Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza n. 24180 del 25 ottobre 2013
Ragioni della decisione
1. Il Comune di Torino chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Torino, pubblicata il 17 maggio 2010, che ha respinto l’appello contro la decisione del Tribunale che aveva accolto la domanda di G.N.
2. Il N., dipendente comunale in servizio nel Corpo di Polizia municipale lavorò per sette giorni consecutivi una settimana ogni cinque. Chiese il riconoscimento, nei limiti della prescrizione decennale, del risarcimento del danno da usura psico-fisica per il lavoro prestato il settimo giorno.
3. Il Tribunale riconobbe il diritto e condannò il Comune a pagare al N. la somma di 9.363,90 euro, oltre rivalutazione ed interessi.
4. Il Comune propose un appello articolato in sette motivi.
La Corte d’appello di Torino lo rigettò.
5. Il ricorso per cassazione è articolato in nove motivi. Il N. si è difeso con controricorso.
6. Con il primo motivo si denunzia la violazione degli artt. 15 e 17 della Direttiva 93/104/CE che espressamente prevede “la deroga ai principio del riposo settimanale, in via legislativa, regolamentare, amministrativa o contrattuale” tra l’altro per l’attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione di beni e delle persone”. Il ricorrente sottolinea che la turnazione adottata nasceva dall’accordo sindacale del luglio 1986, nell’ambito del quale erano state predeterminate le tabelle di turnazione, e che la Corte d’appello “non ha in alcun modo svolto accertamenti in ordine alla sussistenza nel diritto interno di disposizioni derogatorie alla disciplina ordinaria” e non ha considerato i principi fissati dalla Corte costituzionale 146 del 1971.
7. Il motivo è generico ed è distonico rispetto alla motivazione specifica sul punto della Corte d’appello. E’ distonico perché la Corte di merito, esaminando il corrispondente motivo di appello ha motivato il suo rigetto in relazione alle caratteristiche della direttiva 93/104/CE ed in particolare sulla sua inidoneità a regolare direttamente i rapporti tra privati e ad essere direttamente applicabile nell’ordinamento interno, dato che lascia ampi spazi di discrezionalità agli Stati membri specificamente con riferimento alla possibilità di introdurre deroghe. Queste affermazioni della Corte non sono oggetto di specifica censura.
8. La censura centrale del motivo è che la Corte avrebbe omesso di verificare la presenza nell’ordinamento interno di disposizioni che legittimano le deroghe al specificità quali sarebbero queste “disposizioni”. L’unico richiamo è all’accordo sindacale del luglio 1986, ma tale accordo non prevede una deroga al principio legislativo, bensì contiene una regolazione dei turni che prescinde da tale principio.
9. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione di una serie di norme che prevedono una compensazione per il disagio: in particolare l’art. 22 del ccnl comparto regioni enti locali del 14 settembre 2000, che ricalca la previsione dell’art. 13 del dpr 268 del 1987. Anche a questo assunto critico la Corte ha risposto in modo articolato, in sede di esame del terzo motivo di appello, spiegando che quella normativa retribuisce la maggiore penosità del lavoro prestato in una giornata festiva, in qualunque giorno del turno essa venga a cadere e non compensa affatto l’usura psico-fìsica per l’attività lavorativa prestata nel settimo giorno”, così come gli altri benefici contrattuali riconosciuti ai Vigili urbani sono destinati a compensare altri disagi connessi alla particolare prestazione lavorativa e non già il danno derivante dalla mancata concessione del riposo settimanale. Questa affermazioni della Corte, adeguatamente motivate, non vengono specificamente sottoposte a critiche mirate, oltre che convincenti.
10. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 2087 c.c. perché la Corte avrebbe parlato di “comportamento illecito, senza aggettivare il tipo di responsabilità” e non avrebbe argomentato il perché della antigiuridicità della condotta.
11. Anche questo motivo è infondato nel suo presupposto, perché la Corte d’appello ha indicato dal contrasto con quali norme costituzionali e codicistiche deriva la antigiuridicità ed ha qualificato il tipo di responsabilità.
Ha infatti spiegato che la scelta del Comune contrasta con l’art. 2109 c.c., oltre che con l’art. 36, terzo comma, Cost. Si è poi riportata alla consolidata giurisprudenza di legittimità, per cui “In relazione al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, va tenuto distinto il danno da “usura psico-fisica”, conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall’ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una “infermità” del lavoratore determinata dall’attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali. Nella prima ipotesi, il danno sull'”an” deve ritenersi presunto; nella seconda ipotesi, invece, il danno alla salute o biologico, concretizzandosi in una infermità del lavoratore, non può essere ritenuto presuntivamente sussistente ma deve essere dimostrato sia nella sua sussistenza e sia nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall’illecito contrattuale” (fra le molte sentenze in tal senso, cfr. Sez. L, n. 16398 del 20/0812004 (Rv. 576013).
12. Sono invece diverse le situazioni considerate in altre sentenze, in cui per il lavoro oltre il settimo giorno, in presenza di specifiche previsioni contrattuali giudicate legittime, quindi senza riscontrare la sussistenza di un illecito, si è proceduto ad un mera maggiorazione del compenso commisurata alla maggiore pesantezza della prestazione. In tali casi il trattamento economico non ha natura risarcitoria, ma retributiva con le relative ulteriori conseguenze (cfr. Cass. n. 861 del 2005).
13. A valutazioni del tutto analoghe si presta il quarto motivo che pone il problema della insussistenza del comportamento illecito per mancanza dell’elemento i psicologico, senza peraltro spiegare se e come la questione sia stata posta nei motivi di appello, introducendo una serie di questioni di fatto nuove, inammissibili in sede di giudizio di legittimità.
14. Con il quinto motivo si prospetta un ulteriore vizio della sentenza costituito dalla “errata applicazione dei principi in materia di oneri probatori”, ma in realtà nella esposizione del motivo, non si sviluppa questa impostazione, perché il ragionamento mira a dimostrare e censurare la valutazione della Corte di merito in ordine alla idoneità dei benefici inseriti nel contratto a compensare il mancato recupero delle energie lavorative derivante dalla disciplina dei riposi. Non di onere probatorio si tratta, ma di valutazione della prova, con la conseguenza che il ricorso propone nei fatti una diversa valutazione di merito, inammissibile in sede di legittimità. In ogni caso, in materia di distribuzione dell’onere della prova sono quelli della giurisprudenza prima richiamata.
15. Con il quinto motivo si denunzia violazione dell’art. 39 delle ‘code contrattuali’ del ccnl 14 settembre 2000 in ordine al1’attività lavorativa prostata nel giorno di riposo settimanale in occasione di tornate elettorali.
16. La sentenza della Corte sul punto ha compiuto un’affermazione molto precisa affermando che nel giudizio di primo grado non era stata sollevata “eccezione” alcuna con riferimento alle prestazioni rese in periodo elettorale. Per censurare questa affermazione sarebbe bastato riportare il punto della memoria di costituzione in cui, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., il Comune resistente formulò tale eccezione. Il ricorso per cassazione del Comune riporta amplissimi brani della memoria di costituzione, ma non vi è un punto dell’atto in cui si dichiari di formulare una eccezione in tal senso. La lettura della memoria compiuta dalla Corte di merito non è pertanto contraddetta.
17. Con il sesto motivo si denunzia un “difetto di legittimazione passiva del Comune di Torino con riferimento al TOROC”. Una parte della condanna riguarda un periodo di lavoro svolto dal Novarese presso il “Comitato per l’organizzazione dei giochi olimpici invernali Torino 2006”. La Corte sulla questione ha specificamente motivato a pag. 15-16 della sentenza, argomentando la sua decisione sulla base della sua interpretazione delle clausole del protocollo d’intesa stipulato tra il Comune e il Comitato.
L’interpretazione dell’atto negoziale attiene al merito della controversia e non può essere riformulata in sede di giudizio di legittimità, in assenza di specifiche e puntuali denunzie di violazione di uno o più dei criteri ermeneutici fissati dagli artt. 1362 e ss. c.c., che nel caso specifico mancano. Nel corso della esposizione del motivo si fa poi riferimento ad una eccezione di mancato espletamento dell’attività lavorativa nei giorni 22 gennaio e 28 febbraio, che secondo il Comune sarebbe stata formulata in primo grado e riproposta in appello, ma si omette di riportare il testo di tale eccezione.
18. Con il settimo motivo si denunzia violazione dei principi in materia di onere della prova del danno, censurando la sentenza “laddove ha escluso che facesse carico al lavoratore ricorrente la prova del preteso danno da usura psico-fisica”.
Il motivo è infondato alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza prima richiamata.
19. Con l’ottavo motivo si denunzia violazione dell’art. 2087 c.c. per carenza degli elementi costitutivi de1l’i1lecito, per mancanza di antigiuridicità dell’azione, del nesso eziologico e dell’elemento psicologico. Si tratta della ripetizione di censure già proposte con alcuni dei motivi precedenti, che sono state pertanto già esaminate, tanto con riferimento ai profili oggettivi, che soggettivi.
20. Con l’ultimo motivo si denunzia violazione degli artt. 2946 c.c. assumendo che il termine di prescrizione nella specie non sarebbe quello decennale, come affermato dalla Corte, bensì quinquennale.
21. Anche questo motivo è infondato. Come si è visto, la giurisprudenza distingue in sostanza tre situazioni.
22. Que1la in cui il la fruizione del riposo oltre il settimo giorno è legittima in base alle previsioni normative di vario livello che disciplinano il rapporto e la specifica organizzazione del tempo di lavoro, prevedendo deroghe consentite dalla legge e benefici economici compensativi. In tal caso, la maggiorazione del compenso per la peculiare gravosità del lavoro ha natura retributiva e la prescrizione è quinquennale.
23. Vi è poi l’ipotesi, in cui, in assenza di previsioni legittimanti, la scelta datoriale contrasta con gli artt. 36 Cost. e 2109 c.c. ed il lavoratore propone una domanda di risarcimento del danno da usura psico-fisica conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro. Come si è visto, si è ritenuto in questi casi che la sussistenza del danno deve ritenersi presunta, il diritto non ha natura retributiva e si prescrive in dieci anni.
24. Se poi il lavoratore sostiene di aver ricevuto un ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una “infermità” determinata dall’attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali, il quadro cambia ancora sotto il profilo dell’onere della prova, perché questo danno ulteriore non può essere ritenuto presuntivamente sussistente ma deve essere dimostrato sia nella sua
sussistenza e sia nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall’illecito contrattuale.
25. La Corte d’appello di Torino, con motivazione adeguatamente argomentata, ha inquadrato il caso sottoposto al suo esame nella seconda ipotesi, traendone coerentemente le conseguenze sul piano probatorio, sulla natura del diritto e, da ultimo, sul termine di prescrizione, che è stato correttamente individuato in dieci armi.
26. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio e vengono liquidate secondo i parametri previsti dal D.M. Giustizia, 20 luglio 20l2, n. 140 (cfr. Cass. Sez. un. 17405 e 17406 del 2012).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 3.000,00 euro per compensi professionali, 50,00 euro per spese borsuali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 maggio 2013.
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