Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 22 giugno 2017, n. 31274

Ai fini della verifica della sussistenza del reato edilizio, deve essere analizzata la natura del pianerottolo, ovvero se prima dell’occupazione relativa all’allargamento dell’unita? abitativa il pianerottolo fosse aperto (e quindi non costituisse volume abitativo) o fosse chiuso (considerabile quindi volume abitativo), con la conseguenza che, non risultando con chiarezza la natura dell’intervento effettuato, relativamente all’aumento di volume o no (e quindi alla necessita? del permesso per costruire), la questione andava necessariamente rivista

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 22 giugno 2017, n. 31274

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO;

dalla parte civile (OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 13/10/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SOCCI ANGELO MATTEO;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa MARINELLI Felicetta, che ha concluso per: “Annullamento con rinvio”.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 17 gennaio 2017 confermava la decisione del Tribunale di Agrigento del 31 marzo 2014, che aveva dichiarato colpevole (OMISSIS) dei reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 93 e 95, e aveva assolta la stessa dai reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera B, articoli 94 e 95 perche’ il fatto non sussiste; commessi in (OMISSIS) il (OMISSIS).

2. Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo e la parte civile (OMISSIS), tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2.1. Procuratore Generale. Violazione di legge, Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 10, 31 e 34, mancanza e/o insufficiente motivazione.

Pur riconoscendo che l’imputata non era proprietaria del pianerottolo, abusivamente annesso al suo appartamento, la Corte di appello ha ritenuto non necessario il permesso di costruire. La sentenza ritiene che l’annessione del pianerottolo non avrebbe modificato la destinazione d’uso – di civile abitazione -. Inoltre la decisione ritiene valida la concessione in sanatoria pur se sottoposta alla condizione dell’acquisizione della disponibilita’ condominiale, e comunque di un valido titolo. Nulla ha pero’ motivato sull’aumento di volume dell’unita’ immobiliare, che comportava la necessita’ del permesso di costruire ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 10 e 31.

Inoltre il mancato verificarsi della condizione della concessione in sanatoria, implica l’inefficacia della stessa.

Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

3. (OMISSIS), parte civile. Manifesta illogicita’ della motivazione, relativamente agli articoli 192 e 526 c.p.p..

La Corte di appello ha qualificato l’intervento edilizio come ristrutturazione ordinaria pur non ritenendo l’imputata piena proprietaria del pianerottolo della scala condominiale, dalla quale si accede al suo stesso appartamento; pianerottolo che e’ stato inglobato all’immobile dell’imputata.

L’imputata ha realizzato una tamponatura con forati del pianerottolo, modificando cosi’ la superficie dell’unita’ immobiliare, e la modifica di destinazione d’uso del pianerottolo, senza alcun titolo autorizzativo.

I lavori inoltre hanno cagionato un gravissimo rischio alla struttura e alla statica dell’edificio (presenti vistose lesioni).

3.1. Violazione di legge, articoli 192 e 526 c.p.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44; manifesta illogicita’ della motivazione.

Ha errato la Corte di appello ritenendo sanabili le opere poste in essere sui beni di proprieta’ altrui. La sanatoria era subordinata all’acquisizione di un valido titolo ad eseguire e/o annettere all’unita’ residenziale in questione il pianerottolo d’ingresso al secondo piano della scala comune. La sanatoria ad una attenta lettura risulta rilasciata per tutte le opere ad esclusione della tamponatura con forati – laterizi, di una porzione di pianerottolo. L’aumento di volume o delle superfici imponeva il permesso per costruire.

3.2. Contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione sul danno subito dalla parte civile.

La Corte di appello ha errato nel ritenere solo potenziali le conseguenze dannose subite dal ricorrente. I danni sono concreti perche’ si e’ persa la disponibilita’ del bene comune.

3.3. Contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione sulla condanna alle spese del giudizio subita dalla parte civile.

In violazione dell’articolo 592 c.p.p., comma 1, la parte civile e’ stata condannata alle spese; la condanna non e’ prevista quando impugnante sia anche il P.M. (Cass. n. 14406/2002).

Ha chiesto pertanto l’annullamento della decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorsi sono fondati, relativamente alla mancanza di motivazione sull’aumento di volume dell’abitazione, e alla inefficacia della sanatoria.

La sentenza impugnata si limita a valutare le opere interne di ristrutturazione, ma nulla specifica, in fatto, sull’aumento di volume relativo alla “tompagnatura con forati – laterizi di una porzione di pianerottolo preesistente dal quale si accede all’unita’ abitativa”.

La Corte di appello in conformita’ alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ritiene che non ci sia modifica di destinazione d’uso tra il pianerottolo condominiale e l’abitazione, per la categoria omogenea dei due immobili: “In tema di reati edilizi, il mutamento di destinazione d’uso senza opere e’ assoggettato a D.I.A. (ora SCIA), purche’ intervenga nell’ambito della stessa categoria urbanistica, mentre e’ richiesto il permesso di costruire per le modifiche di destinazione che comportino il passaggio di categoria o, se il cambio d’uso sia eseguito nei centri storici, anche all’interno di una stessa categoria omogenea. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di locali trasformati mediante opere edilizie da cantina garage ad abitazione, con conseguente passaggio dalla categoria d’uso non residenziale alla diversa categoria residenziale)” (Sez. 3, n. 26455 del 05/04/2016 – dep. 24/06/2016, P.M. in proc. Stellato, Rv. 26710601).

Quello che non viene analizzato, nonostante specifici motivi, sia della Procura e sia della parte civile appellante, e’ l’aumento di volume dell’unita’ abitativa, effettuato con la tamponatura del pianerottolo. Non risulta analizzata la natura del pianerottolo, ovvero se prima dell’occupazione relativa all’allargamento dell’unita’ abitativa dell’imputata il pianerottolo fosse aperto (e quindi non costituiva volume abitativo) o fosse chiuso (considerabile quindi volume abitativo). Non risulta pertanto con chiarezza la natura dell’intervento effettuato dall’imputata, relativamente all’aumento di volume o no (e quindi alla necessita’ del permesso per costruire).

Infine la sanatoria non puo’ avere effetti perche’ la stessa, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, con motivazione manifestamente illogica, era sottoposta a condizione: “acquisizione del nulla osta del genio civile e all’acquisizione della disponibilita’ condominiale ovvero di un valido titolo ad eseguire o annettere all’unita’ abitativa residenziale in questione il pianerottolo d’ingresso al secondo piano della scala comune”.

La sanatoria, infatti, per avere effetti deve essere relativa a tutte le opere e senza alcuna condizione: “In tema di reati urbanistici, non e’ ammissibile il rilascio di una concessione in sanatoria parziale, dovendo l’atto abilitativo postumo contemplare tutti gli interventi eseguiti nella loro integrita’” (Sez. 3, n. 22256 del 28/04/2016 – dep. 27/05/2016, Rongo, Rv. 26729001).

La sentenza quindi deve annullarsi con rinvio alla Corte di appello di Palermo, altra sezione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

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