Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 17 marzo 2015, n. 11193
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antonio – Presidente
Dott. FOTI Giacomo – Consigliere
Dott. D’ISA Claudio – Consigliere
Dott. BLAIOTTA Rocco Marc – rel. Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) p. civile;
(OMISSIS) p. civile;
(OMISSIS) p. civile;
(OMISSIS) p. civile;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS) imputata;
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS) imputato;
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS) imputata;
avverso la sentenza n. 9988/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 03/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) e l’annullamento con rinvio nei confronti di (OMISSIS);
Uditi gli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) difensori delle parto civili, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi;
uditi gli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
L’imputazione attiene alla morte del paziente (OMISSIS) presso l’ospedale (OMISSIS). Costui venne sottoposto ad intervento chirurgico di rimozione di papilloma vescicale. Secondo quanto ritenuto dall’accusa pubblica il paziente manifesto’ discesa del valore dell’emoglobina nella fase postoperatoria. Tale ingravescente condizione non venne considerata ne’ monitorata. Ne derivo’, nel corso della notte, l’aggravamento della carenza di emoglobina. Solo tardivamente la dottoressa (OMISSIS), medico di guardia, chiese un intervento trasfusionale che pero’ non qualifico’ come urgentissimo; e non utilizzo’ la sacca di sangue del gruppo Zero negativo conservata nel nosocomio per le situazioni di emergenza. Il conseguente ritardo nelle emotrasfusioni determino’ la morte del paziente per shock emorragico.
2. Ricorrono per cassazione le parti civili. Si considera che la ingravescente, drammatica condizione del paziente avrebbe richiesto una trasfusione immediata col sangue disponibile, come ritenuto dai periti. La Corte d’appello disattende le valutazioni degli esperti senza inquadrare scientificamente il tema. I periti hanno chiarito che in situazioni come quelle in esame si impone emotrasfusione con sangue del gruppo zero negativo che viene considerato universale. Il giudice non ha tenuto conto di tale qualificato apprezzamento scientifico.
Oggetto di censura e’ pure la valutazione inerente al nesso causale. In realta’ la somministrazione dell’unica sacca di sangue presente avrebbe avuto una funzione di ponte in attesa dell’arrivo delle ulteriori sacche che avrebbero dovuto essere richieste con assoluta urgenza. Cio’, con alta probabilita’ logica, avrebbe evitato l’evento. Anche al riguardo i periti hanno fornito informazioni scientifiche in favore della reversibilita’ della condizione del paziente, essendosi in presenza di sanguinamento significativo ma non massivo in paziente con una buona compensazione cardiologica. Si tratta di apprezzamento in concreto che rafforza il ragionamento controfattuale.
Tale apprezzamento riguarda anche la posizione degli infermieri. Nei loro confronti vi e’ ancora maggiore certezza dell’esito salvifico di condotte appropriate. L’esame del ritmo cardiaco respiratorio e la constatazione della sua accelerazione avrebbe consentito di diagnosticare il fenomeno emorragico. In quel frangente una emotrasfusione tempestiva avrebbe certamente salvato la vita, cosi’ come argomentato e dimostrato dai periti. Oltre a cio’, la chiusura del laboratorio di analisi ed il conseguente ritardo nell’esecuzione dell’emocromo non e’ oggetto di prova alcuna.
3. Il ricorso e’ fondato.
3.1 Il primo giudice ha ritenuto nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), infermieri in servizio nel corso della notte tra l'(OMISSIS), condotta omissiva consistita nella mancata effettuazione dei controlli prescritti dall’anestesista: misurazione della frequenza cardiaca e respiratoria nonche’ della pressione sanguigna. Tale omissione impediva di riscontrare l’aggravamento della condizione del paziente dovuta ad emorragia interna ed al conseguente abbassamento della emoglobina e dei valori dell’ematocrito.
Nei confronti della dottoressa (OMISSIS), entrata in turno al mattino del giorno 9 dicembre, si considera che la condotta terapeutica fu all’inizio corretta, essendo stata effettuata una appropriata diagnosi. Neppure e’ stata ritenuta censurabile la mancata annotazione di urgenza sulla richiesta trasfusionale, posto che costei manifesto’ tutta la sua ansia nell’avanzare la richiesta urgente del plasma. Si e’ invece ritenuto l’addebito di non aver utilizzato la sacca di sangue del gruppo Zero negativo, che costituiva l’unico strumento per fronteggiare l’emorragia; posto che si tratta gruppo sanguigno universale che presenta ridotti rischi trasfusionali. Tale trasfusione avrebbe consentito di guadagnare tempo in attesa dell’arrivo di sangue dal centro trasfusionale di altro nosocomio.
3.2 Tale apprezzamento non e’ stato condiviso dalla Corte d’appello. Si considera che la dottoressa avanzo’ tempestivamente richieste di sangue che furono inoltrate tardivamente all’ospedale (OMISSIS) a causa di un disguido nella direzione sanitaria del (OMISSIS). In tale situazione non era irragionevole la valutazione del medico di guardia, dell’anestesista e del cardiologo, di non esporre il paziente a trasfusione, senza prove di compatibilita’ effettuabili solo presso l’ospedale (OMISSIS).
In ogni caso, alla stregua delle valutazioni dei periti, considerata la condizione gravemente compromessa del paziente, la somministrazione di un’unica sacca di sangue avrebbe al piu’ avuto qualche probabilita’ di successo. Difetta quindi la prova controfattuale del nesso causale.
Ad analoga conclusione si perviene quanto alla posizione degli infermieri. Le omissioni contestate hanno, al piu’, determinato la mancata chiamata del medico di guardia che, tuttavia avrebbe solo potuto disporre un emocromo il cui esito si sarebbe pero’ avuto solo il mattino del giorno seguente, quasi in concomitanza con l’allarme suscitato del dall’infermiere subentrato nel turno. Dunque pure qui non si configura il controfattuale proprio del nesso causale.
3.4 La valutazione della Corte di merito e’ censurabile; tanto piu’ se essa si confronta con l’articolato, diffuso apprezzamento espresso dal Tribunale.
Il Tribunale ha ritenuto che la condotta degli infermieri sia altamente censurabile: i controlli loro demandati avrebbero consentito di rilevare l’incremento della frequenza cardiaca e respiratoria che costituiscono conseguenza della perdita ematica; e di allertare tempestivamente il medico di guardia. Cio’ avrebbe consentito di guadagnare ore preziose per la salvezza del paziente. Tale valutazione e’ supportata dall’apprezzamento scientifico del perito d’ufficio. E trova conforto ulteriore nella circostanza che l’infermiere subentrante provvide immediatamente a chiamare il medico di turno. Tale condotta viene ritenuta eziologicamente rilevante quanto all’esito letale.
Tale controversa valutazione sul nesso eziologico non vive in autonomia, ma si connette alle problematiche che riguardano la condotta della dottoressa (OMISSIS). L’addebito che le viene mosso, nel suo nucleo significativo, attiene alla mancata somministrazione della sacca di sangue del gruppo Zero Rh negativo in attesa dell’arrivo delle altre sacche richieste nei modi cui si e’ sopra fatto cenno. Orbene, a tale riguardo il Tribunale riporta analiticamente il parere dei periti: essi non comprendono perche’ non si sia trasfuso il sangue del gruppo Zero Rh negativo disponibile nel nosocomio. Tale sacca e’ finalizzata proprio ad interventi di emergenza come quello afferente al (OMISSIS), perche’ puo’ essere somministrata senza prove di compatibilita’. Anche in proposito il Tribunale riferisce la valutazione scientifica dei periti. Tale gruppo sanguigno non implica il classico rischio trasfusionale che presenta elevata probabilita’ di esito letale, ma distinto rischio “di natura diversa ed assolutamente minore”.
Anche quanto al nesso causale, cioe’ all’esito salvifico della somministrazione di cui si discute, il Tribunale riferisce il parere concorde dei periti d’ufficio e del consulente del P.M. Al mattino il paziente versava in pericolo di vita (sempre alla stregua delle valutazioni degli esperti) e la doverosa somministrazione della sacca di sangue disponibile avrebbe consentito di fronteggiare la condizione patologica per il tempo occorrente per acquisire le altre quattro sacche richieste.
Tale valutazione, supportata dai pareri espressi dagli esperti, e’ confutata dalla Corte d’appello con un’argomentazione che non risulta basata su elementi di fatto o accreditate informazioni scientifiche; ne’ sulla affidabile confutazione delle argomentazioni del primo giudice. Si assume, in breve, che non fu irragionevole la scelta di non somministrare la sacca del gruppo Zero. Tale enunciato non e’ spiegato su basi scientifiche e collide con l’apprezzamento espresso dai periti e riferito dal Tribunale, afferente da un lato alla gravita’ della condizione del paziente e dall’altro all’assenza di importanti rischi connessi alla trasfusione di sangue del gruppo di cui si discute. Insomma l’enunciato cruciale ai fini della sorte del processo non e’ sorretto da appropriata motivazione, ne’ dalla argomentata confutazione del difforme argomentato giudizio espresso dal primo giudice.
In tale situazione la pronunzia va annullata con rinvio davanti al giudice civile. Dovra’ essere chiarito se una condotta appropriata degli infermieri avrebbe consentito di anticipare la diagnosi e di anticipare, quindi, le pratiche terapeutiche. Si dovra’ pure valutare se tale eventuale anticipazione avrebbe avuto rilievo eziologico quanto all’evitamento della morte. Tale valutazione si connette con quella concernente la condotta della dottoressa (OMISSIS). Si chiarira’ se la decisione di non trasfondere la sacca disponibile abbia effettivamente coinvolto l’apprezzamento dell’anestesista e del cardiologo, circostanza discussa e non riferita nella prima sentenza. Soprattutto si chiarira’ definitivamente se il rischio connesso alla trasfusione in questione fosse effettivamente lieve e comunque non letale, come sostenuto dal Tribunale e tale da giustificare, nella situazione data, l’utilizzazione della sacca. Ancora, si valutera’ se tale trasfusione avrebbe avuto l’effetto ritenuto dal Tribunale ridetto: fronteggiare la condizione del paziente in attesa di nuove trasfusioni e, soprattutto, di interventi volti ad eliminare le cause dell’emorragia. La regola di giudizio sara’ quella propria del giudizio penale; quella cioe’ della ragionevole, umana certezza dell’esito salvifico delle condotte omesse, alla stregua delle informazioni di sfondo in ordine all’ordinario andamento della patologia in questione e delle peculiarita’ del caso concreto, come ripetutamente enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte (S.U. Franzese; S.U. Espenhahn).
Contrariamente a quanto ritenuto dall’accusa pubblica, non si fara’ invece applicazione delle distinte regole di giudizio consolidatesi nella giurisprudenza civile; ed ulteriormente divaricatesi da quelle penali per effetto della differenziata disciplina i introdotta dalla Legge n. 189 del 2012 (la cosiddetta Legge Balduzzzi).
Infatti, l’azione civile che viene esercitata nel processo penale e’ quella per il risarcimento del danno patrimoniale o non, cagionato dal reato, ai sensi dell’articolo 185 c.p. e articolo 74 c.p.p.; con la conseguenza che nella sede civile, coinvolta per effetto della presente pronunzia, la natura della domanda non muta. Si dovra’ cioe’ valutare incidentalmente l’esistenza di un fatto di reato in tutte le sue componenti obiettive e subiettive, alla luce delle norme che regolano la responsabilita’ penale; prima tra tutte quella della causalita’ omissiva alla stregua dei principi espressi dalla giurisprudenza sopra richiamata.
All’esito del giudizio di rinvio il giudice vorra’ pure provvedere alla regolamentazione delle spese tra le parti per cio’ che attiene al presente giudizio di legittimita’.
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