Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 28 marzo 2018, n. 7588.
In materia di obbligo di traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dallo stranieri. È nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta.
Ordinanza 28 marzo 2018, n. 7588
Data udienza 30 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17957/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA;
– intimati –
avverso il provvedimento del GIUDICE, DI PACE di REGGIO CALABRIA, depositate il 10/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/01/2018 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
Con provvedimento depositato il 10/5/2016, il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha confermato il decreto prefettizio di espulsione adottato dal Prefetto di Reggio Calabria il 6/4/2016 nei confronti di (OMISSIS), rilevando che era stato soddisfatto il requisito della motivazione col richiamo alle previsioni di legge ne’ era stato menomato il diritto di difesa per la mancata traduzione nella lingua presumibilmente meglio conosciuta dallo straniero (il provvedimento era stato notificato in lingua italiana, inglese e francese), atteso che il ricorrente, correttamente interpretandoli, aveva potuto contattare un legale di fiducia e predisporre le proprie argomentazioni difensive.
Ricorre il (OMISSIS), sulla base di due motivi.
L’Amministrazione non ha svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma della motivazione semplificata.
Considerato che:
Va premesso che il ricorrente ha ottemperato all’ordine di rinnovazione della notificazione all’Avvocatura generale dello Stato, nel termine concesso.
Cio’ posto, va accolto il secondo motivo di ricorso.
Come ribadito, tra le altre, nell’ordinanza 24341/2014, “La giurisprudenza di legittimita’ e’ ormai univoca in materia di obbligo di traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dallo straniero nell’affermare i seguenti principi. E’ nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilita’ immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilita’ di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarita’ ovvero l’inidoneita’ di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. civ. sezione 6-1 n. 3676 dell’8 marzo 2012). In tema di opposizione a decreto di espulsione, l’obbligo dell’autorita’ procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale dello straniero o in altra lingua a lui nota puo’ essere derogato nella sola ipotesi in cui detta autorita’ attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative che abbiano impedito tale operazione e abbiano imposto, pertanto, la traduzione nelle lingue cosiddette veicolari (inglese, francese e spagnolo); siffatto obbligo viene meno quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell’interessato (Cass. civ. sezione 6-1 n. 24170 del 29 novembre 2010)”.
Nella specie, a fronte della mancata traduzione, il giudice del merito si e’ limitato a ritenere non menomato il diritto di difesa, per avere il ricorrente contattato un legale e predisposto le sue difese, argomento del tutto incongruente ed anzi in collisione con il principio sopra riportato.
Accolto il primo motivo, assorbito il secondo, va cassata la pronuncia impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di merito,va decisa nel merito la controversia, con l’annullamento del provvedimento impugnato. Le spese dell’intero giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della Prefettura e sono liquidate a favore dello Stato, atteso che il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a carico dello Stato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento impugnato; condanna la Prefettura alle spese in favore dell’Erario, liquidate, per il giudizio di merito, in Euro 700,00, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge, e per il presente grado, in Euro 2100,00, oltre le spese prenotate a debito, ed accessori di legge.
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