Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 15 aprile 2015, n. 7661
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARLEO Giovanni – Presidente
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20736/2011 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, BANCA (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) SPA (OMISSIS);
– intimati –
Nonche’ da:
BANCA (OMISSIS) (OMISSIS), in persona del Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) SPA (OMISSIS);
– intimati –
Nonche’ da:
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del Dirigente addetto alla funzione legale Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) (OMISSIS), BANCA (OMISSIS) (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 57/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 02/02/2011 R.G.N. 376/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega non scritta;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbimento degli incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (OMISSIS) e (OMISSIS) (nel 2000), quest’ultima anche nella qualita’ di titolare dell’impresa individuale (OMISSIS), convennero in giudizio la (OMISSIS) srl, la (OMISSIS) e la (OMISSIS). Esposero di aver rilasciato alla (OMISSIS) un assegno postdatato al 31 gennaio 2000, tratto su conto corrente acceso presso la (OMISSIS), che fu presentato all’incasso presso il (OMISSIS) il 28 gennaio, e che, mancando la provvista, avevano ottenuto dalla (OMISSIS) di “richiamare l’assegno”. Aggiunsero che fu levato il protesto il successivo 7 febbraio, poiche’ alla richiesta di ritirare l’assegno il (OMISSIS) aveva dichiarato di aver gia’ trasmesso l’assegno alla banca trattaria e che quest’ultima non aveva tenuto conto della richiesta.
Gli attori chiesero l’accertamento della illegittimita’ del protesto e il risarcimento dei danni.
All’udienza del 11 novembre 2002, il processo, nel quale si erano costituite le due banche, ed era restata contumace la (OMISSIS), fu dichiarato interrotto per l’incorporazione del (OMISSIS) nella (OMISSIS).
In esito alla tempestiva richiesta di riassunzione avanzata dagli attori, fu assegnato il termine per la notifica del ricorso e del decreto, sino al 10 giugno 2003 e fu fissata al 6 ottobre 2003 l’udienza di prosecuzione.
A tale udienza gli attori dedussero l’omessa notifica della riassunzione e chiesero e ottennero nuovo termine per la notifica, entro il quale provvidero.
Il Tribunale, su eccezione delle due banche convenute, dichiaro’ l’estinzione del processo.
La Corte di appello di Messina, ritenuto che il processo non si era estinto, pronuncio’ nel merito e rigetto’ la domanda attorea (sentenza del 19 agosto 2011).
2. Avverso la suddetta sentenza, (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per cassazione con unico motivo.
Resistono con distinti controricorsi entrambe le banche e ciascuna propone anche diverso ricorso incidentale condizionato.
I ricorrenti e la (OMISSIS) depositano memorie.
Il fallimento della (OMISSIS), ritualmente intimato, non si difende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. E’ logicamente preliminare e, trattandosi di questione preliminare processuale non e’ rilevante che sia stata proposta come condizionata, nel ricorso incidentale della Banca (OMISSIS) Spa. la questione posta con l’unico motivo, con il quale si deduce la violazione degli articoli 303 e 305 c.p.c., unitamente a difetto di motivazione.
1.1. Sostiene la ricorrente in via incidentale che non si applica il principio, affermato dalle Sez. Un. n. 14854 del 2006, secondo il quale il vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullita’, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell’articolo 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinera’ l’eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso articolo 291, u.c., e del successivo articolo 307, comma 3;
Secondo la ricorrente il suddetto principio non e’ applicabile alla specie, nella quale non si e’ in presenza di una notifica viziata, ma di una completa assenza di notifica; con la conseguenza, che mancherebbero del tutto i presupposti per l’applicazione dell’articolo 291 cit., e il giudice non avrebbe potuto concedere nuovo termine. Sempre secondo la ricorrente, qualora la prima notificazione sia stata del tutto omessa, non si puo’ fare applicazione dell’articolo 291, non trattandosi di rinnovazione della notificazione e il rinnovo contrasterebbe con l’articolo 111 cost. (a tal fine richiama anche Sez. Un. n. 20604 del 2008, che esclude la sanatoria ex articolo 291 in caso di inesistenza materiale e giuridica in riferimento al processo del lavoro e all’opposizione al decreto ingiuntivo per crediti di lavoro).
1.2. La sentenza della Corte di appello impugnata fa applicazione del principio affermato dalla decisione delle Sez. Un. del 2006 in argomento. E lo applica, non ad una ipotesi di nullita’ della prima notificazione; bensi’, ad una ipotesi in cui, depositato tempestivamente il ricorso per riassunzione, e individuata l’udienza da parte del giudice, con termine per la notifica dell’atto di riassunzione e del relativo decreto, la parte non si e’ affatto attivata, limitandosi a chiedere all’udienza fissata nuovo termine per poter notificare, senza addurre nessuna giustificazione.
1.3. Il motivo di ricorso va rigettato.
La questione sottoposta all’esame della Corte e’ se il principio affermato dalle Sez. Un. n. 14854 del 2006, secondo il quale: “Verificatasi una causa d’interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata edictio actionis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall’articolo 305 c.p.c., e’ riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicche’, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca piu’ alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessita’ di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius. Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullita’, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell’articolo 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinera’ l’eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso articolo 291, u.c., e del successivo articolo 307, comma 3”, sia applicabile o meno anche nel caso in cui sia stato rispettato solo il termine per la rinnovata edictio actionis e non si sia proprio provveduto alla prevista vocatio in ius.
Il Collegio ritiene doversi dare risposta positiva al quesito.
1.3.1. E’ opportuno soffermarsi nell’analisi della giurisprudenza successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite.
La decisione delle Sezioni Unite non affronta il profilo della mancanza totale di vocatio in ius, ferma restando l’avvenuta edictio actionis mediante deposito dell’atto di riassunzione. Infatti, ha risolto, in senso negativo, un altro profilo di contrasto: quello relativo alla necessita’ o meno che il termine di sei mesi previsto per il deposito del ricorso in riassunzione valga anche per la notifica del ricorso e del decreto.
Le sentenze delle sezioni semplici successive, se si considerano le massime ufficiali, molto spesso riferiscono il principio anche all’ipotesi di omessa notifica del ricorso in riassunzione (Cass. n. 6023 del 2007; n. 13683 del 2012; n. 21869 del 2013; n. 6325 del 2010; n. 1900 del 2011).
Ma, dall’esame delle decisioni integrali emerge che il principio e’ stato applicato nella quasi totalita’ dei casi ai soli vizi della notifica. In un solo caso (Cass. n. 5348 del 2007), infatti, la specie all’attenzione della Corte era di totale mancanza di notifica, ma la motivazione non si sofferma sull’eventuale differenza.
In conclusione, non si sono rinvenute pronunce che abbiano ritenuto legittimo l’utilizzo dell’articolo 291 cit. anche in ipotesi di mancanza di notifica per la vocatio in ius, una volta effettuata tempestivamente la vocatio iudicis.
1.3.2. Un ostacolo alla estensione del principio affermato dalle Sezioni Unite del 2006, in argomento, potrebbe essere rinvenuto in un’altra pronuncia delle Sezioni unite, successiva, con la quale si e’ affermata la non applicabilita’ dell’articolo 291 c.p.c., nel rito del lavoro, sia per l’appello, che per il procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro. Infatti, si e’ ritenuto che “Nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, e’ improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex articolo 111 Cost., comma 2, – al giudice di assegnare, ex articolo 421 c.p.c., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’articolo 291 c.p.c.”. Ed inoltre, che il suddetto principio “… e’ applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro, per identita’ di ratio di regolamentazione ed ancorche’ detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziche’ un mezzo di impugnazione, sicche’, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilita’ dell’opposizione e con essa l’esecutivita’ del decreto ingiuntivo opposto”. (Sez. Un., n. 20604 del 2008).
Ma, l’analisi della giurisprudenza successiva alle statuizioni delle Sezioni Unite del 2008 dimostra che il principio suddetto non ha avuto una generale applicazione in altri procedimenti bifasici, pure caratterizzati dalla previsione della vocatio iudicis e della vocatio in ius.
1.3.3. Ed infatti, se si esclude l’applicazione al rito locatizio, che coincide con il rito del lavoro (Cass. n. 9597 del 2011) e al rito camerale di appello avverso la sentenza di separazione personale dei coniugi (Cass. n. 27086 di 2011), il principio affermato nel 2008 nell’ambito del processo del lavoro, non ha trovato applicazione: – nell’opposizione al decreto di liquidazione degli onorari al difensore (Cass. n. 2442 del 2011); – nell’opposizione allo stato passivo del fallimento (Cass. n. 11301 del 2010); – nel procedimento di impugnazione di lodo arbitrale (Cass. n. 9394 del 2011); – in tema di procedimenti camerali (Cass. n. 12983 del 2009). Da ultimo, non ha trovato applicazione nel procedimento per l’equa riparazione da irragionevole durata dei processi (Sez. Un. n. 5700 del 2014).
1.3.4. In estrema sintesi e con un certo grado di semplificazione, puo’ dirsi che il principio della esclusione della sanatoria in caso di mancato compimento dell’atto previsto per la vocatio in ius, ferma l’avvenuta vocatio iudicis, ha trovato applicazione nei casi in cui veniva in rilievo in modo piu’ forte l’esigenza di tutela dell’aspettativa della controparte al consolidamento, entro un tempo definito e breve, di un provvedimento giudiziario gia’ emesso, come nel caso di impugnazione nel processo del lavoro o di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro (cfr. Sez. Un. n. 5700 del 2014). Ed invece, si e’ ammessa la sanatoria tutte le volte in cui tale esigenza di tutela non vi fosse o fosse piu’ debole.
Deve aggiungersi che il riferimento al fondamento costituzionale della esclusione della sanatoria, rinvenuto nell’articolo 111 Cost., e nel principio della massima valorizzazione del giusto processo sotto il profilo della ragionevole durata, che ha assunto valore sovranazionale alla stregua dell’articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, come applicato dalla Corte EDU, nella giurisprudenza di legittimita’ si e’ coniugato con la valorizzazione di un altro profilo del processo equo – sempre fondato sull’articolo 111 Cost., e sulla giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo – costituito dal diritto di difesa, dal diritto al contraddittorio ed, in definitiva, dal diritto ad un giudizio nel merito, al fine di riconoscere la possibilita’ della sanatoria. Da questa seconda angolazione, tutta compresa nel principio del giusto processo, molte pronunce della Corte sono giunte ad evitare di sanzionare comportamenti processuali ritenuti non improntati al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, quando era necessario il bilanciamento con il diritto ad un processo nel merito (Sez. Un. n. 5700 del 2014, cit.).
1.3.5. Nella specie, ritiene il Collegio conforme al principio costituzionale del giusto processo, inteso anche come diritto ad un processo nel merito, fare operare il termine perentorio solo per la rinnovazione della edictio actionis mediante il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, e non anche per la mancanza della vocatio in ius, oltre che – come gia’ ritenuto dalle Sezioni Unite n. 14854 del 2006 – per il caso di nullita’ della vocatio in ius. Se e’ vero, infatti, che la pronta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza sarebbe utile e funzionale alla accelerazione del processo a garanzia del raggiungimento dell’obiettivo della ragionevole durata, non puo’ negarsi che, una volta rispettato il termine per dare impulso alla riattivazione del processo, il mancato compimento – oltre che l’esistenza di un vizio – dell’ulteriore attivita’ richiesta per via della doppia fase prevista dalla procedura, si tradurrebbe in una esasperazione del principio della ragionevole durata ed in una non giustificata compressione del diritto ad un processo nel merito, in danno di chi tale attivita’ di impulso necessario ha compiuto.
1.3.6. In conclusione, il ricorso va rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: “Verificatesi una causa d’interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della vocatio iudicis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall’articolo 305 c.p.c., e’ riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, e il giudice che rilevi l’omessa notifica, o un vizio comportante inesistenza della notifica, dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza (oltre che un vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza), deve ordinarne l’effettuazione (o la rinnovazione), in applicazione analogica dell’articolo 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinera’ l’estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso articolo 291, u.c., e del successivo articolo 307, comma 3”.
2. Nel merito, la Corte di appello, ha richiamato in generale le condizioni ricorrendo le quali il protesto e’ illegittimo. Quindi, rilevato che gi attori avevano lamentato di aver chiesto e ottenuto dalla creditrice il “richiamo dell’assegno postdatato e privo di provvista” e che la banca presso cui era stato depositato e la banca trattaria non avevano ottemperato alla “richiesta di richiamo”, con consequenziale levata del protesto, ha ritenuto che tale vicenda aveva trovato conferma nelle testimonianze.
Poi, la Corte di appello e’ passata ad occuparsi della (mancata) prova del pregiudizio subito.
2.1. Dalla concatenazione delle argomentazioni che la Corte di merito utilizza nella decisione si ricava che il protesto e’ stato ritenuto illegittimo perche’ le banche non avevano tenuto conto della “richiesta di richiamo”.
Questa statuizione sulla illegittimita’ del precetto e’ oggetto del ricorso incidentale, condizionato, di Unicredit.
Nonostante sia espressamente condizionato, esso e’ logicamente preliminare al ricorso principale, con il quale si censura la ritenuta mancata sussistenza del pregiudizio che sarebbe stato arrecato dal protesto illegittimo.
Con l’unico motivo, si denuncia “omessa valutazione dei requisiti” previsti dall’articolo 360 c.p.c., n. 5.
2.2. Nonostante la motivazione in ordine alla illegittimita’ del protesto sia davvero stringata e, al di la’ dei principi generali richiamati, apodittica e ai limiti della apparenza di motivazione, la censura proposta non ha pregio, anche considerando che non e’ neanche dedotto il vizio di motivazione omessa o apparente.
Infatti, la ricorrente si limita a dedurre di aver provveduto al richiamo dell’assegno una prima volta e che, inspiegabilmente, l’assegno era stato inoltrato una seconda volta alla (OMISSIS), per errore della banca negoziatrice. Prima, si limita a richiamare genericamente le testimonianze a sostegno (senza provvedere, nel rispetto dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, alla loro riproduzione per la parte di interesse e alla indicazione rispetto agli atti processuali). Poi richiama le disposizioni ABI, le quali non avrebbero consentito il “richiamo”, che, tuttavia, sarebbe stato effettuato dalla banca.
In definitiva, la Corte di legittimita’ non e’ posta in grado di apprezzare, a partire dal ricorso proposto, la decisivita’ della censura.
3. Come detto, in ordine al risarcimento del danno richiesto, la Corte di appello ha ritenuto la carenza di prova.
Ha sostenuto: che gli attori non avevano allegato nulla in ordine all’effettivo pregiudizio ricevuto in riferimento all’attivita’ commerciale;
che gli attori avevano incentrato la richiesta di risarcimento sulla loro reputazione commerciale adducendo ‘”inibizione” della carta di credito e l’immissione del protesto nel circuito telematico e, marginalmente, la difficolta’ di ottenere credito al consumo. Ha ritenuto che le allegazioni erano rimaste prive di prova, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento.
In particolare, secondo il giudice di merito, in caso di illegittimita’ del protesto, costituendo la lesione della reputazione commerciale mero indizio della esistenza del danno alla reputazione, gravava sull’attore provare l’avvenuta lesione della reputazione commerciale e personale, suscettibili, rispettivamente, di provocare una perdita patrimoniale, da dimostrarsi, e una riduzione del valore della persona costituente un danno in re ipsa.
3.1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione dell’articolo 115 c.p.c., degli articoli 1218, 1226 e 2043 c.c., Secondo i ricorrenti la Corte avrebbe errato perche’ nell’atto di citazione sarebbe stata dedotta sia la lesione della reputazione commerciale che della lesione personale.
Il giudice del merito non avrebbe considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimita’ piu’ recente il danno alla reputazione da protesto illegittimo e’ risarcibile sulla base di presunzioni semplici; e, nella specie, con l’atto di citazione sarebbe stata addotta la inibizione della carta di credito, la immissione nel circuito del protesto e la mancata possibilita’ di credito al consumo, dalle quali si sarebbe potuto presumere la lesione, essendo presumibile che i creditori della ditta non avevano piu’ accettato il pagamento con cambiali o assegni e che la ditta non aveva potuto far ricorso al credito; inoltre, sempre secondo i ricorrenti, la gravita’ e la non futilita’ discenderebbe dall’attivita’ commerciale esercitata, anche secondo la comune esperienza. Infine, i ricorrenti riportano una serie di massime estratte da decisioni, a proposito dell’utilizzo del criterio equitativo dell’articolo 1226 c.c..
3.2. Le censure non hanno pregio.
Se si esclude l’erroneo riferimento ad un danno non patrimoniale che sarebbe in re ipsa, mentre, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimita’ si tratta, anche nel caso di danno da illegittimo protesto, di un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato (Cass. n. 21865 del 2013), la Corte di merito ha correttamente incentrato la decisione sulla mancanza, gia’ nel momento dell’allegazione, oltre che della prova, degli elementi di fatto a fondamento della domanda avanzata in ordine al preteso danno patrimoniale all’attivita’ commerciale e al preteso danno non patrimoniale alla reputazione.
E, d’altra parte, i ricorrenti si limitano a sostenere che basterebbe dedurre l’esistenza di un pregiudizio derivante dall’illegittimo protesto affinche’ il giudice riconosca il danno, patrimoniale e non, e provveda alla quantificazione dello stesso in via equitativa sulla base dell’attivita’ svolta. A conferma della genericita’ dei fatti da cui si dovrebbe desumere il danno in via presuntiva, e’ sufficiente dire che manca nel ricorso ogni riferimento alla durata della pubblicazione, alla presenza o meno di rettifica, alla circostanziata difficolta’ di accesso al credito e alla eventuale contrazione dell’attivita’ economica quale effetto di tale difficolta’, in definitiva in ordine a fatti incidenti sull’attivita’ imprenditoriale, quali fatti dedotti nel giudizio di merito. Lo stesso unico riferimento specifico al ritiro della carta di credito si esaurisce nel rinvio generico ad una lettera (non riprodotta ne’ indicata rispetto alla eventuale produzione negli atti processuali, in violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6).
Cosi’ come manca, nel ricorso, ogni specifica deduzione degli elementi di fatto dai quali la Corte di merito avrebbe potuto desumere l’esistenza e l’entita’ del pregiudizio alla reputazione che abbia le caratteristiche della gravita’ della lesione e della non futilita’ del danno (Cass. n. 23194 del 2013).
Del tutto non pertinente, poi, e’ il richiamo, fatto dai ricorrenti, ai principi relativi alla liquidazione equitativa ai sensi dell’articolo 1226 c.c., atteso che, correttamente, il giudice non e’ proprio arrivato a porsi il problema della liquidazione equitativa, avendo ritenuto mancante la prova in ordine all’esistenza del danno.
4. In conclusione, sono rigettati sia il ricorso principale sia entrambi i ricorsi incidentali. In ragione della reciproca soccombenza le spese processuali sono interamente compensate tra le parti.
LA CORTE DI CASSAZIONE
decidendo i ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale ed entrambi i ricorsi incidentali. Le spese processuali del giudizio di cassazione sono interamente compensate.
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