Corte_de_cassazione_di_Roma

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II

SENTENZA 10 gennaio 2014, n. 405

Ritenuto in fatto

Nel 2002 l’ingegnere R.G. , chiedeva un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Crescentino deducendo:

– di essere stato incaricato con delibera di Giunta Comunale del 16/12/1986 della progettazione e direzione di lavori di ristrutturazione di un immobile da destinare ad edilizia residenziale pubblica;

– che con delibera di Giunta era stato approvato lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione;

– che in corso lavori aveva ricevuto acconti, ma non era stata integralmente pagata la parcella a saldo corredata dal parere di congruità del Consiglio dell’Ordine,

– che con delibera di Giunta n. 919 del 27/12/1996 era stata approvata la maggiorazione dell’impegno di spesa onde far fronte al debito del ricorrente.

Il decreto ingiuntivo veniva concesso e il Comune di Crescentino formulava tempestiva opposizione.

Con sentenza in data 11/11/2004 il Tribunale di Vercelli, qualificava la domanda proposta come domanda di adempimento contrattuale e riteneva la nullità, per mancanza di forma scritta, del contratto posto a fondamento del credito azionato nonché l’irrilevanza del preteso riconoscimento del debito che presuppone l’esistenza di una causa obligandi, nella specie invece nulla; riteneva inoltre inammissibile, perché tardivamente proposta, la domanda di ingiustificato arricchimento.

Pertanto, in accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo.

Il R. proponeva appello sulla base di tre motivi:

– l’erronea qualificazione della domanda come domanda di natura contrattuale; il divieto del giudice di rilevare di ufficio la nullità del rapporto fondamentale in quanto estraneo al thema decidendum;

– l’erroneità della ritenuta novità della domanda ex art. 2041 c.c..

L’appello del R. era rigettato dalla Corte di Appello di Torino con sentenza dell’11/4/2007, confermativa di quella appellata e fondata sulle seguenti motivazioni:

– la domanda proposta era fondata su un titolo contrattuale e non su una autonoma fonte di obbligazione come invece prospettato per la prima volta nel giudizio di appello con una domanda nuova e quindi inammissibile;

– nel ricorso monitorio o nella comparsa di costituzione non era stata proposta la domanda ex art. 2041 c.c. e pertanto la sua successiva proposizione, come rilevato dal primo giudice, costituiva inammissibile domanda nuova;

– la contestazione del credito in primo grado imponeva al giudice di accertare, anche di ufficio, la valida costituzione e l’efficacia del rapporto contrattuale e di rilevarne la nullità.

R.G. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi chiedendo inoltre la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la soluzione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 DLGS n. 40/2006 che ha introdotto l’onere, per il ricorrente, di concludere l’esposizione  dei motivi con la formulazione di un quesito di diritto a pena di inammissibilità.

Il Comune di Crescentino ha resistito con controricorso e ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione della domanda che la Corte territoriale non avrebbe dovuto qualificare come contrattuale, ma fondata sulla ricognizione di debito di cui alla delibera di Giunta n. 919 del 27/12/1996.

Il ricorrente:

– richiama giurisprudenza secondo la quale, a suo dire, la mancanza di titolo dipendente dalla carenza di forma scritta non osterebbe all’efficacia del riconoscimento del debito;

– sostiene che, avendo invocato non la convenzione, ma la delibera di riconoscimento di debito preceduta dalla delibera che approva lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione lavori, la domanda non poteva essere qualificata come domanda contrattuale.

In altra parte del ricorso il ricorrente:

lamenta che non sarebbe stata data adeguata esposizione dello svolgimento del processo (v. i rilievi di cui alla pagina 37 del ricorso) con riferimento alle sue deduzioni e produzioni e di seguito riporta il ricorso per decreto ingiuntivo onde avvalorare la tesi che esclude la proposizione di una domanda contrattuale;

– contesta l’operata distinzione tra riconoscimento di debito e autonoma fonte dell’obbligazione;

– afferma l’irrilevanza, ai fini della domanda di indebito arricchimento, della circostanza che sia stato richiesto un compenso di ammontare determinato e, con riferimento alla domanda subordinata di indebito arricchimento, rileva che alla parte non è precluso quantificare l’indennizzo in conformità all’importo oggetto del riconoscimento del debito;

– censura l’insufficiente esame della delibera n. 919 con riferimento al riconoscimento della regolarità e utilità dell’opera.

Dopo questa esposizione il ricorrente conclude che gli elementi indicati dovevano indurre il giudice a qualificare la domanda come domanda fondata sul riconoscimento del debito o di indebito arricchimento, tanto più che nel ricorso la domanda non era qualificata e che è compito del giudice qualificarla in base ai fatti dedotti.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e sostiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto qualificare la domanda sulla base dell’oggetto sostanziale della pretesa e così operando l’avrebbe qualificata come domanda non contrattuale, ma fondata sulla ricognizione di debito o in alternativa come domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento; non avendo tenuto conto di queste diverse qualificazioni avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato essendo stato richiesto solo quanto spettava in base al riconoscimento del debito contenuto nella delibera n. 919 del 1996 o, in alternativa il riconoscimento dell’arricchimento.

All’esito dell’illustrazione del motivo formula il quesito di diritto nel quale, ribadendo le censure di cui al motivo, ne chiede la verifica di fondatezza osservando che questa Corte ha il potere di esaminare gli atti del giudizio di merito laddove sia denunciata l’erronea interpretazione della domanda che si risolva in omessa pronuncia sulla domanda effettivamente proposta e ribadito di avere fondato la domanda sul riconoscimento del debito e non sul contratto.

3. Con il terzo motivo il ricorrente premesso che doveva essere esaminata la domanda proposta ex art. 1988 c.c. e quella di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., sviluppa argomenti per sostenere la fondatezza di tali domande.

In particolare, il ricorrente sostiene:

– che la ricognizione di debito costituisce un negozio di diritto sostanziale, produttivo di effetti autonomi rispetto al rapporto fondamentale;

– che anche a volere ritenere che la ricognizione di debito integri una mera ‘astrazione processuale’, il rapporto sostanziale doveva ritenersi estraneo rispetto alla controversia in quanto la nullità del rapporto (per mancanza di forma scritta del contratto) non era stata dedotta dal Comune, il giudice non poteva rilevarla di ufficio, il ricorrente non aveva l’onere di provare il contratto.

Il ricorrente formula il quesito di diritto coerente con gli argomenti sviluppati nel ricorso e chiede se la ricognizione di debito, applicabile anche agli atti della P.A. dispensi dall’onere di provare il contratto e se sia consentito al giudice indagare di ufficio sull’eventuale nullità per difetto di forma scritta in mancanza di eccezione della committenza.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. e sostiene che l’azione di arricchimento, nel caso concreto, si fondava sulle medesime circostanze atte a legittimare la qualificazione della domanda come fondata sul riconoscimento di debito e che il diritto nell’an e nel quantum non era stato contestato essendosi opposta una mera eccezione di estinzione per remissione con la conseguenza che il fatto doveva ritenersi incontroverso e non più bisognoso di prova; assume che erano state addotte circostanze di fatto atte a dimostrare l’utilitas (con la delibera di Giunta n. 919 del 27/12/1996 con la quale era stata approvata la maggiorazione dell’impegno di spesa onde far fronte al debito del ricorrente e con la delibera con la quale era stato approvato lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione) e dall’altro l’impoverimento risultante dalla parcella debitamente tarata.

5. Il primo e il secondo motivo devono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono alla qualificazione della domanda proposta in primo grado dal ricorrente deducendosi che non era stata proposta una domanda contrattuale, ma una domanda fondata sul riconoscimento di debito o sull’ingiustificato arricchimento, come i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere se fossero state adeguatamente valutate le circostanze addotte e i documenti prodotti con il decreto ingiuntivo.

I due motivi sono infondati e devono essere rigettati.

La Corte di Appello ha correttamente rilevato che la deliberazione di Giunta non era indicata come fonte autonoma di obbligazione, ma ricognitiva di un debito. L’affermazione è coerente con il principio per il quale la promessa di pagamento e la ricognizione del debito non costituiscono promesse unilaterali ai sensi dell’art. 1987 e dunque non sono fonti di obbligazioni (cfr. Cass. 27/4/2011 n. 9412).

La loro efficacia è limitata al tema della prova del rapporto fondamentale che ne costituisce l’oggetto (il rapporto obbligatorio), producendo esse l’inversione dell’onere probatorio circa l’esistenza dell’obbligazione sottostante.

Il ricorrente, con il ricorso per decreto ingiuntivo non aveva semplicemente addotto che il suo credito era stato riconosciuto, ma aveva indicato anche la ragione per la quale era sorto in credito, ossia l’incarico ricevuto con delibera della Giunta Comunale di Crescentino n. 462 del 16/12/1986 per la progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione di un immobile da destinare a edilizia residenziale pubblica, aveva indicato gli acconti ricevuti, la parcella tarata dal consiglio dell’Ordine, l’approvazione dell’impegno di spesa per il pagamento del credito, tutti elementi dai quali risultava evidente che la ragione del credito azionato era un contratto così che l’azione doveva essere qualificata come azione contrattuale e correttamente
di ufficio è stata dichiarata la nullità del contratto per mancanza di forma scritta. La conclusione (di esclusione del credito fondato su un preteso riconoscimento) alla quale perviene la Corte territoriale è del tutto conforme ai principi costantemente affermati da questa Corte secondo i quali il riconoscimento di un debito da parte di un ente locale, pur facendo salvo l’impegno di spesa in precedenza assunto senza copertura contabile, non comporta la sanatoria del contratto eventualmente nullo o comunque invalido, come quello privo della forma scritta ‘ad substantiam’ (Cass. 7/6/2013 n. 14423); il riconoscimento di debito, infatti, non può costituire esso stesso fonte di obbligazione (Cass. 27/4/2011 n. 9412).

Il suddetto riconoscimento non comporta la novazione del titolo, bensì unicamente l’inversione dell’onere della prova e deve essere valutato, per quanto concerne la sua esistenza, estensione, validità ed efficacia, secondo la disciplina del rapporto in cui interviene (Cass. S.U. 22/5/2012 n. 8073 Ord.).

Gli elementi di fatto sopra indicati rendono altresì evidente come non sia stata (tempestivamente) proposta in ricorso o con la comparsa di costituzione in giudizio una domanda di indebito arricchimento, essendo stato invocato solo il pagamento di quanto dovuto in base al contratto e alla parcella a saldo e neppure specificamente dedotto l’elemento dell’impoverimento, come giustamente rilevato dalla Corte di Appello, non potendo costituire deduzione relativa ad un ‘impoverimento’ la semplice affermazione che non era stata pagata la parcella a saldo.

In conclusione la Corte di appello non ha omesso di motivare e non ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in quanto ha deciso sulla sola domanda di adempimento contrattuale che era stata proposta.

L’accenno all’insufficiente esposizione dello svolgimento del processo è inidoneo ad integrare un motivo di nullità della sentenza perché il fatto risulta esposto sinteticamente, ma in modo da rendere comprensibili le questioni di fatto rilevanti ai fini della decisione della Corte di appello.

6. Con il terzo motivo, come detto, il ricorrente sostiene che dovevano essere ritenute fondate la sua domanda proposta ex art. 1988 c.c. e quella di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., sviluppa argomenti per sostenere la fondatezza di tali domande; assume che, essendo stato posto a fondamento del credito non un titolo, ma il semplice riconoscimento di debito, il giudice di appello non avrebbe potuto rilevare di ufficio la nullità del contratto dal quale il riconoscimento traeva origine.

Il motivo, con riferimento alla domanda di ingiustificato arricchimento, resta assorbito dalla rilevata inammissibilità della domanda per tardività.

Con riferimento alla domanda fondata sul riconoscimento di debito se ne rileva la manifesta infondatezza perché, come riconosciuto dalla costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 11021/2005; Cass. 9412/2011; Cass. 1423/2013), il riconoscimento di debito non costituisce una autonoma causa obligandi e quindi non può produrre effetti ove, come nella specie, il credito non possa sorgere per la nullità del contratto; il relativo accertamento, pertanto non può dirsi estraneo al thema decidendum sottoposto al giudice del merito con la domanda di adempimento contrattuale (pur facilitata dall’inversione dell’onere probatorio per il riconoscimento titolato del debito) e il giudice ha correttamente rilevato di ufficio la nullità, per la mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam per i contratti della p.a., del contratto dal quale scaturiva il debito pur riconosciuto dal Comune, secondo la tesi del ricorrente, contestata invece dal Comune che aveva attribuito alla delibera il significato di una mera attestazione di disponibilità delle risorse.

Va ulteriormente rilevato che con il giudizio di opposizione era stata contestata la fondatezza nel merito della pretesa azionata così che anche sotto questo profilo, l’accertamento della causa debendi era stato sottoposto al giudice.

7. È parimenti infondato il quarto motivo nel quale è dedotta la violazione dell’art. 2041 c.c. sul rilievo che la Corte di Appello non avrebbe considerato che gli elementi costitutivi dell’ingiustificato arricchimento risultavano già addotti con il ricorso per decreto ingiuntivo e che non erano contestati, mentre la circostanza che fosse richiesto un compenso corrispondente a quello indicato nell’impegno di spesa non escludeva che la domanda potesse essere intesa anche come domanda ex art. 2041 c.c..

La Corte di Appello ha rilevato che né con il ricorso per decreto ingiuntivo, né con la comparsa di costituzione del R. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stato richiesto un indennizzo, ma il pagamento del corrispettivo pattuito il che escludeva che la domanda proposta potesse essere qualificata come domanda diretta ad ottenere un indennizzo per l’ingiustificato arricchimento; pertanto la domanda non era ammissibile in quanto tardiva (cfr. in tal senso, ex plurimis e da ultimo Cass. 22754/2013).

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 27/12/2010 n. 26128), intervenute proprio per dirimere il contrasto interpretativo che vedeva contrapposta la tesi per la quale la domanda di ingiustificato arricchimento integrasse una semplice ‘emendatici’ a quella che la riteneva una ‘mutatio libelli’ non consentita hanno affermato i seguenti principi:

– le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla ‘causa petendi’ (perché solo nella seconda rilevano come fatti costitutivi la presenza e l’entità del proprio impoverimento e dell’altrui locupletazione, nonché, ove l’arricchito sia una P.A., il riconoscimento dell’utilitas da parte dell’ente), sia quanto al ‘petitum’ (pagamento del corrispettivo pattuito o indennizzo);

– nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo al quale si devono applicare le norme del rito ordinario, ai sensi dell’art. 645, secondo comma, e, dunque, anche l’art. 183, quinto comma, c.p.c. è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall’opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) soltanto qualora l’opponente abbia introdotto nel giudizio, con l’atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l’esame di una situazione di arricchimento senza causa;

– in ogni altro caso, all’opposto non è consentito di proporre, neppure in via subordinata, nella comparsa di risposta o successivamente, un’autonoma domanda di arricchimento senza causa, la cui inammissibilità è rilevabile d’ufficio dal giudice.

La Corte di Appello, nella fattispecie, ha rilevato che la domanda di ingiustificato arricchimento non era stata proposta né con il ricorso per decreto ingiuntivo né con la comparsa di costituzione, ma il ricorrente sostiene che la proposizione della domanda doveva ricavarsi dalle deduzioni e produzioni contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo.

Tuttavia neppure questa censura è fondata alla luce del giusto rilievo della Corte di Appello, secondo il quale l’azione di arricchimento non può avere ad oggetto il pagamento del corrispettivo pattuito, ma solo l’indennizzo per l’opera svolta.

Il ricorrente tenta di inficiare questo dirimente rilievo asserendo che l’azione non presuppone necessariamente un compenso diverso da quello indicato nell’impegno di spesa, ma così argomentando non coglie il senso della motivazione per la quale la circostanza che fosse stato chiesto il pagamento del corrispettivo (come in effetti era stato chiesto, essendo stato richiesto il saldo di una fattura) e non la corresponsione di un indennizzo escludeva la possibilità di ravvisare, nell’iniziale domanda anche una domanda diretta ad ottenere il pagamento dell’indennizzo ex art. 2041 c.c., neppure desumibile dalle espressioni utilizzate.

La Corte di Appello ha dunque valorizzato, per escludere che fosse stata proposta una domanda ex art. 2041 c.c., proprio la diversità del petitum (pagamento del corrispettivo pattuito e non indennizzo), in conformità a quanto affermato da questa Corte a S.U. nel richiamato precedente n. 26128 del 2010 laddove si rileva che l’analisi dei fatti costitutivi delle azioni di adempimento e di arricchimento senza causa conduce alla conclusione che, anche con riferimento al petitum, il bene giuridico è diverso ossia l’indennizzo invece del pagamento del corrispettivo pattuito, aggiungendo che non si tratta soltanto di una diversa interpretazione e/o qualificazione giuridica dei fatti versati in causa perché sono gli stessi fatti giuridicamente rilevanti, posti a fondamento della domanda, a variare, con il conseguente cambiamento del bene giuridico perseguito: e cioè l’indennizzo rispetto al pagamento dei corrispettivo pattuito, in tal modo mutando il petitum mediato della propria originaria azione.

8. L’istanza di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 DLGS n. 40/2006 (che ha introdotto l’onere, per il ricorrente, di concludere l’esposizione dei motivi con la formulazione di un quesito di diritto a pena di inammissibilità) non può essere accolta per la manifesta irrilevanza della questione proposta in quanto il ricorso non è dichiarato inammissibile per la mancata formulazione dei quesiti, ma è rigettato per l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso.

9. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna R.G. a pagare al Comune di Crescentino le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.000,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi.

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