione tali da vietare quel tipo di vaccinazione o da consentirla solo con modalita’ idonee a limitare i rischi ad essa connessi (Sez. 3, Sentenza n. 9406 del 27/04/2011, Rv. 617748).
5. Di tale verifica risulta essersi fatta correttamente carico la corte d’appello, anche in considerazione del fatto che la vaccinazione di (OMISSIS) avvenne fra il (OMISSIS) e il (OMISSIS) e quella del fratello (OMISSIS) fra il (OMISSIS) e il (OMISSIS), ossia in epoca anteriore rispetto all’insorgenza dei primi allarmi nella comunita’ scientifica (la citata sentenza n. 9406 del 27/04/2011 si riferisce ad una vaccinazione effettuata nel 1981).
D’altro canto, la correttezza di tale verifica non costituisce oggetto di una pertinente censura.
Al tema sono dedicate soltanto le ultime pagine del ricorso (da pag. 91), nelle quali si deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1176 c.c..

Anche a voler prescindere dalla circostanza che la disposizione in materia di diligenza nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e’ invocata a sproposito nell’ambito di una domanda giudiziale di responsabilita’ extra contrattuale del Ministero (non risulta, infatti, che i (OMISSIS) avessero proposto, in alternativa, anche l’azione di responsabilita’ contrattuale; v. par. 9), si deve rilevare che la stessa si risolve in una generica contestazione delle conclusioni cui e’ pervenuta la corte d’appello.
In sostanza, i ricorrenti si dolgono, con particolare riferimento alla morte del piccolo (OMISSIS), della circostanza che l’ufficiale sanitario avrebbe dovuto procedere con diversa cautela, in considerazione della sua nascita prematura e del precedente infausto che aveva riguardato il primogenito (OMISSIS).
La questione viene espressamente affrontata dalla corte d’appello, che sul punto osserva: “quanto al piccolo (OMISSIS), la sua qualita’ di nato prematuro non poteva assumere rilevanza nel caso di specie. Infatti, secondo le linee guida relative alla somministrazione del vaccino ai nati prima del termine, essa doveva essere effettuata secondo l’eta’ cronologica del bambino non corretta dalla prematurita’. Nel caso di specie inoltre e’ pacifico in atti che (OMISSIS) fu vaccinato ben dopo il termine stabilito, all’eta’ di nove mesi, proprio per i timori dei genitori di sottoporre il figlio a tale vaccinazione, vista la pregressa tragica esperienza, di talche’ tale elemento non poteva far propendere per una sospensione della somministrazione. Del pari dalla storia clinica di (OMISSIS) non emerge che il bambino avesse contratto patologie infettive rilevanti. Sono stati infatti documentati due ricoveri ospedalieri di tre o quattro giorni per patologie non significative in ordine a un’eventuale sospetto di diagnosi di immunodepressione nel bambino. Quanto poi al precedente decesso del primogenito (OMISSIS), verosimilmente portato a conoscenza dai genitori ai sanitari, e’ anch’esso un elemento che, ex ante, non poteva indurre i medici a ritenere presenti nei bambini una familiarita’ per deficit immunitari. All’epoca infatti erano rimaste ancora sconosciute le cause del decesso del piccolo (OMISSIS), tanto che esso e’ stato ricollegato solo ex post, alla luce dei tragici avvenimenti successivi, ad una sospetta situazione di immunodeficienza familiare: in assenza di alcun elemento da cui poter desumere che il precedente decesso era legato sia alla somministrazione del vaccino che ad una non diagnosticata situazione di immunodeficienza, appariva corretto non procedere alla sospensione della somministrazione”.
Tali argomenti, in base ai quali viene sostanzialmente escluso ogni addebito colposo del Ministero, non risultano fatti oggetto di convincente critica. I ricorrenti, infatti, si limitano ad osservare che al medico vaccinatore non era richiesta una valutazione complessa, ma semplicemente di operare con prudenza e con la diligenza richiesta a qualsiasi “buon padre di famiglia”. Tale asserzione, in se’ corretta, non reca pero’ alcuna censura di legittimita’ alla decisione della corte d’appello che, per l’appunto, ha infatti ritenuto che il medico vaccinatore avesse agito, in relazione al patrimonio informativo di cui era in possesso al tempo della vaccinazione, con la dovuta diligenza.
6. Quanto all’adozione – asseritamente tardiva – del vaccino Salk (vaccino inattivato da somministrare ai soggetti per i quali era controindicato il vaccino Sabin) si deve rilevare, da un lato, che la circostanza che l’introduzione di tale farmaco (avvenuta in Italia nel 1984) fosse tardiva (rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del tempo) e’ priva di ogni riscontro, restando legata, nella sostanza, alla sola prospettazione degli attori; per altro verso, secondo quanto riconosciuto dagli stessi ricorrenti, il vaccino Salk era destinato ai soli soggetti immunodeficienti, sicche’ si ripropone la questione della mancanza di elementi di anamnesi in forza dei quali si potesse sospettare che i bambini soffrissero di una simile condizione deficitaria. In sostanza, il fatto di cui sarebbe stato omesso l’esame non risulta decisivo ai fini di inficiare il ragionamento argomentativo della corte d’appello in ordine alla carenza del nesso di causalita’.
7. In conclusione, il giudici di merito hanno ritenuto – con argomentazioni immuni da vizi di legittimita’ – l’insussistenza di un nesso di causalita’ fra la condotta ascrivibile al Ministero della salute e l’esito infausto delle vaccinazioni cui sono stati sottoposti i fratellini (OMISSIS).
All’epoca dei fatti non vi era alcuna evidenza dello stato di immunodeficienza congenita da cui erano afflitti. Il decesso di (OMISSIS), accaduto qualche anno prima, non era stato posto in correlazione con la somministrazione del vaccino antipolio; questa ipotesi venne presa in considerazione solamente dopo l’esito infausto della due vaccinazione degli due fratellini.
Pertanto, l’eventuale tardiva adozione di protocolli idonei a minimizzare i rischi nei bambini immunodepressi e’ stata ritenuta inefficiente sul piano causale, dal momento che nulla lasciava presagire che (OMISSIS), da un lato, (OMISSIS) e (OMISSIS), dall’altro, fossero immunodepressi.
In ogni caso, quand’anche fosse stata rilevata la possibile incompatibilita’ fra il vaccino di tipo Sabin e lo stato di immunodeficienza, negli anni in cui le vaccinazioni sono state eseguite non si sarebbe comunque potuto fare nulla di diverso da cio’ che e’ stato fatto, non essendo ancora disponibile il vaccino Salk. L’ultima delle somministrazioni venne effettuata nel (OMISSIS), allorquando non risulta che non solo il Ministero, ma neppure la comunita’ scientifica internazionale, avessero sentore dei rischi connessi al vaccino di tipo Sabin per i bambini immunodepressi.
8. L’inesistenza del nesso di causalita’ comporta l’assorbimento delle numerose questioni (primo e secondo motivo) relative alla decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno e alla sua eventuale interruzione. Questione che, ai sensi dell’articolo 2947 c.c., comma 3, riguarda solamente (OMISSIS), per il quale il fatto-reato ipotizzabile e’ quello di lesioni colpose gravissime (con termine di prescrizione di cinque anni) e non anche le morti di (OMISSIS) e (OMISSIS) (essendo in tal caso configurabile in astratto il diverso reato di omicidio colposo, per il quale opera il piu’ lungo termine prescrizionale di 10 anni).
Infatti, anche a voler ammettere – per ipotesi – che il termine di prescrizione non fosse decorso, l’esito nel giudizio non sarebbe potuto essere diverso dal rigetto della domanda per difetto del nesso causale fra la condotta addebitata al Ministero della salute e i danni riportati dai fratelli (OMISSIS).
9. Altrettanto puo’ dirsi in relazione al terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., sostenendo i ricorrenti di aver dedotto fin dal principio la responsabilita’ non solo extracontrattuale, ma anche contrattuale del Ministero convenuto.
La questione viene dedotta al solo fine di dimostrare che il termine prescrizionale applicabile sarebbe stato quello decennale previsto dall’articolo 2946 c.c., piuttosto che quello di cui all’articolo 2947 c.c.. Quindi, per le stesse ragioni esposte nel paragrafo precedente, la doglianza e’ assorbita dall’accertamento dell’insussistenza del nesso di causalita’.
In ogni caso, tutto cio’ che potrebbe derivare dalla differenza fra le due azioni (v. par. 10), e’ opportuno aggiungere che non basta a configurare la formulazione di una specifica domanda di responsabilita’ contrattuale la semplice indicazione, nelle conclusioni dell’atto di citazione, dell’articolo 1176 c.c.. Com’e’ noto, infatti, la rituale formulazione di una domanda giudiziale richiede l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che ne costituiscono le ragioni, non essendo sufficiente rassegnare solo le relative conclusioni (articolo 163 c.p.c., comma 3, n. 4).
Dalla lettura del ricorso, nei limiti della cui autosufficienza e’ possibile indagare la fondatezza della doglianza, non risulta che, al di la’ della generica indicazione dell’articolo 1176 c.c., i (OMISSIS) avessero illustrato nell’atto di citazione gli elementi costitutivi della responsabilita’ contrattuale. L’indagine deve essere limitata al contenuto dell’atto di citazione, non essendo consentito alle parti introdurre domande nuove nel prosieguo del giudizio.
10. Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, indicato genericamente nell’inidonea organizzazione del Ministero.
I ricorrenti sostengono, in particolare, che nell’atto introduttivo del giudizio avevano chiaramente rappresentato che il Ministero convenuto era, al tempo delle vaccinazioni di cui e’ causa, non solo il garante della salute pubblica, con le discendenti responsabilita’ di controllo sull’operato, ma anche e soprattutto l’organizzatore diretto delle campagne di vaccinazione, attraverso la ramificata rete dei propri organi periferici, vale a dire gli uffici dei Medici provinciali e degli Ufficiali sanitari. Da quanto sopra sarebbe dovuta discendere non solo la responsabilita’ da “contatto sociale”, ma anche quella derivante dalla violazione del cosiddetto “contratto di spedalita’”, per insufficiente o inidonea organizzazione.
Il motivo e’ infondato.
Per quanto e’ dato di comprendere, la doglianza e’ strettamente collegata a quella esaminata nel paragrafo precedente. Infatti, la pretesa violazione del cosiddetto “contratto di spedalita’” sembra dedotta, essenzialmente, per sostenere l’applicabilita’, sul piano sia della prescrizione, sia dell’onere probatorio, del regime della responsabilita’ contrattuale, in luogo di quella della responsabilita’ extracontrattuale.
Consegue che risulta decisivo il rilievo, cui si e’ pervenuti gia’ nelle pagine precedenti, dell’omessa proposizione di una domanda di responsabilita’ contrattuale nei confronti del Ministero convenuto. Tale circostanza rende del tutto irrilevante (e quindi non decisivo) il fatto del quale la corte d’appello avrebbe omesso l’esame.
11. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le medesime ragioni, non contestate dalle parti, che hanno indotto i giudici di appello a compensare le spese processuali dei giudizi di merito inducono la Corte a compensare anche le spese del giudizio di legittimita’.
Sussistono, invece, i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, sicche’ va disposto il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da loro proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalita’ e degli altri dati identificativi delle parti in causa riportati nella sentenza.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *