La massima[1]

L’esistenza del rapporto di causalità tra la condotta negligente e l’evento mortale verificatosi va accertata in relazione all’evento hic et nunc verificatosi. Di conseguenza, è colpevole di gravissima negligenza il medico sportivo che non proceda ad approfonditi accertamenti ed esami che potrebbero consentire di verificare l’esistenza di una patologia generalmente ritenuta di agevole accertamento. Iniziative che competono al medico in quanto la responsabilità del rilascio del certificato d idoneità sportiva è a lui attribuita, soprattutto in presenza di anomalie rilevate in precedenza e documentate. (Fattispecie in cui un ragazzo, al quale il medico aveva rilasciato il certificato di idoneità sportiva agonistica malgrado avesse già in passato manifestato patologie di origine cardiaca che erano emerse anche nel corso della visita, nel corso di un incontro di calcio, decedeva per causa riconducibile a tali patologie).


Il testo integrale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

Sentenza 14 luglio – 17 agosto 2011, n. 32154

Osserva

1) La Corte d’Appello di Milano, con sentenza 16 giugno 2010, ha confermato la sentenza 1 dicembre 2008 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato B.V. per il delitto di omicidio colposo in danno di M.D. un ragazzo di anni quattordici che il (omissis), nel corso di un incontro di calcio che si svolgeva nel comune di …, si accasciava al suolo decedendo subito dopo. All’esame autoptico la vittima era stata riscontrata affetta da cardiomiopatia ipertrofica e la causa del decesso, riconducibile a tale patologia, individuata in un’aritmia ventricolare ipercinetica.

Al dr. B., medico specialista in medicina dello sport, era stato addebitato di aver rilasciato – a seguito di una visita specialistica svolta il (omissis) presso un ambulatorio di (omissis) – il certificato di idoneità sportiva agonistica al giovane malgrado questi avesse avuto già in passato manifestato patologie di origine cardiaca che erano emerse anche nel corso della visita cardiologia eseguita nella medesima occasione.

In particolare i giudici di merito hanno accertato che il minore, già all’età di cinque anni, aveva presentato una tachicardia parossistica e questo precedente era stato segnalato al medico sportivo. L’esame cardiologico, svolto nell’occasione, aveva evidenziato poi la presenza di una “deviazione assiale sx”. Da ciò la conclusione di entrambi i giudici di merito che il medico sportivo non avrebbe dovuto rilasciare il certificato senza un approfondimento diagnostico ed in particolare senza disporre l’esecuzione di un ecocardiogramma che avrebbe certamente evidenziato l’esistenza della patologia di cui è stata ritenuta l’efficienza causale nel verificarsi del decesso.

2) Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso B.V. il quale ha dedotto – un unico motivo di censura denunziando il vizio di motivazione e quello di violazione di legge.

Il ricorrente censura anzitutto la sentenza impugnata perché non avrebbe tenuto conto della circostanza che lo stesso consulente del pubblico ministero aveva ritenuto che fosse “difficoltoso” accertare l’esistenza della patologia in sede di visita medico sportiva che è stata riscontrata solo nel corso dell’autopsia e che non risultava all’anamnesi compiuta dal ricorrente.

Nel ricorso si sottolinea poi come l’elettrocardiogramma eseguito dal cardiologo presente alla visita evidenziasse un tracciato nella norma e come non incombesse sul medico sportivo l’obbligo di evidenziare eventuali alterazioni emerse nel corso

dell’esame cardiologico. Né le precedenti patologie sofferte erano state portate a conoscenza dell’imputato.

Si evidenzia poi nel ricorso come non sia stato provato che il giovane sia morto per uno sforzo compiuto nel corso della partita del 27 marzo 2004. La patologia riscontrata poteva infatti determinare la morte in qualunque momento e nello svolgimento di qualunque attività quotidiana come riferito dai consulenti tecnici del pubblico ministero.

L’evento non era dunque evitabile.

3) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.

Ai limiti dell’ammissibilità sono anzi le censure che si riferiscono all’esistenza della colpa. I giudici di merito hanno evidenziato i segnali che avrebbero dovuto porre in allarme il medico sportivo e indurlo ad ulteriori e più approfonditi accertamenti: in particolare l’episodio verificatosi all’età di cinque anni risultava da una dichiarazione sottoscritta dalla madre del ragazzo che risulta allegata alla scheda di valutazione redatta dal dr. B. e nella quale si segnala che all’età di cinque anni la vittima aveva,presentato un “tachicardia parossistica” poi regredita.

Si aggiunga che, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, il cardiologo (in un referto – ritenuto manipolato anche con l’uso del bianchetto), pur rilevando la normalità del tracciato elettrocardiografico, aveva segnalato la presenza di una “deviazione assiale sx”. E lo stesso dr. B. aveva rilevato, all’auscultazione, un “soffio sistolico mesocardico variabile con la postura”.

A fronte di questi segnali è del tutto logica la conclusione che era obbligo preciso del medico disporre per ulteriori e più approfonditi esami che avrebbero consentito di verificare l’esistenza della patologia incensurabilmente ritenuta di agevole accertamento. Iniziative che competevano al ricorrente in quanto la responsabilità del rilascio del certificato era a lui attribuita anche perché il cardiologo aveva segnalato le anomalie rilevate peraltro documentate e dallo stesso imputato accertate.

Del tutto adeguata è dunque la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui evidenzia la gravissima negligenza in cui è incorso l’imputato.

4) Infondate sono anche le censure che si riferiscono all’esistenza del rapporto di causalità tra la condotta negligente del dr. B. e l’evento mortale. A parte il rilievo che se l’imputato avesse disposto l’accertamento più approfondito sarebbe emersa la grave patologia e si sarebbero potute adottare iniziative terapeutiche atte a contenere o a ritardare il rischio di decesso improvviso si osserva che anche sotto il profilo eziologico la sentenza impugnata si sottrae alle censure proposte.

I giudici di merito hanno infatti sottolineato che se è vero che la patologia accertata aumenta il rischio di morte improvvisa nel soggetto che ne è affetto è altrettanto vero che tale rischio sale in maniera esponenziale quando il malato sic sottoposto ad uno sforzo fisico o ad un’intensa emozione.

E la Corte di merito, confortata dai pareri dei periti, ha confermato che – seppure il rischio di morte improvvisa è da ritenere sempre presente in una persona che soffre della patologia di cui trattasi – la morte nel caso in esame era, riconducibile allo sforzo compiuto nel corso della partita.

La Corte ha esaminato anche l’eccezione che negava il collegamento tra la partita e il decesso verificatosi nel corso di una pausa della partita (ricollegata alla necessità di battere una punizione) rilevando come il perito cardiologo nominato nel processo avesse descritto come proprio in queste fasi di stasi seguite ad uno sforzo la caduta della frequenza rende più agevole la comparsa dell’aritmia.

Del tutto logica e adeguatamente motivata deve dunque ritenersi la conclusione della sentenza impugnata secondo, cui se fosse stata negata l’idoneità allo svolgimento di attività sportiva agonistica quel pomeriggio il ragazzo non sarebbe deceduto. E poiché l’esistenza del rapporto di causalità va verificata in relazione all’evento hic et nunc verificatosi la soluzione del giudice di merito è da ritenere ineccepibile e comunque incensurabile nel giudizio di legittimità.

V) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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