Suprema Corte di Cassazione 

sezione I

sentenza del 05 novembre del 2012, n. 18928

Svolgimento del processo

La Curatela del Fallimento C.V. Promozioni e Rappresentanza di C. G. & C. s.a.s., con lettera 12/7/2004, chiedeva alla Banca C.s.p.a. di “ottenere copia della documentazione di talune operazioni bancarie” regolate sul conto corrente n. (…), intestato alla società fallita; successivamente, la Curatela presentava ricorso ai sensi dell’art.145 del d.lgs. 196/2003 richiedendo al Garante per la Protezione dei dati personali di “ordinare al titolare dei dati bancari Banca C. spa di provvedere al riscontro della specifica richiesta formulata con lettera del 12/7/2004?, atteso che la Banca, con comunicazione del 6/8/2004, aveva dichiarato di subordinare l’accoglimento della richiesta della Curatela alla corresponsione di un rimborso spese di Euro 2,56 a pagina.
Il Garante emetteva il 16/12/2 004 provvedimento, con il quale ordinava alla Banca di comunicare al Curatore del Fallimento tutti i dati personali oggetto della richiesta, entro il termine del 30 giugno 2005.
Avverso detto provvedimento, la Banca proponeva ricorso in opposizione ex art.152 d.lgs. 196/2003, deducendo, in principalità, la difformità tra la richiesta rivoltale dalla Curatela (”ottenere copia” della documentazione relativa a talune operazioni bancarie) e l’esercizio del diritto di accesso ai dati personali, suscettibile di essere soddisfatto mediante il semplice accesso, da cui la fondatezza del rifiuto della Banca, così come della richiesta di subordinare il rilascio delle copie al pagamento del rimborso spese, come determinato.
Sulla base di detto motivo e degli altri profili fatti valere, la Banca chiedeva l’immediata sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e dichiararsi la nullità, l’inammissibilità, l’annullamento, la revoca e comunque l’inefficacia del provvedimento in oggetto.
Il Giudice adito sospendeva inaudita altera parte l’esecuzione dell’ordine del Garante; si costituivano il Fallimento e l’Autorità garante.
Il Tribunale revocava la sospensiva.
Con sentenza 9-16 gennaio 2006, il Giudice del merito ha respinto il ricorso della Banca, confermato il provvedimento del Garante e condannato la ricorrente alle spese.
Il Tribunale ha richiamato le argomentazioni ed i rilievi già avanzati nell’ordinanza resa sulla sospensiva, e cioè che, quanto alla modalità di esercizio dell’accesso ai dati ed alla eventuale situazione di conflitto con l’art. 119 u.c. del d.lgs. 196/2003, va data priorità al diritto di accesso ai dati personali, non tanto per la successione cronologica, ma a ragione della superiore rilevanza costituzionale del diritto alla riservatezza ed all’identità personale, né lo stesso può essere subordinato ad ostacoli, come la richiesta di un esborso anche modesto; che la Banca può chiedere un mero “contributo spese” e non il pagamento di una “tariffa” per il singolo documento cartaceo “estratto” in copia, che comunque non può condizionare la richiesta, per cui la Banca deve rilasciare le copie tutte le volte che la parte ne faccia richiesta, salvo il diritto al recupero del rimborso spese, da individuarsi su basi equitative, che andrà azionato in via ordinaria.
A completamento di dette argomentazioni, il Tribunale ha aggiunto che la richiesta del Curatore di ottenere dalla Banca “copia integrale” del documenti elencati andava interpretata come richiesta di accesso secondo le modalità del rilascio di copia, e lo stesso Garante aveva così inteso la richiesta, attenendo alla stessa nozione di “accesso”, specie in presenza di documentazione copiosa ed articolata, una forma di comunicazione intellegibile e “ritenibile”, quale appunto il rilascio di copia o la trasmissione in forma digitale, neppure offerta in alternativa dalla Banca.
Specioso ed ininfluente, secondo il Tribunale, era l’argomento della C., di mancato rilascio delle copie a ragione della tutela della privacy dei terzi, atteso che il rifiuto era stato subordinato al pagamento delle spese, e che comunque la Banca sarebbe stata tenuta ad oscurare i dati attinenti ai terzi, ma non era legittimata al rifiato tout court.
Ricorre Banca C., sulla base di cinque motivi.
Il Fallimento ha depositato controricorso. L’Autorità Garante non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, la C. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.7 del d.lgs. 196/2003, nonché dell’art.119, 4 comma d.lgs. 385/1993, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la norma di cui all’art.7 del d.lgs. 196 del 2003 anziché quella di cui all’art.119 del d.lgs.385/1993.
Il Tribunale ha violato o rese falsa applicazione del d.lgs. 196: la richiesta del Curatore era intesa solamente ad ottenere la copia di determinati documenti, come contemplato dall’art. 119 del d.lgs. 385/93, e tale norma avrebbe dovuto trovare applicazione, né v’è rapporto di specialità tra le due normative come inteso dal Tribunale.
1.2.- Con il secondo motivo, C. denuncia, la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui è stata ritenuta applicabile la disciplina dei d.lgs.196, pur avendo il Tribunale dato atto della richiesta di “copia di documenti”.
1.3- Nel terzo motivo, la ricorrente si duole della omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo e/o violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1324 e 1362-1371 c.c., nella parte in cui la richiesta del Fallimento è stata interpretata come istanza di accesso ai dati personali. Sul punto, il Tribunale si è limitato ad una mera affermazione assiomatica, ed anzi induce ad escludere che la richiesta del Curatore fosse diretta ad accedere ai dati personali il fatto che lo stesso fosse già a conoscenza dei dati personali, visto che nella richiesta sono state indicate tutte le informazioni suscettibili di essere estratte dai documenti (estremi del documento, importo, data di emissione), mentre i nominativi dei destinatari degli assegni e dei bonifici non avrebbero potuto essere manifestati, ex art. 10,5 comma del d.lgs. 196/2003. Per converso, è confermato che il Curatore intendeva ottenere esattamente quanto dichiarato nella missiva, ovvero la copia del documenti indicati, e detto atto unilaterale, privo di contenuto negoziale, andava interpretato secondo un criterio rigorosamente letterale, ma anche ad ammettere il ricorso ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362-1371 c.c., nessuno di essi avrebbe legittimato la conclusione apoditticamente espressa dal Tribunale.
1.4.- Con il quarto mezzo, C. si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, 2 e 4 comma del d.lgs. 196/2003, nella parte in cui è stato inteso come diritto dell’interessato ad ottenere la copia dei documenti, mentre esiste soltanto il diritto ad ottenere la comunicazione dei soli dati personali eventualmente contenuti in tali documenti, com’è confermato dall’art.10, 5 comma, che contempla l’esibizione di copia di atti e documenti come una mera facoltà.
1.5.- Con il quinto motivo, per mero scrupolo difensivo, la ricorrente denuncia il vizio di omessa pronuncia sui punti 1) e 3) dei motivi di impugnazione (improcedibilità ex art.147,1 comma lett. b) e 2 comma, lett. a); nullità del provvedimento del Garante per la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato).
2.1.- Il ricorso va deciso alla stregua del rilievo preliminare della carenza di interesse ad agire della Banca, preclusivo di ogni ulteriore valutazione, per le ragioni di seguito esposte.
Il Tribunale, nella pronuncia impugnata, ha reso in dispositivo la seguente statuizione: “respinge il ricorso e conferma il provvedimento dell’Autorità convenuta”.
Reso in tali termini il dispositivo, si impone la individuazione dell’esatto contenuto della statuizione resa sul diritto dedotto in giudizio.
La questione involge la ricostruzione dello specifico regime del giudizio relativo alle controversie che riguardano l’applicazione del d.lgs. 196/2003, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante, ed in particolare se il controllo giudiziale debba ritenersi limitato al mero sindacato di legittimità del provvedimento, oppure se si tratti nel caso di cognizione piena sul rapporto.
Indicativo di detta opzione normativa è il 12 comma dell’art. 152, che dispone che: “Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all’articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n.2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all’eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessario, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento”. La norma pertanto esplicitamente caratterizza il procedimento di opposizione quale giudizio sul rapporto e non lo limita al giudizio sull’atto amministrativo, così riconoscendo al Giudice dell’opposizione la cognizione piena che gli è propria.
Ed anche la dottrina in materia si è espressa nel senso di riconoscere nel caso la sussistenza della tutela giurisdizionale di merito sul rapporto.
Ciò posto, si deve ritenere che il Tribunale di Genova, nell’adottare il dispositivo nei termini sopra indicati, non si sia limitato a “confermare” il provvedimento reso dal Garante (statuizione che evidentemente poteva essere resa solo ove si fosse trattato di una pronuncia sull’atto), ma abbia inteso rendere il comando giuridico, che costituisce il proprium della decisione, richiamando e facondo proprio il dispositivo del provvedimento in oggetto.
Il dispositivo del provvedimento del Garante, nella parte di merito, è nei seguenti termini: “a) accoglie il ricorso e ordina a Banca C. s.p.a. di adempiere alle richieste della ricorrente, nei termini e con le modalità di cui in motivazione”. Occorre pertanto procedere alla esatta individuazione dell’ordine del Garante, a mezzo del richiamo ai contenuti della parie motiva, specificamente attinenti all’esercizio del diritto di accesso ai dati personali.
Il provvedimento del Garante, a pag.2, ultimo cpv., dispone che la Banca dovrà “comunicare alla ricorrente i dati personali oggetto della richiesta, secondo le modalità sopra indicate, entro un termine che appare congruo fissare al 30 giugno 2005?. Nei paragrafi che precedono, l’Autorità Garante specifica che l’art.10 del Codice in materia di protezione dei dati personali “non prevede il necessario rilascio di copie di atti e documenti, ed obbliga il titolare o il responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali che riguardano il solo interessato, detenuti su supporto cartaceo o informatico, e a comunicarli al soggetto istante con modalità idonee a renderli facilmente comprensibili”; il Garante precisa che il diritto di accesso ai dati personali è gratuito e non può essere condizionato, nell’esercizio, a quanto statuito ad altri fini dall’art. 119 del d.lgs., relativo al “distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari in quanto tali, contenenti o meno dati personali”.
Ancora, il Garante rileva che “qualora insorgano reali difficoltà obiettive ad estrarre tali dati anche in ragione della quantità, qualità e dislocazione dei citati richiesti all’interno dei documenti, la resistente potrà riscontrare la richiesta permettendo alla controparte non solo di visionare gli atti ed i documenti contenenti i dati che riguardano l’interessato, ma anche di estrarre copia degli stessi, avendo peraltro cura di oscurare le informazioni personali eventualmente riferite a terzi (v. art. 10 del Codice ed anche provv. del Garante del 27 dicembre 2001, in Bollettino, 2001, n.23, pag.72)”.
Da quanto sopra esposto, consegue che l’ordine del Garante è relativo alla comunicazione dei dati personali, gratuita, e da effettuarsi con modalità da rendere gli stessi facilmente comprensibili, salva la facoltà della Banca, in presenza di difficoltà reali relative all’estrazione, non solo di consentire al richiedente di prendere visione degli atti e documenti contenenti i dati, ma anche di estrarre copia dei detti documenti, oscurando i dati relativi a terzi.
In forza del richiamo all’ordine emesso dal Garante, la statuizione del Tribunale è pertanto nel senso di ordinare alla Banca la comunicazione al Fallimento dei dati personali riguardanti il solo interessato, con le modalità sopra indicate, e quindi, con la facoltà per la Banca (e non l’obbligo), in presenza di ragioni oggettive, di estrarre copia dei documenti ove sono contenuti i dati personali, oscurando le informazioni relative a terzi.
Se tale è la statuizione resa dal Tribunale in dispositivo, sia pure formulata nella tecnica redazionale di cui si è visto, le argomentazioni rese in parte motiva, che evidentemente sono intese a riconoscere al Fallimento il diverso diritto ad ottenere l’accesso ai dati nella forma del rilascio di copia, e quindi in contrasto col dispositivo, costituiscono mere argomentazioni da ritenersi inidonee a svolgere un qualche ruolo sul piano della decisione, del tutto prive di attitudine al giudicato. Soccorre in tal senso la giurisprudenza formatasi in relazione al rito del lavoro, utilizzabile nei caso, atteso che anche il procedimento previsto dall’art. 152 d.lgs. 196/2003, iniziato con ricorso, prevede la lettura in aula del dispositivo, seguito o dalla contestuale redazione e lettura della motivazione, oppure dal deposito della stessa nel termine di gg.30, come avvenuto nella specie.
Come ribadito, tra le ultime, nella pronuncia 21885/2010, è infatti ius receptum che nel rito del lavoro il dictum si esprime nel dispositivo della sentenza letto in udienza, il quale assume rilevanza autonoma in quanto contenente gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione (cfr. ex plurimis: Cass.279/1996; Cass. 9131/1992; Cass. 505/1938); il principio dell’interpretazione del dispositivo della sentenza mediante motivazione (Cass. 5337/2007), benché applicabile anche nel rito del lavoro, inoltre, non può sanare contrasti irriducibili fra motivazione e dispositivo dovendo in tal caso darsi la prevalenza al secondo che, acquistando pubblicità con la lettura fattane in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata nella concreta fattispecie (Cass.10095/1998).
Tale essendo il contenuto precettivo della pronuncia impugnata, ne consegue che la ricorrente, che si oppone alla richiesta di rilascio di copia dei documenti, ma non alla comunicazione dei dati personali, è carente di interesse a ricorrere.
La particolarità della situazione di specie, contraddistinta dalla posizione assunta da ambedue le parti, che hanno argomentato le proprie difese avendo riguardo alla parte motiva della pronuncia del Tribunale, inidonea a costituire il decisum, induce a compensare tra le stesse le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa tra le parti le spese.

Depositata in Cancelleria il 05.11.2012

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