www.studiodisa.itSuprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza  25 luglio 2013, n. 18075

Svolgimento del processo

1. – Con ricorso depositato il 18 giugno 2004, Fo.Br. , in proprio e quale rappresentante legale del figlio F.R. , chiese al Tribunale di Napoli di disporre che, in revisione dei provvedimenti economici disposti nella sentenza di divorzio dal coniuge S..F. , l’assegno a lei dovuto per il proprio mantenimento e a titolo di contributo per il mantenimento del figlio R. venisse elevato dagli originari 3.000.000 di lire, di cui lire 800.000 quale assegno divorzile e lire 2.200.000 a titolo di contributo per il figlio Riccardo, che nelle more del giudizio aveva raggiunto la maggiore età, alla somma complessiva di Euro 2400,00, tenuto conto, da un lato, delle spese da sostenere per l’immatricolazione del ragazzo all’Università Bocconi di Milano e la frequentazione della stessa, che comportava un costo annuale di Euro 25.000,00, e, dall’altro, dell’incremento delle risorse economiche del F. a seguito dell’acquisizione nel 2000 della cospicua eredità materna, per effetto della quale costui era divenuto proprietario del cinquanta per cento di quarantaquattro appartamenti in Napoli.
Il Tribunale adito, con decreto del 17 dicembre 2004, accolse la domanda, determinando l’assegno mensile dovuto dal F. in complessivi Euro 2400,00, di cui Euro 640,00 quale assegno divorzile ed Euro 1760,00 quale contributo per il mantenimento del figlio, oltre alla rivalutazione monetaria.
Il F. propose reclamo avverso tale decreto.
Disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti di R..F. , che non si costituì, il giudice di secondo grado, con decreto depositato il 27 dicembre 2005, in riforma del provvedimento impugnato, rigettò la richiesta di Fo.Br. .
Anzitutto osservò la Corte di merito che dalle affermazioni della stessa Fo. si evinceva che il figlio R. , ormai maggiorenne, non viveva più abitualmente con la madre, essendosi trasferito per motivi di studio a Milano, ove aveva preso in locazione un appartamento: sicché la richiesta di aumento del contributo per il suo mantenimento avrebbe dovuto essere avanzata direttamente dal figlio.
Quanto al provvedimento di revisione dell’assegno divorzile, rilevò il giudice di secondo grado che esso postula non soltanto l’accertamento della sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche l’idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno. La Corte di merito escluse che nel caso di specie, per effetto della successione ereditaria del F. , si fosse verificata una sostanziale alterazione dell’equilibrio patrimoniale tra le parti sia perché non risultava che, allo stato, il patrimonio immobiliare acquisito dal F. avesse prodotto redditi (tanto più alla luce della circostanza che egli aveva citato in giudizio il fratello coerede per ottenere il rendiconto della gestione dei beni comuni), sia perché, rispetto all’epoca della sentenza di divorzio, il reddito complessivo della Fo. si era incrementato, in proporzione, in misura maggiore di quello del F. .
3. – Per la cassazione di tale decreto ricorre la Fo. sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso il F. .

Motivi della decisione

1. – Deve, preliminarmente, essere esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente sulla base del rilievo che il provvedimento impugnato è stato emesso il 27 dicembre 2005, e, quindi, anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n.40 – che ha introdotto la regola della ricorribilità per cassazione per vizio di motivazione anche con riguardo al mezzo di impugnazione straordinario ex art. 111 Cost. -, e che la ricorrente non ha denunciato né violazioni di legge né carenza assoluta di motivazione.
2. – La eccezione non è meritevole di accoglimento. Ed infatti, la ricorrente in realtà ha dedotto una serie di violazioni di legge, riguardate anche sotto il profilo della motivazione apparente. Il gravame è, pertanto, nella sua globalità sicuramente ammissibile, salva la inammissibilità, ratione temporis, della censura di motivazione illogica, come si preciserà in occasione della trattazione degli specifici mezzi di gravame.
3. – Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 739, secondo comma, richiamato dall’art. 742 bis cod.proc. civ., e dell’art. 332 cod.proc.civ., nonché la falsa applicazione dell’art. 331 cod.proc.civ., e, conseguentemente, la inammissibilità del reclamo proposto dal F. innanzi alla Corte d’appello di Napoli in quanto non proposto tempestivamente nei confronti del figlio, che, nelle more del giudizio di primo grado, aveva raggiunto la maggiore età circostanza, peraltro, mai dichiarata, ma, ovviamente, conosciuta dal padre – e nemmeno nei confronti della Fo. nella qualità di legale rappresentante del figlio, qualità nella quale, oltre che in proprio, la stessa aveva promosso il giudizio di primo grado, chiedendo l’aumento dell’assegno di mantenimento per il ragazzo, oltre che di quello divorzile. Trattandosi di cause scindibili, la successiva integrazione del contraddittorio, disposta dalla Corte d’appello nei confronti di R..F. , sarebbe illegittima in quanto il giudice avrebbe dovuto limitarsi, ai sensi dell’art. 332 cod.proc.civ., ad ordinare la notificazione del gravame a F.R. , sempre che nei confronti di quest’ultimo l’impugnazione non fosse preclusa: ciò che nella specie era accaduto, con conseguente passaggio in giudicato del decreto del Tribunale nei confronti dello stesso R. .
4.- La seconda censura ha ad oggetto la asserita violazione dell’art. 2908 cod.civ. e dell’art. 739, secondo comma, richiamato dall’art. 742 bis cod.proc.civ., e la falsa applicazione dell’art. 331 cod.proc.civ., nonché la pretesa motivazione apparente in ordine alla integrazione del contraddittorio nei confronti di F.R. . Avendo la Fo. chiesto l’incremento del contributo del coniuge per il mantenimento del figlio, all’epoca minore, in proprio e nella qualità di rappresentante legale di quest’ultimo, ella aveva esercitato nello stesso tempo il diritto proprio e quello del figlio, sicché il provvedimento del Tribunale aveva prodotto effetti sia nei confronti della Fo. sia nei confronti del figlio, e, conseguentemente, il reclamo avrebbe dovuto essere proposto anche nei confronti di quest’ultimo in quanto parte sostanziale in causa già nel giudizio di primo grado. Per tale ragione, non si sarebbe giustificata l’integrazione del contraddittorio.
5. – Le doglianze, che, avuto riguardo alla stretta connessione logico-giuridica che le avvince – in quanto volte entrambe a sostenere l’avvenuto passaggio in giudicato del decreto del Tribunale, poi riformato dalla Corte d’appello, nei confronti di R..F. , per la mancata tempestiva proposizione del gravame anche nei confronti dello stesso -, possono essere esaminate congiuntamente, sono prive di fondamento.
6. – Correttamente la Corte di merito, in assenza della notifica del reclamo proposto da S..F. nei confronti del decreto del Tribunale di Napoli del 17 dicembre 2004 al figlio R. , che, nelle more del giudizio, aveva raggiunto la maggiore età, e, a giudizio della stessa Corte – come si vedrà meglio sub 8.3. -, aveva cessato la coabitazione con la madre, che, pertanto, aveva perso la legittimazione a chiedere l’aumento dell’assegno di mantenimento per lo stesso, ha disposto la integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
7. – Con il terzo motivo si deduce motivazione apparente sul fatto decisivo della controversia circa la perdita della legittimazione attiva della signora Fo. a richiedere iure proprio l’aumento del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente e violazione dell’art. 112 cod.proc.civ.. La Corte d’appello non avrebbe sostanzialmente giustificato la propria affermazione in ordine alla perdita in capo alla Fo. della legittimazione a richiedere iure proprio la modifica dei provvedimenti patrimoniali relativi al mantenimento del figlio, limitandosi a sostenere il venir meno del presupposto della convivenza con lui, per essersi lo stesso trasferito per motivi di studio a XXXXXX.
8. – La doglianza si rivela priva di fondamento.
8.1. – È pur vero che questa Corte ha avuto occasione di affermare che il genitore, separato o divorziato, al quale il figlio sia stato affidato durante la minore età, pur dopo che questi (non ancora autosufficiente) sia divenuto maggiorenne, continua, in assenza di un’autonoma richiesta da parte di quest’ultimo, ad essere legittimato iure proprio ad ottenere dall’altro genitore il pagamento dell’assegno per il mantenimento del figlio, sempre che tra il genitore già affidatario e il figlio persista il rapporto di coabitazione. Al fine di ritenere integrato il detto requisito della coabitazione – si è osservato in quella occasione – è sufficiente che il figlio maggiorenne, pur in assenza di una quotidiana coabitazione, che può essere impedita dalla necessità di assentarsi con frequenza, anche per non brevi periodi, per motivi, ad esempio, di studio, mantenga tuttavia un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, facendovi ritorno ogniqualvolta gli impegni glielo consentano: e questo collegamento, se da un lato costituisce un sufficiente elemento per ritenere non interrotto il rapporto che lo lega alla casa familiare, dall’altro concreta la possibilità per tale genitore di provvedere, sia pure con modalità diverse, alle esigenze del figlio (Cass., sent. n. 11320 del 2005).
8.2. – Tuttavia, più recentemente, con riferimento alla tematica dell’assegnazione della casa familiare, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che la nozione di convivenza rilevante a tali effetti comporta la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità. Deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile; quest’ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell’effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese: v. Cass., sent. n. 4555 del 2012).
8.3.- Nella specie, la Corte di merito, avendo preso in considerazione l’elemento del venir meno del presupposto della coabitazione del giovane R. con la madre per effetto del suo trasferimento per ragioni di studio a Milano, la cui stabilità il giudice di secondo grado ha ritenuto comprovata dalla circostanza dell’avere il ragazzo preso ivi in locazione un appartamento, correttamente ha escluso la sopravvivenza della legittimazione della Fo. a richiedere iure proprio all’ex coniuge il contributo per il mantenimento del figlio.
9. – Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 2908 cod.civ. e falsa applicazione dell’art. 346 cod.proc.civ., nonché illogica e quindi apparente motivazione sul punto decisivo della controversia concernente il rigetto della richiesta di aumento del contributo di mantenimento del figlio, già accolta in primo grado a favore del figlio, rappresentato in giudizio dalla madre. In ogni caso, la mancata costituzione di R..F. in sede di reclamo non implicherebbe l’inefficacia del decreto del Tribunale nei suoi confronti, per essere stato il diritto all’aumento già esercitato dalla madre anche quale legale rappresentante del figlio.
10. – La doglianza è fondata.
Risulta errata la decisione della Corte d’appello nella parte in cui ha travolto ex tunc la statuizione di primo grado relativa all’assegno a favore della Fo. quale contributo per il mantenimento del figlio R. senza considerare che solo il trasferimento a XXXXXX di quest’ultimo, sopravvenuto nelle more del giudizio, aveva determinato la estinzione del relativo diritto in capo alla madre, diritto, quindi, di cui la stessa aveva continuato ad essere titolare fino al momento della verificazione della circostanza del trasferimento.
Il giudice di secondo grado era tenuto ad accertare la data della realizzazione di tale evento, al fine di stabilire la decorrenza della estinzione della obbligazione di S..F. nei confronti della attuale ricorrente: indagine, codesta, completamente pretermessa.
11.- Con il quinto motivo si censura la illogica e quindi apparente motivazione sul fatto controverso e decisivo per il giudizio concernente le mutate condizioni economiche del coniuge divorziato obbligato a contribuire al mantenimento dell’altro coniuge. Viene ravvisato un duplice profilo di illogicità della motivazione del decreto impugnato nella parte relativa al diniego dell’aumento della misura dell’assegno divorzile, e cioè quello attinente alla mancata produzione di reddito da parte del patrimonio immobiliare acquisito dal F. per effetto di successione ereditaria, e quello relativo alla mancata alterazione, a causa di detta acquisizione, dell’equilibrio patrimoniale tra le parti a causa dell’incremento dei redditi della Fo. .
12. – La censura è inammissibile, in quanto risolventesi in mero vizio di motivazione, non invocabile, per quanto già chiarito, nella presente sede.
13. – In definitiva, devono essere rigettati il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso, mentre deve esserne accolto il quarto, e deve esserne dichiarato inammissibile il quinto. Il decreto impugnato deve essere cassato in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata ad un diverso giudice – che viene individuato in altra sezione della Corte d’appello di Napoli, cui è demandato altresì il regolamento delle spese del presente giudizio – che riesaminerà la controversia nella parte attinente alla domanda della Fo. relativa all’assegno di mantenimento per R..F. , in particolare compiendo l’accertamento di cui sub 10.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo, accoglie il quarto, dichiara inammissibile il quinto. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.

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