Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 4 febbraio 2016, n. 2173
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9394/2013 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.P.A. confermarla dell’azienda assicurativa di (OMISSIS) SPA e per essa quale mandataria e rappresentante (OMISSIS) S.C.P.A. in persona dei procuratori speciali (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 615/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/02/2012, R.G.N. 138/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2015 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso, inammissibilita’ del controricorso.
I FATTI
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), genitori e fratello di (OMISSIS), convenivano in giudizio (OMISSIS) e la compagnia assicuratrice per la r.c.a. di questi, (OMISSIS) s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da essi subiti in conseguenza dell’incidente stradale in cui aveva perso la vita (OMISSIS).
La domanda di risarcimento danni veniva rigettata sia in primo che in secondo grado.
La Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 615 del 21 febbraio 2012 qui impugnata cosi’ ricostruiva la vicenda all’esito della quale decedeva il giovane (OMISSIS): il (OMISSIS) mentre percorreva alle 7,30 del mattino del (OMISSIS) l’autostrada (OMISSIS) alla guida di una Ford Mondeo con a bordo tre amici, perdeva il controllo della vettura, che sbandava varie volte fino ad arrestarsi nella giusta direzione di marcia ma sulla parte sinistra della semicarreggiata di pertinenza, andandosi a posizionare con le ruote di sinistra contro il guard rail centrale; i tre amici della vittima che si trovavano a bordo della vettura riuscivano ad uscire dall’auto e ad attraversare le tre corsie della semicarreggiata fino ad andarsi a collocare in posizione protetta, a destra del guard rail della corsia di emergenza, mentre il (OMISSIS), che “inspiegabilmente ” non aveva subito raggiunto gli amici che viaggiavano con lui a bordo della vettura usciva dalla vettura dalla parte destra del veicolo ma qui, mentre si trovava a fianco del lato destro della vettura, prima che riuscisse anche lui ad attraversare e a porsi al riparo, veniva travolto dalla vettura Golf condotta dal (OMISSIS) che sopraggiungeva da tergo. Quest’ultimo si avvedeva solo all’ultimo momento della presenza della Ford Mondeo ferma sulla corsia di sorpasso e riusciva ad evitare l’impatto con la vettura scartando verso destra, mentre non si avvedeva (tanto che non provava neppure ad evitarlo) della presenza del (OMISSIS) che veniva travolto e scagliato a 26 metri di distanza.
La corte d’appello riteneva che la presenza del pedone sulla carreggiata, accanto al veicolo in sosta in luogo evidentemente non consentito e pericoloso, al buio ed in posizione non protetta, di sagoma tale da non poter essere agevolmente avvistato in orario notturno, in quel preciso contesto spazio – temporale costituisse evento imprevisto ed imprevedibile tale da escludere l’applicabilita’ della presunzione legale di cui all’articolo 2054 c.c., comma 1, (escluso l’articolo 2054, comma 2. non essendosi verificato alcuno scontro tra i due veicoli) e quindi da escludere totalmente la responsabilita’ del (OMISSIS) Il comportamento della vittima veniva considerato dal giudice di appello fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, ovvero un fatto imprevedibile atto ad integrare il caso fortuito e a far venir meno la presunzione di colpa in capo al conducente del veicolo investitore. Essa escludeva invece che avesse incidenza causale la velocita’ elevata della vettura investitrice, non al di sopra dei limiti in quel punto consentiti. ma ritenuta dal perito del procedimento penale comunque inadeguata alle circostanze di tempo e di luogo (ora notturna, foschia, strada bagnata da pioggia caduta in precedenza).
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono due motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 615 del 2012, emessa dalla Corte d’Appello di Milano in data 21.2.2012 nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a..
Resiste la (OMISSIS) s.p.a., conferitaria dell’azienda assicurativa (OMISSIS) s.p.a. con controricorso notificato ai ricorrenti in data 28.5.2013, a fronte di una notifica del ricorso avvenuta in data 8.4.2013 e di un deposito dello stesso in cancelleria in data 28.4.2013. Vi e’ memoria dei ricorrenti.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va detto che delle osservazioni della controricorrente non potra’ tenersi alcun conto attesa la tardivita’ del controricorso, notificato ai ricorrenti dieci giorni oltre il termine previsto dall’articolo 370 c.p.c., come risulta dalle date sopra riportate.
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la sussistenza del vizio di motivazione ex articolo 360 n. 5 c.p.c. ed in particolare la carente, insufficiente e incoerente motivazione sull’applicazione dell’articolo 2729 c.c., e sulla mancata valutazione di risultanze istruttorie, ex articoli 2699 e 2700 c.c..
Contestano il riferimento contenuto nella sentenza all’articolo 2729 c.c., ed affermano che la corte d’appello avrebbe erroneamente richiamato la norma sulle presunzioni per ritenere inverato il caso fortuito pur in mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti. Contestano anche la valutazione della corte d’appello in relazione alla imprevedibilita’ di un incidente in autostrada, ed in particolare in ordine alla imprevedibilita’ della presenza di una vettura, ferma, a seguito dell’incidente, sulla sede stradale e con le luci accese.
In definitiva, i ricorrenti tendono ad evidenziare che la corte d’appello avrebbe proprio mal compreso gli avvenimenti e di conseguenza sarebbe giunta a conclusioni errate: non avrebbe adeguatamente considerato che, come emerge anche dalla ctu sulla dinamica, a causa della posizione di quiete assunta dalla vettura condotta dal (OMISSIS) dopo l’incidente (parallela allo spartitraffico centrale, con le ruote sullo spartitraffico) al (OMISSIS) non e’ stato facile uscire dalla vettura, e’ dovuto uscire dalla parte destra dopo essersi svincolato dal posto di guida e quindi ha tardato a raggiungere gli amici che velocemente benche’ feriti si sono affrettati a porsi al riparo, tutti essendo consapevoli che l’auto si trovava bloccata sulla corsia di sorpasso in posizione pericolosissima, quindi che l’attardarsi del (OMISSIS) nell’attraversare non era affatto inspiegabile come definito dalla corte d’appello ma derivante proprio dalla dinamica dell’incidente.
Contestano che nella motivazione si sia del tutto omesso di considerare un dato obiettivo, consistente in tutti i rilievi eseguiti dalla polizia stradale ed in particolare nella contestazione di violazione del codice della strada, elevata dalla polizia stradale a carico del (OMISSIS) (e dei due successivi conducenti di veicoli che sopraggiungevano) perche’ circolava, in violazione dell’articolo 141, commi 3 e 8, d.d.S., “a velocita’ non regolata in relazione alle ore notturne e asfalto bagnato, senza essere in grado di conservare il controllo del veicolo ed arrestarsi entro i limiti del libero campo di visibilita’ e di fronte ad un ostacolo prevedibile” (documento prodotto e del quale si indica la collocazione nel fascicolo del giudizio di merito).
Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano nuovamente la presenza di un vizio di motivazione, ovvero la presenza di una motivazione insufficiente ed incongrua in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 2054 c.c., comma 1, e la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c..
I due motivi possono essere considerati congiuntamente in quanto connessi.
In entrambi i motivi i ricorrenti denunciano che la corte d’appello sia incorsa in vizio di motivazione, dandone una lettura strettamente legata alla violazione di legge:
sostengono che essa, selezionando nella sua ricostruzione dei fatti solo alcuni degli accadimenti emersi dalla espletata istruttoria e pretermettendone altri o svalutandone totalmente l’incidenza causale sulla fattispecie concreta, abbia errato nell’applicare la norma sulle presunzioni e nell’applicare l’articolo 2054 c.c., comma 1.
Puo’ ritenersi che le censure, per come esse sono strutturate e per le argomentazioni vi contenute, includano oltre alla censura relativa alla motivazione anche la denuncia delle violazioni di legge in relazione agli articoli indicati all’interno di ciascun motivo.
Cio’ premesso, il ricorso va accolto, sia perche’ la motivazione appare contraddittoria, sia perche’ la sentenza incorre nella violazione dell’articolo 2054 c.c., comma 1.
E’ noto che in presenza di sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli, il giudizio espresso dal giudice di merito in ordine alla dinamica e alla eziologia dell’incidente e alla condotta dei conducenti dei veicoli scontratisi, ai fini dell’accertamento e della graduazione delle rispettive colpe e delle conseguenti responsabilita’, involgendo apprezzamenti di elementi di fatto, e’ incensurabile in sede di legittimita’, sempre che sia sorretto da motivazione adeguata e sia immune da vizi logici e da errori di diritto (Cass. n. 19188 del 2003).
Tuttavia, in questo caso, e senza per cio’ sovrapporsi al compito del giudice di merito e rinnovare la ricostruzione dei fatti ne’ la valutazione delle rispettive responsabilita’ da essi scaturente, la motivazione appare contraddittoria in quanto pur considerando accertati alcuni elementi di fatto, che attengono alle circostanze di tempo e di luogo in cui si e’ verificato l’incidente, e quindi sono comuni ad entrambi i soggetti coinvolti, li prende in considerazione esclusivamente come elementi a carico del ragazzo morto nell’incidente, al quale si addebita una particolare imprudenza nel non averne tenuto conto, mentre sono totalmente obliterati in relazione alla posizione dell’investitore.
Infatti, la motivazione della corte d’appello parte dalla considerazione che la Ford Mondeo condotta dal ragazzo rimasto ucciso si trovava nella pericolosa posizione anzidetta, (ferma in autostrada all’estrema sinistra della corsia di sorpasso, in posizione longitudinale lungo il guard rail e con le ruote di sinistra su di esso) a causa del comportamento imprudente del suo conducente (OMISSIS) che ne perdeva il controllo causando l’ingombro della corsia di sorpasso dell’autostrada in orario (ancora) notturno, considerando che era dicembre, e in tratto stradale non illuminato, su asfalto reso viscido dalla pioggia precedente, senza neppure collocare il segnale mobile di pericolo. Quindi parte dall’assunto che la situazione di pericolo iniziale, alla quale si sono trovate esposte le macchine sopraggiungenti, e’ stata creata dal (OMISSIS).
A questo punto passa ad esaminare la condotta del conducente del veicolo investitore premettendo una regola di giudizio esatta ma che, come si dira’, non si attaglia alla fattispecie concreta: anche avendo rispettato in tutto le norme del codice della strada, il conducente che si trovi dinanzi alla scorrettezza altrui, ha l’obbligo di attivarsi per evitare il sinistro, secondo l’ordinaria diligenza, ovvero scegliendo la manovra che il guidatore medio e con riferimento alla situazione concreta valutata ex ante, appariva piu’ idonea ad evitare il danno (Cass. n. 2639/98).
A questo punto, richiama le circostanze di tempo e di luogo predette, ovvero l’ora ancora notturna, l’asfalto viscido, il tratto stradale non dotato di illuminazione propria, la presenza di foschia, a cui aggiunge, come circostanze relative al veicolo condotto dal (OMISSIS), che questi viaggiava con i soli anabbaglianti accesi e non con le luci di profondita’ e che teneva una velocita’ di 97 km orari che, benche’ consentita in autostrada, non gli avrebbe permesso (come ricostruito anche dal consulente tecnico) di effettuare l’arresto tempestivo del veicolo dinanzi ad un ostacolo prevedibile.
La corte pero’ considera non rilevanti tutti questi elementi a carico del (OMISSIS), neppure ai fini di un eventuale concorso di colpa, in quanto giudica la stessa presenza di una vettura ferma sulla corsia di sorpasso e la presenza e la posizione del ragazzo, che “inspiegabilmente” non aveva ancora raggiunto i suoi amici e che, invece di proteggersi con la sagoma della vettura si trovava lungo il fianco di essa, in procinto di attraversare, come un fatto del tutto imprevedibile integrante il fortuito, idoneo a far venir meno qualsiasi responsabilita’ in capo al conducente del veicolo investitore. A cio’ si aggiunga l’omesso esame, nella motivazione, della rilevanza di alcune circostanze di fatto oggetto di discussione che per la loro esistenza storica non potevano essere ignorate ai fini della coerenza della motivazione : e’ escluso che il veicolo investitore avesse rispettato in tutto le norme del codice della strada, come affermato dalla corte d’appello, in quanto, come sopra riportato, benche’ viaggiasse entro i limiti di velocita’ consentiti in autostrada, era stata redatto a suo carico un verbale di accertamento della violazione dell’articolo 141 C.d.S., da parte della polizia stradale, per aver tenuto una velocita’ non consona allo stato dei luoghi, non contestato dal (OMISSIS): quindi esisteva negli atti del processo una accertata violazione di una regola del codice della strada in capo al (OMISSIS) del quale la corte territoriale non solo non ha tenuto conto ma della quale ha affermato l’inesistenza.
In definitiva, la motivazione della corte d’appello e’ contraddittoria perche’ essa ha utilizzato alcuni elementi della fattispecie a carico del danneggiato ritenendo che questi si sia posto in una situazione di assoluto pericolo, ma non li ha ugualmente valorizzati o presi in considerazione nel valutare se il comportamento del (OMISSIS) fosse stato improntato alla prudenza esigibile in quella determinata situazione di fatto e se questi, ove si fosse uniformato alle regole di prudenza richieste dalla situazione di fatto, sarebbe stato in grado di percepire per tempo l’ostacolo sulla sua strada costituito dalla autovettura ferma e di frenare o di evitarlo con una manovra piu’ ampia e controllata che, senza colpire il (OMISSIS) addossato allo sportello, gli avrebbe consentito di cogliere anche la presenza imprevista del pedone e di evitarlo.
A cio’ deve aggiungersi una violazione dell’articolo 2054, comma 1, applicabile alla fattispecie in quanto non di scontro di veicoli si tratta ma di investimento di un pedone da parte di una autovettura:
la corte ha ritenuto che il conducente del veicolo investitore non fosse gravato dell’onere di dover provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, avendo qualificato la presenza del (OMISSIS) sulla sede stradale come un evento del tutto imprevisto e imprevedibile per il conducente, che nulla avrebbe potuto fare per evitarlo e dal quale non era esigibile alcun diverso comportamento.
Tuttavia, deve affermarsi che la possibilita’ di trovare dinanzi a se’, sulla sede stradale, una vettura ferma per incidente, e’ circostanza certo inusuale ma non assolutamente imprevedibile lungo una qualsiasi strada ed anche lungo un’autostrada.
E’ inoltre una circostanza percepibile con i sensi e della quale si deve esigere la percepibilita’, in quanto, in particolare, il conducente che si trovi sulla corsia di sorpasso deve essere in grado, per poterla legittimamente occupare, di aver dinanzi a se’ sufficiente visibilita’ che gli consenta di evitare eventuali ostacoli quali le macchine in moto che lo precedono, e di completare la manovra che giustifica la sua presenza sulla corsia di sorpasso in condizioni di sicurezza.
A cio’ si aggiunga che l’avvistamento di una vettura ferma sulla corsia di sorpasso impone al conducente della vettura che sopraggiunge da tergo un particolare onere di moderare la velocita’ proprio sulla base del fatto obiettivo che si constata l’avvenuto verificarsi di un incidente con vettura ancora ferma in posizione anomala e pericolosa perche’ di intralcio alla normale circolazione, e della prevedibilita’ del fatto che possano trovarsi, all’esterno della vettura (perche’ feriti, o in stato confusionale, o non in grado di muoversi, o addirittura sbalzati sulla sede stradale), alcuni degli occupanti della predetta vettura.
Si richiama a questo proposito la giurisprudenza di questa Corte in tema di attraversamento pedonale, secondo la quale in caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato un incrocio regolato da semaforo per lui rosso non vale ad escludere la responsabilita’ dell’automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse – per le circostanze di tempo e di luogo, che avrebbero consigliato una maggiore prudenza e in particolare una minore velocita’ – ragionevolmente prevedibile. (Nella specie, il conducente si trovava in pieno centro citta’, in una zona di attraversamento pedonale e in una giornata piovosa) (: v. Cass. n. 3964 del 2014).
La presenza di una vettura ferma sulla corsia di sorpasso di una autostrada non puo’ ritenersi quindi circostanza del tutto imprevedibile, ne’ puo’ ritenersi circostanza assolutamente imprevedibile (e quindi atta ad integrare il caso fortuito e ad esimere il conducente del veicolo investitore dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno), a fronte della esistenza sulla sede stradale della vettura incidentata, la presenza di un pedone in prossimita’ della vettura stessa.
La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata alla corte d’appello di Milano in diversa composizione che rinnovera’ la motivazione, decidendo anche sulle spese ed attenendosi al seguente principio di diritto:
“La presenza di un veicolo fermo per incidente sulla sede stradale impone ai conducenti dei veicoli sopraggiungenti di moderare la velocita’ e di tenere un comportamento improntato alla massima prudenza, non potendo reputarsi circostanza assolutamente imprevedibile ed al contrario rientrando nella ragionevole prevedibilita’ la presenza degli occupanti della vettura incidentata sulla sede stradale in prossimita’ della vettura stessa”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione che decidera’ anche sulle spese.
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