Corte di Cassazione bis

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II

SENTENZA 15 gennaio 2014, n. 703

Ritenuto in fatto

Con atto di citazione notificato il 5 giugno 2001 D.V.C.P. , per sé e quale procuratrice del fratello D.V.F.O. , e D.V.M. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Trento, sez. distaccata di Cles, P.C. al fine di conseguire l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione di una serie di immobili intestati o cointestati alla stessa, nell’assunto che il loro dante causa ne avesse avuto il pacifico possesso uti dominus per oltre vent’anni.
Fecero presente gli attori di essere coeredi testamentari di P.R. , cugino di P.E. , fratello e dante causa della convenuta, affetta da gravi problemi psichici. Premesso che già nel 1976 i due cugini avevano conseguito l’accertamento dell’acquisto per usucapione, con la quota indivisa di metà per ciascuno, di parte dei fondi oggetto della domanda, che all’epoca erano intestati anche a P.C. , che aveva poi ereditato tutti i beni lasciati dal fratello E. , sostennero gli attori che il loro dante causa almeno dal 1980, anno della morte del cugino E. , aveva posseduto in via esclusiva e continuativa tutti gli immobili in questione mentre la convenuta, ospitata in vari istituti della provincia, non si era mai occupata degli immobili di cui era divenuta solo formalmente intestataria. Il Tribunale adito respinse la domanda, alla stregua del rilievo della non decisività delle prove acquisite ai fini della dimostrazione che la situazione di compossesso in cui si era trovato il dante causa degli attori si fosse mai tramutata in possesso esclusivo utile a far maturare il termine per l’usucapione.
2. – A seguito di gravame dei soccombenti la Corte d’appello di Trento, con sentenza depositata il 3 marzo 2005, confermò la decisione di primo grado.
La Corte di merito escluse anzitutto che P.R. avesse potuto esercitare il possesso uti dominus sugli immobili lasciati dal cugino E. nel periodo antecedente la morte dello stesso, avvenuta il (OMISSIS) , in quanto dalle testimonianze acquisite era emerso che quest’ultimo aveva mantenuto fino a tale data il possesso degli immobili in questione, pur facendone un uso saltuario. D’altra parte, non era emersa la data del decesso di P.R. , comunque risalente ad epoca antecedente il 21 settembre 2000, data di rilascio del certificato ereditario in favore degli appellanti, con la conseguenza che andava escluso il compimento del termine ventennale per l’usucapione. Né gli eredi che agivano in giudizio avevano provato di avere continuato l’esercizio del possesso in modo da completare detto termine.
3. – Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso D.V.C.P. , per sé e quale procuratrice del fratello D.V.F.O. , e D.V.M. sulla base di due motivi, illustrati anche da successiva memoria. Ha resistito con controricorso P.C. , poi deceduta nelle more del giudizio.

Motivi della decisione

1. – Deve, anzitutto, escludersi ogni rilevanza alla circostanza, dedotta in giudizio dai ricorrenti – che hanno, inammissibilmente ex art. 372 cod.proc.civ., prodotto il relativo certificato – del decesso di P.C. . Ed infatti, nel giudizio di cassazione, che è dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto dell’interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.. Ne consegue che, una volta instauratosi il giudizio con la notifica del ricorso, la morte del controricorrente non produce interruzione del processo (v., tra le altre, Cass., sentt. n. 13313 del 2003, n. 9024 del 2003).

2. – Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza e vizio del procedimento per irregolare costituzione del contraddittorio, in violazione degli artt. 75, 83, 101, 299 e 300 cod.proc.civ. nonché degli artt. 357,360,374, primo comma, n. 5, e 424 cod.civ. Si rappresenta che nel giudizio di primo grado la P. , sottoposta a procedimento di interdizione per la grave oligofrenia dalla quale era affetta, si era costituita a mezzo del tutore provvisorio, nominato nella persona del sindaco di Malè, Cr.Pi. , il quale aveva conferito all’avv. Co. apposita procura alle liti per conto dell’interdicenda. A seguito della sentenza del 25 febbraio 2002 con la quale il Tribunale di Trento aveva poi pronunciato l’interdizione della P. , sarebbe dovuta venir meno – sostengono i ricorrenti – la nomina del tutore provvisorio e si sarebbe dovuto costituire in giudizio in rappresentanza della P. il tutore definitivo nominato con decreto del 24 maggio 2002 nella persona dello stesso avv. Co. . Invece il processo era proseguito tra le parti originarie, e la sentenza di primo grado era stata emessa nei confronti della P. “per il tramite del protutore”. Detta sentenza era stata notificata agli attuali ricorrenti dall’avv. Co. in veste di procuratore domiciliatario della convenuta. L’atto di citazione in appello era stato notificato alla stessa in persona del tutore provvisorio nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Co. nonché alla P. in persona del tutore definitivo, che, come precisato, era il medesimo legale, e consegnato a mani proprie di quest’ultimo, quale domiciliatario, senza che lo stesso sollevasse eccezioni in ordine alla sua doppia qualifica. Nel giudizio di secondo grado la P. si era poi costituita non a mezzo del proprio tutore, ma per il tramite del protutore, il quale aveva conferito procura speciale alle liti all’avv. Co. , ma che non aveva la legittimazione ad assumere la rappresentanza della appellata, essendo solo il tutore, a norma dell’art. 357 cod.civ., espressamente richiamato dall’art. 424 cod.civ., ad avere la cura della persona dell’interdetto e la sua rappresentanza in tutti gli atti civili, ed avendo, invece, il protutore, ai sensi dell’art. 360 cod.civ., la rappresentanza del minore nei soli casi in cui l’interesse di questo sia in opposizione con l’interesse del tutore. Nella specie, dunque, il protutore dell’interdetta non avrebbe potuto assumerne la rappresentanza nel giudizio di secondo grado, essendo stato ormai nominato il tutore definitivo e non vertendosi in ipotesi di conflitto di interessi emergente dal rapporto processuale. Per le stesse ragioni il protutore non aveva il potere di conferire la procura alle liti all’avv. Co. : donde il lamentato vizio di legittimazione processuale, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

3. – La censura non coglie nel segno.

3.1.- Deve, anzitutto, rilevarsi che il difetto di legittimazione processuale della persona fisica o giuridica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un altro soggetto, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza, il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator. Tanto la ratifica, quanto la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la parte in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ. (v., tra e altre, Cass., sentt. n. 12088 del 2006, n. 20913 del 2005).

3.2. – Nella specie, risulta dal controricorso, presentato nell’interesse della P. in persona del tutore, avv. Co. , la ratifica dell’operato dell’ing. Cr. .

Questi, peraltro, nominato nelle more del procedimento di interdizione quale tutore provvisorio, era stato poi, all’atto della dichiarazione di interdizione della P. , officiato della funzione di protutore. Ed in persona del protutore costei si era costituita nel giudizio di secondo grado, essendo all’evidenza ipotizzabile in re ipsa un conflitto di interessi in capo all’avv. Co. tra la funzione di tutore e quella di incaricato della difesa della donna, in relazione alla gestione del relativo mandato. In ogni caso, la valutazione della sussistenza di siffatto conflitto configurava un interesse esclusivo della tutelata.

4. – Con il secondo mezzo si denuncia “omessa, illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, sotto il profilo degli artt. 1158 e 1149 cod.civ. in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.”. Le argomentazioni addotte dalla Corte di merito per escludere la sussistenza dei presupposti della usucapione degli immobili di cui si tratta in favore degli attuali ricorrenti sarebbero lacunose e sbrigative. Il giudice di secondo grado avrebbe ‘stravolto’ le deposizioni testimoniali prese in esame, una delle quali, tra l’altro, resa da un avvocato in rapporto di parentela con il legale e tutore della P. , anche se la relativa eccezione non era stata tempestivamente sollevata.

5. – La doglianza non può trovare ingresso nella presente sede, siccome volta sostanzialmente a conseguire una rivisitazione, inibita al giudice di legittimità, del materiale probatorio acquisito e valutato nel giudizio di merito con apprezzamento del cui esito la sentenza impugnata ha dato conto in modo congruo ed esaustivo, e del quale i ricorrenti prospettano inammissibilmente possibili differenti interpretazioni.

È poi appena il caso di sottolineare, quanto all’asserito rapporto di parentela di uno dei testi con il tutore della signora P. , che, come gli stessi ricorrenti ammettono, sul punto non erano state sollevate specifiche contestazioni.

6.- Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, devono essere poste a carico dei ricorrenti in solido.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

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