Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 22 ottobre 2013, n. 23923
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 01.11.1993, il Tribunale di Velletri dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da A..M. avverso il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 7.259.000 emesso ad istanza della s.a.s. C.E.D. ’90 a titolo di corrispettivo di servizi di contabilità. Il Tribunale dava atto della mancata produzione del decreto opposto, rilevando il difetto di prova, incombente al M. , in ordine alla tempestività dell’opposizione.
La decisione – gravata da impugnazione del M. , il quale depositava copia notificata del decreto opposto – era riformata dalla Corte di appello di Roma, la quale, dato atto della tempestività dell’opposizione, con sentenza in data 24.07.2007, previa qualificazione del contratto inter partes come di opera intellettuale, dichiarava prescritto il credito della C.E.D.’9O s.a.s.; revocava il decreto opposto; condannava l’appellata al pagamento delle spese dell’intero giudizio.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.a.s. C.E.D. ’90 svolgendo sei motivi.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.
Motivi della decisione
1. La Corte di appello, in ordine alla pregiudiziale questione dell’ammissibilità dell’opposizione, ha osservato che nel corso del giudizio di primo grado non era stata posta in dubbio la veridicità dell’allegazione dell’opponente circa l’intervenuta notificazione del decreto in data 18.11.1999,
per cui l’eccezione prospettata dall’opposta solo nella memoria di replica “avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad un approfondimento sul punto”; ha quindi, evidenziato che “in ogni caso” la tempestività dell’opposizione era stata documentata in sede di gravame con la produzione (da ritenersi ammissibile) della copia notificata del decreto opposto.
Nel merito l’opposizione è stata ritenuta fondata sulla base delle seguenti considerazioni: a) dalla prova testimoniale era emerso che, oltre a servizi di contabilità elettronica, la C.E.D. ’90 prestava al M. anche consulenza fiscale per il tramite del rag. De Angelis e quindi anche attività di commercialista; b) in sostanza la prestazione svolta “esulava” dal mero inserimento di dati contabili nell’elaboratore elettronico, avendo riguardato nel tempo anche l’assistenza prestata dal “commercialista di fiducia del M. e parimenti contabilizzata dalla C.E.D. unico soggetto che emetteva fatture”; c) dalla ricostruzione della vicenda negoziale e dalla conseguente qualificazione del rapporto come prestazione d’opera professionale, derivava la fondatezza dell’eccezione di prescrizione ex art.2957 cod. civ. in quanto il termine decorreva, non già dalla cessazione del rapporto, ma dal compimento delle singole prestazioni e quindi dall’emissione di ogni singola fattura.
2. Il ricorso, avuto riguardo alla data della pronuncia della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009), è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 360 cod. proc. civ. e segg. come risultanti per effetto del cit. d.Lgs. n. 40 del 2006; si applica, in particolare, l’art. 366 bis cod. proc. civ., stante l’univoca volontà del legislatore di assicurarne ultra-attività (ex multis, cfr. Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194), atteso che la norma resta applicabile in virtù dell’art. 27, comma 2 del cit. d. Lgs ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che rilevi la sua abrogazione, a far tempo dal 4 luglio 2009, ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in forza della disciplina transitoria dell’art. 58 di quest’ultima.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 184, 641 e 345 cod. proc. civ. (art. 360 n.3 cod. proc. civ.), nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio (art. 360 n.5 cod. proc. civ.), per avere la Corte territoriale ritenuto ammissibile in appello la produzione della copia notificata del decreto. A chiusura del motivo parte ricorrente chiede che, nella fattispecie, venga affermato il principio secondo cui “nelle cause che si svolgono nella vigenza del cosiddetto nuovo rito la produzione della copia notificata del decreto, ai fini della prova della tempestività dell’opposizione, è inibita in sede di gravame ricadendo questo tra i documenti che la parte poteva e doveva esibire al primo giudice con conseguente impossibilità di produrli in altro grado del giudizio”.
2.1.1. Innanzitutto il motivo – pur prospettato sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale – non contiene “la chiara indicazione” (c.d. quesito di fatto) richiesta dalla seconda parte dell’art. 366 bis cod. proc. civ. in relazione al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., la quale deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, da cui risulti non solo “il fatto controverso” in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ma anche – se non soprattutto – “la decisività” del vizio, e cioè le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (cfr. Sez. Unite, 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. ord., 18 luglio 2007, n.16002; Cass. ord. 7 aprile 2008, n. 8897). Invero le Sezioni Unite – pur ritenendo ammissibile, in via di principio, il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto – hanno precisato che a tali effetti occorre che il motivo si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass. civ., Sez. Unite, 31 marzo 2009, n. 7770).
Più in generale si rileva che il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. può attenere solo alla ricostruzione e valutazione del fatto storico, mentre l’interpretazione e applicazione di norme giuridiche, qual è contestata nella specie, può essere apprezzata sotto il profilo dell’error in iudicando o in procedendo e può portare o alla Cassazione della sentenza, se la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ha dato luogo ad un dispositivo contrario alla legge, ovvero alla integrazione o correzione, a norma dell’art. 384 co.2 cod. proc. civ..
2.1.2. Per altro verso la questione di diritto proposta -pur riecheggiando non recenti pronunce di questa Corte che riconducono la produzione in appello della copia notificata del decreto opposto alla previsione dell’art. 345 co. 2 (oggi comma 3) cod. proc. civ. (cfr. Cass. 5 luglio 2002, n.9810) e nel rito del lavoro all’art. 436 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 6 febbraio 2002, n. 1585) sul presupposto della riferibilità della norma anche ai documenti processuali – prescinde dalla specificità del caso concreto. Il quesito di diritto, si risolve, infatti, nell’astratta enunciazione di una regula iuris, omettendo di confrontarsi con la ratio decidendi, laddove si evidenzia che “la prova della tempestività dell’opposizione” si evinceva dalla “non contestazione” sulla data della notificazione del decreto indicata da parte opponente e, nel contempo, si censura la mancata sollecitazione del contraddittorio prima del rilievo officioso, in tal modo implicitamente, ma inequivocamente ravvisandosi anche giustificate ragioni di rimessione in termini.
2.1.3. D’altra parte questa Corte, nel rilevare l’ammissibilità del deposito della copia notificata del decreto opposto successivamente alla costituzione dell’appellante ed anche in sede di appello, è costante nel ritenere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione di tale atto non è richiesta a pena di improcedibilità dell’opposizione, non essendo applicabile a questa, che non è mezzo di impugnazione, la disciplina propria di tali mezzi; onde la sua mancanza rileva quale condizione di ammissibilità – e cioè quale mezzo necessario ai fini del riscontro della tempestività dell’opposizione medesima soltanto se la prova della tempestività non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo (Cass. n. 9810 del 2002 cit.; Cass. 15 luglio 2009, n. 16540) o desunta da altri sicuri elementi, tra i quali anche le ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta o nella comparsa conclusionale dell’opposto in ordine alla data della notifica (cfr. Cass. 26 giugno 2008, n. 17495).
In definitiva il motivo va rigettato.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2956 cod. civ. (art. 360 n.3 cod. proc. civ.), nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio (art. 360 n.5 cod. proc. civ.) per non avere la Corte di appello considerato la complessità del rapporto di dare e avere tra le parti. A chiusura del motivo parte ricorrente chiede che la Corte di cassazione affermi i seguenti principi: “l’inapplicabilità dell’istituto della prescrizione invocato dalla controparte alle ipotesi in cui tra le parti vi siano molteplici rapporti di dare avere”, nonché di dichiarare che la “prescrizione presuntiva invocata non può trovare applicazione in caso di prestazioni caratterizzate da un rapporto di durata che continuando nel tempo si sottrae ai presupposti di tale istituto”.
2.2.1. Per i profili di inammissibilità della censura motivazionale si rinvia a quanto già osservato sub 2.1.1. con riguardo al precedente motivo.
Il motivo è, comunque, inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. anche in relazione alla congiunta denuncia di violazione di legge. Invero il duplice principio che si chiede a questa Corte di enunciare, sopra testualmente riportato, muove da condizionanti premesse quali l’esistenza di rapporti di “dare e avere” tra le parti, nonché di un unico “rapporto di durata” – che non emergono o sono addirittura smentite dalla decisione impugnata, atteso che i giudici a quibus hanno espressamente evidenziato che “si è trattato di singole prestazioni, ciascuna completa ed autonoma e non unite in un complesso inscindibile, tanto che ogni singola fattura si riferisce ad un periodo circoscritto e reca un proprio importo distinto da ogni altro” (donde l’applicabilità della regola di cui all’art. 2957 cod. civ. con decorrenza dalle singole fatture).
Si rammenta che il quesito di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., rappresentando la congiunzione fra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, non può esaurirsi nella mera enunciazione di una regola astratta, ma deve presentare uno specifico collegamento con la fattispecie concreta, nel senso che deve raccordare la prima alla seconda ed alla decisione impugnata, di cui deve indicare la discrasia con riferimento alle specifiche premesse di fatto, essendo evidente che una medesima affermazione può essere esatta in relazione a determinati presupposti ed errata rispetto ad altri.
Nel caso di specie i principi di diritto che si chiede a questa Corte di enunciare non sono idonei a risolvere la fattispecie concreta, perché postulano una ricostruzione della vicenda contrattuale in termini opposti a quelli ritenuti dal giudice del merito, attraverso la valutazione delle risultanze processuali, operata nella decisione impugnata con motivazione adeguata e, comunque, non attinta da ammissibile denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ..
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 279 e 340 cod. proc. civ., formazione del giudicato “interno”, contrarietà a precedente giudicato (art. 360 n.4 cod. proc. civ.), vizio di motivazione, omesso esame dell’eccezione di giudicato ai sensi dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ., per non avere la Corte di appello rilevato il giudicato interno rappresentato dall’ordinanza (in tesi avente natura di sentenza) con la quale il Tribunale di Velletri aveva dato ingresso all’istruttoria, previo rigetto dell’eccezione preliminare di prescrizione presuntiva), intendendosi “sottoporre all’attenzione di questa Suprema Corte la decisione dell’avvenuto formarsi del giudicato in primo grado sulla eccepita prescrizione del credito”.
2.3.1. Il motivo – prima ancora che inammissibile per la carenza dei quesiti di diritto in ordine alle plurime violazioni di legge enunciate, nonché per l’omessa esposizione della “chiara indicazione” richiesta in relazione alla congiunta denuncia motivazionale – si rivela manifestamente infondato. Invero l’ordinanza che parte ricorrente sottopone “all’attenzione” di questa Corte – proprio perché dichiaratamente emessa ai fini dell’ammissione della prova, prescindendo dal “qualificare giuridicamente il rapporto intercorso tra le parti” – deve ritenersi esclusivamente funzionale all’ingresso dell’istruttoria ed è, pertanto, priva di quei requisiti di definitività e decisorietà, che postulano l’attitudine al giudicato.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2222, 2230, 2956 e 2697 cod. civ. (art. 360 n.3 cod. proc. civ.) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su “questione decisiva della controversia” (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). A chiusura del motivo parte ricorrente rileva che questa Corte “in ragione delle questioni sollevate dovrà pronunciare… sulla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti chiarendo i principi in forza dei quali il contratto per cui è causa deve essere qualificato come contratto d’opera e non come prestazione professionale con il conseguenze di legge in ordine alla domanda di pagamento delle somme avanzata dalla ricorrente”.
2.4.1. Il motivo è inammissibile.
Innanzitutto manca il c.d. quesito di fatto, in relazione al dedotto vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., peraltro neppure prospettabile in relazione ad una “questione”, postulando la norma l’enunciazione di un fatto vero e proprio – non una “questione” o un “punto” della sentenza – e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., od anche un fatto secondario, purché controverso e decisivo.
Inoltre la proposizione conclusiva è inidonea a veicolare la censura sotto il profilo della violazione di legge, in relazione al comb. disp. dell’art. 360 n. 3 e 366 bis cod. proc. civ., dal momento che si sostanzia in una generica istanza di decisione sull’esistenza del vizio denunciato, demandando a questa Corte di procedere alla qualificazione del rapporto. In tale modo parte ricorrente si è sottratta all’onere imposto dal cit. art. 366 bis c.p.c. di sottoporre alla Corte una propria finale, conclusiva, valutazione della dedotta violazione della legge processuale o sostanziale, sulla cui correttezza sollecitare “il si o il no” di questo Giudice di legittimità.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su “questione qualificante” della controversia (art. 360 n.5 cod. proc. civ.).
2.5.1. Senza ripetere argomentazioni già svolte con riguardo alle precedenti censure motivazionali, è sufficiente osservare che manca il “quesito di fatto” richiesto a pena di inammissibilità del motivo e che neppure è chiaro quale sia la “questione qualificante” della controversia.
Il motivo è, dunque, inammissibile.
2.6. Con il sesto motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 n.5 cod. proc. civ.), per avere la Corte di appello iniquamente gravato l’opposta del pagamento delle spese di entrambi i gradi, sebbene l’inammissibilità dell’opposizione derivasse da colpa esclusiva dell’appellante.
2.6.1. Il motivo – a tacere dell’inosservanza dell’art. 366 bis cod. proc. civ. – è evidentemente subordinato all’accoglimento del primo motivo e non può che seguirne la sorte.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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