SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
SENTENZA 18 novembre 2012, n.42586
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il Gip del Tribunale di Udine ha respinto la richiesta di applicazione di misura cautelare interdittiva nei confronti di P.M. e Z.A.. L’appello avverso tale ordinanza proposto dal Procuratore della Repubblica è stato rigettato dal Tribunale. L’imputazione è mossa a due funzionane della locale ARPA e riguarda il reato di cui all’art. 40 cpv. c.p. e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260. Alle donne viene contestato di non aver esercitato il doveroso controllo su rifiuti ospedalieri, consentendo che essi fossero impropriamente smaltiti come rifiuti ordinari.
2. Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica. Si espone che le funzionane devono rispondere di una fattispecie nella quale il dolo eventuale, configurabile essendosi in presenza di fattispecie omissive, non consiste nel rappresentarsi o volere che si consumasse un traffico di rifiuti. D’altra parte è evidente che se fosse necessaria la prova del dolo dell’evento si annullerebbe la differenza tra reato omissivo e concorso attivo nel reato. Se il pubblico ministero si fosse trovato di fronte a sospetti di volontà anche solo agevolatrice, avrebbe contestato il concorso morale.
L’ente ha l’obbligo giuridico di controllare e se deliberatamente non esercita la funzione di controllo, è responsabile di ciò che accade per effetto della sua omissione, lecito o illecito che sia, a prescindere dalla consapevolezza di ciò che in concreto avviene. Il Tribunale, dunque, erra là dove confonde il dolo dell’evento delittuoso con il dolo dell’omissione. E’ quest’ultimo che deve sussistere e che pacificamente si configura.
Il gravame analizza inoltre la tesi difensiva secondo cui vi era il convincimento che il controllo riguardasse soltanto la rimozione dei rifiuti e non il controllo delle modalità dello smaltimento. Tale comportamento è in contrasto con le prassi in corso presso analoghe istituzioni, che non mancano di valutare la natura dei rifiuti per verificare se sia corretto il loro smaltimento. Da ciò emerge con chiarezza la volontà di omettere un controllo dovuto. L’adozione di condotte appropriate ha consentito la produzione dell’evento. Quanto al rischio di recidiva,, si considera che esso riguarda non una specifica condotta ma un comportamento generale non conforme alla legge. La dipendente trasferita è stata assegnata ad un servizio in materia ambientale di notevole rilevanza ove si richiede l’esercizio della funzione di controllo in modo rigoroso. Quanto all’altra indagata, una nota di intenti non può tranquillizzare.
3. Il ricorso è infondato. Il provvedimento del Tribunale del riesame da atto che nella vicenda in esame è intervenuta pronunzia di questa Suprema Corte di cassazione che ha annullato con rinvio analoga ordinanza, enunciando il principio che l’ARPA è un ente di diritto pubblico con funzioni anche di vigilanza e controllo ambientale e che, conseguentemente, la normativa vigente individua a carico dei funzionari di quell’organismo una posizione di garanzia in relazione alle condotte omissive, idonea a fondare imputazione causale ai sensi dell’art. 40 cpv. cod. pen..
Indi, l’ordinanza analizza la questione afferente al dolo del reato.
Si assume che in relazione alla fattispecie in contestazione viene delineato un dolo specifico ovvero intenzionale. Tuttavia, essendosi nell’ambito d’imputazione non concorsuale bensì autonoma, ai sensi dell’art. 40 cpv. cod. pen., è sufficiente ai fini dell’imputazione soggettiva il dolo generico. La condotta delle impiegate, peraltro, a tutto concedere potrebbe configurare un dolo eventuale, sbiadito, di non facile individuazione, desumibile più per argomenti logici che per elementi indiziari. Tale dolo dovrebbe comunque coprire tutta la complessa condotta descritta dalla norma incriminatrice, mentre sul punto residuano seri dubbi.
In ogni caso, nonostante la problematicità della questione afferente al dolo, pur dando per accertato l’elemento soggettivo, ciò che in ogni caso rimane ferma è la mancanza di concrete esigenze cautelari che possano giustificare l’adozione della richiesta misura interdittiva. Manca, cioè, il rischio che le indagate, ove messe in condizione di fare quanto loro in tesi d’accusa addebitato, proseguano nei comportamenti adottati in passato. Lo stesso pericolo non può essere ritenuto in re ipsa per il semplice fatto che le donne continuino a lavorare per l’ARPA. E’ stata infatti esclusa la cooperazione nell’altrui reato e ciò sta a dimostrare che, a tutto voler concedere, ciò che viene addebitato in fatto è un singolo episodio occasionale, forse frutto di errata interpretazione di una normativa per nulla chiara. Non vi è dunque il segno di una prospettiva di ripetizione di condotte analoghe nel tempo.
In conclusione, l’esistenza di un unico ed episodico evento, vale a dire di una fattispecie nella quale vi è totale assenza di elementi indicativi di una personalità delinquenziale, rende assolutamente impossibile la formulazione di una prognosi infausta. Il pericolo di recidiva specifica deve in ogni caso risultare pur a fronte di una richiesta di misura interdittiva. Nel dettaglio, la Z. è stata trasferita nell’ambito di un altro ufficio sicchè l’ipotesi di ripetizione di condotte analoghe è assolutamente teorica e non suffragata da alcun elemento concreto. Quanto alla P., emerge che il funzionario ha provveduto, a seguito dell’instaurazione del procedimento nei suoi confronti, ad emanare una nota di chiarimento nella materia, con la quale si specificano i comportamenti dovuti a fronte di situazioni del genere di quella oggetto del procedimento. Sono state pure prodotte dalla difesa diverse comunicazioni afferenti ad interventi determinati dalla presenza di rifiuti e ciò costituisce la prova di comportamenti improntati alla massima prudenza; sicchè è veramente irrealistico pensare, per il futuro, a condotte contrarie alla legge.
Tale argomentazione appare immune da censure di carattere logico- giuridico. Sebbene nell’ordinanza e nel ricorso vengano agitate questioni afferenti al dolo, il nucleo del contrasto tra il giudice e l’accusa pubblica, in ordine al quale è stata investita questa Suprema Corte, attiene alla concreta esistenza di esigenze cautelari.
Invero la tesi accusatoria secondo cui il dolo, nei reati commissivi mediante omissione, non richiederebbe neppure la consapevolezza dei tratti obiettivi della fattispecie è priva ^fondamento. Non si riscontrano in giurisprudenza enunciazioni in tal senso. Si afferma, piuttosto, che in presenza di reati omissivi il dolo richiede sempre, quantomeno, una rappresentazione anticipata delle conseguenze della condotta dell’agente, anche nel caso in cui queste conseguenze non siano volute ma comunque accettate (ad es. Sez. 4^, 17/05/2006 Rv.235665). Neppure in dottrina si riscontrano opinioni del genere di quella prospettata dal ricorrente. Invero non vi è alcuno che ritenga che nell’ambito considerato, pur essendosi in presenza di contesto senza dubbio peculiare, possa per qualunque ragione mancare il profilo rappresentativo del dolo. Il contrasto riguarda semmai il momento volitivo, sostenendosi da alcuni che una risoluzione che rimarchi l’atteggiamento della volontà sovente manca e non costituisce un tratto indefettibile; ed opinandosi, invece, da altri studiosi che una decisione soggettivo-personale di non agire non può mai mancare.
Detto ciò, incidenter tantum, sulla questione del dolo di cui molto si è discusso nella presente procedura incidentale per trame elementi atti a colorare il pericolo di recidiva, occorre senz’altro ritenere che l’apprezzamento del Tribunale in ordine all’inesistenza di concreto pericolo di ulteriori condotte illecite sia ineccepibile.
Si pone in luce che la prospettiva di ripetizione di condotte illegali deve essere concreta ed alimentata da contingenze significative; e si perviene alla argomentata conclusione che, considerate tutte le problematiche e le peculiarità del caso, la condotta delle indagate sia scaturita più da un’inesatta percezione del loro ruolo e delle loro responsabilità nella specifica materia che da un atteggiamento di disinteresse o disprezzo rispetto alla legalità dell’azione amministrativa di controllo. Si è in presenza di un tipico, argomentato apprezzamento in fatto conforme ai principi e dunque non sindacabile nella presente sede di legittimità.
Il gravame deve essere conseguentemente rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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