La massima
Nel giudizio d’appello la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603 c.p.p., comma 1, è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e tale accertamento comporta una valutazione rimessa al giudice di merito che, se correttamente motivata come nel caso in esame, è insindacabile in sede di legittimità.
Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza del 10 ottobre 2012, n. 40038
Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 13/12/2011, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 16/10/2007, appellata dall’imputato C.S. e dalla parte civile Fidelitas Milano S.p.a., assegnava a quest’ultima una provvisionale pari ad Euro 12.000 e confermava nel resto la decisione di primo grado con la quale C.S. era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 400,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81, 646 e 485 c.p., art. 61 c.p., nn. 2 e 11 con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello proposto dall’imputato ed in particolare quelle relative all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato allo stesso ascritto, alla concessione delle attenuanti genetiche, alla riduzione della pena inflitta ed alla concessione di tutti i benefici di legge. Accoglieva, invece, l’appello proposto dalla parte civile, riconoscendo alla stessa una provvisionale nella misura di Euro 12.000,00.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 192 c.p.p. nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle risultanze istruttorie testimoniali e documentali.
2.2. manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla richiesta di riapertura dell’istruttoria dibattimentale onde effettuare una perizia per accertate la falsità del documento.
2.3. manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla mancata applicazione di attenuanti.
2.4. manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonchè erronea applicazione della legge con riferimento alle statuizioni civili.
Motivi della decisione
3. Il ricorso, quanto ai primi tre motivi, riproduce pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d’appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera nè specificatamente censura. Con specifico riferimento al primo motivo di gravame, il giudice di appello per affermare l’infondatezza della tesi difensiva in punto di valutazione delle emergenze probatorie, ha infatti, con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente, evidenziato “… la versione dell’imputato ha trovato evidenti e molteplici smentite, tutte già bene messe in evidenza dal primo giudice, ma apparentemente ignorate nei motivi di gravame…”.
Tale specifica e dettagliata motivazione i ricorrenti non prendono nemmeno in considerazione, limitandosi a ribadire la tesi già esposta nei motivi di appello e confutata, con diffuse e ragionevoli argomentazioni, nella sentenza impugnata. In sostanza si continua nel prospettatare una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello, riproponendosi questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici.
Quanto al secondo motivo di ricorso, deve evidenziarsi che nel giudizio d’appello la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603 c.p.p., comma 1, è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e tale accertamento comporta una valutazione rimessa al giudice di merito che, se correttamente motivata come nel caso in esame, è insindacabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 18660 del 19/2/2004, Montanari, Rv. 228353; sez. 3 n. 35372 del 23/5/2007, Panozzo, Rv. 237410; sez. 3 n. 8382 del 22/1/2008, Finazzo, Rv. 239341). E nel caso di specie si è correttamente fatto riferimento, con adeguata motivazione, alla non necessarietà di alcun accertamento tecnico onde verificare la falsità del documento prodotto dal C. a prova dell’avvenuta consegna del plico al caveau.
Il terzo motivo di ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581 c.p.p., lett. c), in relazione all’art. 591 c.p.p., lett. c); al riguardo questa Corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 c.p.p. – compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità” (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648).
In tal senso si fa generico riferimento alla concessione delle attenuanti di cui all’art. 62 c.p. senza indicare quali elementi potevano essere presi in considerazione in tale valutazione.
Ed analogamente generica appare la censura rivolta alla decisione dei giudici di appello di condannare l’imputato al pagamento di una provvisionale; la motivazione risulta del tutto esaustiva, in ordine alla prova del danno da reato certamente raggiunta nel giudizio di primo grado e rappresentata dalla somma non incassata dal cliente.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dell’imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Leave a Reply