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In particolare la sentenza, in relazione al capo A), fonda il suo accertamento, oltre che su quanto riferito da (OMISSIS), sottoposto a vaglio critico, anche sulla registrazione delle affermazioni di (OMISSIS), che confermano il dato inerente all’incontro (OMISSIS)- (OMISSIS) di cui aveva parlato il primo, registrato con atto a sorpresa, e da cio’ trae logicamente l’inattendibilita’ di quanto in senso opposto dichiarato da (OMISSIS); vengono a tal fine richiamati dalla difesa contenuti autonomi di quella conversazione, senza considerare la parte attinente al richiamo dell’incontro (OMISSIS)- (OMISSIS) presso l’azienda agricola del primo avvenuto alla presenza di (OMISSIS) (fg 28 sentenza impugnata), che e’ stata ritenuta determinante, in quanto diretta conferma del racconto del teste.
Se ne trae che, contrariamente all’assunto, nella pronuncia risulta evidenziato il percorso ricostruttivo alla luce del quale si e’ ritenuto di superare le prove contrarie sulla base di tale assorbente risultanza. Ed e’ bene rimarcare al riguardo, alla luce delle contestazioni svolte sul punto, che le richiamate affermazioni di (OMISSIS) sono state qualificate “veraci”, contrapponendole a quelle offerte nella testimonianza resa, non in ragione di una scelta priva di giustificazione, ma per effetto della loro genesi quale atto a sorpresa, ed alla chiarezza del riferimento, non potendo ravvisarsi sotto tale profilo alcuna contraddizione con l’implicita valutazione di inattendibilita’ delle ulteriori affermazioni offerte.
I richiami contenuti nel ricorso ad altra parte della medesima conversazione dalla quale dovrebbe desumersi una opposta risultanza non analizzano le chiare circostanze che emergono dallo stralcio considerato nella sentenza, ed esattamente rispondente a quanto riferito dal teste (OMISSIS), circostanza che smentisce la contraddittorieta’ della motivazione o il dedotto travisamento della prova.
Si ignora inoltre sul punto quanto gia’ richiamato nella sentenza di primo grado in merito all’incompatibilita’ delle testimonianze che escludevano la possibilita’ di incontri serali di (OMISSIS), richiamando intercettazioni che dimostravano opposte abitudini (pag. 86 della sentenza di primo grado), che proprio in quanto considerate dirimenti al riguardo, tracciano il percorso entro il quale doveva svolgersi la contestazione.
Per assonanza attinente al tipo di contestazione, che esula dal percorso ricostruttivo posto a base della decisione, appare opportuno segnalare in questa sede che analoga deviazione argomentativa attinge la contestazione inerente alla mancata acquisizione delle prove in ordine al possesso di una diversa auto da parte di (OMISSIS) nel periodo di riferimento rispetto a quella indicata da (OMISSIS): la sentenza di primo grado in proposito esplicita un dato rilevante, facendo richiamo alle dichiarazioni di (OMISSIS) secondo quanto sara’ precisato in seguito sub 3.1.2., risultanza con la quale la difesa non si confronta al fine di superarla, ed in relazione alla quale, conseguentemente, emerge la mancanza di pertinenza della prova contraria offerta.
Le ulteriori prove, che si assumono ignorate nel giudizio di secondo grado con riferimento a tale capo di accusa, vengono elencate contestandone l’interpretazione offerta, senza negare la presenza delle espressioni, dalle stesse ricavabili, sulla base delle quali il primo giudice pervenne alla sua decisione, confermate in appello, cosicche’ quel che si contesta e’ la valutazione di tali emergenze nel senso auspicato, non la presenza di risultanze contrarie alle conclusioni raggiunte, con queste incompatibili.
In particolare, si deve richiamare la deduzione inerente alla mancata considerazione della registrazione (OMISSIS)- (OMISSIS), di cui il primo giudice ha revocato l’ammissione, ed al cui contenuto si annette importanza scardinante il complesso ricostruttivo, valutazione contrastata da quanto emerge dall’esame delle prove, ove si fa riferimento alla risoluta negazione, da parte di (OMISSIS) di aver mai esplicitato il motivo della sua decisione al prelato; risulta inoltre che quest’ultimo ha dichiarato nel corso delle indagini, in verbale acquisito con il consenso delle parti, secondo quanto dato conto nel ricorso (fg 55), di non aver acquisito informazioni da (OMISSIS) in proposito, cosicche’ il dato probatorio ben poteva valutarsi superfluo, sulla base di quanto ritenuto dal Tribunale.
Nessuna nullita’ puo’ ascriversi alla decisione sul punto: la difesa, nulla obiettando all’atto del provvedimento di revoca di assunzione delle prove gia’ ammesse, implicito nel provvedimento di ammissione delle prove ex articolo 507 c.p.p. che puo’ intervenire solo all’esito dell’istruttoria, ha sollecitato l’acquisizione della registrazione solo dopo l’ordinanza richiamata, che non prevedeva l’approfondimento istruttorio sulla specifica circostanza; pertanto correttamente il Tribunale ha ritenuto di dover valutare tale allegazione probatoria sotto l’aspetto della assoluta necessita’ al fine di decidere, respingendola con argomentazione che si sottrae alle censure formulate, anche in quanto ampiamente condivisa dal giudice d’appello.
In relazione al capo in esame la difesa di (OMISSIS) ha eccepito violazione processuale derivante dall’utilizzazione delle dichiarazioni (OMISSIS), maresciallo dei CC che ha affermato in dibattimento di aver raccolto le confidenze di (OMISSIS) nell’anno 2003, in relazione alle pressioni formulate da (OMISSIS), finalizzate allo scioglimento del consiglio comunale; tale sanzione processuale discenderebbe dalla previsione dell’articolo 195 c.p.p., comma 4.
In realta’, a quel che e’ dato ricavare dagli atti, risulta che il (OMISSIS) abbia acquisito le confidenze del (OMISSIS) al di fuori di un contesto di attivita’ di ufficio, che rifiutandosi di verbalizzarle ha privato il suo interlocutore della possibilita’ di dare inizio ad un accertamento sul punto; ne consegue che, proprio per il divieto opposto alla verbalizzazione, tali dichiarazioni devono considerarsi assunte al di fuori dall’ambito di una indagine, non essendoci alcuna notizia di reato pregressa.
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