In base alla presunzione di innocenza ed alla regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, spetta alla pubblica accusa eliminare ogni ragionevole dubbio sul fatto che al momento dell’incidente l’imputato si trovi alla guida del veicolo e non la difesa a provare che lo stesso non fosse il conducente
Suprema Corte di Cassazione
sezione IV penale
sentenza 5 ottobre 2016, n. 41968
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHI Luisa – Presidente
Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere
Dott. SAVINO Mariapia G. – rel. Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. TANGA Antonio Leonardo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 4526/20 del 09/04/20152 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Bertucci Marcello, del Foro di Roma che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
(OMISSIS), per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 9.4.015 emessa a conferma della sentenza del Tribunale di Agrigento con la quale e’ stato ritenuto colpevole del reato di cui all’articolo 189 C.d.S., commi 6 e 7.
Come risulta dalla ricostruzione del fatto effettuata dai giudici di merito, l’imputato, alla guida della auto Daewoo Lanus tg (OMISSIS), tamponava con violenza l’autovettura Citroen Xsara tg. (OMISSIS) – ferma con due donne a bordo – e proseguiva la sua marcia senza fermarsi, benche’ le stesse avessero riportato lesioni personali giudicate guaribili in giorni rispettivamente 6 e 5. Era stato possibile risalire all’ (OMISSIS) grazie all’iniziativa di un teste oculare che aveva preso il numero di targa. Gli accertamenti conseguenti consentivano di verificare la compatibilita’ dei danni riportati dall’autovettura del predetto con l’incidente.
A sostegno del ricorso la difesa ha dedotto i seguenti motivi:
1) Vizio di motivazione in relazione ad elementi fondamentali ai fini della configurabilita’ delle fattispecie contestate.
Secondo la difesa la sentenza non fornisce esaustive risposte alle censura difensive concernenti elementi – quali la mancanza di segni esteriori di lesioni come risultante dai referti medici, la modesta entita’ delle stesse con prognosi di breve durata, il fatto che l’autovettura sia stata condotta altrove dalla stessa persona offesa senza l’ausilio di un carro attrezzi – che mal si conciliano con la sussistenza del reato di omesso soccorso sia quanto alla condotta materiale sia quanto all’elemento soggettivo.
2) Vizio di motivazione con riguardo all’accertamento che alla guida dell’auto investitrice ci fosse proprio l’imputato.
Premesso che la sentenza impugnata fonda la riconducibilita’ del sinistro alla titolarita’ dell’autovettura da parte dell’ (OMISSIS), il ricorrente confuta tale assunto rilevando come l’autovettura appartenga alla (OMISSIS).
Lamenta, inoltre, la difesa la mancata considerazione della deduzione difensiva inerente l’omessa identificazione dell’automobilista alla quale i giudici si sono limitati a rispondere addossando all’imputato l’onere di provare che alla guida vi fosse un’altra persona.
3) Vizio di motivazione in ordine alla determinazione degli aumenti di pena operati a titolo di continuazione nonche’ in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale.
La Corte di merito non ha indicato le ragioni che l’hanno portata a confermare gli aumenti di pena per la continuazione operati dal primo giudice; nel recepire e confermare la pena irrogata in primo grado non ha indicato i criteri in base ai quali gli aumenti per la continuazione sono stati operati in misura superiore al minimo.
Lamenta infine il ricorrente che il giudice ha espresso solo nel corpo della sentenza la volonta’ di non concedere la sospensione condizionale della pena, che non era stata oggetto di richiesta da parte dell’appellante perche’ gia’ concessa dai giudici di primo grado. Il diniego della sospensione condizionale della pena non e’ stato riportato nel dispositivo della sentenza e, comunque, viola il principio devolutivo, stante l’assenza di richiesta sul punto, e il divieto di reformatio in pejus.
Il ricorso e’ fondato nella misura in cui la Corte di appello di Palermo, nonostante lo specifico motivo di appello, non ha dato adeguata spiegazione della ritenuta riconducibilita’ dell’incidente all’imputato. I giudici del merito, infatti, hanno ritenuto provata la responsabilita’ dell’ (OMISSIS) sulla base di un presupposto erroneo: che l’autovettura Daewoo Lanus tg (OMISSIS) fosse di sua proprieta’. Da questa circostanza hanno dedotto che in occasione dell’incidente in esame il predetto si trovasse alla guida del mezzo e si fosse dato alla fuga nonostante le lesioni riportate dalle persone offese.
Invero tale ricostruzione non risulta affatto provato. Come si legge nella sentenza di appello, infatti, il sinistro e’ stato ricondotto all’imputato sulla base delle dichiarazioni di una teste oculare – (OMISSIS) – che era riuscita a leggere la targa e grazie agli accertamenti sulla vettura stessa che presentava danni compatibili con l’accaduto.
Ebbene, in primo luogo, come risulta da documentazione in atti – debitamente prodotta dalla difesa – l’auto Daewoo Lanus tg (OMISSIS) risulta intestata alla (OMISSIS) srl e non all’ (OMISSIS).
Inoltre la teste ha solo letto la targa e visto il conducente allontanarsi senza prestare il dovuto soccorso ma non ha mai dichiarato che la persona alla guida della predetta macchina fosse l’odierno imputato.
Ciononostante la Corte di appello ha concluso per la colpevolezza dell’ (OMISSIS) anche perche’ lo stesso non avrebbe alcuna tesi alternativa al fine di dimostrare che altri era alla guida della autovettura al momento dell’incidente.
Tale ultima considerazione rappresenta una evidente violazione della presunzione di innocenza e della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio per cui spetta all’accusa provare tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato e la loro riconducibilita’ all’imputato senza che permanga in proposito alcun ragionevole dubbio. Dunque doveva essere la pubblica accusa ad eliminare ogni ragionevole dubbio sul fatto che al momento dell’incidente l’imputato si trovasse alla guida dell’autovettura Daewoo e non – come sembra affermare la Corte di appello – la difesa a provare che lo stesso non era il conducente.
Come e’ noto, infatti, perche’ il parametro dell’al di la del ragionevole dubbio sia rispettato occorre che il reato sia attribuibile all’imputato con un alto grado di credibilita’ razionale: cio’ significa che le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, devono risultare prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalita’ umana (Cass. Sez. 1, n. 20461/2016 RV 266941). Tale prova nel caso di specie non puo’ affatto ritenersi raggiunta.
Tanto premesso la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Palermo la quale dovra’ verificare la effettiva riconducibilita’ dell’utilizzo dell’autovettura in occasione dell’incidente all’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo.
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