Suprema Corte di Cassazione

Sezione lavoro

sentenza n. 18637 del 30 ottobre 2012

 

Svolgimento del processo

Con ricorso del 200l al Tribunale di Ancona, O. E. chiedeva che fosse accertata l’esistenza di un grado di invalidità superiore al 45% ai fini dell’iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio. La Regione Marche e il Ministero del Tesoro negavano la propria legittimazione passiva. il Tribunale chiamava in giudizio la provincia di Ancona e, all’esito di CTU, dichiarava il diritto della ricorrente all’iscrizione nelle liste speciali, ritenendo la Provincia l’unico obbligato.

Su appello di quest’ultima la statuizione veniva confermata (tranne in relazione alle spese) dalla locale Corte d’appello, che parimenti affermava che la Provincia era l’unica legittimata passiva.
Avverso detta sentenza la soccombente ricorre con due motivi, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso il Ministero del Tesoro e la O.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo si censura la sentenza per avere affermato la legittimazione passiva di essa Provincia in ordine all’accertamento sanitario prescritto per l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, sostenendosi che l’accertamento sanitario sarebbe invece di competenza dell’Inps, mentre alla Provincia competerebbe solo la fase di iscrizione.
Con il secondo mezzo si lamenta della condanna al pagamento delle spese, che dovrebbero invece ricadere sull’Inps, anche perché la iscrizione nelle liste era stata negata a causa della mancanza dello stato di disoccupazione, dal momento che la O. godeva di redditi superiori alla soglia di esenzione dalla imposizione fiscale.
Il primo motivo è infondato.
A. È stato infatti già affermato (Cass. n. 10538 del 23/04/2008) che <<Nel regime successivo al trasferimento alle regioni delle funzioni del collocamento obbligatorio ed alle province dei compiti relativi all’iscrizione nella relative liste, la domanda volta ad ottenere l’accertamento del diritto soggettivo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio è ritualmente promossa nei confronti della provincia, trattandosi dell’amministrazione tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge; detta legittimazione passiva, pertanto, non può escludersi per il fatto che, nel richiedere giudizialmente tale iscrizione, sia impugnata la valutazione medica espressa da un organismo — la commissione medica di verifica — operante nell’ambito del ministero e non della provincia.
B. La giurisprudenza della Corte ha ripetutamente affermato il principio, ancorché con riferimento al quadro normativo delineato dalla L. 2 aprile 1968, n. 482 (poi sostituita dalla L. 12 marzo 1999, n. 68), secondo cui la domanda diretta ad ottenere l’accertamento del diritto soggettivo all’iscrizione negli elenchi compilati a cura degli uffici provinciali del lavoro ai fini del collocamento obbligatorio, deve essere in tutti i casi proposta nei confronti del soggetto cui la detta funzione è affidata (il Ministero del lavoro nel quadro normativo previgente: vedi Cass. 8 aprile 2002, n. 5001, 10 maggio 2002, n. 6479, 7 giugno 2003, n. 9146; 28 giugno 2004, n. 11988).
Il medesimo principio risulta applicabile dopo il trasferimento alle Regioni della funzione del collocamento obbligatorio, disposta con il D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 497, siccome soltanto la Provincia (cui è stata affidata la funzione) è tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge.
C. Infatti, nei casi in cui, a tutela di interessi pubblici e privati, le norme investono organi pubblici dell’accertamento di fatti rilevanti sul piano della conformazione di rapporti giuridici, la contestazione dell’accertamento investe pur sempre il rapporto obbligatorio, siccome all’accertamento non sono collegati effetti autonomi e diversi. In sostanza, i procedimenti meramente ricognitivi di fatti, ancorché complessi, preordinati all’emanazione di giudizi di tipo tecnico, sono giuridicamente rilevanti esclusivamente sul piano dei diritti e degli obblighi derivanti da un rapporto giuridico, che si devono necessariamente far valere nei confronti della parte del rapporto stesso. In tal senso si esprimono pacificamente i precedenti della Corte sulle disparate materie che contemplano giudizi tecnici obbligatori di organi pubblici finalizzati alla gestione di rapporti obbligatoli: in tema di giudizio obbligatorio dei collegio medico ai sensi della L. n. 482 del 1968, art. 10, comma 3, (vedi Cass. 179/1989; 4382/1988); di accertamenti sanitari dell’invalidità civile (Cass. S.u. 13665/2002); di determinazione dell’indennità di esproprio ad opera di organi amministrativi, la cui contestazione si attua in ogni caso nell’ambito del rapporto obbligatorio con il debitore dell’indennità(Cass. S.u. 4669/1991).

D. Le norme che lo dimostrano sono le seguenti:
D.1. Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.) Capo I Conferimento di funzioni, Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto disciplina ai sensi dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1007, n. 59, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell’ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato. Art. 2. Funzioni e compiti conferiti
1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare:
a) collocamento ordinario; b) collocamento agricolo; c) collocamento dello spettacolo sulla base di un’unica lista nazionale; d) collocamento obbligatorio;
D.2. Recita poi l’art. 6. del medesimo decreto legislativo: Soppressione di organi collegiali
1. La provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all’articolo 4, comma 1, istituisce un’unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro, quale organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali.
2. Con effetto dalla costituzione della commissione provinciale di cui al comma 1, i seguenti organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono trasferite alla provincia: i) commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.
3. La provincia, nell’attribuire le funzioni e le competenze già svolte dalla commissione di cui al comma 2, lettera i), garantisce all’interno del competente organismo, la presenza di rappresentanti designati dalle categorie interessate, di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di un ispettore medico del lavoro.
D.3. E’ seguita poi la legge della Regione Marche 9 novembre 1998, n. 38 (Assetto delle Funzioni in tema di collocamento, servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro) che all’art. 20 attribuisce alle province le funzioni del collocamento obbligatorio (In conformità ai principi di cui all’art. 4, comma 3, lettere i), g) e h) della legge 15 marzo 1997, n. 59 e a quanto disposto dall’art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 469/1997).
D.4. Infine l’art. 6 delle legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) che è applicabile ratione temporis, recita <<Art. 6. (Servizi per l‘inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati “uffici competenti”, provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all’attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l’inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all’avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all’attuazione del collocamento mirato.
2 . All’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “maggiormente rappresentative” sono sostituite dalle seguenti: “comparativamente più rappresentative”;
b) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “Nell’ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico—legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1”.
D.5. Detta disposizione, ossia l’art, 6 secondo comma lettera b) sopra riportato, dimostra, senza ombra di dubbio, che alla provincia sono attribuiti anche i compiti di verifica delle condizioni sanitarie prescritte per l’inserimento nelle liste del collocamento obbligatorio, altrimenti non vi sarebbe stata ragione di prevedere, all’interno dell’organismo provinciale deputato, un comitato tecnico di esperti nella materia della inabilità che devono espressamente valutare le residue capacità lavorative degli interessati.
Il primo motivo di ricorso è quindi infondato, essendo peraltro ininfluenti le normative richiamate che fanno riferimento ad altra materia, ossia alla disciplina delle prestazioni ricollegate all’invalidità civile.
Inammissibile è invece il secondo motivo, nella parte in cui si fa questione di impossibilità di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio perché la O. non risulterebbe disoccupate. Si tratta infatti di questione di fatto che non è stata sollevata nei gradi di merito, ma per la prima volta in questa sede. Inoltre la condanna alle spese del grado d‘appello non può che essere confermata, stante la soccombenza della Provincia.
Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate, a favore della O. in euro tremilacinquecento per compensi professionali e quaranta per esborsi, oltre Iva e CPA ed a favore del Ministero dell’Economia in euro duemila per compensi professionali e quaranta per esborsi con accessori di legge.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2012.

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