Perché possa essere rinvenuta la continuazione per il reato ex articolo 2 del Dlgs 74/2000 per aver utilizzato ai fini di evasione dell’Iva e delle imposte dirette fatture per operazioni inesistenti occorre che le singole evasioni Iva si riferiscano a somme importanti e non come nel caso di specie a circa 5000 euro.
Corte di Cassazione
Sentenza 14 luglio 2017, n. 34514
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/02/2014 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. FIMIANI Pasquale, che conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
Il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato era stato condannato, ritenuta la continuazione, per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, per avere utilizzato, a fini di evasione dell’Iva e delle imposte dirette, fatture per operazioni inesistenti, riportando elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2005 (imponibile Euro 27.110,00 e Iva Euro 5.422,00) e 2006 (imponibile Euro 24.460,00 e Iva Euro 4.892,00) (fatti commessi al momento della presentazione delle dichiarazioni, il (OMISSIS)).
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, anche con motivi aggiunti: 1) vizi della motivazione, in relazione al fatto che il controllo espletato dall’Agenzia delle entrate si sarebbe basato sulle dichiarazioni accusatorie degli emittenti le fatture, dalle quali non sarebbe, pero’, risultata l’inesistenza delle operazioni; 2) la violazione dell’articolo 512 c.p.p., sul rilievo che alcune delle dichiarazioni accusatorie sarebbero state acquisite pur essendo state rese all’Agenzia delle Entrate anziche’ alla polizia giudiziaria; 3) vizi della motivazione in relazione all’elemento psicologico del reato, per la mancata considerazione del fatto che le operazioni si erano effettivamente svolte; 4) la mancata considerazione dell’intervenuta prescrizione dei reati; 5) la mancanza di motivazione in ordine alla sospensione condizionale e al trattamento sanzionatorio; 6) la violazione del principio del ne bis in idem, sul rilievo che per gli stessi fatti oggetto del procedimento penale l’imputato sarebbe stato destinatario anche di sanzioni amministrative tributarie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Deve essere dichiarata l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
3.1. – Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per l’applicazione dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, e’ costituito dall’evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non e’ previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed e’ fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza. I presupposti per l’immediato proscioglimento devono, pero’, risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale. E’ necessario, quindi, che la prova dell’innocenza dell’imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un “apprezzamento”, ma ad una mera “constatazione”.
L’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilita’ vale anche in sede di legittimita’, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l’estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l’obbligo dell’immediata declaratoria della causa di estinzione del reato. E cio’, anche in presenza di una nullita’ di ordine generale che, dunque, non puo’ essere rilevata nel giudizio di legittimita’, essendo l’inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell’immediata applicabilita’ della causa estintiva (ex plurimis, sez. 6, 1 dicembre 2011, n. 5438; sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490, rv. 244275; sez. un., 27 febbraio 2002, n. 17179, rv. 221403; sez. un. 28 novembre 2001, n. 1021, rv. 220511).
3.2. – I presupposti per l’applicazione dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, in cui i motivi di ricorso 1), 2), 3), riferiti alla responsabilita’ penale, sono tali che il loro eventuale accoglimento renderebbe comunque necessario un annullamento con rinvio, per nuovo giudizio. Del tutto generico, perche’ basato su asserzioni sfornite di base documentale circa la pretesa identita’ dell’oggetto dei due procedimenti sanzionatori (tributario e penale), e’ il motivo sub 6); e cio’, a prescindere dall’assorbente considerazione che una tale coincidenza non e’ configurabile neanche in astratto, essendo il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 caratterizzato dal peculiare elemento della frode.
Ne’ il ricorso puo’ essere ritenuto inammissibile, perche’ la censura sub 2) non e’ manifestamente infondata.
3.3. – Dall’esame degli atti risulta che il termine di prescrizione e’ gia’ decorso.
Va preliminarmente ricordato che la Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, con sentenza emessa l’8 settembre 2015 (causa C-105/14, Taricco), pronunziandosi sul rinvio pregiudiziale proposto, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Gip del Tribunale di Cuneo con ordinanza del 17 gennaio 2014, in un procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) analoghi a quelli oggetto del presente procedimento, ed integranti il consueto schema della c.d. “frode carosello”, ha statuito che: “Una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato come quella stabilita dal combinato disposto dell’articolo 160 c.p., u.c., come modificato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, e dell’articolo 161 c.p. – normativa che prevedeva, all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, che l’atto interruttivo verificatosi nell’ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di imposta sul valore aggiunto comportasse il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale – e’ idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell’ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione piu’ lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare. Il giudice nazionale e’ tenuto a dare piena efficacia all’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE”.
3.3.1. – La concreta portata di tali principi e’ stata delineata da questa Corte con la sentenza Sez. 3, n. 44584 del 07/06/2016, Rv. 269281, la quale ha affermato che la loro applicazione presuppone, da un lato, l’esistenza di un procedimento penale riguardante “frodi gravi”, da intendersi con riferimento sia alle fattispecie espressamente connotate da fraudolenza, sia a quelle che, pur non richiamando espressamente tale requisito della condotta, siano dirette all’evasione dell’Iva, la cui gravita’ va desunta da tutti i criteri previsti dall’articolo 133 c.p., comma 1; dall’altro, l’ineffettivita’ delle complessiva disciplina sanzionatoria in un “numero considerevole di casi di frode grave”, da valutarsi in relazione alle fattispecie concrete oggetto del singolo giudizio, considerando il numero e la gravita’ dei diversi episodi di frode per i quali si procede, nonche’ il contesto complessivo e le ragioni di connessione fra gli stessi.
3.3.2. – Nessuno dei due menzionati requisiti ricorre nel caso di specie.
Quanto alla gravita’ della frode, deve premettersi che i reati per i quali si procede sono in astratto riconducibili all’ambito di applicazione della sentenza Taricco, trattandosi di violazioni del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2. Nondimeno il requisito non ricorre in concreto, perche’ le frodi oggetto di contestazione hanno determinato singole evasioni Iva per importi modestissimi (intorno a Euro 5.000,00 per ciascuna delle due annualita’ residue). E mancano gli ulteriori indici di gravita sopra richiamati, in presenza di condotte che non denotano una spiccata capacita’ criminale, ne’ una particolare organizzazione di mezzi, ne’ la partecipazione di piu’ soggetti o l’interposizione fittizia di piu’ societa’ nelle singole operazioni.
Quanto al requisito dell’ineffettivita’ delle sanzioni previste “in un numero considerevole di casi di frode grave” che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, deve ritenersi che lo stesso non ricorra, in ragione dell’entita’ e del numero modesto di operazioni fraudolente oggetto di contestazione. Si tratta, inoltre, di episodi che non risultano ascrivibili a un contesto associativo e non coinvolgono comunque una pluralita’ di soggetti.
3.4. – In conclusione, i reati oggetto del presente procedimento non rientrano fra quelli per i quali possono trovare applicazione i principi in materia di durata massima del termine di prescrizione affermati con la sentenza Taricco. Giova aggiungere, in ogni caso, che il principio di diritto enunciato in tale sentenza non e’ di pacifica applicazione, perche’ e’ stato sottoposto al vaglio della Corte costituzionale – con le ordinanze di questa sezione sopra richiamate, in relazione all’ipotizzata violazione di “controlimiti” di diritto interno – e che, quanto alla questione sollevata con l’ordinanza 30 marzo 2016, n. 28346 e con precedente ordinanza della Corte d’appello di Milano, la Corte costituzionale ha proposto questione pregiudiziale interpretativa alla Corte di Giustizia UE, con l’ordinanza n. 24 del 2017; questione tuttora pendente.
Deve aggiungersi, inoltre, che il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 17, comma 1 bis, che eleva i termini di prescrizione dei reati previsti dagli articoli da 2 a 10 del medesimo decreto di un terzo, e’ stato introdotto dal Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, norma successiva alla commissione dei reati contestati. E tale disposizione e’ inapplicabile alla fattispecie in esame, per la stessa previsione della disciplina transitoria contenuta nel Decreto Legge citato, articolo 2, comma 36 vicies bis, che stabilisce che “Le norme di cui al comma 36 vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Ne consegue che il computo della prescrizione deve essere effettuato con gli ordinari criteri di cui all’articolo 157 c.p., comma 1, articolo 160 c.p., comma 3, articolo 161 c.p., comma 2, i quali prevedono, per i reati per i quali qui si procede, un termine massimo complessivo di sette anni sei mesi. Dunque, in mancanza di cause di sospensione del decorso della prescrizione, il piu’ recente dei reati contestati si e’ prescritto il 10 marzo 2015, ovvero prima della pronuncia della presente sentenza.
4. – La sentenza impugnata deve, percio’, essere annullata senza rinvio, perche’ i reati sono estinti per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere i reati estinti per prescrizione.
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