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Sul punto e’ necessario segnalare che l’ipotesi accertata nella sentenza riguarda, da ultimo, l’incontro coadiuvato da (OMISSIS), tra (OMISSIS) ed il fratello di (OMISSIS), diretto interessato all’attivita’ economica sulla quale si incentrava l’accertamento penale in corso; la percezione da parte del primo, all’esito dell’incontro, di una condizione di paura presso l’operatore economico per le conseguenze dell’azione prospettata; la decisione di dimissioni da parte di (OMISSIS) dall’incarico pubblico rivestito in stretta successione temporale con tale accadimento, iniziativa che, in tesi di accusa, costituiva l’obiettivo perseguito da (OMISSIS).
La difesa, soffermandosi sull’utilizzabilita’ delle dichiarazioni di (OMISSIS), sul piano processuale, per quanto detto infondato, e sulla loro credibilita’ sostanziale, oltre che sulla mancanza di percezione diretta da parte di questi delle pressioni esercitate, non affronta le risultanze poste a base della pronuncia nella loro integralita’, ed in particolare ignora quanto emerge dalla captazione delle affermazioni di (OMISSIS) nella sala di aspetto della caserma dei Carabinieri in via immediatamente antecedente al momento in cui sarebbe stata svolta la sua audizione. Questi, prima di essere sentito, in netto contrasto con quanto successivamente formalmente dichiarato, ammise che (OMISSIS) aveva preso contatti con il fratello perche’ bisognava andare a firmare (ffgg. 131 sentenza di primo grado e 28 sentenza di secondo grado), ed ha cosi’ fornito un solido riscontro a quanto dichiarato a riguardo da (OMISSIS); tale elemento di prova non risulta considerato nel ricorso, anche al solo fine di illustrare la rilevanza rispetto ad essa della mancata assunzione delle ulteriori prove sollecitate, che in tal modo non rivestono, neppure in linea astratta, valenza idonea a superare la risultanza. E’ bene rimarcare in proposito che della chiara affermazione riferita ne’ il teste (OMISSIS), ne’ la difesa hanno offerto una alternativa, coerente spiegazione.
La circostanza rende ragione della mancata acquisizione delle prove richieste, che proprio in quanto non incidenti sul richiamato profilo decisivo, non possono considerarsi contrarie a quelle assunte, e correlativamente evidenziano la natura di merito delle censure formulate in proposito.
Malgrado la natura assorbente di tale risultanza, ed il silenzio serbato al riguardo nella, per altri versi, analitica impugnazione, per completezza si deve rilevare che non risulta corretta la qualificazione della testimonianza di (OMISSIS) quale teste de relato, atteso che se e’ vero che tale potrebbe profilarsi il suo riferimento al contenuto specifico della conversazione intercorsa tra (OMISSIS) e (OMISSIS), a cui il teste non ha direttamente assistito, a diversa conclusione deve giungersi per quel che attiene ai fatti immediatamente antecedenti e successivi a tale incontro, posto che il teste ha dichiarato di aver accompagnato (OMISSIS) all’incontro con il primo, e di aver sentito direttamente il commento spaventato di questi immediatamente dopo il colloquio; dati sulla base dei quali, attraverso una complessiva analisi, agevolata dalla coordinazione logica dei fatti di cui e’ stato partecipe, si e’ giunti all’accertamento di responsabilita’. Cosicche’, la sollecitata audizione diretta di (OMISSIS), a fronte della negatoria sull’esistenza di tale incontro da parte di (OMISSIS), contrastante con quanto dallo stesso affermato in condizioni nelle quali riteneva di non essere sentito, nulla avrebbe potuto aggiungere sul punto. La difesa ha impugnato in appello l’ordinanza del Tribunale che ha respinto, tra l’altro la richiesta di audizione di (OMISSIS), istanza sollecitata ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., in relazione alla quale e’ stata espressa una motivazione di insussistenza di assoluta necessita’ al fine di decidere, che trova riscontro nella ricostruzione richiamata.
Le deduzioni fornite in argomento nella sentenza impugnata, contrariamente all’assunto difensivo, risultano coerenti con le risultanze e conseguentemente insuscettibili delle censure formulate, che si caratterizzano per sostanziarsi in inammissibili sollecitazioni ad una rivalutazione di merito;
peraltro risulta generica l’allegazione inerente alla sopravvenienza del dato di prova nel corso del giudizio di primo grado, che avrebbe giustificato la tardiva richiesta della prova testimoniale (OMISSIS), poiche’ non viene indicato quando tale nuova deduzione sia emersa nel corso dell’audizione (OMISSIS), ne’ risulta formulata dalla difesa una contestazione al riguardo rispetto a pregresse dichiarazioni, che evidenzi la dedotta qualita’ di elemento nuovo.
Le osservazioni astratte, inerenti all’impossibilita’ di ricondurre l’azione di convincimento presso (OMISSIS) all’iniziativa di (OMISSIS), anche non volendo ritenere provata la circostanza espressa al riguardo da (OMISSIS) circa l’intervento diretto del ricorrente nel corso delle riunioni del gruppo che si tenevano presso lo studio di (OMISSIS), oblitera il dato che emerge univocamente, in ordine al costante interessamento di (OMISSIS) all’attivita’ politica di (OMISSIS), desumibile non solo dalle affermazioni di (OMISSIS), ma anche dagli elementi di prova citati dai fgg 23 e segg della sentenza impugnata e dai ffgg 34 e segg. di quella di primo grado che colloca l’inizio dell’interesse politico almeno al 2000 ed individua quale finalita’ concorrente della condotta in esame il rancore nutrito nei confronti di (OMISSIS), che lo aveva pubblicamente avversato; dalla connessione temporale tra la minaccia esercitata e lo svolgimento dell’indagine ai danni dei familiari di (OMISSIS) – posto che l’informativa di reato risulta pervenuta in Procura il 30/10/2001 con la ricezione della notizia di reato, la cui preesistente conoscenza, connessa ai tempi di emersione delle dichiarazioni di un collaboratore si pongono in relazione con la conoscenza degli atti da parte del P.m. che coordinava le indagini e con il progressivo l’incentrarsi degli elementi di accusa nei confronti dei componenti della famiglia (OMISSIS) -; dalla correlazione temporale tra l’incontro con (OMISSIS) e (OMISSIS) e la decisione di presentare le dimissioni, che solo a quella data ha fiaccato le resistenze del piu’ volte sollecitato amministratore.
Si segnala inoltre che, contrariamente a quanto sottolineato nel ricorso, la sentenza di primo grado da’ conto a fg 91 che (OMISSIS), nel corso dell’udienza dibattimentale ha riferito che piu’ volte si parlo’ con (OMISSIS), anche alla presenza di (OMISSIS), della necessita’ di convincere (OMISSIS) alle dimissioni, cosicche’ il richiamo al cambio di strategia deciso in comune cui si riferisce la sentenza di secondo grado, non risulta desunto da dato probatorio inesistente.
Sugli elementi di fatto richiamati entrambe le pronunce di merito hanno fornito una ricostruzione coerente, con la quale il ricorso non si confronta.
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