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1. Con il primo motivo il ricorrente Comune ha dedotto la violazione della L. 18 marzo 1968, n. 249, articolo 6 della L. 7 agosto 1990, n. 241, articolo 21 nonies, comma 2, nonche’ degli articoli 112 e 113 c.p.c. e dei principi del giusto processo, unitamente al vizio di omesso esame delle eccezioni sottoposte al giudice di appello. In particolare, con tale censura, il Comune di Scandiano ha inteso confutare la sentenza impugnata nella parte in cui con la stessa era stata ritenuta irrilevante e, comunque, inefficace l’intervenuta convalida (esplicita e documentalmente provata), emessa dal competente dirigente responsabile, dell’ordinanza-ingiunzione impugnata, pervenendo all’annullamento di quest’ultima sull’esclusivo presupposto dell’incompetenza del Sindaco ad adottarla.
2. Con la seconda censura l’ente ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione della citata L. n. 241 del 1990, articolo 21 octies, comma 2, correlata alla prospettata erroneita’ della sentenza impugnata con cui era stata negata la natura meramente formale del vizio di incompetenza e, sulla base di tale affermazione, era stata desunta l’inapplicabilita’ della suddetta disposizione normativa assunta come violata.
3. Rileva il collegio che, prima di poter esaminare i motivi formulati dal Comune ricorrente, bisogna farsi carico della valutazione di quattro eccezioni pregiudiziali tempestivamente avanzate nell’interesse del controricorrente.
3.1. Con la prima eccezione e’ stata dedotta la nullita’ della notificazione del ricorso a mezzo PEC, siccome avvenuta con file in formato PDF e non in “p7m”, oltre che la circostanza della mancata sottoscrizione con firma digitale del ricorso.
L’eccezione va disattesa, dal momento che, invero, la notificazione del ricorso e’ avvenuta a mezzo posta ai sensi e nelle forme di cui alla L. 21 gennaio 1994, n. 53, previa delibera del competente Consiglio dell’Ordine, per quanto desumibile dalle prescritte formalita’ allegate al ricorso stesso, il quale, peraltro, risulta anche firmato digitalmente dal difensore munito di procura speciale avv. (OMISSIS). Essendo, quindi, state rispettate tutte le modalita’ comportanti la ritualita’ della notifica telematica del ricorso e dell’attestazione della sottoscrizione digitale, la richiamata eccezione non merita accoglimento, dovendosi, oltretutto, rilevare che la notifica ha, comunque, raggiunto il suo scopo processuale (articolo 156 c.p.c.), avendo l’intimato provveduto alla sua conseguente regolare costituzione nel presente giudizio (v. Cass. n. 15081/2004 e Cass. n. 5743/2011). Va, inoltre, aggiunto che la piu’ recente giurisprudenza di questa Corte ha anche chiarito che, ai sensi della L. n. 53 del 1994, articolo 3-bis, comma 3, e articolo 6, comma 1, come modificata dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 introdotto dalla L. n. 228 del 2012, per la regolarita’ della notifica del ricorso per cassazione costituito dalla copia informatica dell’atto originariamente formato su supporto analogico, non e’ necessaria la sottoscrizione dell’atto con firma digitale, essendo sufficiente che la copia telematica sia attestata conforme all’originale (circostanza, questa, documentalmente riscontrata nel caso di specie), secondo le disposizioni vigenti “ratione temporis” (cfr. Cass. n. 26102/2016).
3.2. Con la seconda eccezione la difesa del controricorrente ha sostenuto l’inammissibilita’ del ricorso per difetto di valida procura siccome conferita dal Vice-sindaco e non dal Sindaco del Comune di Scandiano, senza alcuna specificazione dell’impedimento di quest’ultimo.
Anche questa eccezione deve essere respinta, poiche’ – incontestata (siccome emergente ex actis) la circostanza che, effettivamente, la procura speciale sia stata rilasciata, nella spesa qualita’, dal Vice-Sindaco del Comune di Scandiano ( (OMISSIS)) – la giurisprudenza di questa Corte (dalla quale non si ha ragione di discostarsi) e’ univoca nel ritenere che, in tema di rappresentanza processuale del Comune, la causa di impedimento del sindaco a firmare direttamente la procura alle liti si presume esistente, in virtu’ della presunzione di legittimita’ degli atti amministrativi, restando a carico dell’interessato l’onere (nella fattispecie non assolto) di dedurre e di provare l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri sostitutivi, con la conseguenza che e’ valida la procura conferita dal vice-sindaco, sebbene in essa sia stata omessa l’indicazione delle ragioni di assenza o impedimento del sindaco (v., per tutte, Cass. n. 23261/2010 e Cass. n. 11962/2016).
3.3. Con la terza eccezione la difesa del controricorrente ha dedotto l’inammissibilita’ del ricorso per asserito difetto di specificita’ dei motivi. Pure questa eccezione e’ del tutto destituita di fondamento perche’ i motivi prospettati con il ricorso risultano sufficientemente svolti in modo specifico (e, quindi, rispettosi delle necessarie indicazione prescritte dall’articolo 366 c.p.c., comma 1) e pongono riferimento a puntuali censure comunque riconducibili al motivo previsto dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
3.4. Inoltre il difensore del (OMISSIS) ha eccepito, nello svolgimento del controricorso, la formazione di un giudicato esterno, intervenuto tra le parti, che e’ stato ricondotto alla sentenza n. 970 del 31 luglio 2006 del Tribunale di Reggio Emilia con la quale era stata accolta l’opposizione formulata dallo stesso (OMISSIS) avverso il provvedimento di ratifica/convalida della prima ordinanza-ingiunzione sindacale, pronuncia che si assume essere divenuta definitiva sul presupposto della sua notificazione al Comune di Scandiano, senza la successiva proposizione di una rituale impugnazione. A conforto di tale eccezione risulta essere stata depositata, congiuntamente al controricorso (in cui si riporta come documento sub 1), copia di detta sentenza, la quale, tuttavia, e’ incompleta, siccome composta da sole tre pagine (le prime due relative all’intestazione e al richiamo di parte dello svolgimento del processo e la terza riportante l’ultima parte del dispositivo riguardante parzialmente il capo sulle spese) oltre a quella dell’attestazione della conformita’ della copia all’originale e dell’apposizione della formula esecutiva da parte del cancelliere e, infine, a quella recante la relata di notificazione.
Orbene, sulla scorta di tale irrituale acquisizione documentale, non puo’ prendersi in considerazione l’eccezione di fondatezza (o meno) del suddetto giudicato (di cui, peraltro, la stessa Corte di appello di Bologna, nella sentenza impugnata in questa sede, non da’ alcun conto, inferendosi da cio’ che l’eccezione in discorso non era stata neanche sollevata in sede di merito), non evincendosi le legittime condizioni per ravvisare l’effettiva portata (soggettiva ed oggettiva) della sentenza (in relazione all’eventuale operativita’ del c.d. ne bis in idem) su cui si fonda, non emergendo, peraltro, in via documentale, alcuna formale attestazione del passaggio in giudicato di tale pronuncia. A tal proposito deve essere ribadito il principio secondo cui affinche’ il giudicato esterno possa fare stato nel processo e’ necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni (oltretutto compiute, nel caso di specie, dal difensore del Comune ricorrente, per quanto desumibile anche dalla presa di posizione assunta nella memoria ex articolo 378 c.p.c.) attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (v. Cass. n. 14939/2012 e, da ultimo, Cass. n. 6024/2017).
4. Superate, in senso negativo, tutte le eccezioni e questioni pregiudiziali sottoposte a questo collegio dalla difesa del controricorrente, si puo’ passare all’esame del primo motivo di ricorso proposto nei richiamati termini nell’interesse dell’ente ricorrente.
Esso e’ fondato e, pertanto, merita accoglimento.
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