Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 4 aprile 2014, n. 7901

Svolgimento del giudizio

Nel 2005 i coniugi C.S. e B.R. proponevano ricorso ex art. 152 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lvo 30 giugno 2003 n.196) nei confronti della Banca di Roma spa, esponendo che nel marzo e giugno 2004 avevano richiesto due finanziamenti bancari, per l’importo complessivo di Euro 3000,00, che erano stati loro negati per la presenza di un pregresso finanziamento insoluto a loro carico. A seguito di accertamenti – essendo essi del tutto ignari di tale pregresso rapporto – avevano appreso che si era trattato di un finanziamento concesso nel 2003 dalla filiale di (…) della Banca di Roma a favore di un soggetto diverso; ed a loro erroneamente imputato per effetto della violazione da parte della Banca di Roma degli obblighi di esatta tenuta e costante aggiornamento dei dati personali ai sensi della d.lvo 196/03 cit.. Chiedevano conseguentemente alla banca un risarcimento complessivo di 83.000 Euro, di cui: – 3000,00 Euro a titolo di finanziamento non erogato; – 40.000 Euro a titolo di danno da trattamento illecito di dati personali ex art.15 d.lvo cit.; – 40.000 Euro a titolo di danno non patrimoniale da lesione all’onore ed alla reputazione, ex artt.15 d.lvo cit. e 2059 cc.
Nella costituzione della Banca di Roma – che contestava la domanda risarcitoria, pur ammettendo la propria responsabilità nella creazione di un dato errato, costituito dall’imputazione ai ricorrenti, per un difetto di digitazione dei rispettivi numeri di matricola, di un finanziamento insoluto accordato ad un diverso cliente – interveniva la sentenza n.3478 del 16.5.07 con la quale il tribunale di Milano: – condannava ex art. 2050 c.c. la banca al risarcimento per l’importo di Euro 3.500,00, a solo titolo di danno non patrimoniale, non risultando provate le altre componenti di danno richieste; – compensava per la metà le spese di lite, con accollo alla banca della metà residua.
Avverso tale sentenza viene proposto dai coniugi C. e B. ricorso per cassazione, ex art. 152 co.13 decreto legislativo 196/03, sulla base di cinque motivi, ai quali resiste con controricorso Unicredit Banca di Roma spa. È stata depositata memoria ex art. 378 cod.proc.civ. da parte dei ricorrenti.

Motivi della decisione

p. 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta falsa applicazione di norme di diritto, ex articolo 360, 1 co.n.3) cod.proc.civ., con riferimento agli articoli 1, 11, 31, 33 del decreto legislativo 196/03, nonché 1176, secondo comma, codice civile dal momento che il tribunale aveva reso un’interpretazione del quadro normativo di riferimento “molto attenuata”; sia per quanto concerneva le modalità di tenuta dei dati secondo quanto stabilito dall’articolo 11 cit., sia per quanto concerneva la violazione del divieto di utilizzo di dati personali non correttamente trattati né aggiornati sia, ancora, per quanto concerneva gli obblighi di sicurezza da parte del titolare del trattamento (artt.31-33 cit.). Non aveva inoltre adeguatamente considerato la violazione dell’obbligo di diligenza professionale previsto in via generale dell’articolo 1176, secondo comma, cod.civ. che nella specie aveva determinato l’inserimento ed il mantenimento di un dato non semplicemente inesatto, ma falso.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ex articolo 360, 1 co.n.3) cod.proc.civ., falsa applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 196/03 e dell’articolo 2050 cod.civ., non avendo il giudice di merito considerato che l’art.15 cit. qualificava come attività pericolosa ex art.2050 cod.civ. il trattamento dei dati personali, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico della Banca di Roma; la quale si era nella specie limitata ad allegare l’errore di digitazione del numero di matricola dei clienti, senza dimostrare alcunché in ordine all’effettiva adozione di modalità di trattamento dei dati idonee a soddisfare tutti i parametri normativi.
Con il terzo motivo, si lamenta, ex articolo 360, 1 co.n.3) e n.5) cod.proc.civ. violazione dell’articolo 112 codice procedura civile nonché omessa motivazione sulla richiesta di risarcimento per fatto illecito ex articolo 2049 cod.civ., atteso che il tribunale non si era pronunciato sulla responsabilità della Banca di Roma per l’omessa vigilanza sui propri dipendenti addetti alla filiale di (…); del cui fatto – vieppiù nell’ambito di un sistema, quale quello creditizio, strutturato gerarchicamente e sottoposto ad un regime formale di responsabilità e controlli -doveva direttamente rispondere in forza della disposizione da ultimo citata.
Questi tre motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria perché tutti basati sull’accertamento di responsabilità della banca con riguardo alla normativa speciale di cui al decreto legislativo 196/03, ed a quella generale risultante dagli articoli 1176, 2050 e 2049 cod.civ..
A prescindere dalla irrilevanza, ai fini dell’accertamento di responsabilità ex art.11 d.lvo 196/03, della dedotta distinzione terminologica tra dato “falso” e dato “inesatto”, è dirimente osservare come le censure non tengano conto – anche al fine di comprovare l’interesse ad agire che, ex art.100 c.p.c., deve sussistere pure nell’impugnazione (Cass. n. 8934 del 12/04/2013 ed altre) – che il tribunale non ha negato, ma ha anzi chiaramente affermato, la responsabilità della banca sotto entrambi i profili dedotti.
Osserva il tribunale (sent.pag.2): “radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la sola Banca di Roma spa che non contestava la creazione di un dato falso (…). Contestava l’ammontare del danno richiesto, in quanto del tutto sproporzionato rispetto alla mancata erogazione del finanziamento richiesto dai ricorrenti nel giugno 2004, danno comunque sfornito di adeguata prova (avendo la banca provveduto a cancellare immediatamente il dato dopo la richiesta dei ricorrenti)”. Dopo aver ricostruito la vicenda che aveva dato corso all’errore [digitazione da parte del dipendente della filiale di (…) del numero di matricola (…) invece di (…)], affermava il tribunale la responsabilità della banca convenuta trattandosi “di comportamento riconducibile ad una mancata diligenza da parte dell’operatore (…) che può e deve qualificarsi come trattamento inesatto dei dati dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 11 decreto legislativo 196/03, posto che i dati personali oggetto di trattamento devono essere esatti e, se necessario, aggiornati (lett.c) “.
È dunque evidente che la domanda di accertamento della responsabilità della banca, come proposta dai ricorrenti, è stata pienamente accolta dal tribunale sulla base tanto della ricostruzione fattuale risultante dagli elementi di causa, quanto della condotta processuale tenuta dalla convenuta, la quale si era limitata a contestare l’entità del danno, non anche la propria responsabilità per il fatto del dipendente della filiale di (…). Sicché le censure qui mosse sono del tutto ininfluenti ai fini di ottenere una diversa decisione. E ciò anche se finalizzate a rimarcare la natura pericolosa dell’attività in questione (art.15 d.lvo 196/03), dal momento che la responsabilità della banca è stata positivamente affermata anche sotto questo specifico aspetto, e che – in ogni caso – pure in tale fattispecie il danno risarcibile è unicamente quello comprovatamente consequenziale all’illecito.
p. 2. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, ex articolo 360, 1 co.n.5) cod.proc.civ., contraddittoria motivazione in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali ex articoli 2059 cod.civ., 11 e 15 decreto legislativo 196/03, nonché illogica quantificazione del danno e vizio di ultrapetizione atteso che il tribunale aveva, da un lato (sent.pag.2), effettivamente ritenuto che la banca non avesse trattato il dato personale dei ricorrenti con modalità conformi all’articolo 11 cit. e, dall’altro (pag.3), rilevato la mancata allegazione di danni specifici da parte di essi ricorrenti, i quali si erano asseritamente limitati a richiamarsi alla disposizione di cui all’articolo 2050 cod.civ. Inoltre, il tribunale aveva quantificato il danno non patrimoniale facendo ricorso ad un criterio (l’importo del finanziamento richiesto) ininfluente ai fini di causa, e non invocato da nessuna delle parti.
Il motivo è infondato perché non è dato riscontrare il vizio motivazionale con esso lamentato. Lungi da risultare contraddittorio, il ragionamento del tribunale appare lineare e coerente là dove, una volta appurata l’effettiva responsabilità della banca per l’inesatta tenuta del dato ex art. 11 cit., ha delibato la domanda risarcitoria ritenendo – quanto al danno patrimoniale – che la prova relativa dovesse essere fornita dai ricorrenti, i quali non l’avevano data (omettendo finanche di allegare una specifica voce di danno di questo tipo); e – quanto al danno non patrimoniale – che fosse equa la somma di Euro 3500,00.
Sotto il primo aspetto (danno patrimoniale), ha osservato il giudice di merito (sent.pag.3) che se il trattamento inesatto era sempre fonte di responsabilità, fatta salva la prova liberatoria da parte del responsabile del trattamento, il danno risarcibile doveva invece essere quantomeno allegato dalla parte nell’ipotesi in cui la rettificazione o cancellazione dell’informazione errata, inesatta ovvero obsoleta, non fossero sufficienti a rimuovere il pregiudizio subito. Nel caso di specie, rileva il primo giudice, i ricorrenti “nulla asseriscono, limitandosi a richiamare la fattispecie legale alla quale il responsabile del trattamento avrebbe dovuto conformarsi e richiamando la disposizione di cui all’articolo 2050 cod.civ. che si limita a disciplinare la condotta della società resistente sotto il profilo dell’onere probatorio (…)”.
Sotto il secondo aspetto (danno non patrimoniale ex articolo 15 decreto legislativo 196/03), il tribunale ha affermato, non negato, il diritto al risarcimento; salvo addivenire ad una liquidazione equitativa. Anche in tal caso a fronte dell’atteggiamento processuale dei ricorrenti i quali si erano limitati a lamentare genericamente la lesione della loro integrità e reputazione.
L’esercizio discrezionale del potere equitativo ex artt. 1226 e 2056 cod.civ. si è basato sui seguenti parametri, pacifici in causa: – l’immediato intervento della banca per la rimozione del dato non appena emersa la sua inesattezza; – la permanenza del dato inesatto, dalla sua raccolta nell’agosto 2003 alla definitiva cancellazione, per circa un anno e mezzo; – l’importo (Euro 5000) del finanziamento erroneamente imputato ad insolvibilità dei ricorrenti. Il fatto che quest’ultimo elemento, comunque risultante in atti, non fosse stato dedotto dalle parti non significa che il suo utilizzo fosse precluso al giudice in sede di quantificazione del danno nella considerazione di tutte le circostanze della fattispecie; essendo anzi ciò connaturato al giudizio equitativo.
In difetto di vizi logici, deve in definitiva trovare conferma tanto l’opzione per l’esercizio del potere equitativo, quanto la congruità logica con la quale il tribunale ha stimato il danno risarcibile.
p. 3. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, ex articolo 360, 1 co.n.3) cod.proc.civ., falsa applicazione degli articoli 91 e 92 cod.proc.civ., dal momento che il tribunale aveva operato la compensazione al 50% delle spese di lite in assenza, tanto di soccombenza reciproca, quanto di giusti motivi; tale non essendo quello ravvisato nell’iniziale ammontare dei danni richiesti che, a detta del giudice (ma senza riscontro agli atti di causa), aveva impedito una seria trattativa di definizione amichevole della pretesa.
Il tribunale ha ritenuto di compensare per metà le spese di lite “in ragione dell’ammontare dei danni richiesti in ricorso che ha verosimilmente impedito una seria trattativa per un eventuale accordo tra le parti” (sent.pag.3).
Nella specie è stata fatta applicazione del parametro ex art.92 cod.proc.civ. (applicabile al presente giudizio, introdotto prima dell’entrata in vigore della legge 69/09) dei giusti motivi. In particolare, la giustificazione della parziale compensazione è stata qui ravvisata nella evidente esorbitanza del risarcimento richiesto dei ricorrenti (Euro 83.000) rispetto a quello poi effettivamente liquidato (Euro 3500); esorbitanza a sua volta rilevante sia in termini (se non di vera e propria soccombenza reciproca) quantomeno di eclatante ridimensionamento della pretesa economica dei ricorrenti, sia in termini di preclusione alla definizione amichevole della lite, ritenuta dal tribunale “verosimilmente” conseguibile a fronte di una più realistica quantificazione da parte dei medesimi. A tutto ciò si aggiunge che, come esplicitato dal tribunale, era stata completamente rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale. Ricorre in proposito l’orientamento secondo cui “in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi.” (Cass. n. 15317 del 19/06/2013).
Non sussiste pertanto la lamentata violazione normativa.
Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio liquidate, come in dispositivo, ai sensi del DM Giustizia 20.7.2012 n.140.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre accessori di legge.

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