Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
ordinanza 29 aprile 2014, n. 9416
Fatto e diritto
1. la Corte d’appello di Salerno ha rigettato l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell’INAIL, aveva accolto la domanda di M.D. al beneficio previsto dall’art. 13 comma 8 della l. n. 257 del 1992 in relazione all’attività lavorativa prestata presso la Marzotto sud s.p.a. nel periodo 15.7.1963-16.11.1985.
La Corte territoriale ha ritenuto proponibile l’azione, sebbene fosse stato accertato che la ricorrente non avesse preventivamente presentato domanda amministrativa all’Istituto previdenziale, sul rilievo che tale domanda non era, nella specie, necessaria atteso che solo per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 47 comma 5 d.l. 269 del 2003 (conv. in 1. 326/2003) e nei confronti dei soggetti non ancora pensionati tale preventiva richiesta doveva essere inoltrata (cfr. art. 47 comma 6 bis d.l. citato).
Nel tenore testuale della disciplina applicabile il diritto con il correlativo obbligo sorge “ex lege” in correlazione al relativo presupposto e in assenza di una specifica domanda (sebbene nella specie una domanda, seppur diretta all’Inail, fosse stata presentata il 21.2.2008).
L’Inps censura la sentenza per avere la Corte territoriale, in violazione degli artt. 7 e 8 della l. 11.8.1973 n. 533 e dell’art. 443 c.p.c. escluso, ai fini della percezione dei benefici previsti dall’art. 13 della l. 257 del 1992 la necessità per l’assicurato di proporre una apposita domanda amministrativa laddove invece la necessità di presentare una domanda discenderebbe dalla natura stessa del beneficio in esame poiché i fatti costitutivi dello stesso (esposizione all’amianto in misura superiore ai limiti previsti dall’art. 24 d.lg. n. 277/1991 e per più di dieci anni), sfuggirebbe al diretto controllo dell’Istituto e non sarebbe da questo conoscibile.
Né, ad avviso dell’Istituto, sarebbe estensibile il principio affermato nella sentenza n. 20892/2007 poiché l’esclusione della domanda amministrativa sarebbe connessa all’effettiva conoscenza da parte dell’ente erogatore dei presupposti per una riliquidazione, laddove invece nella specie non si verte nell’ipotesi di riliquidazione di una pensione già in essere ma piuttosto nell’accertamento di un autonomo diritto avente a oggetto l’applicazione del coefficiente di moltiplicazione previsto in caso di esposizione qualificata all’amianto.
Precisa inoltre l’Istituto che la domanda amministrativa avrebbe rilievo solo quale condizione di proponibilità del ricorso e non, certo, quale requisito costitutivo del diritto e richiama la giurisprudenza formatasi in tema di decadenza dall’azione giudiziaria a conforto della sua ricostruzione. Inoltre sottolinea che la domanda di accertamento dell’esposizione all’amianto inoltrata all’Inail non costituisce un presupposto idoneo a supplire alla mancanza di una domanda rivolta all’Inps stante la necessità che la domanda amministrativa sia rivolta all’ente detentore della posizione contributiva e pensionistica dell’istante tenuto, poi, ad erogare la prestazione.
Tanto premesso si osserva che le censure formulate appaiono fondate alla luce della ricostruzione del sistema d’ accesso al beneficio contributivo in esame.
La Corte si è occupata recentemente, e con giurisprudenza del tutto consolidata (cfr., in particolare, Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012 e n. 11400 del 2012) del parallelo problema dell’applicazione alla fattispecie in esame della decadenza prevista dall’art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 (convertito nella L. n. 438 del 1992) affermando il principio che la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 (convertito nella L. n. 438 del 1992) trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione.
Si è affermato che la disciplina dettata dall’art. 47 citato si applica a tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l’accertamento relativo alla consistenza dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all’evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.
Si è altresì chiarito, con specifico riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, che non sono applicabili i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 12720/2009, poiché ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge “ai fini pensionistici” e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico. Presupposto logico e fattuale di tutto il ragionamento della Corte è dunque la necessità che l’assicurato porti a conoscenza dell’Istituto “fatti” la cui esistenza è conosciuta soltanto dall’interessato.
La modalità di comunicazione dell’esistenza dei presupposti per beneficiare della prestazione integrativa è, nell’attuale sistema, la presentazione di un’apposita domanda amministrativa corredata della documentazione atta a darne dimostrazione.
Ed il sistema è concluso in quanto è alla data di tale domanda, necessaria già nel regime precedente l’entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, art. 47 (convertito nella L. n. 326 del 2003) che ne ha addirittura sanzionato la mancata presentazione entro l’ivi previsto termine con la decadenza dal diritto al beneficio de quo – che deve aversi riguardo ai fini della verifica della tempestività dell’azione giudiziaria.
Né può ritenersi equipollente la presentazione di una domanda amministrativa rivolta ad un ente con finalità del tutto diverse quale quella presentata all’Inail per ottenere una certificazione di avvenuta esposizione all’amianto.
Poiché nella specie è pacifico che nessuna domanda sia stata presentata dall’assicurato all’Inps il ricorso doveva, necessariamente, essere dichiarato improponibile.
In conclusione il ricorso dell’Inps deve essere accolto, la sentenza cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la domanda della signora D. deve essere rigettata.
Il consolidarsi solo in epoca successiva al deposito del ricorso di primo grado della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata giustifica la integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso dell’Inps.
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di D.M..
Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Leave a Reply