Cassazione 15

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 

sentenza 4 novembre 2015, n. 22513

Svolgimento del processo

In data 4/8/1998 la società Associazione sportiva Roma s.p.a. stipulò due contratti, rispettivamente col calciatore argentino B.G.J. , di durata quinquennale, e con il Club di provenienza del medesimo, vale a dire l’Atletico Lanus, nel quale fu espressamente previsto che l’accordo d’acquisto e la vendita del transfer internazionale del calciatore era subordinato alla prova documentale che quest’ultimo avesse la nazionalità italiana.

A seguito del coinvolgimento del calciatore in una vicenda penale, dalla quale era emersa la falsità dei documenti attestanti la sua cittadinanza italiana, la società sportiva romana decise di non ammetterlo agli allenamenti e di non retribuirlo.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Roma, al quale il B. ricorse per il risarcimento dei danni, respinse la domanda e, nel contempo, dichiarò la propria incompetenza per materia in merito alla domanda riconvenzionale della società sportiva, tesa alla dichiarazione di nullità del contratto intercorso col Club sportivo argentino.

Con sentenza pubblicata il 4/2/2009 la Corte d’appello di Roma – sezione lavoro rigettò l’impugnazione del B. dopo aver rilevato che se, per un verso, non poteva porsi in dubbio l’autonomia dei due contratti, d’altro canto, era pur vero che gli stessi erano collegati tra loro, unico essendo l’interesse perseguito dai contraenti, sia pure attraverso la pluralità dei contratti, per cui non essendosi avverata la condizione sospensiva del possesso della cittadinanza italiana, prevista dal contratto intercorso tra le due associazioni sportive, nel quale risultava anche la firma del calciatore professionista, un tale vizio era destinato a riverberare i suoi effetti sul contratto stipulato da quest’ultimo con la società sportiva romana. Tale soluzione consentiva alla Corte territoriale di non pronunziarsi sull’appello incidentale condizionato proposto dalla società sportiva romana.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il B. con quattro motivi.

Resiste con controricorso la A.S. Roma s.p.a. che propone ricorso incidentale condizionato, affidato a cinque motivi, e deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello condizionato ai sensi dell’art. 335 c.p.c.

1. Col primo motivo il ricorrente in via principale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1362, 1366, 1372, 1419 e 2112 c.c., nonché dell’art. 1 e dell’art. 4 della legge 23/371981 n. 91, oltre che la motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, vale a dire il collegamento negoziale tra il contratto di cessione del “transfer” internazionale e il contratto di lavoro subordinato.

Il ricorrente censura, in pratica, il ravvisato collegamento tra l’accordo di compravendita del transfer internazionale di calciatore intervenuto tra la A.S. Roma S.p.A. e il Club Atletico Lanus ed il contratto per prestazione sportiva professionale da lui stipulato in data 4 agosto 1998 con la A.S. Roma S.p.A. e sostiene che tali rapporti erano tra loro autonomi e distinti, sia dal punto di vista soggettivo che di contenuto.

A conclusione del motivo è formulato il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se e in che senso il contratto di lavoro subordinato del calciatore professionista ricorrente con la società sportiva resistente, regolato dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, sia inderogabile e non possa essere condizionato o collegato volontariamente dalle parti al contratto di cessione del transfer internazionale concluso tra A.S. Roma s.p.a. e Atletico Lanus ai fini del tesseramento con la Federazione Italiana Giuoco Calcio

2. Col secondo motivo è lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1353, 1354, 1428 e 1431 c.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, cioè la mancata prova della nazionalità italiana quale causa d’inefficacia o d’invalidità del contratto.

Il ricorrente censura la parte della decisione in cui, dopo che si è dato atto del collegamento contrattuale tra accordo di cessione del cartellino federale e contratto di lavoro sportivo del calciatore, si è affermato che solo l’avverarsi della condizione sospensiva cui era sottoposto il primo negozio avrebbe consentito di utilizzare in campionato il B. come giocatore di cittadinanza italiana. Al riguardo quest’ultimo fa osservare che inizialmente aveva disputato l’intero campionato 1998/1999 con l’Associazione Sportiva Roma S.p.A., prima di essere mandato a giocare all’estero durante le stagioni agonistiche 1999/2000 e 2000/2001, per essere poi licenziato nell’estate del 2001. Aggiunge il ricorrente che al momento della conclusione del contratto sussisteva la sua buona fede in ordine alla convinzione di aver diritto al possesso della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla falsità materiale dei documenti non ritenuti validi in sede amministrativa, in quanto tale falsità era dipesa solo dalla volontà dei suoi procuratori sportivi.

A conclusione del motivo il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se e in che senso la condizione e/o l’errore del possesso della cittadinanza italiana da parte del calciatore professionista ricorrente non possa costituire motivo di inefficacia e/o invalidità del contratto di lavoro subordinato sportivo inter partes stipulato e regolato dalla legge 23 marzo 1981, n. 91“.

3. Col terzo motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c. in merito all’ammissibilità dei motivi d’appello riguardanti la nullità o l’illegittimità o l’inefficacia o l’inopponibilità della condizione della cittadinanza italiana nel contratto di lavoro subordinato sportivo.

Il ricorrente si riferisce ai motivi d’appello, ritenuti nuovi dalla Corte di merito, coi quali aveva inteso far valere la violazione del principio di non discriminazione in conseguenza dell’inserimento nel contratto intercorso tra le due società sportive della condizione del possesso della cittadinanza italiana. Si assume, invero, che non si trattava di motivi nuovi, bensì integrativi delle prospettazioni giuridiche difensive già sottoposte al vaglio del giudicante.

Si chiede, quindi, di accertare quanto segue: “Dica la Corte se e in che senso le questioni relative alla validità del contratto di lavoro subordinato sportivo di cui è controversia e della nullità della clausola riguardante il possesso della nazionalità italiana ad esso applicata siano ammissibili nel presente giudizio in applicazione di nuove norme giuridiche o di nuova qualificazione giuridica del rapporto e, in ogni caso, possano integrare mere allegazioni difensive volte a sollecitare il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità stessa”.

4. Col quarto motivo è denunziata la violazione del principio di inderogabilità del contratto di lavoro subordinato sportivo (art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91) e di quello della non discriminazione per ragioni di nazionalità (art. 12, già art. 6 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203; art. 2, comma 2, del patto internazionale sui diritti civili e politici, reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977 n. 881; art. 43 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; art. 2 e 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 – attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica), nonché dell’art. 1418 c.c. per nullità o illegittimità od inefficacia o inopponibilità della condizione della cittadinanza italiana nel contratto di lavoro subordinato sportivo.

È, altresì, segnalata l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, vale a dire la nazionalità italiana quale condizione d’efficacia e/o di validità del contratto di lavoro subordinato sportivo.

Si assume, in concreto, che ai sensi dell’art. 4 della legge n. 91/1981 il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con stipula di un contratto in forma scritta tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, conformemente all’accordo stipulato ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate, e che le eventuali deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipico. Si richiamano, altresì, la norma di cui all’art. 2 dell’accordo collettivo, per effetto della quale sono nulli i patti limitativi della libertà professionale del calciatore, e quella dell’art. 4 dello stesso accordo, in base alla quale le pattuizioni non risultanti dai contratti o dagli accordi depositati per l’approvazione sono vietate e non trovano tutela nel nostro ordinamento.

Viene, di conseguenza, posto il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se e in che senso, in materia di contratto di lavoro subordinato sportivo regolato dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, l’applicazione della condizione del possesso della cittadinanza italiana al contratto di lavoro subordinato sportivo stipulato il 4 agosto 1998 dal calciatore professionista B.G.J. con l’A.S. Roma s.p.a. sia illegittima, nulla, inefficace e/o in opponibile per violazione dei principi di inderogabilità e non patrimonialità della prestazione lavorativa sportiva (art. 4 della legge 23 marzo 1981 n. 91), nonché per violazione del principio di non discriminazione per ragioni di nazionalità (art. 12, già art. 6 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203; art. 2, comma secondo, del patto internazionale sui diritti civili e politici, reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977 n. 881; art. 43 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; art. 2 e 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 – attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica)”.

A. Col primo motivo del ricorso incidentale condizionato la società A.S. Roma S.p.A. deduce l’omessa e/o insufficiente pronunzia sulla questione della nullità del contratto principale di cessione del “transfer” internazionale ex art. 1354, comma 2, cod. civ., del suo collegamento col contratto accessorio e della conseguente nullità del secondo contratto.

Attraverso tale censura la difesa della società evidenzia che nell’ambito di un’unica operazione commerciale risalente al mese di agosto del 1998, del valore complessivo di circa 40 miliardi di lire di quell’epoca, e al fine di assicurarsi le prestazioni sportive del B. dovette concludere, dapprima, il contratto, sottoscritto anche dal calciatore, di acquisto di “transfer” internazionale con il Club argentino Lanus e, successivamente, dovette stipulare il contratto col calciatore. Le due società sportive, aggiunge la difesa della ricorrente in via incidentale, sottoposero l’efficacia del primo contratto al verificarsi della condizione sospensiva costituita dalla dimostrazione, per prova documentale, del diritto alla cittadinanza italiana da parte del calciatore, ma tale condizione non si verificò, stante la falsità dei documenti prodotti dalla controparte, per cui l’inefficacia del primo contratto di cessione del “transfer” internazionale era destinata a ripercuotersi, dato il predetto collegamento negoziale, su quello accessorio stipulato col B. .

B. Con la seconda censura, dedotta per vizio di motivazione in relazione alla eccepita invalidità, nel giudizio d’appello, di entrambi i contratti per dolo ex art. 1439 c.c., si fa rilevare che, in forza della predetta clausola condizionale, l’unico motivo che indusse la società sportiva romana a realizzare, attraverso la stipulazione dei due contratti summenzionati, la descritta operazione economica era rappresentato dalla possibilità di disporre del calciatore B. come cittadino italiano. Invece, il calciatore ed i suoi rappresentanti, non esitarono, dapprima, ad indurre in errore la società sportiva di Roma, facendole credere che il B. avesse la cittadinanza italiana, per realizzare, successivamente, una documentazione falsa, al fine di attestare il diritto del calciatore alla predetta cittadinanza e, quindi, ad indurla a considerare come avvenuta la predetta condizione. Pertanto, essendo stato carpito il consenso della società con condotta fraudolenta, riferibile direttamente al calciatore quale controparte contrattuale, il quale si era avvalso dell’opera di soggetti da lui incaricati, ne scaturiva l’invalidità dei due contratti tra loro collegati, senza che fosse necessario il riferimento alla norma di cui all’art. 1439 c.c., comma 2, disciplinante il dolo del terzo.

C. Col terzo motivo del ricorso incidentale è denunziata l’omessa e/o insufficiente pronunzia sulla configurabilità di un “aliud pro alio” (appartenenza del giocatore al genere dei calciatori extracomunitari, diverso da quello pattuito di calciatore comunitario, in quanto italiano) in relazione al contratto trilaterale di cessione del diritto alle prestazioni sportive o di transfer internazionale, per mancanza, nel calciatore, dell’essenziale requisito della cittadinanza italiana, con la conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto principale e di risarcimento del danno, oltre che del contratto accessorio collegato al primo.

D. Col quarto motivo del ricorso incidentale, proposto per vizio di motivazione inerente al difetto del presupposto oggettivo del contratto, la difesa della società sostiene che anche nell’ipotesi in cui non si volesse configurare l’ipotesi del predetto collegamento tra contratti è, comunque, innegabile che le parti si erano determinate alla loro stipulazione tenendo ben presente la situazione di diritto costituita dallo status di cittadino italiano di calciatore, che rappresentava il presupposto oggettivo dell’intera negoziazione.

E. Col quinto motivo la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per omessa o insufficiente motivazione in relazione al fatto che, qualora la Corte di merito avesse ritenuto valido il contratto in questione, la stessa avrebbe dovuto, comunque, dichiarare la risoluzione del contratto per grave e constatato inadempimento del calciatore, il quale in sede disciplinare aveva riportato la sanzione definitiva della squalifica fino al 31.3.2002, per cui fino a tale data la società era stata impossibilitata ad avvalersi delle sue prestazioni sportive. Osserva la Corte che i motivi del ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.

Preliminarmente si rileva che la questione della controversia va esaminata nei limiti e nei termini in cui è stata affrontata dalla Corte d’appello, in quanto tutte le numerose questioni sollevate col ricorso principale non risultano – contro il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione – essere state avanzate sin dal primo grado. Invero, il ricorrente calciatore non ha allegato al ricorso per cassazione né quello di primo grado, né il decreto ingiuntivo nella sua integrità, il cui conseguente giudizio di opposizione è stato unito al primo, né il ricorso in appello nella sua interezza.

1. Orbene, così delineato il “thema decidendum” il ricorso principale va rigettato, anche se la motivazione della sentenza impugnata va in parte modificata nell’esercizio dei poteri correttivi riconosciuti a questa Corte di Cassazione ai sensi del disposto dell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c..

2. Va premesso che è corretta la ricostruzione giuridica dell’intera operazione eseguita dalla Corte territoriale in termini di collegamento negoziale sia genetico che funzionale tra il contratto di cessione del “transfer” internazionale, intercorso tra le due società sportive di differenti continenti, e quello accessorio intervenuto tra la società sportiva romana ed il calciatore professionista, il quale aveva pure firmato il primo accordo.

2.1. Va al riguardo rilevato come autorevole dottrina, nel differenziare il contratto misto dal collegamento negoziale, rileva che in questa ultima figura non c’è un unico contratto, ma una pluralità coordinata di contratti, che conservano ciascuno una propria causa, anche se nel loro insieme mirano ad attuare una unitaria operazione negoziale, per cui il criterio distintivo non è quello formale (unità o pluralità di documenti contrattuali, perché un unico contratto può risultare da più testi documentali, e per contro, un unico testo può riunire più contratti), ma quello sostanziale, perché è dato dalla unità o dalla pluralità di cause.

2.2. Nella fattispecie scrutinata correttamente, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto che tra i due contratti in esame vi fosse un coordinamento logico-funzionale in quanto dalle risultanze processuali – correttamente accertate e valutate – è risultato che al primo contratto riguardante la compravendita del transfer internazionale del calciatore argentino B. era seguito un altro autonomo contratto tra il suddetto calciatore e la società sportiva romana, avente ad oggetto la stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata quinquennale tra detta società e lo sportivo professionista. Il tutto in attuazione di un’operazione di natura sicuramente economica anche in ragione dell’ingente corrispettivo concordato tra la s.p.a. Roma ed il giocatore (circa 40 miliardi) per le pattuite prestazioni agonistiche nei campionati nazionali di calcio.

3. Orbene, i motivi del ricorso devono ritenersi privi di giuridico fondamento al di là della pur assorbente considerazione della inammissibilità di molte delle censure mosse alla impugnata sentenza per non essere stato fatto, come in precedenza ricordato, in violazione del principio dell’autosufficienza, alcun riferimento alla tempestività e ritualità della loro proposizione per quanto attiene alla interpretazione da parte dei giudici d’appello dei due contratti, nonché del riconoscimento del collegamento negoziale.

4. L’esigenza di un ordinato iter argomentativo induce ad evidenziare come la finalità perseguita attraverso detto collegamento porti alla dichiarazione della illegittimità dell’intera operazione perseguita perché la invalidità del contratto sul transfer internazionale tra il Club di provenienza del B. e la società sportiva è destinata a rendere invalido – è necessario ribadirlo – pure il secondo contratto per risultare violate norme inderogabili di un ordinamento complesso come quello sportivo, che è caratterizzato da una normativa a più livelli.

4.1. È opinione universalmente condivisa che sussiste una incidenza diretta del diritto sovranazionale nella regolamentazione della materia in esame, dovendosi applicare in tutti i Paesi dell’Unione Europea, per quanto attiene all’esercizio dell’attività sportiva, il Trattato e le direttive Europee sulla circolazione delle persone e dei servizi, sicché devono reputarsi inapplicabili anche nel nostro Paese normative o prassi volte ad escludere giocatori stranieri dalle competizioni sportive (cfr. al riguardo la nota sentenza della Corte di giustizia CE 15 dicembre 1995 in causa 415/1993, Bosman).

4.2. Si è poi osservato, su un distinto versante, come l’autonomia dell’ordinamento sportivo, nel quadro della c.d. teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, non possa comunque derogare ai fondamentali principi di ordine pubblico, desumibili dalla Carta Costituzionale, nonché dagli accordi internazionali attinenti alla libertà, all’uguaglianza ed al rispetto delle origini etniche e nazionali che esprimono valori di fondo.

5. È stato però osservato in dottrina che la articolata normativa Europea sulla libertà di circolazione delle persone e dei servizi – cui si richiama a più riprese il ricorrente principale – non risulta applicabile nella risoluzione di problematiche di natura prettamente economiche seppure correlate all’esercizio dell’attività agonistica ed alle competizioni sportive, evidenziandosi al riguardo come il fenomeno sportivo abbia finito per assumere sul piano sociale una sempre più accentuata valenza economica, tanto più che già da tempo si è da più parti rimarcato come le norme federali, se limitative della circolazione di sportivi professionisti possono – specie nelle discipline più seguite come il calcio – incidere sul mercato tra Paesi diversi ed in particolare sulla libertà degli scambi degli atleti, con possibile violazione delle regole sulla concorrenza fissate dagli articoli 85 e 86 del Trattato.

5.1. Considerazioni, queste ultime, che hanno portato a concludere che le attività economiche di ogni tipo e, quindi, anche quelle sportive, devono essere assoggettate ad una identica e comune normativa, che non coincide – è bene ribadirlo ancora una volta – con quella richiamata dal ricorrente, inapplicabile al caso di specie stante le finalità prettamente economiche perseguite con la vendita del “transfer” internazionale da parte del Club argentino, sicché in relazione a quest’ultimo negozio non appare, come è stato già detto, conferente la normativa Europea chiamata a supporto dei motivi del ricorso principale.

6. Le argomentazioni svolte forniscono ora le coordinate per confermare, seppure con le opportune specificazioni motivazionali, la sentenza impugnata, in quanto nell’iter formativo dei due contratti in oggetto vengono nel caso di specie a mancare i presupposti necessari per la loro validità, essendo state violate norme imperative riguardanti la forma e la causa degli stessi.

6.1. È noto che le società sportive per stipulare con gli atleti professionisti validi contratti devono risultare affiliate ai sensi dell’art. 10 della legge 23 marzo 1981 n. 91 alle Federazioni nazionali, che sono associazioni di diritto privato e come tali svolgono la maggior parte della loro attività come ogni altro soggetto privato, anche se divengono organi con rilevanza pubblica del CONI nei casi in cui, per perseguire propri scopi svolgono attività e funzioni coincidenti con gli interessi della collettività perseguiti dal CONI medesimo (cfr. per la doppia natura delle Federazioni nazionali ex plurimis: Cass. Sez. Un., ord. 31 luglio 2012 n. 13610; Cass. 3 dicembre 2010 n. 24646 cui va aggiunta, seppure in tempi risalenti, Cass. Sez. Un. 9 maggio 1984 n. 3091, che ha qualificato organo del CONI la Federazione Italiana in una fattispecie in cui ha negato – in applicazione delle proprie norme regolamentari – il tesseramento di un giocatore proveniente da altro Paese e non ha ratificato il contratto di lavoro sportivo di detto giocatore con una società italiana, per la ragione fondante che la suddetta Federazione aveva agito per perseguire esigenze coincidenti con quelle del CONI).

6.2. Per quanto ora detto la domanda del ricorrente volta ad ottenere l’adempimento del contratto di lavoro sportivo e la condanna della società romana al pagamento degli emolumenti oggetto di specifiche pattuizioni non può trovare riconoscimento.

6.3. Ed invero nella successione dei due contratti in esame assume un decisivo rilievo causale il possesso della cittadinanza italiana del calciatore, perché si configura come condizione necessaria per la piena utilizzazione delle sue prestazioni agonistiche da parte della società calcistica romana.

6.4. La provata inesistenza di tale possesso si traduce quindi – come ha sul punto correttamente statuito il giudice d’appello – in una causa di invalidità del primo contratto con una consequenziale ricaduta di analoga portata sul secondo negozio, anche in ragione della violazione delle norme regolamentari della Federazione per finalità comune a quelle del CONI perché volte a garantire interessi della intera collettività, quali quelli al trasparente esercizio dello sport anche sul versante degli interessi economici coinvolti.

6.5. In questa ottica trovano un giustificato fondamento la normativa regolante la stipula dei contratti di lavoro sportivo e di quelli di cessione degli atleti e, su un distinto piano, la devoluzione alle Federazioni di un potere di controllo sulle società che si estende sino al loro bilancio per effetto delle prescrizioni dettate dal già citato art. 4 della legge n. 91, che richiede la forma scritta “ad substantiam” per i contratti di lavoro subordinato dei professionisti sportivi e la loro approvazione da parte delle Federazioni Nazionali (cfr. al riguardo Cass. 12 ottobre 1999 n. 11462, secondo cui l’approvazione a fine di controllo da parte della Federazione Nazionale del contratto di lavoro subordinato sportivo – predisposto conformemente all’accordo stipulato dalla Federazione e dai rappresentanti delle categorie interessate – costituisce una “condicio iuris” che condiziona la fattispecie contrattuale e, quindi, la produzione degli effetti voluti dalle parti, sicché in sua mancanza è negata qualsiasi efficacia al vincolo contrattuale ed in termini analoghi – per quanto attiene sempre alla funzione di controllo che svolge l’approvazione della Federazione sportiva nazionale cfr. Cass. 23 aprile 1998 n. 4207, che dopo aver precisato che la suddetta approvazione opera sul piano civilistico come condizione sospensiva con efficacia retroattiva in caso di suo accadimento, ha però negato la iscrizione in bilancio di incrementi retributivi riconosciuti in sede contrattuale allo sportivo nel caso di verificazione di un utile di bilancio societario, evidenziando al riguardo come la iscrizione in bilancio presupponga la certezza della posta attiva, nel caso di specie mancante durante la pendenza della condizione).

7. Per concludere il ricorso principale va rigettato perché privo di fondamento, anche perché non ha censurato la sentenza impugnata con doglianze idonee a dimostrare, contrariamente a quanto in detta sentenza asserito, la ritualtà e la legittimità dell’intera procedura che ha portato alla conclusione del contratto, di cui il lavoratore sportivo ha in questa sede rivendicato l’adempimento.

8. Il rigetto del ricorso principale porta all’assorbimento di quello incidentale spiegato solo in via condizionata.

9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente principale e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 8000,00 per compensi professionali e di Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

 

 

 

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