Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 16 settembre 2014, n. 37845
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente
Dott. MARINI Luigi – Consigliere
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 15/11/2012 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. SALZANO Francesco che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15/11/2012, la Corte d’appello di Venezia, decidendo in sede rescissoria a seguito di annullamento della sua precedente ordinanza del 25/06/2010, ha definitivamente respinto l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata dal sig. (OMISSIS) il 09/07/2009.
Nei confronti del (OMISSIS) era stato eseguito, il 01/08/2006, un ordine di carcerazione relativo all’esecuzione (anche) della sentenza del 12/05/2004 con la quale il Tribunale di Verona l’aveva condannato alla pena di due anni di reclusione per il delitto di violenza sessuale. Restituito nel termine ed a seguito di impugnazione avverso la sentenza in questione, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 23/01/2008, lo aveva definitivamente assolto per non aver commesso il fatto. Nel frattempo egli aveva scontato 203 giorni di carcerazione.
Con l’ordinanza del 25/06/2010, la Corte d’appello di Venezia aveva rilevato che la facolta’ di non rispondere, pur costituendo “una facolta’ difensiva, non censurabile, che non puo’ fondare una valutazione di colpa ai sensi dell’articolo 314 cod. proc. pen.”, non aveva consentito al ricorrente di “opporre elementi contrari alle accuse a suo carico in un’ipotesi in cui l’importanza di tali allegazioni era evidente. A fronte di taluni elementi probatori, acquisiti con il consenso delle parti, la contumacia dell’imputato aveva concorso, attraverso tale comportamento omissivo, alla mancata acquisizione di elementi favorevoli”.
Questa Suprema Corte, con sentenza Sez. 4, n. 48455 del 24/11/2011, aveva annullato, con rinvio, l’ordinanza in questione sul rilievo che “non puo’ certamente essere riconosciuta causa ostativa alla riparazione, la condotta processuale del (OMISSIS), laddove il giudice della riparazione ha individuato nella contumacia dell’imputato la colpa grave che avrebbe concorso a dar causa alla detenzione, sottraendosi all’onere di allegare gli elementi di giudizio a lui favorevoli. La colpa grave – aveva sostenuto questa Corte – non assume rilievo (…) ai fini della riparazione. Cio’ che rileva nella situazione in esame e’ l’oggettiva ingiustizia della restrizione subita dall’imputato, rilevano cioe’ i vizi dell’ordine di esecuzione della sentenza apparentemente definitiva ma in realta’ annullata per difetto di notifica. Trattasi, pertanto, di ingiustizia formale della restrizione subita dall’imputato, rientrante nell’ipotesi normativa prevista dall’articolo 314 c.p.p., comma 2, che riguarda tutti i casi in cui, a prescindere dall’esito del processo (…) accertato con decisione irrevocabile che la custodia cautelare e’ stata disposta o mantenuta illegittimamente”.
A fondamento della decisione impugnata, la Corte territoriale ha osservato, in fatto, che l’odierno ricorrente era stato irrevocabilmente condannato alla pena, condizionalmente sospesa (beneficio revocato con sentenza del 12/05/2004), di tre mesi di reclusione perche’, in concorso con tal (OMISSIS), in stato di ebbrezza alcolica, all’interno di un esercizio pubblico di Verona, aveva aggredito tali (OMISSIS) e (OMISSIS) che avevano cercato di farli desistere dal tentativo di molestare la ragazza di uno di loro, (OMISSIS), la vittima, appunto, della violenza sessuale per la quale il (OMISSIS) e’ stato irrevocabilmente assolto per non aver commesso il fatto. In altri termini – ha affermato la Corte d’appello – “anche se, in base agli esiti della sentenza assolutoria, non puo’ ritenersi trovato che il (OMISSIS) sia l’autore materiale dei palpeggiamenti in danno di (OMISSIS), e’ comunque provato che, in un contesto unitario, nell’ambito del quale evidentemente un altro soggetto ha commesso il reato di violenza sessuale, il (OMISSIS), in stato di ubriachezza, si e’ reso responsabile di atti di violenza, aggravati dall’uso di taglierini e di bicchieri e bottiglie, impiegati come strumenti di offesa, nei confronti delle persone che avevano tentato di difendere (OMISSIS) dall’ingiusta aggressione, avendo egli spalleggiato un altro cittadino rumeno pure protagonista dello stesso episodio”.
Ha quindi sostenuto, in diritto, come la condotta di passiva connivenza tenuta nell’occorso dal ricorrente, pur se successivamente ritenuta penalmente irrilevante, “ben puo’ essere astrattamente configurata gravemente colposa, perche’ caratterizzata da grave negligenza (…) per non aver valutato gli effetti della sua condotta sul comportamento dell’agente la cui volonta’ criminosa puo’ essere oggettivamente rafforzata anche se il connivente non intende perseguire questo effetto o sia comunque idonea a creare un’apparenza di partecipazione alle attivita’ criminose di altri”. In questi casi, la condotta del connivente ben puo’ essere “interpretata, almeno nella fase investigativa, appunto come concorso, con possibili, negative, conseguenze, in tema di liberta’: conseguenze dovute, perlomeno, anche alla vistosa trascuratezza e superficialita’ di chi, semplice convivente, non tiene dovuto conto che quei dati di fatto potrebbero oggettivamente coinvolto”.
Nel caso di specie il ricorrente era perfettamente consapevole di quanto stava accadendo “in quanto, come si evince dalle dichiarazioni rese da (OMISSIS), i due imputati (…) si spalleggiavano a vicenda in occasione della violenza sessuale (…) egli ha certamente tenuto, in occasione di tale reato, una condotta che integra una situazione di colpa grave (…) infatti nello stesso contesto spazio temporale egli versava in stato di ubriachezza, ha spalleggiato l’autore della violenza sessuale di cui era consapevole e, nella fase successiva, si e’ reso responsabile, in concorso con colui che aveva commesso tale reato, di atteggiamenti violenti contro coloro che erano sentimentalmente legati e avevano difeso la ragazza vittima delle more sessuali”.
Tale condotta, conclude la Corte, e’ “caratterizzata da macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, contrassegnata da inosservanza di leggi, in quanto sfociata nella commissione di concorrenti reati, rendendosi responsabile di un comportamento complessivo che e’ andato ben aldila’ della semplice connivenza, pur di per se’ idonea, in base a quanto previsto dalla giurisprudenza citata, ad escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione”.
2. Ricorre per Cassazione il (OMISSIS) lamentando, per il tramite del difensore di fiducia: a) l’inosservanza dell’articolo 314 cod. proc. pen., con riferimento anche all’articolo 24 Cost., nella parte in cui l’ordinanza ribadisce che il ricorrente non aveva opposto elementi contrari alle accuse a suo carico; b) l’inosservanza degli articoli 623 e 627 cod. proc. pen., poiche’ l’ordinanza non si uniforma alla sentenza della Corte di Cassazione per cio’ che concerne ogni questione di diritto con essa decisa; e) la mancanza, manifesta illogicita’, contraddittorieta’ della motivazione.
2.1. Per un primo aspetto il (OMISSIS) lamenta che i principi di diritto richiamati in sede di annullamento imponevano ai giudici di rinvio di non riconoscere una causa ostativa alla riparazione nella propria condotta processuale e di non assegnare valore negativo alla contumacia. Erra, dunque, la Corte d’appello di Venezia, nel confermare la sussistenza della colpa grave per la mancata opposizione di elementi contrari alle accuse a proprio carico. Non v’e’ motivo – aggiunge – di tornare a sostenere, sia pure in punto di premessa, una colpa grave cosi’ connotata. E’ evidente, ne deduce, l’intento di conferire ancora una volta valore negativo alla contumacia benche’ fosse stato definitivamente acclarato che cio’ non era dipeso da una propria scelta processuale volontaria. Tanto piu’ che la sentenza assolutoria fonda non su dichiarazioni a discolpa, ma sulla mancanza di un riconoscimento formale da parte della vittima e, dunque, sulla mancanza di prove a suo carico.
2.2. Sotto altro profilo lamenta il ricorrente che la decisione impugnata fonda, illegittimamente, su una sentenza di condanna relativa ad un procedimento penale del tutto estraneo all’oggetto della domanda.
In particolare, sostiene che:
2.2.1. il giudice della riparazione non puo’ rivalutare il materiale acquisito nel processo, ma solo valutarlo al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione;
2.2.2. nel caso in esame, la valutazione operata dalla Corte d’appello confligge con le stesse emergenze processuali e con atti specificamente indicati e, segnatamente: 1) la relazione di servizio del 9/05/1999; 2) la stessa sentenza di condanna; 3) la testimonianza della (OMISSIS); 4) i verbali stenotipici di udienza, tutti atti dai quali si evince che chi aggredi’ materialmente i ragazzi che si trovavano con quest’ultima era stato solo ed esclusivamente lo (OMISSIS).
2.3. A prescindere da cio’, prosegue, i principi di diritto fissati in sede rescindente imponevano ai giudici della fase rescissoria di valutare gli atti senza ripetere gli stessi vizi di motivazione e senza incorrere negli stessi errori, rimanendo in ogni caso vincolati ai principi affermati e all’apprezzamento dei fatti accertati nell’ordinanza annullata, senza rimettere in discussione il dedotto ma nemmeno il deducibile. Ed invece la Corte territoriale ha introdotto un nuovo thema decidendum, ponendo nel nulla gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione. Peraltro, la sentenza di condanna per lesioni personali non era compresa nemmeno nell’ordine di carcerazione, sicche’ essa non aveva inciso in alcun modo sulla restrizione in carcere ingiustamente sofferta ed in ogni caso non avrebbe potuto ascrivergli conseguenze negative ulteriori. Non e’ dato comprendere, quindi, in base a quali elementi di fatto, diversi da quelli gia’ valutati ed esclusi dal giudice di merito, dalla Corte d’appello (sia pure in sede di precedente rigetto) e dalla stessa Corte di Cassazione, sia stata qualificata la condotta del (OMISSIS) come negligente, imprudente, trascurata ed inosservante di leggi. Avuto, peraltro, riguardo al concetto di colpa grave, come definito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (come da sentenze citate nel ricorso), non e’ dato comprendere come l’evento, dipeso da errore di persona ed illegittima condanna in contumacia, potesse essere da lui previsto ed evitato.
2.4.L’ordinanza impugnata e’ carente nella motivazione perche’, considerato quanto affermato nella sentenza di annullamento, non dice ne’ dimostra come la propria condotta possa aver materialmente dato causa all’emissione dell’ordine di carcerazione. Erra, dunque, la Corte d’appello nel valutare la condotta tenuta in occasione della commissione del reato da parte di una terza persona, poiche’ essa non ha alcun rapporto di causalita’ con l’ordine di carcerazione, emesso in conseguenza di motivi formali. Egli, afferma, non puo’ aver dato causa all’emissione di un ordine di carcerazione emesso all’esito di un procedimento del quale non aveva neppure avuto legale conoscenza. Richiamando l’insegnamento di Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, ribadisce che, trattandosi di ordine di carcerazione che non avrebbe mai dovuto essere emesso per patologia genetica sua propria, alcun incidenza causale poteva avere il suo comportamento sulla privazione della liberta’ ingiustamente sofferta.
Nei confronti del (OMISSIS) era stato eseguito, il 01/08/2006, un ordine di carcerazione relativo all’esecuzione (anche) della sentenza del 12/05/2004 con la quale il Tribunale di Verona l’aveva condannato alla pena di due anni di reclusione per il delitto di violenza sessuale. Restituito nel termine ed a seguito di impugnazione avverso la sentenza in questione, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 23/01/2008, lo aveva definitivamente assolto per non aver commesso il fatto. Nel frattempo egli aveva scontato 203 giorni di carcerazione.
Con l’ordinanza del 25/06/2010, la Corte d’appello di Venezia aveva rilevato che la facolta’ di non rispondere, pur costituendo “una facolta’ difensiva, non censurabile, che non puo’ fondare una valutazione di colpa ai sensi dell’articolo 314 cod. proc. pen.”, non aveva consentito al ricorrente di “opporre elementi contrari alle accuse a suo carico in un’ipotesi in cui l’importanza di tali allegazioni era evidente. A fronte di taluni elementi probatori, acquisiti con il consenso delle parti, la contumacia dell’imputato aveva concorso, attraverso tale comportamento omissivo, alla mancata acquisizione di elementi favorevoli”.
Questa Suprema Corte, con sentenza Sez. 4, n. 48455 del 24/11/2011, aveva annullato, con rinvio, l’ordinanza in questione sul rilievo che “non puo’ certamente essere riconosciuta causa ostativa alla riparazione, la condotta processuale del (OMISSIS), laddove il giudice della riparazione ha individuato nella contumacia dell’imputato la colpa grave che avrebbe concorso a dar causa alla detenzione, sottraendosi all’onere di allegare gli elementi di giudizio a lui favorevoli. La colpa grave – aveva sostenuto questa Corte – non assume rilievo (…) ai fini della riparazione. Cio’ che rileva nella situazione in esame e’ l’oggettiva ingiustizia della restrizione subita dall’imputato, rilevano cioe’ i vizi dell’ordine di esecuzione della sentenza apparentemente definitiva ma in realta’ annullata per difetto di notifica. Trattasi, pertanto, di ingiustizia formale della restrizione subita dall’imputato, rientrante nell’ipotesi normativa prevista dall’articolo 314 c.p.p., comma 2, che riguarda tutti i casi in cui, a prescindere dall’esito del processo (…) accertato con decisione irrevocabile che la custodia cautelare e’ stata disposta o mantenuta illegittimamente”.
A fondamento della decisione impugnata, la Corte territoriale ha osservato, in fatto, che l’odierno ricorrente era stato irrevocabilmente condannato alla pena, condizionalmente sospesa (beneficio revocato con sentenza del 12/05/2004), di tre mesi di reclusione perche’, in concorso con tal (OMISSIS), in stato di ebbrezza alcolica, all’interno di un esercizio pubblico di Verona, aveva aggredito tali (OMISSIS) e (OMISSIS) che avevano cercato di farli desistere dal tentativo di molestare la ragazza di uno di loro, (OMISSIS), la vittima, appunto, della violenza sessuale per la quale il (OMISSIS) e’ stato irrevocabilmente assolto per non aver commesso il fatto. In altri termini – ha affermato la Corte d’appello – “anche se, in base agli esiti della sentenza assolutoria, non puo’ ritenersi trovato che il (OMISSIS) sia l’autore materiale dei palpeggiamenti in danno di (OMISSIS), e’ comunque provato che, in un contesto unitario, nell’ambito del quale evidentemente un altro soggetto ha commesso il reato di violenza sessuale, il (OMISSIS), in stato di ubriachezza, si e’ reso responsabile di atti di violenza, aggravati dall’uso di taglierini e di bicchieri e bottiglie, impiegati come strumenti di offesa, nei confronti delle persone che avevano tentato di difendere (OMISSIS) dall’ingiusta aggressione, avendo egli spalleggiato un altro cittadino rumeno pure protagonista dello stesso episodio”.
Ha quindi sostenuto, in diritto, come la condotta di passiva connivenza tenuta nell’occorso dal ricorrente, pur se successivamente ritenuta penalmente irrilevante, “ben puo’ essere astrattamente configurata gravemente colposa, perche’ caratterizzata da grave negligenza (…) per non aver valutato gli effetti della sua condotta sul comportamento dell’agente la cui volonta’ criminosa puo’ essere oggettivamente rafforzata anche se il connivente non intende perseguire questo effetto o sia comunque idonea a creare un’apparenza di partecipazione alle attivita’ criminose di altri”. In questi casi, la condotta del connivente ben puo’ essere “interpretata, almeno nella fase investigativa, appunto come concorso, con possibili, negative, conseguenze, in tema di liberta’: conseguenze dovute, perlomeno, anche alla vistosa trascuratezza e superficialita’ di chi, semplice convivente, non tiene dovuto conto che quei dati di fatto potrebbero oggettivamente coinvolto”.
Nel caso di specie il ricorrente era perfettamente consapevole di quanto stava accadendo “in quanto, come si evince dalle dichiarazioni rese da (OMISSIS), i due imputati (…) si spalleggiavano a vicenda in occasione della violenza sessuale (…) egli ha certamente tenuto, in occasione di tale reato, una condotta che integra una situazione di colpa grave (…) infatti nello stesso contesto spazio temporale egli versava in stato di ubriachezza, ha spalleggiato l’autore della violenza sessuale di cui era consapevole e, nella fase successiva, si e’ reso responsabile, in concorso con colui che aveva commesso tale reato, di atteggiamenti violenti contro coloro che erano sentimentalmente legati e avevano difeso la ragazza vittima delle more sessuali”.
Tale condotta, conclude la Corte, e’ “caratterizzata da macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, contrassegnata da inosservanza di leggi, in quanto sfociata nella commissione di concorrenti reati, rendendosi responsabile di un comportamento complessivo che e’ andato ben aldila’ della semplice connivenza, pur di per se’ idonea, in base a quanto previsto dalla giurisprudenza citata, ad escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione”.
2. Ricorre per Cassazione il (OMISSIS) lamentando, per il tramite del difensore di fiducia: a) l’inosservanza dell’articolo 314 cod. proc. pen., con riferimento anche all’articolo 24 Cost., nella parte in cui l’ordinanza ribadisce che il ricorrente non aveva opposto elementi contrari alle accuse a suo carico; b) l’inosservanza degli articoli 623 e 627 cod. proc. pen., poiche’ l’ordinanza non si uniforma alla sentenza della Corte di Cassazione per cio’ che concerne ogni questione di diritto con essa decisa; e) la mancanza, manifesta illogicita’, contraddittorieta’ della motivazione.
2.1. Per un primo aspetto il (OMISSIS) lamenta che i principi di diritto richiamati in sede di annullamento imponevano ai giudici di rinvio di non riconoscere una causa ostativa alla riparazione nella propria condotta processuale e di non assegnare valore negativo alla contumacia. Erra, dunque, la Corte d’appello di Venezia, nel confermare la sussistenza della colpa grave per la mancata opposizione di elementi contrari alle accuse a proprio carico. Non v’e’ motivo – aggiunge – di tornare a sostenere, sia pure in punto di premessa, una colpa grave cosi’ connotata. E’ evidente, ne deduce, l’intento di conferire ancora una volta valore negativo alla contumacia benche’ fosse stato definitivamente acclarato che cio’ non era dipeso da una propria scelta processuale volontaria. Tanto piu’ che la sentenza assolutoria fonda non su dichiarazioni a discolpa, ma sulla mancanza di un riconoscimento formale da parte della vittima e, dunque, sulla mancanza di prove a suo carico.
2.2. Sotto altro profilo lamenta il ricorrente che la decisione impugnata fonda, illegittimamente, su una sentenza di condanna relativa ad un procedimento penale del tutto estraneo all’oggetto della domanda.
In particolare, sostiene che:
2.2.1. il giudice della riparazione non puo’ rivalutare il materiale acquisito nel processo, ma solo valutarlo al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione;
2.2.2. nel caso in esame, la valutazione operata dalla Corte d’appello confligge con le stesse emergenze processuali e con atti specificamente indicati e, segnatamente: 1) la relazione di servizio del 9/05/1999; 2) la stessa sentenza di condanna; 3) la testimonianza della (OMISSIS); 4) i verbali stenotipici di udienza, tutti atti dai quali si evince che chi aggredi’ materialmente i ragazzi che si trovavano con quest’ultima era stato solo ed esclusivamente lo (OMISSIS).
2.3. A prescindere da cio’, prosegue, i principi di diritto fissati in sede rescindente imponevano ai giudici della fase rescissoria di valutare gli atti senza ripetere gli stessi vizi di motivazione e senza incorrere negli stessi errori, rimanendo in ogni caso vincolati ai principi affermati e all’apprezzamento dei fatti accertati nell’ordinanza annullata, senza rimettere in discussione il dedotto ma nemmeno il deducibile. Ed invece la Corte territoriale ha introdotto un nuovo thema decidendum, ponendo nel nulla gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione. Peraltro, la sentenza di condanna per lesioni personali non era compresa nemmeno nell’ordine di carcerazione, sicche’ essa non aveva inciso in alcun modo sulla restrizione in carcere ingiustamente sofferta ed in ogni caso non avrebbe potuto ascrivergli conseguenze negative ulteriori. Non e’ dato comprendere, quindi, in base a quali elementi di fatto, diversi da quelli gia’ valutati ed esclusi dal giudice di merito, dalla Corte d’appello (sia pure in sede di precedente rigetto) e dalla stessa Corte di Cassazione, sia stata qualificata la condotta del (OMISSIS) come negligente, imprudente, trascurata ed inosservante di leggi. Avuto, peraltro, riguardo al concetto di colpa grave, come definito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (come da sentenze citate nel ricorso), non e’ dato comprendere come l’evento, dipeso da errore di persona ed illegittima condanna in contumacia, potesse essere da lui previsto ed evitato.
2.4.L’ordinanza impugnata e’ carente nella motivazione perche’, considerato quanto affermato nella sentenza di annullamento, non dice ne’ dimostra come la propria condotta possa aver materialmente dato causa all’emissione dell’ordine di carcerazione. Erra, dunque, la Corte d’appello nel valutare la condotta tenuta in occasione della commissione del reato da parte di una terza persona, poiche’ essa non ha alcun rapporto di causalita’ con l’ordine di carcerazione, emesso in conseguenza di motivi formali. Egli, afferma, non puo’ aver dato causa all’emissione di un ordine di carcerazione emesso all’esito di un procedimento del quale non aveva neppure avuto legale conoscenza. Richiamando l’insegnamento di Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, ribadisce che, trattandosi di ordine di carcerazione che non avrebbe mai dovuto essere emesso per patologia genetica sua propria, alcun incidenza causale poteva avere il suo comportamento sulla privazione della liberta’ ingiustamente sofferta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ fondato.
4.La Corte di appello, quale giudice del rinvio, non si e’ attenuta al principio di diritto chiaramente espresso nella sentenza di annullamento n 48455/2011, cit., secondo la quale, nel caso in esame, “la colpa grave (…) non assume alcun rilievo (…) ai fini della riparazione”, rilevando puramente e semplicemente il dato, obiettivo, della detenzione subita dal ricorrente per un vizio dell’ordine di esecuzione derivante da un difetto di notifica della sentenza.
Del tutto estemporanee sono quindi le pur diffuse considerazioni circa le ragioni per le quali il ricorrente avrebbe colposamente concorso a creare le condizioni della propria condanna, sia pur ingiustamente eseguita.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Venezia.
4.La Corte di appello, quale giudice del rinvio, non si e’ attenuta al principio di diritto chiaramente espresso nella sentenza di annullamento n 48455/2011, cit., secondo la quale, nel caso in esame, “la colpa grave (…) non assume alcun rilievo (…) ai fini della riparazione”, rilevando puramente e semplicemente il dato, obiettivo, della detenzione subita dal ricorrente per un vizio dell’ordine di esecuzione derivante da un difetto di notifica della sentenza.
Del tutto estemporanee sono quindi le pur diffuse considerazioni circa le ragioni per le quali il ricorrente avrebbe colposamente concorso a creare le condizioni della propria condanna, sia pur ingiustamente eseguita.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Venezia.
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