Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 12 gennaio 2016, n. 299
Svolgimento del processo
1. – Con atto di citazione notificato il 17 e 19 marzo 1994, la Srl Immobiliare Atlantic conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, R.M., chiedendone la condanna al pagamento della somma di Lire 10.320.000, oltre rivalutazione, interessi e spese, quale corrispettivo dei lavori eseguiti nella porzione di casa, con annesso giardino, sita nel Comune di Olevano Romano (Roma) , venduta al convenuto con rogito del notaio O.C. di Roma del 23 aprile 1987. A sostegno della domanda, la Società attrice deduceva che, successivamente alla vendita, R. Paolo, padre dell’acquirente, in nome e per conto di quest’ultimo, aveva commissionato l’esecuzione di ulteriori lavori rispetto a quelli oggetto dell’originario contratto, inerenti: “sistemazione del lotto, muri di contenimento, pavimentazione piazzale antistante l’immobile, sistemazione terreno, e nel vano sottotetto intonaci, fornitura e posa di due finestre con sportelloni, ampliamento vano e tubazioni di scarico”; eseguiti i lavori, la Società attrice aveva inviato al convenuto la fattura n. 7/87 per l’importo di Lire 10.302.000, comprensivo di IVA, senza che questi avesse provveduto al pagamento.
Si costituiva nel giudizio R.M. chiedendo il rigetto della domanda formulata nei propri confronti e la condanna della Società per lite temeraria ex art. 96 cod.proc.civ.
Con sentenza depositata in data 9 gennaio 2004, il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta dalla Srl Immobiliare Atlantic, condannandola ai pagamento delle spese del giudizio
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 22 febbraio 2005, la Srl Immobiliare Atlantic proponeva gravame davanti alla Corte d’Appello di Roma che, nella resistenza dell’appellato, con sentenza depositata il 22 aprile 2010, acoglieva l’impugnazione e, in riforma della sentenza di primo grado, condannava il R. al pagamento della somma di € 5.329,83, oltre interessi legali dal 17 marzo 1994.
A sostegno della decisione, la Corte distrettuale : evidenziava che nel rogito di compravendita le parti non avessero pattuito alcunché in merito alle opere oggetto della domanda e che la lettera del 15 febbraio 1987, ritenuta in primo grado rilevante per retrodatare le opere edili contestate, non potesse assumere carattere decisivo, riferendosi alla realizzazione di opere diverse da quelle per cui si contende; riteneva dettagliate e del tutto coerenti le dichiarazioni rese dai testimoni che avevano lavorato prolungatamente all’interno del cantiere, consentendo di provare che i lavori erano stati realizzati in un secondo momento e che non erano riconpresi nel progetto originario.
2. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello, R.M. ha proposto ricorso nei riguardi della Srl Immobiliare Atlantic, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e di D.G. L., P. F. e P. A. nella qualità di Soci della Srl Immobiliare Atlantic.G
Gli intimati non si sono costituiti.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del ricorso notificato alla Srl Immobiliare Atlantic che risulta cancellata dal registro delle imprese in data 11 febbraio 2010, pur dovendo ritenersi che – per effetto della cancellazione – si sia verificata la estinzione della società che è evento equiparabile al decesso della persona fisica(S.U. 6070/13). Ed invero, con la sentenza n. 15295 del 2014 le Sezioni Unite hanno statuito che : in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo dì procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ. La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante.
Orbene, nella specie in cui la estinzione della società non era stata dichiarata nel giudizio di merito dal procuratore costituito che la rappresentava e difendeva, il ricorso per cassazione è stato correttamente notificato alla società intimata, così come anche nei confronti di coloro ( i soci) che sono da ritenere i successori della società estinta.
1. – Con il primo motivo, parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697, 1362, 1363, 1366 cod..civ. e 113, 115, 116 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. . In particolare, viene dedotto che la Corte di merito è incorsa in errore per avere ritenuto provata la conclusione dell’appalto relativamente alle opere de quibus. Il ricorrente, nella sostanza, contesta la valutazione delle risultanze probatorie, piuttosto che la violazione delle norme relative all’interpretazione del contratto, negando in radice l’esistenza di un Gì,4appalto successivo alla compravendita dell’immobile.
1.2. Il motivo è infondato.
La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. 23 maggio 2014, n. 11511). Si tratta di un’attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. ord. 26 gennaio 2015, n. 1414).
Tanto chiarito, nel caso di specie, la valutazione delle risultanze
processuali compiuta dalla Corte d’appello non appare affetta dai lamentati vizi logici e di coerenza, avendo i giudici operato un esame specifico delle prove acquisite agli atti, fornendo una ricostruzione
degli eventi coerente con le medesime risultanze, non censurabile in sede di legittimità.
Per completezza argomentativa si rileva che l’accordo relativo all’appalto di opere edili non richiede il rispetto di particolari forme per il suo perfezionamento, essendo sufficiente l’incontro della proposta e dell’accettazione, e potendo essere provato anche con l’assunzione di testimoni nei limiti di cui all’art. 2721 cod.civ.
Le modalità di attribuzione dell’incarico e la spendita del nome altrui sono quaestiones facti parimenti relative al merito della controversia, non censurabili in sede di legittimità a fronte di una motivazione logica e coerente sulla ricostruzione dei medesimi fatti.
2.1.- Il secondo motivo lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697, 2709, 2710 c.c. e 113,115 e 116 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. , nonché per carenza assoluta di motivazione, in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sulla quantificazione del credito riconosciuto dalla Corte di Appello di Roma in favore dell’Inunobiliare Atlantic srl.
2.2.- Il motivo è fondato.
La Corte d’Appello è pervenuta all’integrale accoglimento della domanda sulla base della fattura prodotta dalla società appellante, documento contestato dal ricorrente sin dai primi atti difensivi del giudizio di primo grado. Orbene, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio
(Cass. 28 giugno 2010, n. 15383). La stessa Società ebbe a richiedere una consulenza tecnica al fine di quantificare i lavori elencati nella fattura in atti.
La sentenza impugnata, al riguardo, nulla dice in ordine alle ragioni dell’integrale accoglimento della pretesa creditoria azionata, a fronte della contestazione anche del suo esatto ammontare, e presenta, sul punto, un vizio di carenza di motivazione che impone la cassazione della pronuncia e il rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, che pronuncerà anche sulle spese.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo del ricorso rigetta il primo cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della Corte d’Appello di Roma.
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dr. G.G.
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