Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 27 maggio 2014, n. 21598
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente
Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l’ordinanza n. 340/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 27/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette le conclusioni del PG Dott. Luigi Riello, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente
Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l’ordinanza n. 340/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 27/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette le conclusioni del PG Dott. Luigi Riello, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5/7/2013 la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione formulata nell’interesse di (OMISSIS) per l’ingiusta detenzione sofferta, agli arresti domiciliari, dal 7 al 17 febbraio 1996, in esecuzione di ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Avellino, nell’ambito di procedimento nel quale era indagata per i delitti previsti dagli articoli 323 e 479 c.p., definito con sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile il 26/12/2009.
(OMISSIS) era stata ritenuta gravemente indiziata di avere raggiunto con i titolari di una scuola guida – presso la quale ella, funzionario della Motorizzazione Civile, si recava a presiedere sessioni di esame per il conseguimento della patente di guida – un accordo in virtu’ del quale avrebbe tollerato che i predetti suggerissero indebitamente ad alcuni candidati le risposte ai test d’esame, per poi dichiarare, contrariamente al vero, che questi ultimi erano idonei, nonostante sapesse che le prove erano state superate solo per l’intervento indebito dei titolari della scuola nel corso degli esami.
Il giudice della riparazione riteneva che a determinare la detenzione avesse contribuito la condotta dell’istante connotata da colpa grave: condotta consistita nella colpevole inerzia della stessa che, a fronte del contegno “suggeritore” del titolare della scuola guida, aveva omesso di allontanarlo dall’aula o di sospendere l’esame.
Traeva tale convincimento:
a) dal fatto che, nella sentenza assolutoria, si da atto che i testi escussi, pur escludendo di aver assistito alla “compiacenza” del funzionario della motorizzazione civile presente in veste di esaminatore, hanno comunque riferito che i titolari di scuole guida suggerivano in alcune occasioni le risposte ai candidati durante gli esami;
b) dalle dichiarazioni rese dalla stessa indagata in sede di interrogatorio di garanzia, da esse secondo la Corte potendosi ricavare l’ammissione che in sua presenza i titolari di scuole guida erano soliti insistere per suggerire le risposte ai candidati, durante gli esami, e che nondimeno ella non provvide ad allontanarli o a sospendere motivatamente la sessione di esame;
c) da quanto affermato nell’ordinanza con la quale il Tribunale di Avellino ha annullato il provvedimento restrittivo, anche da essa potendosi desumere secondo la Corte il riconoscimento, in punto di fatto, che innanzi alla (OMISSIS) un titolare di scuola guida insistentemente si adopero’ per suggerire le risposte ai ragazzi ed ella non si attivo’, come sarebbe stato suo dovere, per allontanarlo dall’aula;
d) dalle sommarie informazioni rese dalle persone che, poi, in dibattimento, si avvalsero della facolta’ di non rispondere (in quanto imputate in procedimento connesso ai sensi dell’articolo 210 c.p.p.), secondo cui i suggerimenti da parte del titolare della scuola guida furono molti e continui durante gli esami, da cio’ potendosi ulteriormente argomentare, secondo la Corte territoriale, che “la (OMISSIS), sia pure in assenza di concorso nel reato, non esercito’ il suo potere/dovere di allontanare il titolare della scuola guida o interrompere la seduta”.
2. Avverso questa decisione (OMISSIS) propone, per mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.
Rileva che dal processo non erano emersi comportamenti concreti o specifici rivelatori di grave o macroscopica negligenza e che, piuttosto, la Corte territoriale opera una non consentita rimeditazione della motivazione che ha condotto all’assoluzione.
Osserva in particolare che:
le dichiarazioni provenienti da soggetti qualificati come imputati in procedimento connesso ex articolo 210 c.p.p., erano state considerate dal Tribunale del riesame non dotate di carica indiziante;
nel richiamare il contenuto delle dichiarazioni testimoniali riportato nella sentenza assolutoria, la Corte d’appello omette di considerare che in essa era pure espressamente evidenziato che nessuno dei testi ha riferito di aver assistito alla “compiacenza” del funzionario della motorizzazione civile;
erra la Corte nell’affermare che dal suo interrogatorio di garanzia puo’ desumersi l’ammissione che in sua presenza il titolare di scuola guida era solito insistere per suggerire le risposte ai candidati, avendo essa invece espressamente negato di averlo mai visto suggerire;
nell’affermare che essa sarebbe venuta meno al dovere di garantire il regolare svolgimento della seduta o interromperla, omette di considerare che, a termini di circolare, vi era l’obbligo di consentire la presenza agli esami di chiunque lo richiedesse;
tale affermazione contrasta comunque con quanto affermato dal Tribunale del riesame che ha dato atto dell’atteggiamento di contrasto e di contrapposizione assunto dall’indagata nei confronti del titolare della scuola guida nel corso della seduta, tale da escludere un coinvolgimento della (OMISSIS) nella vicenda;
erroneamente, inoltre, la Corte territoriale valorizza quanto subito dopo affermato nella stessa ordinanza del Tribunale del riesame, omettendo di considerare che si trattava di un’affermazione ipotetica funzionale al richiamo di un principio giurisprudenziale in base al quale doveva comunque escludersi la fondatezza dell’ipotesi accusatoria e non invece dell’accertamento di un concreto comportamento.
3. Il Ministero si e’ costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
Il P.G. ha concluso chiedendo, in accoglimento del ricorso, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
(OMISSIS) era stata ritenuta gravemente indiziata di avere raggiunto con i titolari di una scuola guida – presso la quale ella, funzionario della Motorizzazione Civile, si recava a presiedere sessioni di esame per il conseguimento della patente di guida – un accordo in virtu’ del quale avrebbe tollerato che i predetti suggerissero indebitamente ad alcuni candidati le risposte ai test d’esame, per poi dichiarare, contrariamente al vero, che questi ultimi erano idonei, nonostante sapesse che le prove erano state superate solo per l’intervento indebito dei titolari della scuola nel corso degli esami.
Il giudice della riparazione riteneva che a determinare la detenzione avesse contribuito la condotta dell’istante connotata da colpa grave: condotta consistita nella colpevole inerzia della stessa che, a fronte del contegno “suggeritore” del titolare della scuola guida, aveva omesso di allontanarlo dall’aula o di sospendere l’esame.
Traeva tale convincimento:
a) dal fatto che, nella sentenza assolutoria, si da atto che i testi escussi, pur escludendo di aver assistito alla “compiacenza” del funzionario della motorizzazione civile presente in veste di esaminatore, hanno comunque riferito che i titolari di scuole guida suggerivano in alcune occasioni le risposte ai candidati durante gli esami;
b) dalle dichiarazioni rese dalla stessa indagata in sede di interrogatorio di garanzia, da esse secondo la Corte potendosi ricavare l’ammissione che in sua presenza i titolari di scuole guida erano soliti insistere per suggerire le risposte ai candidati, durante gli esami, e che nondimeno ella non provvide ad allontanarli o a sospendere motivatamente la sessione di esame;
c) da quanto affermato nell’ordinanza con la quale il Tribunale di Avellino ha annullato il provvedimento restrittivo, anche da essa potendosi desumere secondo la Corte il riconoscimento, in punto di fatto, che innanzi alla (OMISSIS) un titolare di scuola guida insistentemente si adopero’ per suggerire le risposte ai ragazzi ed ella non si attivo’, come sarebbe stato suo dovere, per allontanarlo dall’aula;
d) dalle sommarie informazioni rese dalle persone che, poi, in dibattimento, si avvalsero della facolta’ di non rispondere (in quanto imputate in procedimento connesso ai sensi dell’articolo 210 c.p.p.), secondo cui i suggerimenti da parte del titolare della scuola guida furono molti e continui durante gli esami, da cio’ potendosi ulteriormente argomentare, secondo la Corte territoriale, che “la (OMISSIS), sia pure in assenza di concorso nel reato, non esercito’ il suo potere/dovere di allontanare il titolare della scuola guida o interrompere la seduta”.
2. Avverso questa decisione (OMISSIS) propone, per mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.
Rileva che dal processo non erano emersi comportamenti concreti o specifici rivelatori di grave o macroscopica negligenza e che, piuttosto, la Corte territoriale opera una non consentita rimeditazione della motivazione che ha condotto all’assoluzione.
Osserva in particolare che:
le dichiarazioni provenienti da soggetti qualificati come imputati in procedimento connesso ex articolo 210 c.p.p., erano state considerate dal Tribunale del riesame non dotate di carica indiziante;
nel richiamare il contenuto delle dichiarazioni testimoniali riportato nella sentenza assolutoria, la Corte d’appello omette di considerare che in essa era pure espressamente evidenziato che nessuno dei testi ha riferito di aver assistito alla “compiacenza” del funzionario della motorizzazione civile;
erra la Corte nell’affermare che dal suo interrogatorio di garanzia puo’ desumersi l’ammissione che in sua presenza il titolare di scuola guida era solito insistere per suggerire le risposte ai candidati, avendo essa invece espressamente negato di averlo mai visto suggerire;
nell’affermare che essa sarebbe venuta meno al dovere di garantire il regolare svolgimento della seduta o interromperla, omette di considerare che, a termini di circolare, vi era l’obbligo di consentire la presenza agli esami di chiunque lo richiedesse;
tale affermazione contrasta comunque con quanto affermato dal Tribunale del riesame che ha dato atto dell’atteggiamento di contrasto e di contrapposizione assunto dall’indagata nei confronti del titolare della scuola guida nel corso della seduta, tale da escludere un coinvolgimento della (OMISSIS) nella vicenda;
erroneamente, inoltre, la Corte territoriale valorizza quanto subito dopo affermato nella stessa ordinanza del Tribunale del riesame, omettendo di considerare che si trattava di un’affermazione ipotetica funzionale al richiamo di un principio giurisprudenziale in base al quale doveva comunque escludersi la fondatezza dell’ipotesi accusatoria e non invece dell’accertamento di un concreto comportamento.
3. Il Ministero si e’ costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
Il P.G. ha concluso chiedendo, in accoglimento del ricorso, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso e’ fondato e merita accoglimento.
4.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, al giudice del merito spetta, anzitutto, di verificare se chi l’ha patita vi abbia dato causa, ovvero vi abbia concorso, con dolo o colpa grave.
Tale condizione, ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, deve manifestarsi attraverso comportamenti concreti, precisamente individuati, che il giudice di merito e’ tenuto ad apprezzare, in modo autonomo e completo, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se essi abbiano rilevanza penale, ma solo se si siano posti come fattore condizionante rispetto all’emissione del provvedimento di custodia cautelare.
A tal fine, egli deve prendere in esame tutti gli elementi probatori disponibili, relativi alla condotta del soggetto, sia precedente che successiva alla perdita della liberta’, allo scopo di stabilire se tale condotta abbia determinato, ovvero anche solo contribuito a determinare, la formazione di un quadro indiziario che ha indotto all’adozione o alla conferma del provvedimento restrittivo.
In tale operazione il giudice della riparazione, come ripetutamente precisato da questa Corte, ha certamente il potere/dovere di procedere ad autonoma valutazione delle risultanze e di pervenire, eventualmente, a conclusioni divergenti da quelle assunte dal giudice penale. Ad esempio, circostanze oggettive accertate in sede penale, o le stesse dichiarazioni difensive dell’imputato, valutate dal giudice della cognizione come semplici elementi di sospetto, ed in quanto tali insufficienti a legittimare una pronuncia di condanna, ben potrebbero essere considerate dal giudice della riparazione idonee ad integrare la colpa grave ostativa al diritto all’equa riparazione.
E’ evidente pero’ che, giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, puo’ essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all’indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione (cfr. Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993 – dep. 19/05/1994, Tinacci, Rv. 198491).
La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo per l’ingiusta detenzione, rappresentata dall’aver dato causa, da parte del richiedente, all’ingiusta detenzione, deve dunque concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione e che possono essere di tipo extra-processuale (comportamenti caratterizzati da spiccata leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da porre in essere un meccanismo di imputazione) o di tipo processuale (come un’autoincolpazione, un silenzio cosciente su di un alibi, eta’): e sugli elementi costitutivi della colpa grave cosi’ determinati, il giudice e’ tenuto sia ad indicare gli specifici comportamenti addebitabili all’interessato, sia a motivare in che modo tali comportamenti abbiano inciso sull’evento detenzione.
E mette conto sottolineare che una condotta sinergica all’evento detenzione ben puo’ essere desunta, in via di principio generale, anche da dichiarazioni testimoniali descrittive di tale condotta, purche’ ritualmente acquisite e ritenute attendibili in relazione alla condotta descritta, a prescindere poi dall’esito del vaglio del giudice della cognizione ai fini della idoneita’ della condotta dell’imputato, cosi’ accertata, a legittimare una sentenza di condanna.
Posto, dunque, che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l’indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano “dato causa” all’instaurazione dello stato privativo della liberta’ o abbiano “concorso a darvi causa” – sicche’ e’ ineludibile l’accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della liberta’ personale – si deve innanzitutto rilevare che e’ sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il diritto in questione in base a dati di fatto certi, cioe’ ad elementi “accertati o non negati” (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 – dep. 09/02/1996, Sarnataro, Rv. 203636); tale valutazione, quindi, non puo’ essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneita’ a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della liberta’, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (v. anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra’, non mass.).
4.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale non si e’ attenuta a tali principi, ipotizzando una condotta colposa sinergica alla detenzione cautelare che pero’ appare alquanto vaga nei suoi contorni fattuali e, ancor piu’, nei suoi fondamenti probatori, quelli richiamati finendo anzi – se correttamente analizzati nella loro integrale portata – con il contraddire il convincimento che il giudice della riparazione ne intende trarre.
Ed invero, nessuno dei quattro elementi di prova valorizzati nell’ordinanza impugnata, ne’ singolarmente, ne’ complessivamente esaminati, consente di ricavare certezza processuale circa l’esistenza di un atteggiamento di colposa inerzia o tolleranza suscettibile di essere considerato ostativo alla chiesta riparazione, ne’ tanto meno di comprenderne in termini piu’ precisi l’effettiva consistenza.
In particolare:
sub a) l’affermazione contenuta nella sentenza assolutoria, secondo cui “alcuni testi escussi hanno… riferito di aver ricevuto qualche suggerimento, in corso di esame, dai titolari delle scuole guida…”, oltre a rivelarsi di per se’ troppo vaga (qualche suggerimento”) per potervi fondare argomentazioni indirette dotate di una qualche plausibilita’ sul piano logico nella direzione seguita dalla Corte territoriale, non puo’ comunque leggersi disgiunta dalla precisazione immediatamente successiva, certamente ostativa a un tale argomentare, secondo cui, comunque, “nessuno di essi ha riferito di avere assistito alla compiacenza del funzionario della motorizzazione civile presente in veste di esaminatore…”;
sub b) allo stesso modo la lettura che la Corte territoriale da delle affermazioni rese dalla stessa indagata nel corso del suo interrogatorio di garanzia si appalesa parziale, trascurando essa l’invece decisivo dettaglio che, a conclusione delle stesse, la predetta nega esplicitamente di aver visto suggerire il titolare della scuola guida;
sub c) anche il provvedimento del Tribunale del riesame, di annullamento dell’ordinanza cautelare, appare letto dalla Corte territoriale in modo parziale e distorsivo del suo reale contenuto, trascurando essa di dare il dovuto peso alla valutazione di inconsistenza degli elementi indizianti posti a base dell’ordinanza cautelare e valorizzandosi piuttosto un’affermazione di principio (secondo cui il comportamento inerte del funzionario della motorizzazione civile presente alla seduta di esame “puo’ essere espressione di una prassi lassista e poco ortodossa, ma in se’ non trasmoda in una condotta penalmente rilevante”) che appare piuttosto utilizzata nel provvedimento del riesame quale argomento di chiusura per escludere la gravita’ indiziaria gia’ comunque prima, per altri motivi, negata e dalla quale, pertanto, non puo’ con certezza desumersi il riconoscimento della sussistenza in concreto di quell’ipotizzato atteggiamento (senza dire che anche in tal caso si tratterebbe di un’affermazione non supportata dal richiamo a specifici elementi istruttori);
sub d) risulta infine vago anche il richiamo alle dichiarazioni rese dalle persone che, poi, in dibattimento, si avvalsero della facolta’ di non rispondere (in quanto imputate in procedimento connesso), non ricavandosi infatti alcuno specifico riferimento all’esatto contenuto di esse e sembrando anzi doversi escludere, alla luce soprattutto delle considerazioni svolte dal Tribunale del riesame, che le stesse avessero un contenuto univocamente interpretabile in senso confermativo dell’ipotesi d’accusa, di tal che risulta frutto di una mera congettura l’argomento che ne e’ tratto dalla Corte territoriale.
5. L’ordinanza impugnata, in definitiva, nella misura in cui pone a fondamento della propria decisione elementi fattuali vaghi e privi di univoco fondamento probatorio, si appalesa manifestamente illogica e deve essere pertanto annullata, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d’Appello di Napoli.
4.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, al giudice del merito spetta, anzitutto, di verificare se chi l’ha patita vi abbia dato causa, ovvero vi abbia concorso, con dolo o colpa grave.
Tale condizione, ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, deve manifestarsi attraverso comportamenti concreti, precisamente individuati, che il giudice di merito e’ tenuto ad apprezzare, in modo autonomo e completo, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se essi abbiano rilevanza penale, ma solo se si siano posti come fattore condizionante rispetto all’emissione del provvedimento di custodia cautelare.
A tal fine, egli deve prendere in esame tutti gli elementi probatori disponibili, relativi alla condotta del soggetto, sia precedente che successiva alla perdita della liberta’, allo scopo di stabilire se tale condotta abbia determinato, ovvero anche solo contribuito a determinare, la formazione di un quadro indiziario che ha indotto all’adozione o alla conferma del provvedimento restrittivo.
In tale operazione il giudice della riparazione, come ripetutamente precisato da questa Corte, ha certamente il potere/dovere di procedere ad autonoma valutazione delle risultanze e di pervenire, eventualmente, a conclusioni divergenti da quelle assunte dal giudice penale. Ad esempio, circostanze oggettive accertate in sede penale, o le stesse dichiarazioni difensive dell’imputato, valutate dal giudice della cognizione come semplici elementi di sospetto, ed in quanto tali insufficienti a legittimare una pronuncia di condanna, ben potrebbero essere considerate dal giudice della riparazione idonee ad integrare la colpa grave ostativa al diritto all’equa riparazione.
E’ evidente pero’ che, giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, puo’ essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all’indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione (cfr. Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993 – dep. 19/05/1994, Tinacci, Rv. 198491).
La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo per l’ingiusta detenzione, rappresentata dall’aver dato causa, da parte del richiedente, all’ingiusta detenzione, deve dunque concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione e che possono essere di tipo extra-processuale (comportamenti caratterizzati da spiccata leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da porre in essere un meccanismo di imputazione) o di tipo processuale (come un’autoincolpazione, un silenzio cosciente su di un alibi, eta’): e sugli elementi costitutivi della colpa grave cosi’ determinati, il giudice e’ tenuto sia ad indicare gli specifici comportamenti addebitabili all’interessato, sia a motivare in che modo tali comportamenti abbiano inciso sull’evento detenzione.
E mette conto sottolineare che una condotta sinergica all’evento detenzione ben puo’ essere desunta, in via di principio generale, anche da dichiarazioni testimoniali descrittive di tale condotta, purche’ ritualmente acquisite e ritenute attendibili in relazione alla condotta descritta, a prescindere poi dall’esito del vaglio del giudice della cognizione ai fini della idoneita’ della condotta dell’imputato, cosi’ accertata, a legittimare una sentenza di condanna.
Posto, dunque, che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l’indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano “dato causa” all’instaurazione dello stato privativo della liberta’ o abbiano “concorso a darvi causa” – sicche’ e’ ineludibile l’accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della liberta’ personale – si deve innanzitutto rilevare che e’ sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il diritto in questione in base a dati di fatto certi, cioe’ ad elementi “accertati o non negati” (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 – dep. 09/02/1996, Sarnataro, Rv. 203636); tale valutazione, quindi, non puo’ essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneita’ a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della liberta’, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (v. anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra’, non mass.).
4.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale non si e’ attenuta a tali principi, ipotizzando una condotta colposa sinergica alla detenzione cautelare che pero’ appare alquanto vaga nei suoi contorni fattuali e, ancor piu’, nei suoi fondamenti probatori, quelli richiamati finendo anzi – se correttamente analizzati nella loro integrale portata – con il contraddire il convincimento che il giudice della riparazione ne intende trarre.
Ed invero, nessuno dei quattro elementi di prova valorizzati nell’ordinanza impugnata, ne’ singolarmente, ne’ complessivamente esaminati, consente di ricavare certezza processuale circa l’esistenza di un atteggiamento di colposa inerzia o tolleranza suscettibile di essere considerato ostativo alla chiesta riparazione, ne’ tanto meno di comprenderne in termini piu’ precisi l’effettiva consistenza.
In particolare:
sub a) l’affermazione contenuta nella sentenza assolutoria, secondo cui “alcuni testi escussi hanno… riferito di aver ricevuto qualche suggerimento, in corso di esame, dai titolari delle scuole guida…”, oltre a rivelarsi di per se’ troppo vaga (qualche suggerimento”) per potervi fondare argomentazioni indirette dotate di una qualche plausibilita’ sul piano logico nella direzione seguita dalla Corte territoriale, non puo’ comunque leggersi disgiunta dalla precisazione immediatamente successiva, certamente ostativa a un tale argomentare, secondo cui, comunque, “nessuno di essi ha riferito di avere assistito alla compiacenza del funzionario della motorizzazione civile presente in veste di esaminatore…”;
sub b) allo stesso modo la lettura che la Corte territoriale da delle affermazioni rese dalla stessa indagata nel corso del suo interrogatorio di garanzia si appalesa parziale, trascurando essa l’invece decisivo dettaglio che, a conclusione delle stesse, la predetta nega esplicitamente di aver visto suggerire il titolare della scuola guida;
sub c) anche il provvedimento del Tribunale del riesame, di annullamento dell’ordinanza cautelare, appare letto dalla Corte territoriale in modo parziale e distorsivo del suo reale contenuto, trascurando essa di dare il dovuto peso alla valutazione di inconsistenza degli elementi indizianti posti a base dell’ordinanza cautelare e valorizzandosi piuttosto un’affermazione di principio (secondo cui il comportamento inerte del funzionario della motorizzazione civile presente alla seduta di esame “puo’ essere espressione di una prassi lassista e poco ortodossa, ma in se’ non trasmoda in una condotta penalmente rilevante”) che appare piuttosto utilizzata nel provvedimento del riesame quale argomento di chiusura per escludere la gravita’ indiziaria gia’ comunque prima, per altri motivi, negata e dalla quale, pertanto, non puo’ con certezza desumersi il riconoscimento della sussistenza in concreto di quell’ipotizzato atteggiamento (senza dire che anche in tal caso si tratterebbe di un’affermazione non supportata dal richiamo a specifici elementi istruttori);
sub d) risulta infine vago anche il richiamo alle dichiarazioni rese dalle persone che, poi, in dibattimento, si avvalsero della facolta’ di non rispondere (in quanto imputate in procedimento connesso), non ricavandosi infatti alcuno specifico riferimento all’esatto contenuto di esse e sembrando anzi doversi escludere, alla luce soprattutto delle considerazioni svolte dal Tribunale del riesame, che le stesse avessero un contenuto univocamente interpretabile in senso confermativo dell’ipotesi d’accusa, di tal che risulta frutto di una mera congettura l’argomento che ne e’ tratto dalla Corte territoriale.
5. L’ordinanza impugnata, in definitiva, nella misura in cui pone a fondamento della propria decisione elementi fattuali vaghi e privi di univoco fondamento probatorio, si appalesa manifestamente illogica e deve essere pertanto annullata, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d’Appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la impugnata ordinanza con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli per nuovo esame.
Leave a Reply