Cassazione 13

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 28 gennaio 2016, n. 1617

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere

Dott. SAMBITO M. Giovanna Concetta – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Avv. (OMISSIS) C.F. (OMISSIS) in proprio, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE Rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici domicilia in (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Udine, depositata in data 7 maggio 2008, n. 201/08 rrcc.;

udita la relazione svolta all’udienza pubblica del 13 ottobre 2015 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto Dott. Lucio Capasso, che ha concluso per la cassazione dell’ordinanza impugnata per mancata evocazione del Ministero della Giustizia.

 

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

 

Il signor (OMISSIS) presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l’instaurazione di un procedimento in tema di alimenti ex articolo 446 codice civile, istanza che veniva accolta dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Udine. Conclusosi con esito negativo il giudizio, la domanda di liquidazione del compenso proposta dal difensore, avv. (OMISSIS), che aveva assistito la parte ammessa al patrocinio nel suddetto procedimento, veniva rigettata dal Tribunale di Udine con decreto in data 10 dicembre 2007, previa revoca dell’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato per la manifesta infondatezza della pretesa fatta valere.

Proposta avverso detto decreto opposizione da parte dell’Avv. (OMISSIS), ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 170, il Presidente Tribunale di Udine, con ordinanza in data 7 maggio 2008, l’ha rigettata.

Per la cassazione di tale ordinanza l’avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, con atto notificato il 23 luglio 2008, sulla base di un motivo, con cui si lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 86, 122, 131 e 136, dolendosi del diniego della liquidazione delle spese al difensore;

L’Agenzia delle Entrate, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha contestato l’ammissibilita’ e la fondatezza del ricorso.

Rileva preliminarmente il Collegio, che le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio di diritto secondo cui parte necessaria nei procedimenti di opposizione a liquidazione regolati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2202, articolo 170, deve reputarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento stesso. Va quindi rilevato che il procedimento di opposizione ex articolo 170, Decreto del Presidente della Repubblica cit. presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attivita’ espletate ai fini del giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti, deve considerarsi anche l’erario, da identificarsi nel Ministero della la Giustizia in quanto titolare del rapporto di debito (Cass., S.U., n. 8516/2012).

E’ stato, infatti, chiarito che i compensi dei difensori e dei soggetti patrocinati a spese dello Stato non gravano necessariamente sulle parti del giudizio presupposto, ma tendono ad incidere sullo Stato, genericamente qualificato “erario” dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, che puo’ non essere parte del giudizio presupposto e riveste, comunque, ruolo di parte necessaria nel procedimento di opposizione alla liquidazione degli onorari spettanti ai difensori dei soggetti gratuitamente patrocinati, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto del procedimento medesimo.

Nella specie, pertanto, in conformita’ ad un recente arresto in fattispecie analoga (Cass., 30 maggio 2014, n. 12232), il provvedimento impugnato, in quanto emesso in assenza di contraddittorio con una delle parti necessarie (Ministero della Giustizia), va cassato e va dichiarata la nullita’ del giudizio di merito per violazione del contraddittorio nei confronti della parte stessa. Va quindi disposto il rinvio della causa al Tribunale di Udine in diversa composizione, che disporra’ la notificazione dell’atto di opposizione in questione anche al Ministero della Giustizia.

 

P.Q.M.

 

La Corte pronunciando sul ricorso, dichiara la nullita’ del giudizio di primo grado e cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Udine, in diversa composizione.

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