Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 8 novembre 2016, n. 22607

Alle somme corrisposte per la perdita di un congiunto in un incidente stradale non si possono chiedere gli interessi al tasso free risk (rendimento cioè dei buoni del Tesoro poliennali) quando il Tribunale ha riconosciuto gli interessi compensativi che sono definiti in questo modo proprio perché compensano il fatto che il creditore abbia avuto la somma dopo un periodo più o meno lungo da quando l’evento si è verificato

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 8 novembre 2016, n. 22607

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27656/2013 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA gia’ (OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale notarile;

(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 3863/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) rispettivamente padre, madre e fratello del defunto (OMISSIS) – convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e le rispettive societa’ di assicurazione ( (OMISSIS) ed (OMISSIS)) chiedendo il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale nel quale era morto (OMISSIS), mentre era alla guida di un motociclo, a causa dei comportamenti colposi dei due conducenti (OMISSIS) e (OMISSIS).

Il Tribunale accolse la domanda, dichiaro’ che l’incidente era da ricondurre a responsabilita’ esclusiva dei due conducenti suindicati che condanno’, in solido con le rispettive assicurazioni, al risarcimento dei danni liquidati nella misura di Euro 188.962,53 per (OMISSIS), Euro 102.500 per (OMISSIS) ed Euro 200.000 per (OMISSIS), nonche’ al pagamento della somma di Euro 20.468,47 a titolo di spese funebri e di sepoltura, con detrazione dell’acconto di Lire 200 milioni gia’ versato in precedenza e con il carico delle spese di giudizio.

2. La pronuncia e’ stata appellata in via principale dai familiari e in via incidentale da (OMISSIS), dalla s.p.a. (OMISSIS), da (OMISSIS) e dalla societa’ (OMISSIS).

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 30 novembre 2012, in parziale accoglimento degli appelli, per quanto di interesse in questa sede ha condannato i danneggianti al pagamento degli interessi compensativi sulle somme gia’ liquidate dal Tribunale, rigettando pero’ la domanda dei familiari di applicazione del tasso free risk in riferimento al rendimento dei buoni annuali del tesoro; ha rilevato la sentenza, al riguardo, che difettava la prova dell’impiego di tali somme in quell’investimento e che, comunque, il tasso legale degli interessi era idoneo a ristorare i congiunti del danno derivante dalla perdita del loro caro.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano ricorrono (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) con unico atto affidato ad un motivo.

Resistono la (OMISSIS) s.p.a. e l’ (OMISSIS) s.p.a., con separati controricorsi affiancati da memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli articoli 1224, 2697 e 2727 c.c., in relazione al computo degli interessi.

I ricorrenti premettono di aver chiesto in grado di appello che sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno venissero corrisposti gli interessi compensativi “nella misura del tasso free risk del rendimento dei buoni del Tesoro poliennali con scadenza a dieci anni”; cio’ sulla base della presunzione secondo la quale le somme, se liquidate nei termini, sarebbero state impiegate in investimenti idonei a garantire “una rimunerativita’ maggiore del tasso legale di interesse”. Richiamando la sentenza 16 luglio 2008, n. 19499, delle Sezioni Unite della Corte di cassazione – i cui principi, benche’ enunciati per i debiti di valuta, dovrebbero applicarsi anche per quelli di valore i ricorrenti rilevano che la piu’ comune forma di investimento del denaro (free risk) dovrebbe avere una redditivita’ maggiore rispetto al tasso di interesse legale, risultandone altrimenti incoraggiato l’inadempimento del debitore. La necessita’ di indurre il debitore a pagare tempestivamente, d’altronde, sussiste anche se l’obbligazione pecuniaria deriva da fatto illecito. Il criterio enunciato dalle Sezioni Unite secondo cui il maggior danno di cui all’articolo 1224 c.c., comma 2, puo’ ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali – non tiene conto del fatto che, al momento attuale, “il divario tra il rendimento dei titoli di Stato pari o inferiore a dodici mesi e’ pari o inferiore agli interessi legali”. Ne consegue, secondo i ricorrenti, che “nel calcolare in via presuntiva il maggior danno, il termine di paragone non puo’ essere costituito dal rendimento dei titoli di Stato di durata inferiore a dodici mesi, ma dal rendimento dei titoli di Stato/buoni poliennali del Tesoro con scadenza a dieci anni”. Tale criterio, da applicare in via presuntiva anche in considerazione della giovane eta’ della vittima, sarebbe l’unico in grado di evitare che per il debitore l’inadempimento si traduca in un vantaggio e dovrebbe essere applicato a prescindere dalla prova e dall’appartenenza del creditore a determinate categorie (risparmiatori o investitori).

1.1. La questione che il ricorso odierno pone consiste nello stabilire se, in presenza di un debito di valore, possano trovare applicazione i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella citata sentenza n. 19499 del 2008 a proposito delle obbligazioni di valuta; in particolare, i ricorrenti sostengono che il sistema di calcolo degli interessi legali applicato dalla Corte d’appello non garantirebbe un adeguato ristoro del danno, attesa la certezza di impiego delle somme in investimenti piu’ redditizi.

1.2. Il motivo non e’ fondato.

Occorre innanzitutto osservare che la Corte d’appello di Milano, correggendo sul punto la decisione del Tribunale, ha giustamente affermato che la semplice rivalutazione delle somme liquidate a titolo di danno morale e di danno biologico non era di per se’ sufficiente, dovendosi aggiungere anche la liquidazione dei c.d. interessi compensativi, che vengono cosi’ definiti proprio perche’ compensano il fatto che il creditore abbia avuto la disponibilita’ della somma solo dopo un lasso di tempo piu’ o meno lungo rispetto al momento in cui il fatto dannoso si e’ verificato. Il criterio utilizzato dalla Corte milanese – che e’ modellato, pur senza indicarlo esplicitamente, sulla nota sentenza 17 febbraio 1995, n. 1712, delle Sezioni Unite di questa Corte – e’ un criterio corretto, perche’ soddisfa l’esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma equivalente a quella del danno a suo tempo subito (rivalutazione) e, nel contempo, di ristorare il creditore della mancata disponibilita’ di quella somma nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione; il tutto evitando che gli interessi vengano calcolati (dalla data dell’illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata (cosi’ la sentenza del 1995).

1.3. Tanto premesso, il Collegio rileva che i ricorrenti compiono un richiamo non conferente alla sentenza n. 19499 del 2008 delle Sezioni Unite. Quella pronuncia, infatti, avente ad oggetto i debiti di valuta, e’ incentrata prevalentemente sul problema della prova del maggior danno da parte del creditore ed ha riconosciuto la possibilita’ di valersi anche della prova presuntiva ai fini della dimostrazione richiesta dall’articolo 1224 c.c., comma 2. E’ evidente, pero’, che la questione della prova mantiene la sua centralita’ ed e’ una questione di merito; stabilire, infatti, se il creditore abbia dimostrato o meno che avrebbe impiegato il denaro in operazioni finanziarie piu’ redditizie rispetto al tasso degli interessi legali e’, essenzialmente, una questione di fatto, come tale devoluta alla decisione del giudice di merito.

Nella specie, la Corte d’appello di Milano, sia pure con una motivazione stringata, ha affrontato la questione ed ha rilevato che difettava la prova circa l’impiego delle somme liquidate agli odierni ricorrenti a titolo di risarcimento del danno. A fronte di siffatta motivazione, i ricorrenti nulla dicono circa la prova da loro fornita, pretendendo quasi che venga riconosciuto un automatismo risarcitorio “indipendentemente dalla prova fornita”, quasi come se si trattasse di una presunzione iuris et de iure; sicche’ e’ palese che non sussiste alcuna violazione ne’ dell’articolo 2697 c.c., ne’ dell’articolo 2727 c.c., posto che la Corte di merito ha deciso la causa facendo applicazione delle regole sull’onere della prova.

A cio’ si aggiunge che il ricorso, lungi dal limitarsi ad invocare l’estinzione del principio enunciato dalle Sezioni Unite a proposito dei debiti di valore sollecita l’introduzione di un criterio del tutto nuovo, cioe’ quello del tasso di interesse dei Buoni del Tesoro poliennali con scadenza a dieci anni. Il ricorso, infatti, rileva che “i valori assunti dai rendimenti dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi non permettono un adeguato ristoro del ritardo del pagamento, essendo inferiori o uguali a quelli degli interessi legali”, cosi’ da non essere in grado “di disincentivare la proliferazione di inadempimenti”.

Nessuna violazione, infine, e’ prospettabile dell’articolo 1224 c.c., posto che tale norma non trova applicazione nelle obbligazioni di valore.

2. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.

A tale pronuncia segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in conformita’ ai soli parametri introdotti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 4.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

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