Giustificata la sanzione disciplinare del rimprovero scritto per il lavoratore che comunica la sua assenza dopo oltre un’ora dall’orario di entrata
Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 25 maggio 2016, n. 10833
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12425-2013 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DEL DEMANIO E.P.E., P.I. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS);
– intimato –
sul ricorso 12428-2013 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), gia’ elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DEL DEMANIO E.P.E. P.I. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. (OMISSIS);
– intimato –
sul ricorso 12432-2013 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), gia’ elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DEL DEMANIO E.P.E. P.I. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. (OMISSIS);
– intimato –
sul ricorso 12530-2013 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), gia’ elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DEL DEMANIO E.P.E. P.I. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. (OMISSIS);
– intimato –
sul ricorso 12532-2013 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), gia’ elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DEL DEMANIO E.P.E. P.I. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. (OMISSIS);
– intimato –
sul ricorso 12619-2013 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), gia’ elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DEL DEMANIO E.P.E. P.I. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. (OMISSIS);
– intimato –
sul ricorso 12624-2013 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), gia’ elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DEL DEMANIO E.P.E. P.I. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. (OMISSIS);
– intimato –
sul ricorso 12627-2013 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), gia’ elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DEL DEMANIO E.P.E. P.I. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. (OMISSIS);
– intimato –
sul ricorso 18547-2013 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), gia’ elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
MEF – MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia, in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
AGENZIA DEL DEMANIO E.P.E. P.I. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4761/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/06/2012 R.G.N. 7184/2008 (per il ricorso n. 12425/2013);
avverso la sentenza n. 4766/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/06/2012 R.G.N. 7198/2008 (per il ricorso n. 12428/2013);
avverso la sentenza n. 4788/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/06/2012 R.G.N. 7196/2008 (per il ricorso n. 12432/2013);
avverso la sentenza n. 4765/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/06/2012 R.G.N. 7190/2008 (per il ricorso n. 12530/2013);
avverso la sentenza n. 4764/2012 della CORTE di D’APPELLO ROMA, depositata il 23/06/2012 R.G.N. 7188/2008 (per il ricorso n. 12532/2013);
avverso la sentenza n. 8150/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/10/2012 R.G.N. 7191/2008 (per il ricorso n. 12619/2013);
avverso la sentenza n. 4760/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/06/2012 R.G.N. 7178/2008 (per il ricorso n. 12624/2013);
avverso la sentenza n. 8148/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/10/2012 R.G.N. 7177/2008 (per il ricorso n. 12627/2013);
avverso la sentenza n. 8149/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/10/2012 R.G.N. 7182/2008 (per il ricorso n. 18547/2013);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per inammissibilita’, in subordine rigetto.
FATTO
Con nove distinte sentenze, rese il 23.6.2012 e il 31.10.2012, la Corte d’appello di Roma confermava altrettante statuizioni con cui il locale Tribunale aveva rigettato le impugnative proposte da (OMISSIS) nei confronti di nove sanzioni disciplinari conservative comminategli dall’Agenzia del demanio tra l’agosto 2005 e il febbraio 2006.
La Corte territoriale, in particolare, riteneva che il lavoratore, gia’ dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, doveva considerarsi definitivamente incardinato alle dipendenze dell’Agenzia del Demanio, non avendo esercitato tempestivamente l’opzione di cui al Decreto Legislativo n. 173 del 2003, articolo 3, comma 5; proseguiva quindi affermando che ai dipendenti dell’Agenzia del demanio, trattandosi di ente pubblico economico, non si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico n. 165 del 2001 (e in specie quelle concernenti i procedimenti disciplinari) e, nel merito, rigettava tutte le censure concernenti la tempestivita’ e la fondatezza degli addebiti, condannando il lavoratore alla rifusione delle spese.
Per la cassazione di tutte le pronunce ricorre (OMISSIS) con distinti ricorsi articolati in plurimi motivi, alcuni dei quali illustrati con memoria. L’Agenzia del Demanio ha resistito con distinti controricorsi, a conclusione dei quali ha chiesto la condanna del ricorrente ex articolo 385 c.p.c. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e’ rimasto intimato in sette delle nove controversie. Le cause sono state riunite con ordinanza pronunciata all’udienza pubblica.
DIRITTO
Per una migliore intelligenza delle argomentazioni che seguono, e’ opportuno premettere che tutti i ricorsi avverso le sentenze della Corte d’appello di Roma contengono un primo insieme di motivi volti a contestare le statuizioni di merito nella parte in cui hanno accertato che il ricorrente dovesse considerarsi a tutti gli effetti dipendente dell’Agenzia del Demanio (invece che del Ministero dell’Economia e delle Finanze) e che nei suoi confronti non potessero trovare applicazione le garanzie previste dal Testo Unico n. 165 del 2001, articolo 55 e ss..
Piu’ in particolare, il ricorrente lamenta anzitutto violazione e falsa applicazione degli articoli 25 e 97 Cost., 112 e 324 c.p.c., articolo 2909 c.c., Testo Unico n. 165 del 2001, articoli 55 e 66, e L. n. 241 del 1990, articolo 21-septies, per avere la Corte territoriale ritenuto l’irrilevanza, ai fini dell’accertamento della natura pubblica del suo rapporto di lavoro, della sentenza del Tribunale di Roma emessa il 15.3.2006 (e in parte qua passata in cosa giudicata), che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a risarcirgli i danni patiti fino alla data della pronuncia in conseguenza del demansionamento di cui egli era stato vittima, sull’incontestato presupposto che, all’epoca dei fatti dedotti in quel giudizio, egli fosse dipendente del Ministero odierno intimato; deduce poi, fra le altre, violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 300 del 1999, articolo 74, comma 1, e del Decreto Legislativo n. 173 del 2003, articolo 3, comma 5, per avere la Corte di merito sostenuto che la decadenza dalla stipula del contratto relativo all’incarico dirigenziale che gli era stato proposto in esito alla procedura concorsuale per 999 posti di dirigente presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il mancato esercizio dell’opzione per la permanenza nei ruoli della pubblica amministrazione o delle altre agenzie fiscali avessero comportato il suo definitivo incardinamento, con l’originaria qualifica di funzionario, alle dipendenze dell’Agenzia del Demanio; da ultimo, si duole, ex aliis, della violazione del Testo Unico n. 165 del 2001, articolo 55, per non avere la Corte di merito ritenuto l’incompetenza assoluta dell’organo che aveva provveduto a irrogargli le sanzioni disciplinari.
Le anzidette doglianze possono essere esaminate congiuntamente, in considerazione della loro intima connessione, e non meritano accoglimento.
Va anzitutto rilevata l’inammissibilita’ delle censure che poggiano sul giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma emessa il 15.3.2006, che ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a risarcire al ricorrente i danni patiti fino alla data della pronuncia in conseguenza del demansionamento patito. Nel giudizio di legittimita’, infatti, il principio della rilevabilita’ del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, onde la parte ricorrente che deduca l’esistenza di un giudicato deve, a pena d’inammissibilita’ del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa (cfr. Cass. n. 2617 del 2015), ovvero indicare specificamente il luogo del fascicolo di ufficio o del fascicolo di parte in cui essa e’ reperibile. E tanto non rinvenendosi in alcuno dei ricorsi, le censure vanno ritenute inammissibili per violazione dell’articolo 366 c.p.c., nn. 4 e 6.
Sono invece infondate le censure rivolte nei riguardi dell’accertamento relativo al definitivo incardinamento del ricorrente alle dipendenze dell’Agenzia del Demanio, con l’originaria qualifica di funzionario.
Va premesso, al riguardo, che la Corte di merito ha accertato, in punto di fatto, che il ricorrente era stato assegnato presso l’Agenzia del Demanio in virtu’ del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2000, che nel collocare tutto il personale dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze in un ruolo speciale provvisorio, lo aveva raggruppato per sezioni, attribuendo a ciascuna sezione una destinazione provvisoria presso i nuovi uffici del ministero o presso le agenzie fiscali: piu’ precisamente, la Corte ha accertato che il ricorrente, a seguito della utile partecipazione alla selezione concorsuale per 999 posti di dirigente, era stato incluso, nelle more della stipula del contratto individuale, in un apposita sezione (denominata 1/F) del ruolo del Ministero, continuando tuttavia a prestare servizio presso l’Agenzia medesima.
Parimenti accertato in fatto deve ritenersi che il ricorrente ebbe successivamente a rifiutare la sottoscrizione del contratto accessivo all’incarico dirigenziale che gli era stato proposto, decadendo con cio’ definitivamente dalla possibilita’ di farlo in futuro; ed e’ appena in caso di rilevare che la censura di novita’ e inammissibilita’ della prospettazione, formulata al riguardo dal ricorrente in riferimento all’articolo 437 c.p.c. per avere la Corte dato ingresso in giudizio al decreto del 21.10.2002 con cui il ministro dell’Economia e delle Finanze lo dichiarava decaduto dalla stipula del contratto, appare viziata sotto il profilo dell’autosufficienza ex articolo 366 c.p.c., nn. 4 e 6, non essendo riprodotti in ricorso gli atti introduttivi del giudizio di primo grado, necessari per l’individuazione dell’originario thema decidendum, ne’ essendo indicato specificamente in quale parte del fascicolo di ufficio o del fascicolo di parte essi sarebbero reperibili.
Cio’ posto, affatto corretta deve ritenersi l’affermazione della Corte di merito secondo cui il Decreto Legislativo n. 173 del 2003, articolo 3, comma 5, nel prevedere che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore “il personale in servizio presso l’Agenzia del Demanio puo’ optare per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione”, si riferiva a tutto il personale in servizio presso l’Agenzia, ivi compreso quello che vi si trovava in regime di assegnazione provvisoria: giusta la ricostruzione in fatto della sentenza impugnata, deve anzi ritenersi che alla data dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 173 del 2003, articolo 3, comma 5, tutto il personale in servizio presso l’Agenzia del Demanio vi operasse in ragione dell’assegnazione provvisoria di cui al Decreto Ministeriale 28 dicembre 2000, cit.; ne’ puo’ il ricorrente dolersi dell’assenza di un provvedimento formale di cessazione del rapporto di pubblico impiego, dal momento che la valenza dell’articolo 3, comma 5, cit., consisteva proprio prevedere un meccanismo idoneo ad attribuire efficacia definitiva all’assegnazione provvisoria attuata con il citato decreto ministeriale, correlando la definitivita’ dell’assegnazione al mancato esercizio, da parte del singolo dipendente, dell’opzione per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra amministrazione e riportando, in ultima analisi, la cessazione del rapporto di impiego alla volonta’ stessa del pubblico dipendente.
Egualmente infondate sono le censure volte a inficiare la valutazione di merito concernente la correttezza dei procedimenti disciplinari in esito ai quali sono state irrogate le sanzioni impugnate per non essere stati applicati il Testo Unico n. 165 del 2001, articolo 55 e ss.: e’ sufficiente al riguardo osservare che il Decreto Legislativo n. 300 del 1999, articolo 1, comma 1 per come modificato dal Decreto Legislativo n. 176 del 2003, articolo 1, comma 1, lettera f), ha attribuito all’Agenzia del Demanio natura di ente pubblico economico, con cio’ escludendola dal novero delle amministrazioni pubbliche di cui al Testo Unico n. 165 del 2001, articolo 1, comma 2, e il Decreto Legislativo n. 176 del 2003, articolo 3, comma 5, ha previsto che le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 300 del 1999, articolo 71, comma 1, che aveva esteso al personale delle agenzie fiscali le norme del Decreto Legislativo n. 29 del 1993 (poi trasfuse nel Testo Unico n. 165 del 2001), cessassero di avere efficacia alla data della stipulazione del relativo contratto collettivo di lavoro, notoriamente intervenuta a decorrere dal 1.10.2004. E poiche’ le sanzioni per cui e’ causa sono state comminate in relazione a fatti commessi dopo l’entrata in vigore delle norme citate, le sentenze impugnate resistono alle doglianze formulate da parte ricorrente.
Procedendo quindi nella disamina dei motivi dei ricorsi, un secondo insieme di censure concerne la correttezza della procedura disciplinare concretamente seguita dall’Agenzia del Demanio: il ricorrente, infatti, deduce fra le altre violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 St. lav. e dell’articolo 57 CCNL per i dipendenti dell’Agenzia del Demanio, per avere la Corte territoriale ritenuto che le contestazioni fossero tempestive e altresi’ per averle ritenute legittime nonostante difettassero dell’indicazione del termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentare le sue discolpe.
Anche tali doglianze sono infondate.
Con riguardo alle censure concernenti il difetto di tempestivita’ delle contestazioni, questa Corte di legittimita’ ha da tempo posto il principio secondo cui il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo piu’ o meno lungo in funzione della complessita’ propri dell’accertamento e della valutazione dei fatti, e non potendo ritorcersi a danno del datore di lavoro l’affidamento riposto nella correttezza del dipendente o equipararsi alla conoscenza effettiva la mera possibilita’ di conoscenza dell’illecito o ancora supporsi una tolleranza dell’azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente, fermo restando che la valutazione della tempestivita’ della contestazione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato (cfr. tra le piu’ recenti Cass. n. 5546 del 2010). E poiche’ nella specie la Corte di merito ha adeguatamente motivato il proprio convincimento in relazione a tutte le contestazioni oggetto del contendere, valorizzando i ragionevoli tempi tecnici necessari allo svolgimento delle indagini e alla valutazione dei loro risultati in una struttura complessa e articolata quale l’Agenzia del Demanio, le censure di parte ricorrente vanno senz’altro disattese.
Circa le censure concernenti la mancata indicazione del termine a discolpa, e’ invece appena il caso di osservare che la Corte territoriale ha interpretato il richiamo all’articolo 57 CCNL, esplicitamente contenuto nelle contestazioni disciplinari inoltrate al ricorrente, come indicativo della volonta’ datoriale di assegnare per le discolpe il termine ivi indicato (e analogo a quello previsto dall’articolo 7 St. lav.) di cinque giorni. E poiche’ in tema di interpretazione del contratto e in genere degli atti unilaterali inter vivos aventi natura negoziale, il controllo di legittimita’ concerne solo la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e della coerenza e logicita’ della motivazione addotta, con conseguente inammissibilita’ di ogni critica alla ricostruzione della volonta’ negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr. da ult. Cass. n. 2465 del 2015 e, con specifico riferimento alla contestazione di un addebito disciplinare, Cass. n. 3407 del 1982), deve in specie rilevarsi che, qualora il ricorrente avesse voluto criticare l’interpretazione delle lettere di contestazione fatta propria dalla Corte territoriale, avrebbe dovuto censurarne la motivazione o sotto il profilo della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, indicando specificamente in che modo la ricostruzione della volonta’ ivi compiuta si fosse posta in violazione dei precetti di cui all’articolo 1362 c.c. e ss., ovvero per vizio di motivazione, indicando anche qui specificamente quali omissioni, insufficienze o contraddittorieta’ ne inficiassero l’accertamento di fatto: la ricostruzione della volonta’ negoziale e’ infatti opera del giudice di merito e non e’ possibile richiedere in sede di legittimita’ una nuova valutazione dell’attivita’ negoziale oppure contrapporre un’altra interpretazione della medesima rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito (cfr. fra le tante Cass. n. 13399 del 2005).
Vengono infine in rilievo i motivi addotti dal ricorrente a sostegno delle proprie censure nei confronti dell’accertamento della fondatezza degli addebiti mossi e della proporzionalita’ delle sanzioni comminategli.
Va premesso, al riguardo, che il Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 (conv. con L. n. 134 del 2012), modificando l’articolo 360 c.p.c., n. 5 nel senso di rendere denunciabile per cassazione solo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ha implicitamente confinato l’anomalia motivazionale rilevante in sede di legittimita’ all’esistenza della motivazione in se’, a prescindere cioe’ dal confronto con le risultanze processuali, privando di rilevanza la mera insufficienza della motivazione (Cass. S.U. n. 8053 del 2014). E poiche’ tre delle sentenze impugnate sono state pubblicate in data 31.10.2012, ossia dopo l’entrata in vigore della modifica dianzi esposta, vanno ritenute inammissibili le censure di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione formulate da parte ricorrente nei motivi dei ricorsi gia’ rubricati ai nn. 12619/2013, 12627/2013 e 18547/2013 R.G., siccome argomentate in relazione ad una disposizione non piu’ in vigore.
Con riguardo agli altri motivi che deducono omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e che, riferendosi alle pronunce rese il 23.6.2012, ricadono nel vigore del testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 per come risultante dalle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 2 e’ opportuno invece ricordare che non e’ comunque consentita a questa Corte di legittimita’ una rinnovazione del giudizio di fatto, ossia una nuova valutazione delle risultanze processuali emerse nel corso del giudizio di merito: l’unico possibile controllo del fatto in sede di legittimita’ concerne la tenuta argomentativa delle ragioni che hanno portato il giudice di merito ad apprezzare il fatto controverso secondo una certa ricostruzione piuttosto che un’altra, rilevando che nell’apprezzamento di quel fatto egli sia incorso in un’omissione di motivazione ovvero abbia reso una motivazione insufficiente o contraddittoria, la prima delle quali rinvenendosi ogniqualvolta il rinvio alle risultanze probatorie non risulti idoneo (ad es., per la loro perplessita’ o non univocita’) a chiarire quale di esse sia stata ritenuta decisiva al fine dell’accertamento del fatto e la seconda qualora il giudice abbia errato nell’applicazione dei principi di induzione e/o inferenza.
Cio’ posto, vanno anzitutto ritenute infondate le censure formulate dal ricorrente nei confronti della sentenza che ha accertato la legittimita’ della sanzione disciplinare del rimprovero scritto irrogatagli il 16.11.2005 per il ritardo con cui egli aveva iniziato il servizio. Posto infatti che la Corte territoriale ha accertato in fatto che il ricorrente ebbe a iniziare la propria prestazione lavorativa oltre le ore 9.00 per complessivi 103 minuti nel giugno 2005 e per complessivi 216 minuti nel luglio successivo, del tutto corretta deve ritenersi l’interpretazione delle disposizioni collettive secondo cui l’ammontare dei minuti di ritardo non poteva essere decurtato delle ore di permesso a disposizione del ricorrente in assenza di previa richiesta dei medesimi e dell’allegazione della documentazione giustificativa. Ne’ puo’ in questa sede il ricorrente dolersi dell’asserita sproporzione tra il fatto contestatogli e la sanzione irrogatagli, giacche’ si tratta di questione sulla quale la Corte di merito non risulta aver statuito e, non essendo stato specificamente indicato quando e come essa sarebbe stata introdotta nel giudizio di merito (e involgendo accertamenti di fatto: cfr. fra le tante Cass. n. 7948 del 2011), va ritenuta nuova e dunque inammissibile (Cass. n. 20518 del 2008).
Egualmente infondate vanno considerate le doglianze nei confronti della sentenza che ha acclarato la legittimita’ della sanzione disciplinare del rimprovero scritto irrogatagli il 16.11.2005 per il ritardo con cui egli aveva comunicato la propria assenza del giorno 28.7.2005: la Corte territoriale ha infatti accertato che il ricorrente ebbe a comunicare telefonicamente la propria assenza dopo oltre un’ora dall’inizio dell’orario di entrata e che la prova orale richiesta al riguardo doveva ritenersi inidonea a dimostrare l’impossibilita’ di provvedervi tempestivamente. Resta solo da aggiungere che la doglianza formulata dal ricorrente a quest’ultimo proposito deve considerarsi inammissibile per difetto di autosufficienza ex articolo 366 c.p.c., nn. 4 e 6, non risultando trascritto il capitolo di prova testimoniale richiesto ne’ essendo indicato dove si troverebbe l’atto che lo contiene, e che, con riguardo alla censura di sproporzione tra fatto contestato e sanzione irrogata, non possono che richiamarsi le considerazioni svolte supra, non avendo il ricorrente neanche in questo caso precisato quando e come essa sarebbe stata introdotta nel giudizio di merito e non rinvenendosi nella sentenza impugnata alcuna statuizione al riguardo.
Del pari infondate sono le censure rivolte nei confronti della sentenza che ha dichiarato la legittimita’ della sanzione della multa, irrogatagli il 24.8.2005 per non essere risultato reperibile al controllo disposto per verificare la malattia in relazione alla quale egli era assente: la Corte ha infatti accertato che effettivamente il ricorrente risulto’ assente al proprio domicilio in occasione della visita di controllo sanitario e che a giustificare l’assenza non poteva valere la circostanza che egli avesse certificato la propria presenza presso uno studio medico aperto solo dalle 16.00 alle 19.00. E anche in questo caso v’e’ da aggiungere che la doglianza formulata dal ricorrente in ordine all’idoneita’ della certificazione esibita a scusante deve considerarsi inammissibile per difetto di autosufficienza ex articolo 366 c.p.c., nn. 4 e 6, non risultando trascritto il contenuto della certificazione medesima ne’ essendo correttamente indicato in quale parte del fascicolo processuale o di parte essa si troverebbe.
Infondate sono poi le doglianze nei confronti della sentenza che ha acclarato la legittimita’ della sanzione della sospensione dal lavoro, irrogatagli il 16.11.2005 per assenza ingiustificata dal servizio. La Corte di merito ha infatti accertato che il ricorrente si e’ assentato dal servizio per fruire di cure termali nonostante che la certificazione all’uopo inviata al datore di lavoro non possedesse i requisiti di cui al Decreto Legge n. 463 del 1983, articolo 13 (conv. con L. n. 638 del 1983), e le doglianze rivolte da parte ricorrente nei confronti dell’accertamento del fatto (ivi comprese quelle relative all’idoneita’ della lettera di contestazione a dar conto della portata oggettiva dell’addebito) impingono contro la modifica apportata all’articolo 360 c.p.c., n. 5 dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 di cui s’e’ gia’ detto supra; quanto alle censure di violazione di legge, e’ agevole rilevare che, pur essendo formulate con riferimento a presunte violazioni o false applicazioni dell’articolo 7 St. lav. e dell’articolo 58 CCNL, esse hanno in realta’ di mira il giudizio (di fatto) compiuto dalla Corte territoriale in ordine alla specificita’ della lettera di contestazione, e pretendendo di denunciare per violazione di legge l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che invece e’ esterna all’esatta interpretazione e/o applicazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, vanno ritenute inammissibili.
Vengono infine in rilievo le censure specificamente formulate da parte ricorrente nei confronti delle cinque sentenze che hanno dichiarato la legittimita’ di altrettante sanzioni disciplinari aventi ad oggetto la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di dieci giorni, irrogate al ricorrente con note del 23.12.2005, del 12.1.2006 e del 13.1.2006 per espressioni ingiuriose e diffamatorie contenute nelle lettere con cui egli aveva inteso giustificarsi dagli addebiti mossi in precedenza: il ricorrente deduce infatti omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione degli articoli 7 St. lav. e articolo 58 CCNL, per non avere la Corte territoriale ritenuto che l’Agenzia, una volta contestata una condotta di possibile rilevanza penale, dovesse sospendere il procedimento disciplinare fino alla sentenza penale definitiva che avesse accertato la commissione (o meno) degli illeciti penali, nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione delll’articolo 7 St. lav. e articolo 58 CCNL, in relazione all’articolo 598 c.p., per avere la Corte respinto le sue argomentazioni secondo cui le affermazioni di cui alle citate lettere di discolpa avrebbero dovuto essere valutate nell’ambito delle infrazioni cui accedevano e comunque con l’esimente di cui all’articolo 598 c.p. o almeno con l’attenuante della provocazione, in ragione del demansionamento da lui patito fino al 2006 e di cui alla sentenza del Tribunale di Roma emessa il 15.3.2006, gia’ cit.; da ultimo, e con specifico riferimento alla sentenza che ha acclarato la legittimita’ della sanzione irrogatagli con nota prot. (OMISSIS), il ricorrente denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione degli articoli 7 St. lav. e 57 CCNL, in relazione agli articoli 132 e 161 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto la legittimita’ del provvedimento impugnato nonostante che nel corpo di esso non fosse indicata la sanzione inflittagli.
Va subito rilevato che le ultime due doglianze risultano carenti ancora una volta sotto il profilo dell’autosufficienza ex articolo 366 c.p.c., nn. 4 e 6, non essendo stato trascritto ne’ il contenuto della sentenza ne’ della nota prot. (OMISSIS) e non essendo stato indicato in quale parte del fascicolo di ufficio o dei fascicoli di parte esse sarebbero rinvenibili. Circa le censure residue, deve invece rilevarsi che, mentre risulta del tutto carente di base normativa il rilievo secondo cui le affermazioni di cui alle lettere di discolpa avrebbero dovuto essere valutate nell’ambito del procedimento disciplinare relativo all’infrazione cui accedevano, del tutto correttamente la Corte di merito ha escluso, per un verso, che le espressioni contenute nelle lettere in questione potessero costituire una mera (ancorche’ vibrata) difesa rispetto agli addebiti mossi, risolvendosi piuttosto in una pluralita’ di offese indirizzate alla correttezza e integrita’ morale dei superiori, prive di riscontri fattuali e per di piu’ inoltrate anche a soggetti diversi rispetto al titolare del potere disciplinare, e per un altro verso che, in ragione della procedibilita’ a querela e non di ufficio, ricorresse in specie l’obbligo di denuncia e contemporanea sospensione del procedimento disciplinare. E trattandosi nell’un caso di accertamento in fatto congruamente motivato e nell’altro caso di corretta sussunzione del fatto per come accertato nell’ambito della norma contrattuale, anche tali censure non meritano accoglimento.
I ricorsi, pertanto, vanno conclusivamente rigettati.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo. Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi. Non sussistono invece i presupposti per la condanna del ricorrente ex articolo 385 c.p.c., comma 4 (applicabile in specie ratione temporis, giusta Cass. n. 15030 del 2015), per come invece richiesto dall’Agenzia del Demanio, non potendo ravvisarsi nella mera infondatezza dei ricorsi la dimostrazione che egli abbia abusato del processo, agendo in modo consapevolmente contrario alle regole generali di correttezza e buona fede (Cass. n. 22812 del 2013).
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano per ciascuna delle parti controricorrenti in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis
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