Occorre tenere distinto il mandato oneroso dal mandato nell’interesse del mandatario.
A norma dell’articolo 1709 c.c., il mandato si presume oneroso. Il mandatario ha quindi diritto ad un compenso per l’attivita’ giuridica che svolgera’, salvo che non risulti la gratuita’ dell’incarico.
Consegue che in ogni mandato e’ – presuntivamente – ravvisabile un interesse economico del mandatario, in quanto la perduranza del rapporto assicura allo stesso la percezione di una remunerazione. Cio’ non basta, tuttavia, a qualificare il mandato oneroso come un mandato nell’interesse del mandatario, quindi irrevocabile ai sensi dell’articolo 1723 c.c., comma 2.
Tale ipotesi, infatti, ricorre solo quando il mandatario ha anche un interesse diretto agli effetti dell’attivita’ giuridica che egli porra’ in essere per conto – ed eventualmente in nome – del mandante. L’irrevocabilita’, infatti, si giustifica in considerazione di un sottostante rapporto fra mandante e mandatario, generalmente preesistente al mandato o comunque contestualmente costituito, in cui il mandante e’ debitore del mandatario. Cosi’, ottemperando all’incarico ricevuto, il mandatario non solo adempie al mandato, ma anche realizza il proprio interesse giuridico che trae origine dal rapporto di provvista.
Nel mandato conferito anche nell’interesse del mandatario irrevocabile ai sensi dell’articolo 1723 c.c., comma 2, l’interesse del mandatario non coincide con quello generico a conservare l’incarico o a proseguire l’attivita’ gestoria al fine di conseguire il compenso. E’, invece, necessaria l’esistenza di un autonomo rapporto giuridico fra mandante e mandatario, generalmente preesistente al mandato o comunque contestualmente costituito, dal quale tragga origine un interesse giuridico del mandatario che le parti prefiggono di realizzare mediante l’attuazione del mandato
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Ordinanza 28 settembre 2017, n. 22753
Data udienza 25 maggio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12914-2016 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, – P.I. (OMISSIS), in persona del liquidatore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, P.I. (OMISSIS), in persona del suo liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
(OMISSIS) S.R.L. – C.F. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– contoricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – P.I. (OMISSIS), in persona del liquidatore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 3744/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/06/2015;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli articoli 376 e 380-bis c.p.c..;
letti il ricorso, i controricorsi, il ricorso incidentale e le memorie difensive;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.
RITENUTO
La (OMISSIS) s.r.l. ha proposto domanda di risarcimento dei danni per la violazione di un “mandato di collaborazione” stipulato fra la stessa e la (OMISSIS) s.a.s., agente della (OMISSIS) s.p.a., a seguito del trasferimento del relativo portafoglio di polizze alla (OMISSIS) s.r.l., anch’essa agente (OMISSIS) s.p.a.; quest’ultima, infatti, con nota del 30 maggio 2006, aveva comunicato di non volersi piu’ avvalere della collaborazione con la (OMISSIS) s.r.l., in quanto avrebbe gestito in proprio tutto il predetto portafoglio.
La domanda e’ rigettata in primo grado dal Tribunale delle imprese di Roma, sulla base dell’argomento che il mandato di collaborazione dovesse intendersi tacitamente revocato per effetto del trasferimento del portafoglio assicurativo.
La Corte d’appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, con sentenza non definitiva ha accertato il diritto della (OMISSIS) s.r.l. di riscuotere la commissione prevista dal mandato, pari al 7% dei premi imponibili versati, rimettendo al prosieguo la quantificazione del danno subito. Successivamente, con la sentenza definitiva, dopo aver espletato c.t.u., ha rigettato la domanda per difetto di prova in ordine all’entita’ del danno.
La (OMISSIS) s.r.l. ricorre in via principale deducendo la violazione dell’articolo 115 c.p.c. in quanto il numero delle polizze costituenti il portafoglio assicurativo, la durata e la scadenza risultavano da documenti prodotti in allegato nel fascicolo di parte del primo grado, il cui contenuto non aveva costituito oggetto di specifica contestazione. La prova del danno sarebbe stata, quindi, in atti.
La (OMISSIS) s.a.s. propone ricorso incidentale avverso la sentenza non definitiva, deducendo che, essendo la (OMISSIS) s.r.l. un broker assicurativo, il “mandato di collaborazione” di cui la stessa lamenta l’inadempimento si porrebbe in contrasto con il divieto imperativo posto dal Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 109. L’atto sarebbe quindi nullo. La (OMISSIS) s.r.l., nel frattempo posta in liquidazione volontaria, resiste con controricorso all’impugnazione principale. La (OMISSIS) s.r.l. resiste con controricorso al ricorso incidentale. Ha altresi’ depositato memorie difensive.
CONSIDERATO
Va esaminato anzitutto il ricorso incidentale che, riguardando la sentenza non definitiva (con specifico riferimento alla questione della revocabilita’ o meno del mandato conferito dalla (OMISSIS) s.a.s. alla (OMISSIS) s.r.l.), involge problematiche logicamente e giuridicamente preliminari rispetto a quelle affrontate nella sentenza definitiva, fatta oggetto del ricorso principale.
Il ricorso incidentale, con il quale si deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 1723, 1725 e 1418 c.c., e’ fondato.
La sentenza impugnata si basa sull’assunto che, essendo il mandato conferito dalla (OMISSIS) s.a.s. alla (OMISSIS) s.r.l. nell’interesse di quest’ultima, lo stesso non era revocabile, ai sensi dell’articolo 1723 c.c., comma 2.
Tale premessa e’ erronea in quanto occorre tenere distinto il mandato oneroso dal mandato nell’interesse del mandatario.
A norma dell’articolo 1709 c.c., il mandato si presume oneroso. Il mandatario ha quindi diritto ad un compenso per l’attivita’ giuridica che svolgera’, salvo che non risulti la gratuita’ dell’incarico.
Consegue che in ogni mandato e’ – presuntivamente – ravvisabile un interesse economico del mandatario, in quanto la perduranza del rapporto assicura allo stesso la percezione di una remunerazione. Cio’ non basta, tuttavia, a qualificare il mandato oneroso come un mandato nell’interesse del mandatario, quindi irrevocabile ai sensi dell’articolo 1723 c.c., comma 2.
[……..segue pag. successiva]
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