La massima
Non costituisce atto emulativo, vietato ai sensi dell’art. 833 cod. civ., la sostituzione di una siepe con un muro in cemento, volto a precludere ai vicini l'”inspectio” nel proprio fondo, in quanto, rimanendo la funzione del manufatto identica a quella della siepe, tale sostituzione non può dirsi manifestamente priva di utilità. Invero, ponendosi il carattere emulativo come limite esterno al diritto di proprietà esercitabile dal confinante, lo stesso deve essere valutato in termini restrittivi, con la conseguenza che, se pure la nuova opera possa non rispondere completamente a quei requisiti funzionali che ne avevano giustificato la creazione, tuttavia l’obiettiva idoneità a soddisfarli in gran parte consente di escludere la ravvisabilità dell’atto emulativo.
Suprema Corte di Cassazione
Sezione II
sentenza n. 3598 del 07 marzo 2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giuseppe Micciché e Stefana (e non Stefania) Ma.. citarono innanzi al Tribunale di Monza, sez. dist. di Desio, Bo.. Agostino, proprietario di un fondo attiguo al proprio, chiedendo che fosse condannato a rimuovere il muro di cemento che aveva eretto, sul terreno dello stesso convenuto, in sostituzione di una preesistente siepe, in diretta corrispondenza di una cancellata in ferro, sita nel fondo degli attori: ciò in quanto ritenevano la natura meramente emulativa dell’opera, stante l’inestetismo della stessa e l’assenza di evidenti vantaggi che da essa sarebbero potuti derivare al convenuto. Svolsero di conseguenza domanda di risarcimento danni. Il Tribunale adito, pronunziando sentenza n. 192/2005 nel contraddicono del Bo.., condannò il convenuto alla demolizione del manufatto, ritenendo che la sua presenza determinasse un nocumento delle condizioni estetiche della proprietà degli attori – che abitavano in una villetta poco distante dal manufatto – non controbilanciato dall’esistenza di ragioni di tutela della riservatezza o della sicurezza diverse da quelle in precedenza assicurate dalla siepe.
Respinse peraltro le domande risarcitorie degli attori. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2149/2009, accolse l’impugnazione del Bo.. ma ne rigettò la richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria – regolando di conseguenza le spese dei due gradi di giudizio – in quanto escluse che fosse emersa l’evidenza di un intento emulativo nell’appellante, dal momento che il muro sarebbe stato eretto circa un anno dopo l’eliminazione della siepe – da parte dell’appellante ma su richiesta degli appellati – ed attribuendo al manufatto la funzione di preservare la riservatezza della proprietà del Bo… La sola Ma.. ha proposto ricorso in cassazione affidandolo a due motivi, cui ha resistito il Bo.. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Non può conferirsi alcun rilievo processuale alla comunicazione – pervenuta via fax il giorno prima dell’udienza – con la quale gli asseriti nuovi difensori della Ma.. (della cui procura comunque non si rinviene traccia in atti) partecipano alla Corte l’intervenuto “accordo” tra le parti e la conseguente volontà di non partecipare all’udienza collegiale: ciò in quanto:
a – la comunicazione appare sottoscritta dalla ricorrente ma tale sottoscrizione è priva di attestazione di “vero di firma” in quanto apposta successivamente alla sottoscrizione dei pretesi nuovi difensori);
b – la stessa, per aver effetto escludente la volontà di proseguire il giudizio, avrebbe dovuto essere, quanto meno, riprodotta validamente in udienza.
2 – Sempre in via preliminare si osserva l’irrilevanza della mancata citazione di Giuseppe Micciché, parte nei giudizi di merito, dal momento che non si verte in un’ipotesi di litisconsorzio necessario, data la natura risarcitoria dell’azione esercitata e la mancanza di qualunque contestazione, da parte del Bo.., del diritto dominicale della ricorrente.
1 – La Ma.. lamenta, con il primo motivo: a – “ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 833 c.c. e dell’art. 885 c.c. e segg.; b – “ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa, insufficiente e contradditloria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, assumendo che la Corte distrettuale avrebbe inutilmente – e per altro verso, in maniera fuorviante nell’ottica del gravame – focalizzato la propria motivazione sulla normativa relativa al muro comune – art. 885 cod. civ. – non esaminando però funditus la questione della finalità meramente emulativa dell’elevazione dello stesso; premesso ciò la ricorrente ribadisce l’inesistenza – già addotta dal giudice di primo grado – di percepibili vantaggi per il controricorrente derivanti dalla costruzione del muro il quale, per contro, per il notevole impatto visivo e la innovazione che avrebbe determinato rispetto alla situazione precedente (sostituzione di una siepe di pari altezza) non poteva che essere valutato come atto emulativo.
2 – È condivisibile il rilievo attinente all’inconferenza del richiamo alle norme sul muro comune in quanto le stesse disciplinano le facoltà del proprietario di costruire o immutare un manufatto che per essere sul confine, entra in comunione con il vicino: nella fattispecie invece risulta incontestato che il manufatto sorgeva tutto nel fondo del Bo..; non è invece fondato il motivo attinente alla falsa applicazione dell’art. 833 cod. civ. in quanto l’analisi dei pregressi rapporti di cattivo vicinato riportata analiticamente in sentenza, ha condotto la Corte territoriale a ritenere sussistente una volontà – legittima – del controricorrente di precludere ai vicini l’inspectio nel proprio fondo, dapprima con una fitta siepe e poi, eliminata la stessa su sollecitazione dei medesimi, mediante la sua sostituzione con un manufatto in cemento. 2/a – Ne consegue che, rimanendo la funzione del manufatto identica a quella della siepe, non poteva dirsi manifestamente priva di utilità la sostituzione del primo alla seconda.
3 – Non è invece delibabile in questa sede (in quanto presupponente un accesso diretto agli arti di causa, precluse) alla Corte, stante la natura di error in judicando del vizio dedotto) la diversa questione – solo marginalmente esaminata dalla Corte milanese – se l’impatto visivo del muro fosse tale da determinare esso stesso una tale immutazione rispetto alla precedente situazione da essere di per sè emulativo.
4 – Infondata è poi la deduzione – che invece formò il punto centrale della sentenza di primo grado, poi riformata – secondo la quale: a – il muro non avrebbe comunque garantito la privacy, ben potendo la facoltà di veduta della ricorrente essere esercitata dal primo piano della propria abitazione; b – ne’ avrebbe potuto avere la funzione di ostacolare l’ingresso di terzi estranei – essendo limitato ad un lato solo della proprietà del Bo… 5 – Sul punto giudica la Corte che, ponendosi il carattere emulativo come limite esterno al diritto – in questo caso: di proprietà – esercitabile del confinante, lo stesso debba essere valutato in termini restrittivi e dunque, se pure la nuova opera poteva non rispondere completamente a quei requisiti funzionali – sopra ricordati – che ne avevano giustificato la creazione, tuttavia la obiettiva idoneità a soddisfarli in gran parte consentiva l’esclusione del carattere emulativo e, quindi, della richiesta tutela, tanto più che quest’ultima era posta in termini drastici di demolizione dell’opus novum, prospettando dunque un rimedio di ampiezza esorbitante la pretesa lesione subita.
6 – Le ragioni sopra esposte a sostegno dell’interpretazione da dare al concetto di residua utilità al fine di escludere l’intento emulativo, permette di respingere anche il secondo motivo, con il quale si lamentava la mancanza di una sufficiente motivazione atta a giustificare le scelte interpretative della Corte milanese che invece, vanno confermate.
7 – Il ricorso va dunque respinto perché infondato, anche se non appaiono ricorrenti i presupposti per affermarsene la palese – e quindi manifesta – infondatezza, quale presupposto per l’applicazione dell’art. 385 c.p.c., comma 4 (ora: art. 96 c.p.c., comma 3, introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 12), come richiesto dal PG in sede di requisitoria: ciò in considerazione del divergente esito dei due giudizi di merito e del rinvio alla pubblica udienza da parte del consigliere designato allo “spoglio” preliminare del ricorso – ex art. 380 bis c.p.c. in relazione all’art. 375 c.p.c., n. 5 – sul presupposto appunto della mancata evidenza di una manifesta infondatezza dello stesso.
8 – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 25 gennaio 2012. Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2012
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